Strumenti

  • Calcola la Data di Pensionamento
  • Calcola l'Importo della Pensione (AGO)
  • Calcola l'Importo della Pensione (Enti Locali e Sanita')
  • Calcola l'Importo della Pensione per i dipendenti statali
  • Calcola la Pensione nella Gestione Separata Inps
  • Calcola i Contributi Volontari
  • Calcola il TFS
  • Calcola l'Ape sociale
  • Calcola la Naspi
  • Calcola la RITA, la rendita Integrativa anticipata
  • Calcola la Pensione Netta
  • Controlla se Entri nella 9^ salvaguardia
  • Calcola il Riscatto e la Ricongiunzione
  • Vai a tutti gli Strumenti
PensioniOggi.it

Notizie - Results from #6020

 

  • Home
  • Notizie
  • Strumenti
  • Forum
  • Guide
Sottoscrivi questo feed RSS

Notizie

Pensioni

Pensioni, spirano i termini per la sesta salvaguardia

Sergey Sabato, 03 Gennaio 2015
Scadono il 5 Gennaio i termini per la presentazione delle istanze di accesso ai benefici previdenziali connessi alla sesta salvaguardia.

Kamsin Domande al rush finale per la sesta salvaguardia. I lavoratori che intendano fruire delle regole pensionsionistiche ante-Fornero hanno tempo sino a Lunedì 5 Gennaio 2015 per la presentazione delle istanze di accesso alla DTL o all'Inps. Sono 32.100 i soggetti che potenzialmente potranno accedere alla tutela introdotta con la legge 147/2014. Il beneficio, per i fortunati che vi rientreranno, si tradurrà in un anticipo della pensione di circa 2-4 anni rispetto alle regole attuali.

Vediamo, dunque, di riassumere quali sono le caratteristiche e chi potrà, potenzialmente, presentare domanda per fruire del beneficio.

La legge 147/2014 prevede che possano presentare domanda i lavoratori appartenenti ad uno dei seguenti profili.

a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

e) i lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e successive modificazioni;

f) i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato;

g) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

h) i lavoratori collocati in  mobilità ordinaria a seguito  di   accordi  governativi o  non  governativi, stipulati  entro  il 31 dicembre 2011,  cessati dal  rapporto di  lavoro entro il 30 settembre 2012 e  che perfezionano, entro il periodo di  fruizione dell’indennità di  mobilità, ovvero, anche  mediante  il  versamento  di contributi  volontari,  entro  dodici  mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previdenziali vigenti al 31.12.2011.

La legge prevede che i soggetti di cui alle lettere a-g possono accedere al beneficio a condizione che la data di decorrenza del trattamento pensionistico (cioè comprensiva della finestra mobile) si apra entro e non oltre il 6.1.2016. 

Per i lavoratori di cui alla lettera h) (cioè i lavoratori nel profilo "mobilità") si richiede invece il perfezionamento di un diritto a pensione con le vecchie regole di pensionamento entro la data di scadenza dell'indennità di mobilità. Sul punto, abbiamo appreso da una nota diffusa dalla Direzione Generale Pensioni in risposta ad un quesito dell'Inca Nazionale, potranno fare domanda anche coloro che maturano un diritto previdenziale, con la vecchia normativa, entro i 12 mesi successivi alla scadenza dell'indennità di mobilità (ordinaria) indipendentemente dalla prosecuzione volontaria dei contributi.

Le domande

I lavoratori di cui alle lettere a), g) ed h) (prosecutori volontari e mobilità) devono presentare istanza di accesso all'Inps mediante procedura online sul sito inps.it; gli altri lavoratori devono invece presentare istanza di accesso tramite dtl (si veda in tal senso la Circolare del Ministero del Lavoro numero 27 del 7 Novembre 2014).

Si ricorda che l'Istituto ha indicato, con il messaggio inps 8881/2014 che i lavoratori che hanno già presentato istanza di accesso al beneficio previsto per 2.500 lavoratori di cui all’art. 11 bis della legge n. 124 del 2013 (c.d. quarta salvaguardia), in possesso di un provvedimento di accoglimento della competente DTL e rimasti esclusi dal contingente numerico, non devono presentare una nuova istanza per accedere ai benefici della salvaguardia in parola. L’Istituto, infatti, provvederà ad individuare d’ufficio i soggetti aventi diritto a rientrare nel nuovo contingente di n. 1800 unità previsto dalla salvaguardia di cui alla legge n. 147 del 2014.

