Strumenti

  • Calcola la Data di Pensionamento
  • Calcola l'Importo della Pensione (AGO)
  • Calcola l'Importo della Pensione (Enti Locali e Sanita')
  • Calcola l'Importo della Pensione per i dipendenti statali
  • Calcola la Pensione nella Gestione Separata Inps
  • Calcola i Contributi Volontari
  • Calcola il TFS
  • Calcola l'Ape sociale
  • Calcola la Naspi
  • Calcola la RITA, la rendita Integrativa anticipata
  • Calcola la Pensione Netta
  • Controlla se Entri nella 9^ salvaguardia
  • Calcola il Riscatto e la Ricongiunzione
  • Vai a tutti gli Strumenti
PensioniOggi.it

Notizie - Results from #6030

 

  • Home
  • Notizie
  • Strumenti
  • Forum
  • Guide
Sottoscrivi questo feed RSS

Notizie

Lavoro

Jobs Act, ecco il testo del decreto che cancella l'articolo 18

Redazione Mercoledì, 24 Dicembre 2014

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto attuativo del jobs act relativo al contratto a tutele crescenti. Il decreto attuativo del jobs act sul contratto a tutele crescenti non prevede piu' il cosiddetto 'opting out', cioe' la possibilita' di un indennizzo piu' elevato per il lavoratore licenziato ingiustificatamente al posto del reintegro. Kamsin L'indennizzo che spetterà al lavoratori sarà pari a due mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità. Secondo la bozza diffusa dal Governo, inoltre, per le piccole imprese rimane invariata la situazione attuale, cioe' un indennizzo pari a 2-6 mensilita', con un sistema graduale legato all'anzianita' di servizio.

Ecco il testo del decreto legislativo diffuso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attu azione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Art. 1 – Campo di applicazione.

Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo è disciplinato dalle disposizioni di cui al presente decreto.

Nel caso in cui il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, integri il requisito occupazionale di cui all’articolo 18, ottavo e nono comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento dei lavoratori, anche se assunti precedentemente a tale data, è disciplinato dalle disposizioni del presente decreto.

Art. 2 – Licenziamento discriminatori o, nullo e intimato in forma orale.

Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nul lità del licenziamento perché discriminatorio ovvero riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non impre nditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende riso lto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di la voro, salvo il caso in cui abbia rich iesto l'indennità di cui al terzo comma del presente articolo. Il regime di cui al pr esente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale.

Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il da tore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l’inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'u ltima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altr e attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque me nsilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Fermo restando il diritto al risarcimento del danno co me previsto al comma 2, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della re integrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entr o trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione.

Art. 3 – Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa.

Salvo quanto disposto dal comma 2 del presente ar ticolo, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per gius tificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rappor to di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità no n assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell’ul tima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non supe riore a ventiquattro mensilità.

Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento pe r giustificato motivo sogget tivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla qual e resta estranea ogni valutazi one circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di a ltre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire ac cettando una congrua offerta di la voro ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lett. c, del decreto legislativo 21 apri le 2000, n. 181. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di rein tegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assi stenziali dal giorno del li cenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione. Al lavoratore è attribuita la facoltà di cui all’articolo 2, comma 3.

La disciplina di cui al comma 2 trova applicazion e anche nelle ipotesi in cui il giudice accerta il difetto di giustificazione per motivo consistente ne ll’inidoneità fisica o ps ichica del lavoratore, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Al licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 1 non trova applicazione l’ articolo 7 della legge n. 604 del 1966.

Art. 4 – Vizi formali e procedurali.

Nell’ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di motivazione di cui all’articolo 2, comma 2, della le gge n. 604 del 1966 o della procedur a di cui all’articolo 7 della legge n. 300 del 1970, il giudice dichia ra estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità no n assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell’ul tima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superior e a dodici mensilità, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavo ratore, accerti la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle tutele di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 5 – Revoca del licenziamento.

Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di c ontinuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano app licazione i regimi sanz ionatori previsti dal presente decreto.

