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PensioniOggi.it

Rossini V - Results from #15

 

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Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Previdenza

Pensioni, ok all'uscita anticipata con l'80% di invalidità

Martedì, 17 Febbraio 2015

Sono una lavoratrice con 39 anni di contributi e 60 anni e di età (compiuti a gennaio di quest'anno) ed ho una invalidità riconosciuta dal 2014 dell'85%. Per questo motivo rischio il licenziamento dal mio datore di lavoro. Ho letto su internet che esiste un particolare beneficio che mi consentirebbe di anticipare l'uscita. Volevo sapere se è vero e se ci sono dei vantaggi ai fini del calcolo dell'assegno pensionistico. Altrimenti potrei chiedere la pensione di invalidità? Annagrazia da Milano Kamsin E' proprio così anche se bisogna precisare. Il decreto legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992, ha previsto una scialuppa di salvataggio per coloro che abbiano un'invalidità non inferiore all'80%. Chi versa in tale situazione ha diritto alla pensione di vecchiaia all'età di anni 55 se donne e all'età di anni 60 se uomini (si tratta della pensione di vecchiaia di invalidità da non confondere con l'assegno ordinario di invalidità o con la pensione di invalidità civile). Questi requisiti non sono stati modificati dalla legge 214/2011 (riforma Fornero) ma sono soggetti all'incremento dovuto alla speranza di vita e quindi a partire dal 1° gennaio 2016 saranno aumentati di altre 4 mesi dopo i 3 mesi già applicati dal 1° Gennaio 2013.

Quindi dal 2016 diventano 55 anni e 7 mesi per le donne e 60 anni e 7 mesi per gli uomini. Si ha diritto alla rendita previdenziale trascorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti in seguito al comma 1 dell'art. 12 della legge 122/2010. Queste norme però non sono applicabili a tutte le forme pensionistiche, per esempio la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità non inferiore al 80%, non è applicabile ai lavoratori iscritti nella ex gestione INPDAP (comparto pubblico) e nella gestione autonomi. Il calcolo dell'assegno sarà con il sistema misto, o meglio retributivo sino al 2011 e contributivo sulle quote maturate dal 1° gennaio 2012. Non ci sono, infatti, salvaguardie rispetto al sistema di calcolo con riferimento ai lavoratori in questione.

Ricapitolando la lettrice potrà accedere alla pensione in parola anche subito se è una lavoratrice dipendente privata. 

seguifb

Zedde

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Pensioni

Pensioni, la stima di vita allontana la pensione anche per i salvaguardati

Sabato, 14 Febbraio 2015
L'aumento della stima di vita interesserà anche quei lavoratori che, in virtu' di speciali disposizioni di legge, mantengono tutt'oggi in vigore le regole di pensionamento antecedenti alla Riforma Fornero.

Kamsin Il recente Decreto 16 Dicembre 2014 ha ufficialmente fissato in 4 mesi l'incremento dell'età pensionabile nel triennio 2016-2018. E' così dal prossimo 1° gennaio 2016 si dovrà lavorare 4 mesi in piu' di quest'anno. Almeno. L'incremento tuttavia non interessa solo i lavoratori che accedono alla pensione con le regole individuate dalla Riforma Fornero del 2011 ma anche quei lavoratori che, sulla base di specifici provvedimenti legislativi possono continuare a godere delle regole ante-Fornero.  

Si tratta dei 170mila esodati salvaguardati, soggetti per i quali il legislatore ha approvato ben sei provvedimenti legislativi ad hoc per dargli la pensione con le precedenti regole, l'ultimo con la legge 147/2014. Restando, eccezionalmente, in vigore nei loro confronti la disciplina ante-fornero appare utile riassumere le regole di pensionamento.

La maggior parte dei lavoratori salvaguardati consegue la pensione attraverso la pensione di anzianità con il sistema delle quote o con i vecchi 40 anni di contributi.

