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Pensioni, i lavori usuranti mantengono l'uscita anticipata
Pensioni

Pensioni, i lavori usuranti mantengono l'uscita anticipata

Sergey Giovedì, 25 Settembre 2014
Una normativa rimasta in vigore anche dopo la Riforma Fornero del 2011 consente, a coloro che svolgono lavori particolarmente faticosi e pesanti, di andare in pensione con il quorum 97,3 ed un'età di almeno 61 anni e 3 mesi.

Kamsin Per tutelare i lavoratori impiegati in attività particolarmente faticose e pesanti il Dlgs 67/2011 ha previsto la possibilità di anticipare l'uscita rispetto ai requisiti introdotti dalla riforma Fornero del 2011.

Vediamo dunque quali sono prima di tutto le attività lavorative che danno diritto a questo "sconto" per poi verificare quali sono i requisiti agevolati. Le attività in questione sono individuate nell'articolo 1 del citato provvedimento e sono riconducibili a quattro macro-categorie.

a) Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del ministero del lavoro del 19 Maggio 1999.

Si tratta dei lavoratori adibiti a lavori svolti in galleria, cava o miniera; i lavori ad alte temperature; i lavori in cassoni ad aria compressa; le attività per l’ asportazione dell’ amianto; le attività di lavorazione del vetro cavo; i lavori nella catena di montaggio; lavori svolti dai palombari; lavori espletati in spazi ristretti.

b) Lavoratori notturni come definiti e ripartiti ai soli fini del dlgs 67/2011 nelle seguenti categorie: 1) lavoratori a turni che prestano lo loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore per un numoero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 64; 2) lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.

c) i lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. 

Si tratta dei lavoratori indicati nell'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 allo stesso dlgs 67/2011, cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 del cc, impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un rimo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si sostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o della tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo qualità.

d) i conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Il periodo minimo di attività - Per godere dei benefici che vedremo i lavoratori sopra citati devono avere svolto queste attività per almeno 7 anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa per le pensioni con decorrenza fino al 31 Dicembre 2017; per le pensioni aventi decorrenza dal 1° Gennaio 2018 tali attività devono essere state svolte per almeno la metà della vita lavorativa complessiva.

I benefici - Il beneficio per questi lavoratori consiste nella possibilità di andare in pensione con il sistema delle quote come previsto dalla legge 247/2007 se piu' favorevole rispetto alle regole di pensionamento introdotte con la Riforma Fornero.

In pratica i lavoratori del comparto possono accedere alla pensione dal 2013 con il perfezionamento della quota 97,3 con una anzianità contributiva minima di 35 anni ed una età minima di 61 anni e 3 mesi. Una ulteriore modifica è stata prevista per i lavoratori notturni. Per loro si è previsto che, ove il lavoro notturno viene prestato per meno di 78 giorni, i valori di età e di quota pensionistica sono aumentati di due anni se il lavoro notturno annuo è stato svolto per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 e di un anno se le giornate annue in cui si è svolto il lavoro notturno sono state da 72 a 77.

La decorrenza del trattamento - Per coloro che fruiscono delle regole di pensionamento indicate dal Dlgs 67/2011, l'articolo 24, comma 17-bis del Dl 201/2011 ha  previsto che continuano a trovare applicazione le vecchie finestre mobili. La decorrenza effettiva quindi avverrà decorsi 12 o 18 mesi dalla maturazione dei suddetti requisiti previdenziali. 

La seguente tabella può aiutare ad avere sotto controllo i requisiti per l'accesso alla pensione per i lavoratori usurati e notturni comprensivi dell'aumento della stima di vita.

Le alternative - Come accennato per gli addetti alle attività usuranti resta aperta la possibilità ottenere, se piu' favorevole, la pensione anticipata con i requisiti previsti dalla Riforma Fornero; o la pensione anticipata contributiva a condizione però di essere entrati nel mondo del lavoro dopo il 1° gennaio 1996. In tal caso occorre tuttavia maturato almeno 20 anni di contributi e l'importo del primo rateo pensionistico deve essere almeno pari a 2,8 volte l'assegno sociale dell'anno di riferimento.

Per l'accesso al beneficio gli interessati devono presentare apposita domanda alla sede INPS entro il 1° Marzo dell’ anno in cui si maturano i requisiti agevolati.  La documentazione del lavoro usurante viene prodotta direttamente dalle aziende che devono comunicare alla direzione provinciale del Lavoro competente per territorio e agli istituti previdenziali il lavoro svolto.