L'Inps provvederà al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvederà a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attivita' di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione ammissibili per il contingente in questione l'INPS non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici in parola.

Si ricorda, inoltre, che è possibile verificare in anteprima il rispetto dei vari paletti tramite l'apposito programma realizzato da Pensioni Oggi (vai al software). 

seguifb

Zedde

Pensioni

Riforma Pensioni, a 61 anni in pensione se la Consulta darà l'ok

Eleonora Accorsi Sabato, 03 Gennaio 2015
Qualora passasse il referendum le prestazioni potrebbero essere conseguite a 61 anni e 3 mesi oppure con 40 anni di contributi. Verrebbe abolito anche il sistema contributivo dal 1° gennaio 2012.

Kamsin Dovrebbe iniziare mercoledì 14 gennaio alle 9,30 la camera di consiglio della Corte costituzionale sull'ammissibilità del referendum che intende abrogare la Legge Fornero. Il relatore sarà il giudice Mario Rosario Morelli. Entro il 10 gennaio, Presidenza del Consiglio e ministero del Lavoro dovranno inoltre presentare le memorie per dimostrare davanti ai giudici della Corte l'eventuale inammissibilità del referendum abrogativo, promosso dalla Lega Nord.

Se ci sarà il via libera dei giudici costituzionali, il Governo Renzi dovrà stabilire una data per il voto in una domenica compresa fra il 15 aprile e il 15 giugno.

Semplice il testo del quesito proposto dalla Lega Nord: «Volete che sia abrogato: l'articolo 24 (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici) del decreto legge 6 dicembre 2011, n.2011
modificazioni e integrazioni successive?».

Difficile, però, comprendere se la Consulta darà il via libera. Il fatto, osservano in molti, è che il quesito ha effetti rilevanti sulla stabilità dei conti pubblici e, pertanto, rischia di essere dichiarato inammissibile dalla Consulta.

Qualora la Corte desse il via libera si aprirebbero, tuttavia, scenari molto interessanti. Il Governo sarebbe costretto ad approvare entro la primavera, per evitare la consultazione, una nuova legge in materia previdenziale. Infatti, se il referendum fosse ammesso e delle urne emergesse la volontà di abrogare la Riforma del 2011 si ritornerebbe al vecchio sistema delle quote e delle finestre mobili. Cosa significherebbe in concreto? Che si potrebbe andare in pensione con requisiti molto piu' agevoli rispetto a quelli attuali.

Ad esempio nel 2015 secondo quanto stabiliva la vecchia normativa (si veda la tabella seguente) era possibile accedere alla pensione di anzianità con 61 anni e 3 mesi, unitamente al quorum 97,3 e 35 anni di contributi, oppure, indipendentemente dall'età anagrafica, con 40 anni di contributi.

Effetti positivi anche per le prestazioni di vecchiaia. Invece degli attuali 66 anni e 3 mesi la vecchia normativa chiedeva, per il 2015, 65 anni e 3 mesi di età per gli uomini e per le donne del pubblico impiego e soli 60 anni e 6 mesi per le donne nel settore privato.


Senza contare che verrebbe abolito anche il sistema contributivo dal 1° gennaio 2012 con conseguenze positive sull'importo degli assegni per coloro che erano nel sistema retributivo sino al 2011. Una grana considerevole per Renzi.

seguifb

Zedde

Pensioni

Pensione anticipata, ricalcolo per gli assegni già decurtati?

Rossini V Venerdì, 02 Gennaio 2015
L'inps dovrà precisare i limiti allo stop alla penalizzazione introdotto dalla legge di stabilità per il 2015. Tra i chiarimenti attesi la possibilità di ammettere al ricalcolo gli assegni già decurtati sino al 31 Dicembre 2014.