Pensione Anzianità con Quote -  Ebbene, come si evince dalle tabelle, se sino al 31 Dicembre 2015 questi lavoratori possono accedere con 61 anni e 3 mesi di età unitamente al quorum 97,3 (con almeno 35 anni di contributi), dal 2016 serviranno 61 anni e 7 mesi di età unitamente ad quorum di 97,6 (e sempre un minimo di 35 anni di contributi). Va peggio per gli autonomi per i quali si passa da 62 anni e 3 mesi a 62 anni e 7 mesi ed un quorum di 98,6.

Per questi lavoratori restano sempre in vigore le finestre mobili di 12 mesi per i dipendenti e 18 mesi per gli autonomi.

Pensione Anzianità con 40 anni - L'adeguamento, invece, non interessa coloro che accedono alla pensione di anzianità indipendentemente dall'età anagrafica, cioè con i vecchi 40 anni di contributi. Come indicato nel messaggio inps 20600/2012 il requisito contributivo in parola non si adegua alla speranza di vita e, pertanto, nulla cambia rispetto al triennio 2013-2015. Per questi lavoratori restano tuttavia in vigore finestre mobili un pò piu' lunghe: 15 mesi per i dipendenti e 21 per gli autonomi. 

Pensione Vecchiaia - In via residuale si riassumono anche i requisiti per la pensione di vecchiaia. Sino al 31 Dicembre 2015 per i lavoratori e le lavoratrici del pubblico impiego bastano 65 anni e 3 mesi di età. Dal 2016 il requisito anagrafico passa a 65 anni e 7 mesi. Piu' ripido invece l'incremento per le lavoratrici private. Secondo la vecchia normativa sino al 31 Dicembre 2014 bastavano 60 anni e 4 mesi che diventano, per effetto della legge 111/2011, 60 anni e 6 mesi dal 1° gennaio 2015 e schizzano, considerando anche la stima di vita di 4 mesi, a 61 anni e 1 mese dal 1° gennaio 2016.

Anche in tale ipotesi restano le finestre mobili di 12 mesi per i dipendenti e 18 mesi per gli autonomi.

I salvaguardati interessati. L'adeguamento tuttavia interesserà concretamente solo i lavoratori nei profili di tutela che non prevedono il termine di decorrenza della prestazione del 6 gennaio 2016 (legge 147/2014) ai fini della fruizione della salvaguardia. Si pensi soprattutto ai lavoratori nei fondi di solidarietà di settore o a coloro in mobilità. Negli altri profili (es. prosecutori volontari, cessati dal servizio, in congedo, eccetera), invece, per centrare la decorrenza del 6 gennaio 2016 è necessario che i requisiti anagrafici siano perfezionati entro il 31 Dicembre 2014, prima dello scatto dell'ADV. Nei loro confronti, quindi, la stima di vita non può produrre effetti.

Seguifb

Zedde

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Pensioni

Pensione anticipata, resta la decurtazione sugli assegni già liquidati?

Martedì, 10 Febbraio 2015
L'inps dovrà precisare i limiti allo stop alla penalizzazione introdotto dalla legge di stabilità per il 2015. Tra i chiarimenti attesi la possibilità di ammettere al ricalcolo gli assegni già decurtati sino al 31 Dicembre 2014.

Kamsin Dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2017 chi accede alla pensione prima dei 62 anni l'età non subirà il taglio dell'1-2% sulle quote di pensione calcolate con il sistema "retributivo". E' quanto ha previsto il comma 113 dell'articolo unico della legge di stabilità 2015 (legge 190/2014). Si tratta di quella riduzione dell'1% per ogni anno di anticipo della pensione rispetto ai 62 anni di età e una riduzione del 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai 60 anni.

Con la norma inserita nella legge di stabilità, ci sarà, in pratica, un periodo di sospensione della penalizzazione sino al 2017 con la conseguenza che le pensioni anticipate, dal 2018, torneranno ad essere penalizzate se l'accesso avverrà con meno di 62 anni. Sempre che non ci saranno ulteriori cambiamenti.

L'inps ha di recente indicato alle sedi territoriali, in attesa di ulteriori istruzioni, con il messaggio 417/2015 di non applicare la penalizzazione sugli assegni aventi decorrenza, appunto, dal 1° gennaio 2015.