Zedde

Pensioni

Esodati, no a nuove tutele dopo la sesta salvaguardia

Eleonora Accorsi Giovedì, 25 Settembre 2014
La commissione lavoro del Senato ha respinto ieri gli ordini del giorno presentati dalle opposizioni che chiedevano al governo un nuovo intervento in materia di deroghe alla Riforma Fornero.

Kamsin Sono stati bocciati ieri in commissione Lavoro del Senato i tre ordini del giorno presentati dalle opposizioni (Lega-Sel-M5S) al disegno di legge in materia di sesta salvaguardia. Gli interventi presentati erano volti ad impegnare il governo ad un nuovo intervento in materie di deroghe pensionistiche alla Riforma Fornero.

La lega Nord, per via della Senatrice Munerato, chiedeva al governo di mettere fine una volta per tutte al problema degli esodati. "In sede di prima lettura del provvedimento - si legge nell'odg - il sottosegretario Bobba, nella seduta della Commissione XI Camera del 24 giugno scorso, ha ribadito la volontà del Governo di individuare soluzioni definitive alla problematica, annunciando a mezzo stampa una conclusione con la legge di stabilità 2015".

La lega chiedeva pertanto al governo "di non disattendere ancora una volta gli impegni assunti in sede parlamentare e le promesse fatte a mezzo stampa, inserendo nell'imminente legge di stabilità per il 2015 la soluzione definitiva della vicenda degli esodati che tenga conto di tutte le categorie dei soggeti coinvolti, nessuna esclusa, e quindi anche del personale marittimo e ferroviario, nonché a garantire nelle more di attuazione della sesta salvaguardia, l'equivalenza degli accordi di mobilità sottoscritti in sede governativa con quelli stipulati in qualunque altra sede".

Non è passato l'odg presentato da Sel e M5S che impegnava il governo ad una abrogazione della Riforma Fornero. Respinta anche la richiesta al governo di considerare le esigenze dei lavoratori della IBM che nel mese di aprile 2011 hanno sottoscritto un accordo individuale con il proprio datore di lavoro, ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile e hanno avuto la risoluzione del rapporto di lavoro dopo il 31 dicembre del 2012. Si tratta di lavoratori che  attualmente non vengono salvaguardati nell'ambito della categoria di contributori volontari perchè l'INPS ritiene che la copertura contributiva volontaria ha avuto luogo in regime di "sospensione dal lavoro" e non di "cessazione del lavoro". L'odg chiedeva al governo di intervenire in via amministrativa sulla vicenda.

E' stato approvato - seppur riscritto rispetto alla prima versione - l'ordine del giorno di Pietro Ichino (Sc), che dichiara comunque sostanzialmente chiuso il capitolo relativo alle salvaguardie "salvi i casi residui di persone private del posto di lavoro in forza di accordi di incentivazione all'esodo stipulati prima della riforma pensionistica, che all'esito di una approfondita indagine di questa Commissione Lavoro risultino meritevoli di salvaguardia, gli altri casi di disoccupazione di sessantenni non ancora in età di pensionamento devono essere affrontati con misure di sostegno nel mercato del lavoro e non con l'estromissione permanente da esso". 

L'odg chiede "di voltar pagina rispetto a una prassi che ha visto troppo diffusamente utilizzato il sistema pensionistico come strumento di politica del lavoro, per risolvere problemi di disoccupazione con l'espulsione precoce dei lavoratori interessati dal mercato del lavoro; è necessario, per altro verso, evitare che l'attesa di provvedimenti ulteriori di salvaguardia induca una parte dei potenziali interessati ad astenersi da possibili opportunità di occupazione".

Il testo del ddl 1558 non è stato comunque modificato rispetto alla versione approvata lo scorso 3 luglio dalla Camera dei Deputati; il provvedimento si avvia dunque verso la definitiva conversione in legge. Già la prossima settimana il testo potrebbe ricevere (senza passare dall'aula) il via libera conclusivo.

Zedde

Pubblico Impiego

Riforma Pensioni, si allungano i termini per la buonuscita nelle Pa

Eleonora Accorsi Mercoledì, 24 Settembre 2014
Una regola introdotta con l'ultima legge di stabilità ha allungato i termini per il pagamento della cd. buonuscita per i pubblici dipendenti.