Kamsin Dello stop alla penalizzazione ne abbiamo già discusso. Fino al 31 dicembre 2017 chi accede alla pensione prima dei 62 anni l'età non subirà la penalizzazione Fornero che prevede che sulla quota di pensione "retributiva" sia applicata una riduzione dell'1% per ogni anno di anticipo della pensione rispetto ai 62 anni di età e una riduzione del 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai 60 anni. Con la norma inserita nella legge di stabilità, ci sarà, in pratica, un periodo di sospensione della penalizzazione sino al 2017 con la conseguenza che le pensioni anticipate dal 2018 torneranno ad essere penalizzate se l'accesso avverrà con meno di 62 anni.

Ma ci sono diversi punti che dovranno essere chiariti dall'Inps nelle prossime settimane. Innanzitutto: cosa accadrà a quegli assegni che sono stati già decurtati prima dell'entrata in vigore della legge di stabilità. Rimarranno tali oppure saranno depenalizzati a partire dal 1° gennaio 2015? In attesa della risposta ufficiale ricordiamo che c'è un precedente che avvalora la seconda ipotesi. Con il messaggio inps 5280/2014 l'istituto ha infatti ammesso, in passato, al ricalcolo quegli assegni decurtati sulla base di periodi contributivi successivamente "depenalizzati" da disposizioni di legge.

Ovviamente anche accogliendo questa seconda ipotesi le mensilità già corrisposte non potranno essere recuperate.

Da chiarire anche cosa accade a quei lavoratori che raggiungono l'anzianità contributiva entro il 31 Dicembre 2017 ma scelgono di andare in pensione in data successiva alla maturazione del requisito contributivo, ad esempio, nel 2019. Si pensi ad un lavoratore che raggiunge nel novembre 2017 i 42 anni e 10 mesi di contributi e 58 anni di età e decide di restare sul lavoro per altri due anni. Nel 2019, all'età di 60 anni esce: il suo assegno sarà penalizzato? La risposta dovrebbe essere negativa nel senso che comunque il suo assegno non sarà decurtato, ma un chiarimento ufficiale sarebbe rassicurante.

seguifb

Zedde

Fisco

Isee 2015, ecco i documenti da portare ai Caf per ottenerlo

Eleonora Accorsi Venerdì, 02 Gennaio 2015
Le principali novità riguardano i conti correnti bancari o postali: i contribuenti dovranno portare un documento con l'indicazione della giacenza media annua e non sarà piu' sufficiente solo il saldo al 31 Dicembre.

Kamsin L'Indicatore della situazione economica equivalente nasce nel 1998 per definire la situazione economica di un cittadino e del suo nucleo familiare. Viene utilizzato dalle Amministrazioni dello stato ed altri Enti per riconoscere il diritto a godere di prestazioni sociali o assistenziali agevolate come gli assegni per la maternità, i bonus famiglia, il bonus bebè, la carta acquisti, l'erogazione di servizi sociali e tutte le agevolazioni legate allo studio, dalle tasse universitarie alle borse di studio, fino alle mense scolastiche o le agevolazioni per l'iscrizione al nido.

L'Isee consente anche di accedere ai contributi per l'affitto o i bonus per il gas, l'energia elettrica bollette telefoniche o dell'acqua oltre che alle tariffe agevolate definite dai comuni per la tariffa rifiuti, la Tasi i trasporti o i ticket sanitari. Si tratta quindi di uno strumento fondamentale per il riconoscimento dei diritti dei cittadini, in particolare delle fasce più deboli. Il nuovo modello Isee, che sarà operativo dal primo gennaio 2015, nasce proprio con l'obiettivo di garantire una maggiore equità nell'accesso alle agevolazioni, identificando meglio le condizioni di bisogno dei cittadini e contrastando le possibili pratiche elusive ed evasive. Le principali novità riguardano la certificazione dei redditi, con l'incrocio dei dati presenti negli archivi Inps e dell'agenzia delle Entrate, e una rimodulazione rispetto alla situazione reddituale con l'inclusione di redditi o trattamenti esenti.

Scende inoltre la franchigia sul patrimonio mobiliare, che però tiene conto dei componenti del nucleo familiare. Per la casa, oltre che di eventuali figli conviventi, è stato introdotto nel calcolo del valore dell'immobile anche una riduzione pari all'eventuale mutuo ancora in essere e per chi è in affitto viene aumentato a 7.000 euro l'anno l'importo massimo deducibile. Sulla disabilità, la principale novità è l'introduzione di 3 diverse franchigie sul reddito in base alla gravità del bisogno: 4.000 euro per disabilità media, 5.500 euro per disabilità grave e 7.000 euro per persone non autosufficienti (gli importi aumentano se l'interessato è un minore).