Una delle questioni piu' delicate, già evidenziate da PensioniOggi.it nei giorni scorsi, è stabilire cosa accadrà a quegli assegni che sono stati già decurtati prima dell'entrata in vigore della legge di stabilità. La norma di legge, infatti, indica che il beneficio si applica a decorrere dal nuovo anno, disinteressandosi agli effetti sugli assegni già liquidati sino al 31 Dicembre 2014.

Come dire: il taglio resta per sempre se l'assegno è stato liquidato prima del 2015 con la decurtazione. La discriminazione è di tutta evidenza nel caso seguente. Si pensi al lavoratore che ha raggiunto i 42 anni e mezzo di contributi nel novembre 2014 e che è andato in pensione dal 1° dicembre 2014 con la decurtazione perchè non sapeva della novità contenuta nella legge di stabilità. Ebbene se avesse aspettato un mese in piu', facendo domanda di pensione dal 1° gennaio 2015, l'assegno non sarebbe stato "tagliato". Una vera beffa!

Esigenze di giustizia sociale e di equità dovrebbero piuttosto consentire a tali assegni di essere depenalizzati a decorrere dal 1° gennaio 2015 come accaduto in passato per interventi simili sul meccanismo della penalizzazione. Si vedrà quale sarà la posizione ufficiale del Ministero del Lavoro.

L'altro punto da chiarire riguarda i lavoratori che raggiungono l'anzianità contributiva entro il 31 Dicembre 2017 ma scelgono di andare in pensione in data successiva alla maturazione del requisito contributivo, ad esempio, nel 2019. Si pensi ad un lavoratore che raggiunge nel novembre 2017 i 42 anni e 10 mesi di contributi e 58 anni di età e decide di restare sul lavoro per altri due anni. Nel 2019, all'età di 60 anni esce: il suo assegno sarà penalizzato? La risposta dovrebbe essere negativa, nessuna decurtazione, ma un chiarimento ufficiale sarebbe rassicurante.

seguifb

Zedde

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Previdenza

Pensioni, uscita anticipata per il lavoratore notturno

Domenica, 08 Febbraio 2015

Sono nato il 21/02/1954 e ho iniziato a lavorare il 01/09/1969 e alla fine del 2015 faccio 40 anni e 5 mesi di contributi e dal 2006 ho fatto e faccio lavoro notturno nella Vigilanza. A settembre del 2015 posso presentare domanda per andare in pensione ? Mario da Verona Kamsin Occorre precisare. Dai dati forniti il lettore potrebbe rientrare nella disciplina prevista per i lavori particolarmente faticosi e pesanti ai sensi del Dlgs 67/2011; il decreto prevede requisiti per il pensionamento meno rigidi rispetto alla disciplina generale novellata dall'articolo 24 del Dl 201/2011. In particolare si ricorda che possono beneficiare - tra l'altro - di tale normativa anche i lavoratori notturni purchè soddisfino almeno una delle seguenti condizioni: 

- prestano la loro attività di notte per almeno 6 ore, comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per un numero minimo di giorni lavorativi annui non inferiore a 64;

- prestano la loro attività per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.

Oltre a tale requisito "soggettivo" è necessario che tali lavoratori abbiano svolto la mansione per un tempo pari: 

- ad almeno sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;

- ad almeno la metà della vita lavorativa per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2018 in poi.

Detto ciò i lavoratori in questione possono accedere alla pensione con un regime molto simile alle vecchie pensioni di anzianità anche dopo l'approvazione della Riforma Fornero. In breve ecco i requisiti per il periodo 1.1.2013 - 31.12.2015.

a) se il numero di notti lavorate è superiore a 78 l'anno i requisiti per la pensione si raggiungono con il perfezionamento di quota 97,3 (con almeno 61 anni e 3 mesi di età e 35 di contributi);

b) se il numero di notti lavorate è tra 72 a 77 l'anno i requisiti per la pensione si raggiungono con il perfezionamento di quota 98,3 (con almeno 62 anni e 3 mesi di età e 35 di contributi);

c) se il numero di notti lavorate è tra 64 a 71 l'anno i requisiti per la pensione si raggiungono con il perfezionamento di quota 99,3 (con almeno 63 anni e 3 mesi di età e 35 di contributi)

In questo regime si ricorda che resta ferma la finestra mobile pari a 12 mensilità. 