Kamsin Con la legge di stabilità 2014, dal 1° gennaio 2014, i tempi per mettere in tasca i trattamenti di fine lavoro (tfr) e di fine servizio (tfs) dovuti a statali e dipendenti pubblici sono diventati piu' lunghi. Si deve attendere infatti un periodo variabile da circa da 3 mesi e mezzo a 27 mesi. E se la prestazione supera un certo importo, la somma viene anche frazionata in due o tre rate annuali. Vediamo in breve le novità in vigore da quest'anno.

Inabilità o decesso - Il termine piu' breve è previsto per i pensionamenti per inabilità e per decesso. La prima rata della buonuscita arriverà infatti decorsi 105 giorni dalla data di cessazione dal servizio dell'interessato.

Esuberi e raggiungimento limiti di servizio - Lo spostamento sale a 12 mesi per raggiungimento dei limiti di età o dei limiti di servizio, per cessazione del lavoro a tempo determinato, o nei casi in cui la pubblica amministrazione si avvalga della facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro al perfezionamento della massima anzianità contributiva del dipendente (cioè 42 anni e 6 mesi) secondo quanto previsto dalla disciplina vigente (articolo 1, Dl 90/2014).

Dimissioni Volontarie - Il termine di pagamento sale invece a 24 mesi nei casi di dimissioni volontarie, oppure per licenziamenti e destituzioni.

L'Inps non potrà procedere dunque al pagamento del trattamento prima che siano decorsi 12 o 24 mesi dalla data di cessazione dal servizio del dipendente. Ma scaduto il termine, all’istituto sono concessi ulteriori 3 mesi per mettere in pagamento la prestazione. Quindi in pratica il termine per il pagamento giunge rispettivamente a 15 e a 27 mesi. Decorsi questi due periodi sono dovuti gli interessi.

La Rateizzazione della buonuscita - Ma non è finita. C'è infatti una ulteriore attesa qualora la buonuscita superi i 50 mila euro lordi: se la buonuscita non supera 50 mila euro lordi il pagamento avviene in una unica soluzione; tra 50 mila e 100 mila euro il pagamento è diviso in due tranches annuali: 50 mila euro il primo anno e la restante parte dopo 12 mesi dal pagamento della prima tranche, e; oltre 100 mila euro il pagamento è in tre rate: 50 mila il primo anno, 50 mila il secondo, la rimanenza il terzo.

Ad esempio un lavoratore che si dimettesse oggi con 120 mila euro lordi di buonuscita prenderà 50 mila euro dopo 27 mesi dalle dimissioni; altri 50 mila euro dopo 12 mesi dal pagamento del primo importo e la restante parte, pari a 20 mila euro, dopo altri 12 mesi. In pratica gli ultimi 20 mila euro arriveranno dopo ben quattro anni e tre mesi (51 mesi) dalle dimissioni. Il tutto a interessi zero.

La differenza con il settore privato è dunque abissale: il Codice civile (art. 2120) impone al datore di lavoro il pagamento del tfr al momento della cessazione. Con buona pace della parità di trattamento garantita costituzionalmente.

Zedde

Pubblico Impiego

Statali, demansionamento volontario per la gestione degli esuberi

Nicola Colapinto Mercoledì, 24 Settembre 2014
Una norma del decreto legge sulla pubblica amministrazione consente al personale in disponibilità nelle Pa potrà presentare istanza di ricollocamento in una posizione economica inferiore. 

Kamsin Al fine di ampliare le possibilità di ricollocamento, il personale in disponibilità delle pubbliche amministrazioni potrà presentare - nei 6 mesi anteriori alla data di scadenza del termine di 24 mesi previsto come periodo massimo di godimento dell’indennità spettante a seguito del collocamento in disponibilità - istanza di ricollocazione, nell’ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore.

E' quanto prevede l'articolo 5 del decreto di riforma sulla Pa (dl 90/2014) che introduce una deroga ai limiti sul demansionamento previsti dalla normativa previgente nell'ottica di favorire il ricollocamento dei dipendenti pubblici in esubero.

Com'è noto, la disciplina previgente contenuta nell'articolo 2103 del Codice Civile, poneva seri limiti all'accettazione di una qualifica inferiore. Il citato articolo stabilisce infatti che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia acquisito o a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Questa regola ora di fatto viene temperata con la possibilità di ricollocazione del personale in esubero nelle Pa anche su mansioni "inferiori". 