Altra novità, introdotta per rispondere più tempestivamente al mutare delle condizioni reddituali è l'Isee corrente: si tratta di una dichiarazione che può essere presentata in caso di perdita del lavoro e con un reddito che varia in misura maggiore al 25%. In questi casi il riferimento per l'accesso non sarà più la sola situazione dell'anno precedente, ma si terrà conto della condizione economica della famiglia al momento di richiesta di una prestazione sociale.

Per tutti gli utenti che si presenteranno al Caf per compilare l'Isee, segnaliamo che rispetto al passato cambiano alcuni documenti da portare. In particolare le principali novità riguardano i conti correnti bancari o postali, con l'indicazione della giacenza media annua (e non più solo il saldo al 31/12) e quindi servono gli estratti conto trimestrali e/o mensili, e gli per autoveicoli (o imbarcazioni) di proprietà alla data di presentazione della Dsu, per i quali vanno portati al Caf la targa o gli estremi di registrazione al P.R.A. e/o al R.I.D.

seguifb

Zedde

Pensioni

Pensioni, piu' benefici previdenziali ai lavoratori che estraggono amianto

Bernardo Diaz Venerdì, 02 Gennaio 2015
La misura riguarderà circa 200 lavoratori dell'Isochimica di Avellino che si sono ammalati di amianto. Si estendono, inoltre, per il triennio 2015-2017 le prestazioni assistenziali erogate dal Fondo vittime dell'amianto.

Kamsin L'articolo 1, commi 116 e 117 della legge di stabilità 2015 (legge 190/2014) introducono alcuni benefici previdenziali per i lavoratori operanti nelle imprese che rimuovono l'amianto. In particolare con la misura:

1) si estendono (in via sperimentale per il triennio 2015-2017) le prestazioni assistenziali erogate dal Fondo per le vittime dell’amianto (nel limite delle risorse disponibili nel Fondo stesso) ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o, per esposizione familiare, ai lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per comprovata esposizione ambientale;

2) in deroga alla normativa previdenziale vigente, si prevede l’applicazione della maggiorazione contributiva (di cui all’articolo 13, comma 2, della L. 257/1992), ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico (solamente nel corso del 2015 e senza la corresponsione di ratei arretrati), anche per gli ex lavoratori, occupati in specifiche imprese (esercenti attività di scoibentazione e bonifica e con attività di lavoro cessata per chiusura, dismissione o fallimento e il cui sito sia interessato dal Piano di Bonifica da parte dell'Ente territoriale), a condizione che non abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente e che risultino malati con patologia asbesto correlata accertata e riconosciuta dalle disposizioni vigenti.

Si ricorda che l’articolo 13, comma 2, della L. 257/1992 ha disposto che, con effetto fino a settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, i lavoratori occupati nelle imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari, e che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianità assicurativa e contributiva hanno facoltà di richiedere la concessione di un trattamento di pensione secondo la disciplina con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni, in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o cinquantacinque anni se donne.

Come già anticipato da pensionioggi.it il pensionamento anticipato riguarderà, in particolare, per i lavoratori dell'Isochimica di Avellino ammalati con patologia di asbesto. Secondo le stime del Governo il beneficio interessa circa 200 soggetti con un onere pari circa 25.000 euro annui per ciascun trattamento pensionistico.

Seguifb

Zedde

Altro...

Pensioni Esodati, la pensione si allontana anche per i salvaguardati

Rossini V Giovedì, 01 Gennaio 2015
L'aumento della stima di vita interesserà anche quei lavoratori che, in virtu' di speciali disposizioni di legge, mantengono tutt'oggi in vigore le regole di pensionamento antecedenti alla Riforma Fornero.

Kamsin Il recente Decreto 16 Dicembre 2014 ha ufficialmente fissato in 4 mesi l'incremento dell'età pensionabile nel triennio 2016-2018. E' così dal prossimo 1° gennaio 2016 si dovrà lavorare 4 mesi in piu' di quest'anno. Almeno. L'incremento tuttavia non interessa solo i lavoratori che accedono alla pensione con le regole individuate dalla Riforma Fornero del 2011 ma anche quei lavoratori che, sulla base di specifici provvedimenti legislativi possono continuare a godere delle regole ante-Fornero.  