In definitiva, immaginando che il lettore rientri nel caso sub a) può conseguire il trattamento anticipato al compimento di 61 anni e 3 mesi di età nel maggio 2015 con decorrenza dal 1° Giugno dell'anno successivo. Si ricorda che è necessario presentare domanda all'Inps entro il 1° Marzo 2015 volta al riconoscimento dello svolgimento di lavoro usurante. Qualora non sia incluso nelle disposizioni di cui al Dlgs 67/2011 per la pensione anticipata occorrerà perfezionare 42 anni e 6 mesi di anzianità contributiva.

seguifb

Zedde

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Pensioni

Esodati, ristretto il campo di applicazione della seconda salvaguardia

Martedì, 03 Febbraio 2015
La legge 147/2014 restringe i requisiti per accedere alla seconda salvaguardia per i lavoratori in mobilità: il rapporto di lavoro deve cessare entro il 30 dicembre 2016.

Kamsin Come noto un passaggio della legge 147/2014 ha recuperato 20 mila posizioni nell'ambito dei lavoratori nel profilo "mobilità" destinatari della seconda salvaguardia (articolo 22, comma 1, lettera a) del decreto legge 95/2012 convertito con legge 135/2012) "in considerazione del loro limitato utilizzo". L'intervento ha finanziato in pratica oltre la metà dei 32.100 posti assegnati con la sesta salvaguardia.

Nel far questo la legge 147/2014 ha, tuttavia mutato, con una stretta, le condizioni di accesso alla seconda salvaguardia per il profilo in parola inserendo una specifica data entro cui il rapporto di lavoro deve cessare (31 dicembre 2014 o 30 dicembre 2016), vincolo che in origine era escluso.

La Formulazione originaria. Nella formulazione originaria del Dl 95/2012 la salvaguardia poteva essere concessa a 40mila lavoratori per i quali le imprese avessero stipulato, in sede governativa, entro il 31 dicembre 2011, accordi intesi alla gestione delle eccedenze occupazionali, con impiego di ammortizzatori sociali, ancorché alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultassero cessati dall'attività lavorativa e collocati in mobilità; era richiesta, inoltre, la condizione che essi maturassero i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità.

La modifica. Per effetto della modifica operata sull'articolo 22, comma 1, lettera a) del Dl 95/2012 dalla legge 147/2014 la salvaguardia potrà essere concessa, nei limiti ora di 20mila unità (rispetto ai 40mila originari), ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali che rispettino una delle seguenti condizioni:

a) Lavoratori che siano già percettori al 6 novembre 2014, ovvero, entro i quindici giorni successivi a detta data (cioè 21 novembre 2014), del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e il cui rapporto di lavoro cessi – senza soluzione di continuità con il predetto trattamento di cigs -  entro il 30 dicembre 2016 per il collocamento in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. I predetti lavoratori dovranno essere presenti negli elenchi inviati all’Inps dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto del 8 ottobre 2012 del predetto Ministero;

b) lavoratori che siano cessati dall’attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e i cui nominativi siano stati comunicati entro il 31 dicembre 2014 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 ottobre 2012.

In entrambi i casi resta fermo che i lavoratori devono perfezionare i requisiti pensionistici entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 223 del 1991.

La legge ha, pertanto, precisato le condizioni oggettive per accedere al profilo di tutela in questione. Se la disciplina originaria richiedeva, genericamente, solo il perfezionamento di un diritto a pensione entro il termine della fruizione dell'indennità di mobilità a nulla rilevando il termine del rapporto di lavoro, ora, con la modifica viene richiesto o che tali soggetti siano cessati dall'attività lavorativa entro il 31.12.2014 oppure che siano titolari di un trattamento salariale in deroga (cioè la cigs), e che cessino il rapporto di lavoro entro il 30.12.2016 per il collocamento in mobilità. Gli accordi validi, per il profilo in questione, restano sempre solo quelli stipulati presso la sede governativa e i lavoratori devono comunque maturare un diritto a pensione entro il termine dell'indennità di mobilità.

seguifb

Zedde

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