Il provvedimento precisa tuttavia che la ricollocazione del dipendente non può comunque avvenire prima dei 30 giorni anteriori alla data di scadenza del termine di 24 mesi e che possa essere effettuata per qualifica o posizione economico di un solo livello inferiore (se di area o categoria diversa, di un solo inferiore ). In tale circostanza il personale ricollocato in qualifica o posizione inferiore non ha diritto all'indennità spettante a seguito del collocamento in disponibilità. Tale personale mantiene comunque il diritto di essere successivamente ricollocato nella originaria qualifica e categoria di inquadramento, anche attraverso le procedure di mobilità.

Per favorire l'assorbimento delle posizioni in disponibilità, il provvedimento prevede poi, che nell’ambito della programmazione triennale delle assunzioni, l’avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni, a tempo indeterminato o determinato (per un periodo comunque superiore a 12 mesi), sono subordinate all’utilizzo del personale collocato in disponibilità.  Il personale in disponibilità può, alternativamente: a) essere assegnato, nell’ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso altre amministrazioni; b) avvalersi dell’istituto dell’aspettativa senza assegni presso organismi pubblici o privati.  In queste circostanze il termine di 24 mesi, previsto come periodo massimo di godimento dell’indennità disponibilità, rimane sospeso.

Zedde

Pensioni

Esodati, dal Senato pronto il via libera al sesto decreto

Sergey Mercoledì, 24 Settembre 2014
Il ddl consentirà ad ulteriori 32.100 lavoratori di mantenere le regole di pensionamento previgenti all'entrata in vigore della Riforma Fornero.

Kamsin Il conto complessivo supererà gli 11,5 miliardi di euro. E' questa la spsa complessiva prevista in nove anni per salvaguardare gli esodati, i lavoratori che dopo la riforma Fornero rischiano di rimanere senza stipendio e senza pensione. Soldi che vanno scalati dagli 80 miliardi di risparmi previsti dalla stessa legge Fornero. A ritoccare di poco verso l'alto la somma è il sesto intervento sugli esodati, che potrebbe essere approvato già oggi dalla commissione Lavoro del Senato.

Il ddl 1558 sposta di un anno, dal 6 gennaio 2015 al 6 gennaio 2016, il termine entro cui deve aprirsi la finestra mobile per accedere alla pensione secondo le vecchie regole pensionistiche e per la prima volta riguarda anche i lavoratori a tempo indeterminato. Sono circa 32.100 mila le persone coinvolte (di cui tuttavia 24 mila ripescate dalle precedenti tutele ed 8.100 nuove posizioni finanziate), che porteranno a 170 mila il totale dei salvaguardati. 

Il provvedimento riapre praticamente quasi tutti i profili di tutela che sino ad oggi erano stati oggetto di intervento: dai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 ai cessati dal servizio (con o senza accordo con il datore di lavoro), dai lavoratori che nel 2011 hanno fruito dei permessi o dei congedi per assistere un parente disabile ai percettori dell'indennità di mobilità.

Per i lavoratori nel profilo dedicato all'indennità di mobilità si richiede invece il perfezionamento di un diritto a pensione con le vecchie regole di pensionamento entro la data di scadenza dell'indennità di mobilità. Dunque per questa categoria non è richiesto il vincolo di perfezionare la decorrenza entro il 6 gennaio 2016. Si precisa inoltre, e questa è la novità, che il lavoratore potrà, mediante il versamento dei contributi volontari, perfezionare un diritto a pensione anche entro i 12 mesi successivi alla scadenza dell'indennità stessa.

E' possibile verificare in anteprima il rispetto dei vari paletti tramite l'apposito programma realizzato da Pensioni Oggi (vai al software).

Zedde

Altro...

I sindacati avviano la raccolta delle firme per lo sciopero "intelligente"

Redazione Martedì, 23 Settembre 2014

La Fit-Cisl da' il via alla raccolta firme per una proposta di legge di iniziativa popolare che ha l'obiettivo di riequilibrare la legge 146 del 1990 sugli scioperi. L'iniziativa mira a coinvolgere cittadini, pendolari e lavoratori su tutto il territorio nazionale, in modo da raccogliere le 50mila firme necessarie per legge. Kamsin  La proposta di legge della Fit-Cisl ha ricadute principalmente sui servizi pubblici locali e in particolar modo sul trasporto pubblico locale, che e' oggi il caso piu' emblematico dei limiti della legge 146.

