Pensioni, Riscatti preclusi per i dipendenti pubblici cessati entro il 30 luglio 2010
I chiarimenti in un documento dell’Inps. Anche se hanno chiesto la prosecuzione volontaria dell’assicurazione IVS continuano ad applicarsi i termini decadenziali previsti della normativa originaria.
Resta inibita la possibilità la presentazione delle domande di riscatto, computo, ricongiunzione e di valorizzazione dei contributi figurativi a domanda (accredito del servizio militare e della maternità al di fuori del rapporto di lavoro) per i dipendenti pubblici cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010 senza diritto a pensione. E ciò ancorché gli interessati abbiano prodotto domanda di contribuzione volontaria. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 1431/2025 con il quale l’Istituto supera le indicazioni fornite dall’Inpdap con Circolare n. 11/2006.
La questione
I chiarimenti fanno seguito all’abrogazione della costituzione della posizione assicurativa dall’ex-Inpdap al FPLD prevista dalla legge n. 322/1958 ai sensi dell’articolo 12, co. 12-undecies del dl n. 78/2010 convertito con legge n. 122/2010. La norma, come noto, consentiva il trasferimento gratuito della contribuzione nel FPLD per i dipendenti cessati dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione. Per effetto della successione delle leggi nel tempo la CPA continua a trovare applicazione nei confronti degli assicurati che abbiano cessato il rapporto di pubblico impiego entro il 30 luglio 2010 senza aver maturato il diritto a pensione. In merito occorre distinguere:
- Per gli iscritti alla Cassa Stato (CTPS) la costituzione della posizione assicurativa opera d’ufficio, è obbligatoria salvo l’assicurato abbia maturato l’anzianità minima per il diritto a pensione di vecchiaia (cioè 20 anni di contributi);
- Per gli iscritti alle ex casse di previdenza amministrate dal tesoro (CPDEL, CPS, CPI e CPUG) la CPA opera solo previa domanda dell’interessato (che può essere presentata anche dopo il 30 luglio 2010).
Nei casi in cui non abbia luogo la CPA l’anzianità rimasta nella Gestione Pubblica potrà essere utilizzata per il conseguimento di una autonoma pensione di vecchiaia al raggiungimento dell’età anagrafica prevista (ora 67 anni) o valorizzata tramite il cumulo dei periodi assicurativi. E' altresì possibile versare i contributi volontari.
Riscatti preclusi
Con messaggio n. 2802/2024 l’Inps ha indicato che, a prescindere dall’operare o meno della CPA, nei confronti dei dipendenti pubblici cessati dal servizio entro il 30 luglio 2010 senza diritto a pensione sono sostanzialmente inibite le domande di valorizzazione dei periodi contributivi (riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi, accrediti figurativi). Ciò perché continuano a trovare applicazione i termini di decadenza per la presentazione delle relative istanze previsti dalla legislazione speciale dell’epoca.
Contributi volontari
L’Istituto conferma che gli assicurati verso i quali non opera la CPA (d’ufficio o a domanda) possono produrre domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione IVS. L’esercizio della facoltà, tuttavia, a differenza di quanto indicato nella Circolare Inpdap n. 11/2006 non rimette in carreggiata la possibilità di valorizzare i predetti periodi contributivi (riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi, accredito figurativo).
In tale documento, infatti, l’Inpdap ha indicato che in conseguenza del versamento dei contributi volontari la posizione assicurativa dell’iscritto resta aperta presso la Gestione Pubblica con la conseguenza «che ai richiedenti può essere concessa la facoltà di valorizzare, riscattare e/o ricongiungere periodi e/o servizi al fine di incrementare l’anzianità contributiva» a condizione che l’iscritto sia in costanza di versamento della contribuzione volontaria al momento della domanda di riscatto.
Ebbene l’Inps spiega che tali indicazioni sono superate: in costanza di versamento dei contributi volontari non è possibile presentare domanda per la valorizzazione di periodi contributivi in quanto con il messaggio n. 2802/2024, condiviso con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, «è stato confermato che per gli assicurati cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010, senza avere maturato il diritto a pensione, restano applicabili i termini decadenziali per la presentazione delle istanze in esame».
Documenti: Messaggio Inps 1431/2025