Si tratta dei 170mila esodati salvaguardati, soggetti per i quali il legislatore ha approvato ben sei provvedimenti legislativi ad hoc per dargli la pensione prima, l'ultimo con la legge 147/2014. Restando, eccezionalmente, in vigore nei loro confronti la disciplina ante-fornero appare utile riassumere le regole di pensionamento.

E' appena il caso di precisare, preliminarmente, che questi soggetti possono accedere alla pensione o con il trattamento di vecchiaia o con la pensione di anzianità ma devono scontare, in entrambi i casi, una finestra mobile standard pari a 12 mesi per i lavoratori dipendenti e 18 mesi per gli autonomi.

Pensione Anzianità - Sino al 31 Dicembre 2015 i lavoratori possono accedere con 40 anni di contributi oppure con il perfezionamento di 61 anni e 3 mesi di età unitamente al quorum 97,3 (con almeno 35 anni di contributi). Dal 2016 serviranno 61 anni e 7 mesi di età unitamente ad quorum di 97,6 (e sempre un minimo di 35 anni di contributi).

Pensione Vecchiaia - Sino al 31 Dicembre 2015 per i lavoratori e le lavoratrici del pubblico impiego bastano 65 anni e 3 mesi di età. Dal 2016 il requisito anagrafico passa a 65 anni e 7 mesi. Piu' ripido invece l'incremento per le lavoratrici private. Secondo la vecchia normativa sino al 31 Dicembre 2014 bastavano 60 anni e 4 mesi che diventano, per effetto della legge 111/2011, 60 anni e 6 mesi dal 1° gennaio 2015 e schizzano, considerando anche la stima di vita di 4 mesi, a 61 anni e 1 mese dal 1° gennaio 2016.

Queste norme, come già indicato, si applicano solo ai lavoratori destinatari delle cosiddette salvaguardie detti, in gergo, esodati.

Seguifb

Zedde

Riforma Pensioni, si riapre la partita sulle ricongiunzioni

Eleonora Accorsi Giovedì, 01 Gennaio 2015
Una proposta di legge all'esame della Commissione Lavoro della Camera si propone la totale abolizione degli oneri richiesti per i trasferimenti all'Inps.

Kamsin Riprenderanno dopo le feste i lavori della Commissione lavoro della Camera. È all'esame in questi giorni la proposta congiunta (C/225 Fedriga e C/929 Gnecchi) per modificare le regole sulle ricongiunzioni dei contributi pensionistici di chi ha avuto carriere lavorative "discontinue". Dopo l'introduzione della legge 122/2010 che ha abolito il trasferimento gratuito dei versamenti al Fondo Inps dei lavoratori dipendenti, le ricongiunzioni richiedono oggi un costo insostenibile per gli interessati, al punto che col provvedimento allo studio della Commissione si propone la totale abolizione degli oneri richiesti per i trasferimenti all'Inps.

Ma c'è di piu'. La proposta di legge unificata, oltre all'eliminazione degli oneri per l'esercizio della ricongiunzione dei contributi, prevede la possibilità di restituire gli oneri versati. Trattamento di favore anche per coloro che hanno accettato gli oneri della ricongiunzione, oppure la totalizzazione dei contributi, pur di raggiungere il pensionamento. Potranno chiedere il ricalcolo più favorevole di queste operazioni entro dodici mesi dall'entrata in vigore della nuova legge.

La proposta, inoltre, intende equiparare i requisiti contributivi pensionistici dell'INPS e dell'ex INPDAP, ed offrire la possibilità a coloro che sono iscritti a qualsiasi cassa previdenziale di poter ottenere, a domanda, una pensione supplementare con il sistema contributivo per coloro che sono già titolari di pensione.

Anche contro il pacchetto "ricongiunzioni", impensabile dopo la riforma Fornero, è stato opposto dal ministero del Lavoro il solito ostacolo della mancanza delle risorse necessarie per un provvedimento di questa portata. Il finanziamento sarebbe invece rinvenibile  a parere della Commissione  iniziando dal cancellare il requisito di 20 anni di contributi oggi richiesto per esercitare il cumulo introdotto di recente dalla legge 228/2012. Sempre secondo la Commissione la legge di stabilità 2015 offre margini di manovra grazie ai risparmi che derivano dal nuovo limite all'importo delle pensioni, comprese quelle già liquidate, che non potrà essere superiore a quello spettante con le norme ante riforma.

