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Previdenza complementare, scatta l'adesione automatica per i neoassunti

 

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Previdenza complementare, scatta l'adesione automatica per i neoassunti

Valerio Damiani Sabato, 11 Luglio 2026
I chiarimenti in un documento dell’Inps per le imprese che versano il Tfr al Fondo di Tesoreria. Dal 1° luglio in vigore il meccanismo dell'adesione automatica retroattiva. Sessanta giorni di tempo per la rinuncia. 
A decorrere dal 1° luglio 2026, ha preso ufficialmente il via il meccanismo di adesione automatica ai fondi pensione complementari per i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici, di prima assunzione. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 2325/2026 in cui spiega le modalità di regolarizzazione dei versamenti pregressi per le imprese soggette al Fondo di Tesoreria Inps.

La Riforma

L’articolo 1, co. 204 della legge n. 199/2025 (legge di bilancio 2026), come noto, ha riscritto dal 1° luglio 2026 le regole che governano la destinazione del Tfr nei nuovi rapporti di lavoro. Per le assunzioni operate fino al 30 giugno il lavoratore era completamente libero nei confronti della previdenza integrativa e aveva sei mesi di tempo per scegliere se aderire a un fondo pensione o se conservare il Tfr come buonuscita; in caso di silenzio operava l’adesione tacita a favore della previdenza integrativa con conferimento del Tfr (senza effetti retroattivi).
Dal 1° luglio, invece, occorre distinguere:
  • se trattasi di prima assunzione il lavoratore è considerato aderente ex lege alla previdenza integrativa prevista dal contratto collettivo di riferimento del datore di lavoro dalla data di assunzione e dispone di 60 giorni per rinunciare;
  • se trattasi di nuova assunzione (cioè attivazione di un nuovo contratto di lavoro dipendente) ed è già iscritto, alla data di assunzione, ad una forma di previdenza complementare, ha 60 giorni di tempo dall’assunzione per dichiarare al datore di lavoro la forma di previdenza complementare presso cui conferire il Tfr maturando. In mancanza di comunicazione il lavoratore è considerato aderente ex lege alla previdenza integrativa prevista dal contratto collettivo di riferimento del (nuovo) datore di lavoro dalla data di assunzione e dispone di 60 giorni per rinunciare;
  • se trattasi di nuova assunzione ed il lavoratore comunica di non avere aderito ad una forma di previdenza complementare il Tfr rimane in azienda (o al Fondo di Tesoreria INPS ove applicabile).
Le nuove regole, pertanto, prevedono un bimestre di «limbo» durante il quale al lavoratore di prima o nuova assunzione è concessa la facoltà di rinuncia all’adesione automatica alla previdenza complementare. La rinuncia, se esercitata, ha efficacia retroattiva (ex tunc) nel senso che produce effetti dalla data di assunzione. Con la rinuncia il lavoratore può destinare il Tfr ad un fondo diverso da quello stabilito per il proprio comparto, può destinare solo una percentuale del Tfr alla previdenza complementare oppure può decidere di lasciare il Tfr in azienda (o al Fondo di Tesoreria INPS).

Versamenti dopo due mesi

Siccome il regime di destinazione finale delle quote non è ancora definitivamente individuato al momento dell'assunzione, dipendendo dalla volontà del neoassunto, i versamenti di Tfr e contributi alla forma di previdenza complementare devono essere effettuati a partire dal mese successivo alla scadenza del termine di 60 giorni, comprendendo anche gli importi maturati dalla data di assunzione. Le somme accantonate in questo periodo assumono quindi la natura contributiva di "competenze arretrate".

Fondo di Tesoreria

I chiarimenti Inps riguardano in particolare le imprese tenute al versamento delle quote di Tfr al Fondo di Tesoreria (cioè con almeno 60 o 50 dipendenti a seconda della disciplina applicabile da inizio anno). Se il lavoratore rinuncia all'adesione automatica alla previdenza complementare i datori di lavoro dovranno, infatti, regolarizzare le competenze maturate nel periodo intercorrente tra la data di assunzione e quella di destinazione finale del Tfr tramite i flussi Uniemens. Due le modalità:
  • Regolarizzazione nei termini ordinari (Codice "CF05"): Se il versamento viene effettuato entro il mese successivo a quello in cui il lavoratore ha sciolto la riserva, il datore di lavoro utilizzerà il codice causale “CF05” (avente il significato di “Versamento arretrati quote TFR legge 30 dicembre 2025, n. 199”). In questo caso la regolarizzazione avviene senza applicazione di sanzioni civili, interessi o somme aggiuntive.
  • Regolarizzazione tardiva (Codici "CF02" e "CF11"): Qualora le quote arretrate vengano denunciate oltre il mese successivo alla scelta del lavoratore, l'azienda dovrà utilizzare il codice “CF02” per la quota TFR e valorizzare contestualmente il codice “CF11” per il versamento delle somme dovute a titolo di maggiorazione e sanzione.
Documenti: Messaggio Inps 2325/2026
 

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