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Pensioni, Si allungano i termini di prescrizione per la rendita vitalizia

 

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Pensioni, Si allungano i termini di prescrizione per la rendita vitalizia

Bernardo Diaz Giovedì, 13 Novembre 2025
I chiarimenti dell’Inps dopo l’ennesimo intervento da parte della Corte di Cassazione a Sezioni Unite. Il termine ordinario per domandare la costituzione della rendita vitalizia si applica sino a venti anni dall'originaria prescrizione dei contributi omessi. 

Raddoppia da dieci a venti anni il termine ordinario concesso al lavoratore per ricorrere alla costituzione della rendita vitalizia. Spirato il quale il lavoratore potrà comunque avvalersi della facoltà, questa imprescrittibile, prevista dall’articolo 30 della legge n. 203/2024 (cd. collegato lavoro) in vigore dal 12 gennaio 2025. Lo rende noto, tra l’altro, l’Inps nella Circolare n. 141/2025 con la quale recepisce l’orientamento della Corte di Cassazione con la Sentenza n. 22802 del 7 agosto 2025.

Nella citata sentenza, come noto, i giudici hanno affermato che il termine di dieci anni concesso per la costituzione della rendita vitalizia al lavoratore decorre dalla prescrizione dell’analoga facoltà riconosciuta al datore di lavoro e non dall’originaria prescrizione dei contributi. Ciò comporta, quindi, un ampliamento dei termini ordinariamente concessi dalla legge n. 1338/1962 e conseguentemente uno slittamento della facoltà (neonata) concessa da quest’anno proprio per aiutare i lavoratori a recuperare le omissioni contributive.

La prescrizione

I contributi previdenziali, come noto, si prescrivono dopo cinque anni dal giorno di scadenza del versamento. Scaduto il termine, il datore di lavoro non ha alcuna possibilità di regolarizzare l’omissione, né l’Inps può più riceverli in pagamento. Occorre procedere quindi alla costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 1338/1962 (una sorta di riscatto che copre ai fini pensionistici il periodo che ha formato oggetto dell’omissione). Purtroppo la facoltà non è libera ma segue precise tempistiche a cui datore di lavoro e/o lavoratore devono attenersi.

La sentenza della Cassazione n. 22802/2025 a Sezioni Unite ha fissato i seguenti principi:

Nei primi 10 anni dalla prescrizione dei contributi la facoltà di costituzione della rendita vitalizia può essere presentata:

  • Dal datore di lavoro ai sensi del comma 1 dell’articolo 13 della legge n. 1338/1962;
  • Dal lavoratore (o dai suoi superstiti) in via sostitutiva a condizione che questi dimostri di non poter ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita vitalizia ai sensi del comma 5 dell’articolo 13 della legge n. 1338/1962. 

Tra i 10 ed i 20 anni dalla prescrizione dei contributi la facoltà di costituzione della rendita vitalizia può essere presentata, ai sensi del comma 5 dell’articolo 13 della legge n. 1338/1962, solo dal lavoratore (o dai suoi superstiti) ed in tal caso il lavoratore non è gravato dall’onere di dimostrare di non poter ottenere la costituzione della rendita da parte del datore di lavoro. 

Decorsi 20 anni dalla prescrizione dei contributi la facoltà di costituzione della rendita vitalizia può essere presentata solo dal lavoratore (o dai suoi superstiti) con onere interamente a proprio carico ai sensi del comma 7 dell’articolo 13 della legge n. 1338/1962. Quest’ultima facoltà, introdotta dalla legge n. 203/2024 in vigore dal 12 gennaio 2025, è imprescrittibile. 

Siccome le omissioni contributive possono avere ricoperto un periodo temporale piuttosto lungo alcuni periodi potrebbero risultare ancora "sanabili" ai sensi del comma 1 (quindi con l’intervento del datore di lavoro) mentre altri solo ai sensi del comma 5 o del comma 7. 

Il coinvolgimento del datore di lavoro

Le tre facoltà, spiega l’Inps, sono diverse anche se funzionalmente collegate tra loro. Così, ad esempio, se sono trascorsi solo dieci anni dalla prescrizione l’Inps è tenuta a coinvolgere il datore di lavoro nella procedura tramite un confronto preventivo da cui emerga la volontà di quest'ultimo di non voler provvedere al versamento dell’onere economico. Solo in tal caso, infatti, il lavoratore può legittimamente sostituirsi al datore di lavoro. La legittimazione si considera realizzata anche nel caso in cui il datore sia irreperibile o silente.

D’altro canto se sono trascorsi più di dieci anni dalla prescrizione il confronto preventivo con il datore di lavoro non è più necessario posto che l’impossibilità del datore di lavoro di provvedere con la costituzione della rendita vitalizia si realizza con l’intervenuta prescrizione della facoltà. La facoltà di cui al comma 7, peraltro, può essere esercitata solo se viene accertato che il diritto ai sensi del comma 5 è prescritto (cioè se sono trascorsi almeno 20 anni dalla prescrizione dei contributi omessi).

Gestione Pubbliche

Per le gestioni pubbliche l’Inps conferma in sostanza le indicazioni già impartite con Circolare n. 48/2025. La costituzione della rendita vitalizia riguarda può aversi solo per gli iscritti alla Cassa per le pensioni degli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI). Per gli iscritti alla Casse CPDEL, CPS, CPUG e CTPS è, infatti, il datore di lavoro pubblico, sulla base dello speciale regime giuridico di cui all’articolo 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610, a dover a finanziare l’onere del trattamento di quiescenza spettante per i periodi di servizio utili ai fini della prestazione, non assistiti dal corrispondente versamento di contribuzione.   

A titolo esemplificativo, pertanto, per i periodi di lavoro con obbligo di iscrizione alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) presso enti diversi dalle pubbliche Amministrazioni (non rientranti nella sospensione del termine prescrizionale dei contributi sino al 31 dicembre 2025), con riferimento ai quali la prescrizione dei contributi è operativa a partire dal 1° gennaio 2020, la domanda di costituzione della rendita vitalizia può essere presentata entro il 31 dicembre 2029 dal datore di lavoro o, in via sostitutiva, dal lavoratore; quella ai sensi del quinto comma entro il 31 dicembre 2039 (solo dal lavoratore); quella ai sensi del settimo comma solo successivamente a tale ultima data.

Documenti: Circolare Inps 141/2025

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