Seguifb

Zedde

Milleproroghe 2015, in Gazzetta il decreto legge. Ecco il testo

Bernardo Diaz Giovedì, 01 Gennaio 2015
Nel provvedimento non c'è la proroga del blocco sugli sfratti. Il Governo ha scelto di risolvere con due fondi l'emergenza abitativa: uno da 200 milioni di euro per gli affitti e, un secondo da 226 milioni per la morosita' incolpevole.

Kamsin E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ieri, il Decreto Legge 192/2014, il provvedimento prevede una ventina di slittamenti in materia di pubbliche amministrazioni, ambiente, scuola e sanità. La principale novità è la proroga di un anno dei contratti per i lavoratori precari delle province, effetto della partita che si sta giocando tra governo e sindacati sugli esuberi da ricollocare in attuazione della recente riforma Delrio.

Nel provvedimento c'è poi il prolungamento a tutto il 2015 del termine del turnover nelle Pa per assumere a tempo indeterminato a compensazione delle uscite avvenute nel 2013. Tra le misure c'è anche una disposizione per il Ministero dei Beni Culturali per il quale si prevede la possibilità di attingere fino al 2016, ai fini delle assunzioni in servizio, dalle graduatorie degli idonei a concorso. Novità anche per la giustizia con lo slittamento dal primo luglio al primo settembre 2015 del termine per la soppressione delle sedi distaccate dei Tar nei comuni senza Corte d'appello e dal primo gennaio al primo luglio 2015 della scadenza relativa all'avvio del processo amministrativo digitale.

Il Dl fissa lo slittamento alla fine del prossimo anno degli aumenti dei compensi per i manager statali che siedono nei cda, in organi di indirizzo, direzione e controllo o in organi collegiali degli enti pubblici.

Arriva , inoltre , la proroga di un anno della privatizzazione della croce rossa italiana , il posticipo al primo gennaio 2016 della remunerazione  delle farmacie , la proroga delle sanzioni legate al sistri,  il sistema di tracciabilità dei rifiuti.

Novità anche sul terreno istruzione con la possibilità per il ministero di erogare agli enti locali fondi per l'edilizia scolastica anche nel corso del 2015. Senza contare che le università potranno chiamare come professori associati chi ha superato l'abilitazione.

seguifb

zedde

Il testo del Decreto Milleproroghe 2015

Pensioni, la crisi colpisce gli assegni. Nel 2015 aumenti irrisori

Eleonora Accorsi Giovedì, 01 Gennaio 2015
La frenata dell'inflazione limiterà la crescita degli assegni nel 2015 e i pensionati dovranno restituire all'Inps i soldi elargiti in eccesso.

Kamsin Inizio d'anno amaro per i pensionati italiani. L'inflazione più bassa del previsto avrà effetti sulla consueta rivalutazione degli assegni ed a gennaio l'Inps taglierà i trattamenti riducendo gli importi. I calcoli sono facili: dato che l'andamento dei prezzi a fine 2014 (l'1,1% ) è stato più basso rispetto alle previsione dell'1,2 sulla base della quale, l'anno scorso, era stato calcolata la consistenza delle pensioni i pensionati devono restituire allo Stato i soldi elargiti in eccesso. Uno 0,1% in meno di inflazione reale rispetto a quella prevista.

A conti fatti una pensione minima (importo intorno ai 500 euro lordi) perderà 5,40 euro su dicembre 2014, mentre a una da 1.500 euro mancheranno 16,30 euro. La pessima sorpresa, però, avrà un effetto limitato al mese di gennaio perchè già a partire da febbraio la rivalutazione automatica prevista per il 2015 (calcolata sulla base di un'inflazione annua dello 0,3%) porterà nelle tasche di un pensionato con il trattamento al minimo 1,50 euro in più sul 2014 e tre euro di maggiorazione per una pensione da 1.500 euro. Insomma un piccolo recupero dopo la brutta sorpresa di inizio anno. Anche se bisognerà aspettare fine maggio per recuperare quanto perso a fine gennaio.