Art. 6 – Offerta di conciliazione.

In caso di licenziamento dei lavoratori di cui all’ articolo 1, al fine di ev itare il giudizio e ferma restando la possibilità per le parti di addivenire a ogni altra modalità di conc iliazione prev ista dalla legge, il datore di lavoro può offrir e al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, in una delle sedi di cui all’ articolo 2113, comma 4, cod. civ., e all’articolo 82, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e non è asso ggettata a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a una mensilità de ll’ultima retribuzione gl obale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferior e a due e non superiore a diciotto mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circ olare. L’accettazione dell ’assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l’es tinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia già proposta.

L’onere derivante dalla disposizi one di cui al comma 1 pari a due milioni di euro per l’anno 2015, settemilionienovecentomila euro per il 2016 e tredic imilionieottocentomila euro per il 2017 è posto a carico del fondo di cui all’ar ticolo 1, comma 107, della legg e di stabilità per il 2015.

Il sistema permanente di monitoraggio e valutazion e istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, assicura il monitoraggio su ll’attuazione della pr esente disposizione.

Art. 7 – Computo dell’anzianità negli appalti.

Ai fini del calcolo delle indenni tà e dell’importo di cui all’articolo 3, comma 1, all’articolo 4, e all’articolo 6, l’anzianità di serv izio del lavoratore che passa a lle dipendenze dell’impresa che subentra nell’appalto si computa tenendo conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata.

Art. 8 – Computo e misura delle indennità per frazioni di anno.

Per le frazioni di anno d’anzianità di servizio, le indennità e l’im porto di cui all’articolo 3, comma 1, all’articolo 4, e all’articolo 6, sono riproporzionati e le frazi oni di mese uguali o superiori a quindici giorni si comput ano come mese intero.

Art. 9 – Piccole imprese e organizzazioni di tendenza.

Ove il datore di lavoro non raggi unga i requisiti dimensionali di cui all’articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l’articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennità e dell’importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall’artico lo 4, comma 1 e dall’articolo 6, comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità.

Ai datori di lavoro non imprenditori , che svolgono senza fine di lucr o attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ov vero di religione o di culto, si applica la disciplina di cui al presente decreto.

Art. 10 – Licenziamento collettivo.

In caso di licenziamento colletti vo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, intimato senza l’osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all’articolo 2 del presente decreto. In caso di violazione delle procedure richiamate al l’articolo 4, comma 12, o dei criteri di scelta di cui all’ art. 5, comma 1, della legge n. 233 del 1991, si applica il regime di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 11 – Contratto di ricollocazione.

È istituito presso l’Istituto Nazi onale della Previdenza Sociale il Fondo per le politiche attive per la ricollocazione dei lavoratori in stato di disoccup azione involontaria, al qual e affluisce la dotazione finanziaria del Fondo istituito dall’articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in ragione di 18 milioni di euro per l’anno 2015 e di 20 milioni di euro per il 2016 nonché, per l’anno 2015, l’ulteriore somma di 32 milioni di euro del gett ito relativo al contributo di cui all’articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Il lavoratore licenziato illegittimamente o per giustificato motivo oggettivo o per licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223, ha il diritto di ricevere dal Centro per l’impiego territorialmente competente un voucher rappresentativo della dote individuale di ricollocazione, a condiz ione che effettui la procedura di de finizione del profilo personale di occupabilità, ai sensi del D.lgs. attuativo dell a legge delega 10 dicembre 2014, n. 183, in materia di politiche attive per l’impiego.

Presentando il voucher a una agenzia per il lavo ro pubblica o privata accreditata secondo quanto previsto dal D.lgs di cui al comma 2, il lavoratore ha diritto a sottoscrivere con essa il contratto di ricollocazione che prevede:

1) il diritto del lavoratore a una assistenza appropriata nella ri cerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore, da parte dell’agenzia per il lavoro;

2) il diritto del lavoratore al la realizzazione da parte dell’agenz ia stessa di iniziative di ricerca, addestramento, formazione o riqualificazione pr ofessionale mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle capacità del lavoratore e alle condizioni del mercato del lavoro nella zona ove il lavoratore è stato preso in carico;

3) il dovere del lavoratore di porsi a di sposizione e di cooperare con l’ agenzia nelle iniziative da essa predisposte. L’ammontare del voucher è proporzionato in relazione al profilo persona le di occupabilità di cui al comma 2 e l’agenzia ha diritto a incassarlo soltanto a risultato ottenuto secondo quanto stabilito dal D.lgs. di cui al comma 2.