"Nel tpl i lavoratori attendono da ben sette anni il rinnovo del contratto - ha affermato il segretario generale Giovanni Luciano - e i sindacati per questo motivo hanno proclamato tredici scioperi nazionali, ma senza ottenere quanto chiesto. Le aziende infatti guadagnano dagli scioperi, perche' nel giorno della protesta incassano comunque i contributi pubblici e i ricavi di abbonamenti e biglietti, ma risparmiano sui carburanti e sugli stipendi dei lavoratori.

Al contrario i lavoratori rinunciano allo stipendio di quel giorno e in piu' suscitano il malcontento dell'opinione pubblica contro di loro, poiche' pendolari e cittadini non sempre comprendono le ragioni di uno sciopero. Con la legge attuale ci rimettiamo quindi tre volte: lo sciopero non porta i risultati sperati, i lavoratori perdono i loro soldi e l'opinione pubblica spesso ritiene i sindacati gli unici responsabili della protesta e dei conseguenti disagi. Non possiamo continuare cosi'".

"Con la proposta di legge della Fit-Cisl lo sciopero diventa 'intelligente' - spiega Luciano - perche' le aziende non riceveranno i contributi regionali relativi al giorno di sciopero, che verranno invece versati nei fondi bilaterali di gestione delle crisi occupazionali. Inoltre i cittadini viaggeranno gratis nelle fasce orarie dei servizi minimi garantiti e i pendolari riceveranno un rimborso per i giorni di sciopero, erogato come sconto al rinnovo dell'abbonamento. Con questa iniziativa dimostreremo ancora una volta che la Fit-Cisl e' vicina a cittadini, pendolari e lavoratori, perche' la proposta di legge e' pensata prima di tutto per loro".

Zedde

Riforma del Lavoro, ecco l'ABC delle novità contenute nel Jobs Act

Nicola Colapinto Martedì, 23 Settembre 2014
La Commissione Lavoro del Senato ha completato l’esame, in sede referente, del DDL 1428, meglio noto come “Jobs Act”, ossia il disegno di legge delega attraverso il quale il Governo intende intervenire per la riforma del mercato del lavoro e degli ammortizzatori sociali.

Kamsin E' iniziato oggi, in Aula al Senato, l'esame del Disegno di legge in materia di lavoro (il cosiddetto Jobs Act), dopo le modifiche apportate al testo in Commissione Lavoro. La partita sul provvedimento è tutt'altro che chiusa in quanto si registra uno scontro all'interno del Partito Democratico sulle misure in tema di licenziabilità del lavoratore e sulle modifiche da apportare all'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. Al netto delle varie discussioni politiche vediamo quali sono le novità con cui il governo punta a riformare il mercato di lavoro.

Contratti - Prima di tutto ci sarà una modifica sui contratti di lavoro. L'esecutivo punta ad introdurre un contratto a tutele crescenti con il superamento dell'articolo 18 per i neoassunti (la tutela rimarrebbe invece per chi ha già un contratto a tempo indeterminato) o comunque ci saranno forti disincentivi per un suo utilizzo in sede giudiziaria. Prevista la semplificazione delle tante forme di contratti flessibili introdotti dalla Riforma Biagi del 2003. L'intezione è quella di ridurre il numero a quattro-cinque rapporti lavorativi che potranno essere utilizzati dai datori di lavoro. Ci saranno anche diverse semplificazioni con un taglio agli adempimenti per la gestione dei rapporti di lavoro e in materia di sicurezza. L'obiettivo è dimezzare il numero di atti necessari.

Controlli - Con la delega dovrebbe vedere la luce una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro che integri i servizi ispettivi di Ministero del lavoro, Inps, Inail e con forme di coordinamento con i servizi ispettivi di Asl e Arpa, e ci sarà una nuova stretta al fenomeno delle dimissioni in bianco e al contrasto del lavoro sommerso.

Ammortizzatori Sociali - L'altra zona calda è quella della Riforma degli ammortizzatori sociali. L'esecutivo vuole infatti concedere tutele uniformi e legate alla storia contributiva del lavoratore in caso di disoccupazione superando l'integrazione salariale e mobilità in deroga. Cambierà la normativa sui servizi e le politiche attive per il lavoro con un riordino degli incentivi per assunzioni e autoimprenditorialità. Un'Agenzia nazionale gestirà servizi per l'impiego, politiche attive e Aspi.