Il meccanismo - L'inflazione incide anche sul valore della pensione. E, proprio per scongiurare che con il passare del tempo l'assegno perda potere d'acquisto, esiste un meccanismo di salvaguardia che prende il nome di perequazione o rivalutazione automatica e che indica esattamente l'adeguamento periodico di quanto si percepisce all'aumento del costo della vita.

L'Istat determina la percentuale di incremento del livello dei prezzi da un anno all'altro ed eroga, da quel momento in avanti, la pensione aumentata di quella percentuale. Nel corso degli ultimi anni la leva della rivalutazione è stata ampiamente utilizzata — secondo diverse modalità — per realizzare risparmi per le casse dello Stato. Per il 2015 il meccanismo prevede l'adeguamento al 100% dell'indice Istat per le pensioni fino a tre volte il trattamento «minimo» (1.503,64 euro), mentre per quelle di importo superiore la rivalutazione sarà via via decrescente, fino a scomparire, come si vede nella tabella. Il punto è che per il 2015 proprio l'indice Istat utile per la perequazione — fissato a novembre dal ministero dell'Economia — sarà solo dello 0,30% e, dunque, i benefici saranno di conseguenza prossimi allo zero. Non solo, Poiché per il 2014 sono stati corrisposti incrementi superiori dello 0,10% a quanto dovuto, il risultato sarà un aumento ancora più basso: solo 0,20%. Per i trattamenti sopra i 3mila euro mensili lordi, per effetto di ulteriori aggiustamenti e conguagli, si arriverà addirittura a un taglio dell'assegno.

In tema di pensioni, è arrivata almeno una schiarita sul «caos date» per i pagamenti. La legge di stabilità ha fissato che gli assegni Inps saranno liquidati il primo del mese mentre quelli Inpdap il 16, così come è avvenuto fino ad oggi. Invece, per i titolari di due o più pensioni e nello specifico quelle di reversibilità, invalidità civile e di rendite vitalizie per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro le prestazioni saranno liquidate il 10 del mese. Ma ieri l'Inps ha ridimensionato la portata della novità indicando che nel mese di gennaio non ci sarà nessuna novità sul calendario dei pagamenti delle pensioni: gli assegni verranno liquidati come sempre il primo del mese e il 16 del mese. La questione si presenterà però nei mesi successivi, per cui occorrerà trovare «una soluzione ha precisato l'Inps. Il quale ha spiegato che «il problema riguarda i soli pensionati che incassano più assegni legati a carriere sia nel settore pubblico che in quello privato». Per loro, stando alla legge di Stabilità, la data sarebbe il 10 del mese.

Seguifb

Zedde

Articolo 18, così cambia l'indennizzo

Nicola Colapinto Giovedì, 01 Gennaio 2015
Entro la fine del Gennaio entrerà in vigore la Riforma della Disciplina dei licenziamenti illegittimi. Il reintegro sarà ammesso solo in casi "residuali".

Kamsin Il reintegro del lavoratore sul posto di lavoro resterà possibile solo per il licenziamento discriminatorio, per quello intimato in forma orale oppure nel caso di licenziamento disciplinare (giustificato motivo soggettivo o giusta causa) quando sia accertato in giudizio che il fatto contestato al lavoratore non sussiste.  Negli altri casi, per i nuovi assunti resterà solo il meccanismo delle tutele crescenti, cioè un indennizzo proporzionato al periodo di permanenza in azienda: la misura è pari a due mensilità per ogni anno, con un minimo di quattro ed un massimo di ventiquattro. Passiamo dunque in rassegna le novità:

Licenziamenti economici - Nelle imprese con piu' di 15 dipendenti prima, con la riforma Fornero, ogni lavoratore dipendente assunto a tempo indeterminato poteva essere licenziato per ragioni «economiche» in cambio di un indennità monetaria. Ma: 1) si doveva passare per un giudice; 2) serviva molto più tempo; 3) l'azienda avrebbe speso di più (da un minimo di 12 a un massimo di 24 mensilità, più eventuali incentivi); 4) il giudice avrebbe potuto decidere di restituire il posto di lavoro al lavoratore licenziato, cioè la tutela dell'articolo 18.