Art. 12 – Rito applicabile.

Ai licenziamenti di cui al presente decreto non si applicano le di sposizioni dei commi da 48 a 68 dell’articolo 1 della legge n. 92 del 2012.

Qui il testo della bozza di decreto legislativo diffusa da Palazzo Chigi

Seguifb

Zedde

 
 
 
 
 
Schema di decreto legislativo recante disposizioni
in materia di contratto di lavoro a tempo
indeterminato a tutele crescenti, in attu
azione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
Art. 1 – Campo di applicazione.
Per i lavoratori che rivestono la qua
lifica di operai, impiegati o qua
dri, assunti con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterm
inato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il regime di tutela nel ca
so di licenziamento illegittimo è
disciplinato dalle disposizioni di
cui al presente decreto.
Nel caso in cui il datore di la
voro, in conseguenza di assunzio
ni a tempo indeterminato avvenute
successivamente all’entrata in vigore del presente
decreto, integri il requisito occupazionale di cui
all’articolo 18, ottavo e nono comma, della le
gge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento dei
lavoratori, anche se assunti precedentemente a tale
data, è disciplinato dalle disposizioni del
presente decreto.
Art. 2 – Licenziamento discriminatori
o, nullo e intimato in forma orale.
Il giudice, con la pronuncia con la
quale dichiara la nul
lità del licenziamento perché discriminatorio
ovvero riconducibile agli altri casi
di nullità espressamente previsti
dalla legge, ordina al datore di
lavoro, imprenditore o non impre
nditore, la reintegrazione del
lavoratore nel posto di lavoro,
indipendentemente dal motivo formalmente addott
o. A seguito dell'ordine
di reintegrazione, il
rapporto di lavoro si intende riso
lto quando il lavoratore non abbia
ripreso servizio entro trenta
giorni dall'invito del datore di la
voro, salvo il caso in cui abbia rich
iesto l'indennità di cui al terzo
comma del presente articolo. Il regime di cui al pr
esente articolo si applica anche al licenziamento
dichiarato inefficace perché intimato in forma orale.
Con la pronuncia di cui al comma
1, il giudice condanna altresì il da
tore di lavoro
al risarcimento
del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di
cui sia stata accertata la
nullità e l’inefficacia,
stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'u
ltima retribuzione globale di fatto maturata dal
giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva
reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel
periodo di estromissione, per lo svolgimento di altr
e attività lavorative. In
ogni caso la misura del
risarcimento non potrà essere inferiore a cinque me
nsilità della retribuzione
globale di fatto. Il
datore di lavoro è condannato, altresì, per il
medesimo periodo, al versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali.
Fermo restando il diritto al risarcimento del danno co
me previsto al comma 2, al lavoratore è data la
facoltà di chiedere al datore di
lavoro, in sostituzione della re
integrazione nel posto di lavoro,
un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima
retribuzione globale di fatto, la cui richiesta
determina la risoluzione del
rapporto di lavoro, e che non è
assoggettata a contribuzione
previdenziale. La richiesta dell'indennità deve
essere effettuata entr
o trenta giorni dalla
comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito
del datore di lavoro a riprendere servizio,
se anteriore alla predetta comunicazione.
Art. 3 – Licenziamento per giusti
ficato motivo e giusta causa.
Salvo quanto disposto dal comma 2 del presente ar
ticolo, nei casi in cui
risulta accertato che non
ricorrono gli estremi del licenziamento per gius
tificato motivo oggettivo o
per giustificato motivo
soggettivo o giusta causa, il giudice
dichiara estinto il rappor
to di lavoro alla data del licenziamento
e condanna il datore di lavoro
al pagamento di un'indennità no
n assoggettata a contribuzione
previdenziale di importo pari a due mensilità dell’ul
tima retribuzione globale di fatto per ogni anno
di servizio, in misura comunque
non inferiore a quattro e non supe
riore a ventiquattro mensilità.
Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento pe
r giustificato motivo sogget
tivo o per giusta causa
in cui sia direttamente dimostrata
in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al
lavoratore, rispetto alla qual