Incentivi - Sarà poi estesa la "maternità" con una indennità di maternità e diritto per le lavoratrici madri parasubordinate all'assistenza anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte dell'azienda. Ci sarà un tax credit come incentivo al lavoro femminile. Arriva poi il compenso orario minimo, applicabile ai rapporti di lavoro subordinato nonché nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Solidarietà - Via libera anche alla facoltà di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al con tratto in favore del genitore lavoratore di figlio minore che necessita di cure.

Zedde

Riforma Pensioni, Il prolungamento a 70 anni possibile solo per pochi

Rossini V Martedì, 23 Settembre 2014
I giudici dichiarano legittimo il recesso ad nutum dal rapporto di lavoro intimato dopo il conseguimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia. La permanenza in servizio sino al settantesimo anno di età, come prevista dalla riforma Fornero del 2011, è subordinata al consenso del datore di lavoro.

Kamsin Sarà più difficile per i lavoratori dipendenti del settore privato fruire dell'incentivazione prevista dall'articolo 24 del DL 201/2011 e restare in servizio sino al compimento del settantesimo anno di età al fine di maturare una pensione più succulenta. Dopo il recente altolà imposto ai lavoratori del pubblico impiego per i quali è stato ribadito il collocamento a riposo d'ufficio al perfezionamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia (66 anni e 3 mesi) o anche prima, al perfezionamento dei 65 anni, qualora abbiano raggiunto un diritto a pensione anticipata entro tale età, il diritto viene compresso anche nei confronti dei settore privato. 

Il Tribunale di Roma con sentenza del 30 Aprile scorso ha infatti deciso che la normativa in questione contenga unicamente la previsione di un incentivo alla permanenza in servizio fino al settantesimo anno di età, in coerenza con l’impianto della riforma del sistema pensionistico che tende all’innalzamento dell’età pensionabile, e un invito alle parti a consentire la prosecuzione del rapporto.  In altri termini, il tenore letterale della norma, nella parte in cui recita “il proseguimento dell’attività lavorativa è incentivato … fino all’età di settant’anni …”, non consente, quindi, di affermare che la norma sancisca un vero e proprio diritto potestativo del lavoratore di scegliere se rimanere in servizio fino all’età di settant’anni, né un correlativo obbligo dal datore di lavoro di consentire la prosecuzione del rapporto fino a tale limite massimo di età.

La circostanza che la norma non preveda che, ai fini dell’esercizio del presunto diritto, il lavoratore debba presentare una domanda e che la domanda debba essere presentata entro un determinato arco temporale induce ulteriormente ad escludere, ad avviso del Tribunale, che la stessa possa configurare un diritto potestativo in favore del lavoratore. 

Il Giudice del Lavoro ha, quindi, concluso che la possibilità per il lavoratore di rimanere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età, in assenza della previsione di un diritto suo potestativo, resti subordinata al consenso del datore di lavoro.

La Questione - La Riforma Fornero ha previsto un sistema di flessibilità per il quale i lavoratori, dopo la maturazione dei requisiti di età e di contribuzione, possono scegliere di posticipare il momento di ritiro dal mercato del lavoro. La prosecuzione dell’attività lavorativa oltre il conseguimento dei requisiti minimi viene, infatti, incentivata fino all’età di 70 anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita.

 

Con queste regole si è posta la questione se, quale corollario del progressivo innalzamento dell’età pensionabile e della flessibilità a 70 anni (ulteriormente adeguata agli incrementi della speranza di vita), la legge differisca l’esercizio del potere di recesso ad nutum da parte del datore di lavoro dall'età pensionabile di vecchiaia sino al compimento del limite massimo di flessibilità (70 anni, via via aggiornati agli incrementi dell’attesa di vita). 

 

L’art. 24 prevede, infatti, anche che nei confronti dei lavoratori dipendenti l’efficacia delle disposizioni di cui all’art. 18 della legge n. 300/1970 e successive modificazioni, cioè delle norme che recano la disciplina limitativa dei licenziamenti, “è differita fino al predetto limite massimo di flessibilità”. Ma tale possibilità non opera nel settore pubblico, ad eccezione delle categorie per le quali i limiti ordinamentali sono fissati a 70 anni (ad esempio magistratura, avvocati dello stato, professori universitari).