Ora, con la riforma, per chi ha già un contratto di lavoro attivo continuano a valere le regole della legge Fornero. Chi verrà assunto con un contratto «a tutele crescenti», sarà facilmente licenziabile: basterà pagare un'indennità che varia da un minimo di 4 mensilità di stipendio, e sale di 2 mensilità per anno di servizio fino a un tetto di 24 mensilità. Non si passa mai per il giudice, a meno che il lavoratore voglia cercare di dimostrare che si tratta di un licenziamento discriminatorio e nullo. La stessa disciplina riguarda anche i licenziamenti collettivi, quelli effettuati in caso di crisi aziendale.

Nelle imprese con meno di 15 dipendenti (se agricole, meno di 5) la disciplina vigente non prevede mai il reintegro in caso di licenziamento ingiustificato. C'è solo un indennizzo economico che può oscillare tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità.  Con la Riforma Renzi si prevede che per tutti i nuovi assunti in una impresa di piccole dimensioni valgono le procedure stabilite per i licenziamenti economici nelle grandi aziende: soltanto che le indennità economiche sono dimezzate. In pratica, si parte da due mesi di stipendio il primo anno, si sale di una mensilità l'anno fino a un massimo indennizzo pari a sei mesi di stipendio del lavoratore.

Novità anche sui licenziamenti disciplinari. Con la legge Fornero in alcuni casi erano i contratti collettivi, in altri un giudice, a stabilire che cosa accadeva a un lavoratore licenziato per ragioni disciplinari, se la sanzione del licenziamento era proporzionata alla colpa commessa o meno. In generale, il lavoratore poteva recuperare il posto se il fatto contestato non esisteva oppure rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa. In altri casi il lavoratore perdeva il posto, ricevendo però un indennizzo dal datore di lavoro, variabile a seconda dei casi da un minimo di 6 a un massimo di 24 mensilità di stipendio. Adesso per tutti i lavoratori assunti dopo la riforma la reintegra nel posto di lavoro diventa piu' difficile. Resterà infatti in vigore soltanto per i soli casi di insussistenza materiale del fatto contestato, a prescindere da quello che stabiliscono i contratti.  In tutte le altre situazioni il lavoratore sarà licenziato, e riceverà in cambio una indennità economica.

Per quanto riguarda, infine, il capitolo dedicato ai licenziamenti discriminatori, la normativa attualmente vigente prevede che se il licenziamento è riconosciuto come discriminatorio (legato a orientamenti sessuali, religione, opinioni politiche, attività sindacale, motivi razziali o linguistici, handicap, gravidanza, malattia, come stabiliscono leggi e Costituzione) il lavoratore sia subito reintegrato dal giudice nel suo posto di lavoro. In più all'azienda si impone il pagamento dello stipendio maturato nel periodo di assenza obbligata per il lavoratore.  La Riforma Renzi lascia immutata questa disciplina stabilendo, però, che dagli stipendi arretrati il datore di lavoro possa detrarre quanto incassato dal lavoratore licenziato grazie ad altri lavori. Viene anche precisato che il risarcimento minimo è pari a 5 mensilità piu' i contributi arretrati. Resta ferma la possibilità per il lavoratore di andarsene comunque dall'azienda prendendosi un'indennità di 15 mensilità.

seguifb

Zedde

  • Inizio
  • Indietro
  • 598
  • 599
  • 600
  • 601
  • 602
  • 603
  • 604
  • 605
  • 606
  • 607
  • Avanti
  • Fine
Strumenti
  • Calcola la Data di Pensionamento
  • Calcola l'Importo della Pensione (AGO)
  • Calcola l'Importo della Pensione (Enti Locali e Sanita')
  • Calcola l'Importo della Pensione per i dipendenti statali
  • Calcola la Pensione nella Gestione Separata Inps
  • Calcola i Contributi Volontari
  • Calcola il TFS
  • Calcola l'Ape sociale
  • Calcola la Naspi
  • Calcola la RITA, la rendita Integrativa anticipata
  • Calcola la Pensione Netta
  • Controlla se Entri nella 9^ salvaguardia
  • Calcola il Riscatto e la Ricongiunzione
  • Vai a tutti gli Strumenti

Copyright ©2026 Pensioni Oggi