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Esodati, finestre mobili piu' lunghe per chi accede con la sola anzianità contributiva

 

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Esodati, finestre mobili piu' lunghe per chi accede con la sola anzianità contributiva

Rossini V Mercoledì, 17 Aprile 2013

Sono un esodato nato il 26/10/1953 e assunto presso ENEL il 01/04/1973 dove ho prestato servizio fino al 30/12/2010 data in cui ho cessato il rapporto di lavoro per esodo incentivato con accordo individuale .Successivamente ho fatto domanda presso INPS per contribuzione volontaria ,accettata in data febbraio 2011 e ho cominciato a versare i contributi richiesti dall INPS fino alla data odierna. In data settembre ho effettuato domanda presso Ispettorato del lavoro regione Sicilia . Alla luce delle norme attuali avrei dovuto maturare i 40 anni di contributi nell'aprile 2013 , vorrei conoscere quando maturero il diritto alla pensione e la decorrenza economica. Francesco

In base alle norme previgenti - mantenute eccezionalmente in vigore per i cd. salvaguardati - il lettore ha raggiunto il requisito utile per il trattamento pensionistico nel mese di Aprile 2013. La decorrenza avverrà dal 1° Luglio 2014 per effetto delle cd. finestre mobili. 

Per i lavoratori che, a partire dal 1.1.2011, perfezionano i requisiti anagrafici previsti possono accedere alla pensione di anzianità con un "differimento" di:

  • 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti se la pensione viene liquidata a carico del Fondo Lavoratori Dipendenti e dei fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria;
  • 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti se la prestazione viene liquidata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani e commercianti).

La decorrenza della pensione è fissata dal primo giorno del mese successivo allo scadere dei mesi di differimento previsti.

La legge 111/2011 ha previsto per i lavoratori che accedono alla pensione di anzianità indipendentemente dall'età anagrafica (cioè con il requisito di 40 anni di contributi) un ulteriore slittamento pari ad un mese se il requisito è raggiunto nel 2012, di due mesi se raggiunto nel 2013 e di tre mesi dal 2014 in poi.

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