Zedde

Sblocca Italia, 200 mln per il pagamento dei debiti di Regioni e Comuni

Bernardo Diaz Martedì, 23 Settembre 2014
Il provvedimento consente l'agevolazione dei pagamenti sostenuti successivamente al 13 settembre. Complessivamente l'esclusione opera per 200 milioni di euro relativamente al 2014 e per 100 milioni di euro relativamente al 2015.

Kamsin Arriva il via libera per ottenere i primi 200 milioni messi a disposizione dal decreto «sblocca Italia» per accelerare il saldo dei debiti pregressi di regioni ed enti locali. La richiesta deve essere trasmessa dalle amministrazioni interessate entro il prossimo 30 settembre, mediante la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti. La nuova funzione è disponibile sotto il menù «Ricognizione debiti Richiesta Spazi Finanziari 2014».

E' quanto prevedono i commi 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto legge Sblocca Italia. Il provvedimento disciplina l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno per gli anni 2014 e 2015, per un importo complessivamente pari a 300 milioni di euro (di cui 200 milioni per il 2014 e 100 milioni per il 2015), dei pagamenti dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013 sostenuti successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge da parte delle regioni, delle province e dei comuni. Al tal fine rilevano ai fini della predetta esclusione solo i debiti presenti nella apposita piattaforma elettronica per la certificazione di crediti, connessi a determinate tipologie di spesa espressamente indicate, escluse le spese afferenti la sanità.

Il provvedimento intende, dunque, introdurre per gli anni 2014 e 2015 una ulteriore deroga ai vincoli del patto di stabilità del tutto analoga a quella già consentita per il 2014 dalla legge di stabilità con riferimento ai debiti maturati al 31 dicembre 2012 (art. 1, commi 546-549, legge n. 147/2013), estendendola peraltro ai pagamenti di debiti maturati fino al 31 dicembre 2013. Per l'anno 2014, l'esclusione, concessa nel limite complessivo di 200 milioni di euro, è destinata per 50 milioni di euro ai pagamenti dei debiti delle regioni che beneficiano di entrate rivenienti dalle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi, superiori a 100 milioni. Per la distribuzione del rimanente importo dell'esclusione, i comuni, le province e le regioni sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 30 settembre 2014, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di debiti nel 2014 ed entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015 gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i medesimi pagamenti nel 2015.

Zedde

Decreto Pa, scatta il taglio dei permessi e distacchi sindacali

Redazione Martedì, 23 Settembre 2014
Una Circolare della Funzione Pubblica ha ridotto dal 1° Settembre i permessi e i distacchi sindacali per i lavoratori del pubblico impiego. Norme speciali per forze di polizia e vigili del fuoco.

Kamsin Dal 1° settembre scorso è scattata la riduzione del 50% delle prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni, fra cui permessi e distacchi. Il provvedimento, che fa parte della riforma della Pubblica amministrazione, e' stato disposto con la circolare della Funzione Pubblica 5/2014 firmata dal ministro della P.a. Marianna Madia il 20 agosto, il cui testo è qui disponibile. La riduzione, si legge sul sito del ministero, "e' finalizzata alla razionalizzazione e alla riduzione della spesa pubblica".

La circolare attua l’articolo 7 del Dl 90/2014 che prevede, a decorrere dal 1° settembre 2014, la riduzione del 50 per cento, per ciascuna associazione sindacale, dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali previsti per il personale delle pubbliche amministrazioni e al personale in regime di diritto pubblico. La legge ha previsto, peraltro, che possono essere definite forme di utilizzo compensativo tra distacchi e permessi sindacali, purché ad invarianza di spesa.

La legge ha inoltre introdotto una disposizione specifica (comma 1-bis) relativa alla riduzione delle prerogative sindacali per le forze di polizia e per i  vigili del fuoco: ad essi la riduzione (elevata al 66%) si applica esclusivamente ai permessi speciali per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'amministrazione (e non anche ai permessi ordinari, distacchi e aspettative).
Inoltre, è stato precisato che nell'ambito delle modifiche alle ripartizioni dei contingenti così ridefiniti tra le associazioni sindacali, sarà possibile definire, ad invarianza di spesa, forme di utilizzo  compensativo tra distacchi e permessi sindacali.

Riforma Pensioni, ecco le novità con il Decreto sulla Pa

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