e resta estranea ogni valutazi
one circa la sproporzione del
licenziamento, il giudice annulla il
licenziamento e condanna il datore
di lavoro alla reintegrazione
del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento
di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima
retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione,
dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di a
ltre attività lavorative, nonché
quanto avrebbe potuto percepire ac
cettando una congrua offerta di la
voro ai sensi dell’articolo 4,
comma 1, lett. c, del decreto legislativo 21 apri
le 2000, n. 181. In ogni caso la misura dell'indennità
risarcitoria relativa al periodo
antecedente alla pronuncia di rein
tegrazione non può essere superiore
a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di
fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì,
al versamento dei contributi previdenziali e assi
stenziali dal giorno del li
cenziamento fino a quello
dell’effettiva reintegrazione. Al lavoratore è attribuita la facoltà di cui all’articolo 2, comma 3.
La disciplina di cui al comma 2 trova applicazion
e anche nelle ipotesi in
cui il giudice accerta il
difetto di giustificazione per motivo consistente ne
ll’inidoneità fisica o ps
ichica del lavoratore,
anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e
10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Al licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo
1 non trova applicazione l’
articolo 7 della legge n.
604 del 1966.
Art. 4 – Vizi formali e procedurali.
Nell’ipotesi in cui il licenziamento sia intimato c
on violazione del requisito
di motivazione di cui
all’articolo 2, comma 2, della le
gge n. 604 del 1966 o della procedur
a di cui all’articolo 7 della
legge n. 300 del 1970, il giudice dichia
ra estinto il rapporto di lavoro
alla data del licenziamento e
condanna il datore di lavoro
al pagamento di un’indennità no
n assoggettata a contribuzione
previdenziale di importo pari a una mensilità dell’ul
tima retribuzione globale di fatto per ogni anno
di servizio, in misura comunque
non inferiore a due e non superior
e a dodici mensilità, a meno che
il giudice, sulla base della domanda del lavo
ratore, accerti la sussistenza dei presupposti per
l’applicazione delle tutele di cui agli
articoli 2 e 3 del presente decreto.
Art. 5 – Revoca del licenziamento.
Nell'ipotesi di revoca del
licenziamento, purché effettuata entro il
termine di quindici giorni dalla
comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione
del medesimo, il rapporto di lavoro si intende
ripristinato senza soluzione di c
ontinuità, con diritto del lavoratore
alla retribuzione maturata nel
periodo precedente alla revoca, e non trovano app
licazione i regimi sanz
ionatori previsti dal
presente decreto.
Art. 6 – Offerta di conciliazione.
In caso di licenziamento dei lavoratori di cui all’
articolo 1, al fine di ev
itare il giudizio e ferma
restando la possibilità per
le parti di addivenire a ogni altra modalità di conc
iliazione prev
ista dalla
legge, il datore di lavoro può offrir
e al lavoratore, entro
i termini di impugnazione
stragiudiziale del
licenziamento, in una delle sedi di cui all’
articolo 2113, comma 4, cod. civ., e all’articolo 82,
comma 1, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, un importo che non costituisce reddito
imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche e non è asso
ggettata a contribuzione
previdenziale, di ammontare pari a una mensilità de
ll’ultima retribuzione gl
obale di fatto per ogni
anno di servizio, in misura comunque non inferior
e a due e non superiore a diciotto mensilità,
mediante consegna al lavoratore di un assegno circ
olare. L’accettazione dell
’assegno in tale sede da
parte del lavoratore comporta l’es
tinzione del rapporto alla
data del licenziamento e la rinuncia alla
impugnazione del licenziamento anche qualora
il lavoratore l’abbia già proposta.
L’onere derivante dalla disposizi
one di cui al comma 1 pari a due
milioni di euro per l’anno 2015,
settemilionienovecentomila euro per il 2016 e tredic
imilionieottocentomila euro per il 2017 è posto
a carico del fondo di cui all’ar
ticolo 1, comma 107, della legg
e di stabilità per il 2015.
Il sistema permanente di monitoraggio e valutazion
e istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della
legge 28 giugno 2012, n. 92, assicura il monitoraggio su
ll’attuazione della pr
esente disposizione.
Art. 7 – Computo dell’anzianità negli appalti.
Ai fini del calcolo delle indenni
tà e dell’impoto di cui all’articolo 3, comma 1, all’articolo 4, e
all’articolo 6, l’anzianità di serv
izio del lavoratore che passa a
lle dipendenze dell’impresa che
subentra nell’appalto si computa
tenendo conto di tutto il periodo
durante il quale il lavoratore è
stato impiegato nell’attività appaltata.
Art. 8 – Computo e misura delle indennità per frazioni di anno.
Per le frazioni di anno d’anzianità
di servizio, le indennità e l’im
porto di cui all’articolo 3, comma
1, all’articolo 4, e all’articolo
6, sono riproporzionati e le frazi
oni di mese uguali o superiori a
quindici giorni si comput
ano come mese intero.
Art. 9 – Piccole imprese e organizzazioni di tendenza.
Ove il datore di lavoro non raggi
unga i requisiti dimensionali di
cui all’articolo
18, ottavo e nono
comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica
l’articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle
indennità e dell’importo previsti
dall'articolo 3, comma 1, dall’artico
lo 4, comma 1 e dall’articolo 6,
comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità.
Ai datori di lavoro non imprenditori
, che svolgono senza fine di lucr
o attività di natura politica,
sindacale, culturale, di istruzione ov
vero di religione o di culto, si
applica la disciplina di cui al
presente decreto.
Art. 10 – Licenziamento collettivo.
In caso di licenziamento colletti
vo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
intimato senza l’osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all’articolo
2 del presente decreto. In caso di violazione delle
procedure richiamate al
l’articolo 4, comma 12, o
dei criteri di scelta di cui all’
art. 5, comma 1, della legge n. 233 del 1991, si applica il regime di cui
all'articolo 3, comma 1.
Art. 11 – Contratto di ricollocazione.
È istituito presso l’Istituto Nazi
onale della Previdenza Sociale il Fondo
per le politiche
attive per la
ricollocazione dei lavoratori in stato di disoccup
azione involontaria, al qual
e affluisce la dotazione
finanziaria del Fondo istituito dall’articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in
ragione di 18 milioni di euro per l’anno 2015 e di
20 milioni di euro per il 2016 nonché, per l’anno
2015, l’ulteriore somma di 32 milioni di euro del gett
ito relativo al contributo di cui all’articolo 2,
comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Il lavoratore licenziato illegittimamente o per
giustificato motivo oggettivo o per licenziamento
collettivo di cui agli articoli 4
e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223,
ha il diritto di ricevere dal
Centro per l’impiego territorialmente competente
un voucher rappresentativo della dote individuale
di ricollocazione, a condiz
ione che effettui la procedura di de
finizione del profilo personale di
occupabilità, ai sensi del D.lgs. attuativo dell
a legge delega 10 dicembre 2014, n. 183, in materia di
politiche attive per l’impiego.
Presentando il voucher a una agenzia per il lavo
ro pubblica o privata accreditata secondo quanto
previsto dal D.lgs di cui al comma 2, il lavoratore ha
diritto a sottoscrivere con essa il contratto di
ricollocazione che prevede:
il diritto del lavoratore a una
assistenza appropriata nella ri
cerca della nuova occupazione,
programmata, strutturata e
gestita secondo le migliori tecniche
del settore, da parte dell’agenzia per
il lavoro;
il diritto del lavoratore al
la realizzazione da parte dell’agenz
ia stessa di iniziative di ricerca,
addestramento, formazione o riqualificazione pr
ofessionale mirate a sbocchi occupazionali
effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle capacità del lavoratore e alle condizioni del
mercato del lavoro nella zona ove il
lavoratore è stato preso in carico;
il dovere del lavoratore di porsi a di
sposizione e di cooperare con l’
agenzia nelle iniziative da essa
predisposte.
L’ammontare del voucher è proporzionato
in relazione al profilo persona
le di occupabilità di cui al
comma 2 e l’agenzia ha diritto a
incassarlo soltanto a risultato o
ttenuto secondo quanto stabilito dal
D.lgs. di cui al comma 2.
Art. 12 – Rito applicabile.
Ai licenziamenti di cui al presen
te decreto non si applicano le di
sposizioni dei commi da 48 a 68
dell’articolo 1 della legge n. 92 del 2012.
Pensioni

Pensioni, la penalizzazione determina la durata dell'Aspi e Mini-Aspi

Eleonora Accorsi Mercoledì, 24 Dicembre 2014
Stop alle nuove prestazioni di disoccupazione per coloro che possono accedere alla pensione senza alcuna decurtazione dell'assegno di pensionamento.

Kamsin Il perfezionamento di un diritto a pensione, di vecchiaia o anticipata, fa decadere le prestazioni di disoccupazione, anche se sono in corso di erogazione a condizione che il lavoratore non risulti soggetto alla penalizzazione. E' quanto, in sintesi, ha precisato l'Inps con la Circolare Inps 180/2014 diffusa ieri sul sito dell'Istituto.

Le prestazioni di Aspi e Mini-Aspi possono essere fruite, ribadisce l'Inps, sino al perfezionamento dell'età pensionabile (cioè 66 anni e 3 mesi e 20 anni di contributi, oppure 42 anni e mezzo di contributi - 41 anni e mezzo le donne), in quanto il diritto ad Aspi e mini Aspi decade al «raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato». Ma se, nel caso della pensione anticipata, il lavoratore risulta soggetto alla penalizzazione il diritto all'Aspi e/o alla Mini-Aspi non si interrompe.

La Vicenda - Com'è noto, i soggetti che maturano il diritto alla pensione anticipata prima dei 62 anni d'età sono soggetti a una riduzione dell'assegno pensionistico, di misura variabile (1 o 2%) in base agli anni di effettivo anticipo della pensione rispetto all'età di 62 anni. In tal caso, spiega l'Inps, è possibile fruire di Aspi e mini Aspi fino al compimento di 62 anni di età, sempreché non sia presentata domanda di pensione anticipata. In altre parole, la decadenza dalla fruizione di Aspi e mini Aspi scatta dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del 62esimo anno di età; ovvero, qualora il soggetto faccia domanda di pensionamento, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata domanda di pensione prima dei 62 anni d'età.

La deroga - Fino al 31 dicembre 2014 è stato previsto che, in alcune specifiche ipotesi, non trovi applicazione la penalizzazione, anche se il pensionamento anticipato avvenga prima di 62 anni d'età (quando l'anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e cassa integrazione guadagni ordinaria, per donazione sangue, per i congedi parentali, per ì congedi e i permessi di assistenza a disabili). In tali casi, la decadenza da Aspi e mini Aspi scatta dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei requisiti per la pensione anche se prima dei 62 anni di età (poiché non c'è penalizzazione).

L'Inps non lo precisa nella Circolare di ieri, tuttavia seguendo questo criterio dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2017 la decadenza opererà in ogni caso di pensionamento prima dei 62 anni d'età, poiché la legge di Stabilità 2015 introduce una sospensione della penalizzazione, una sorta di moratoria, appunto fino al 31 dicembre 2017.

seguifb

Zedde

Pensioni

Pensioni, Damiano: suggeriamo ulteriori modifiche con il Milleproroghe

Redazione Martedì, 23 Dicembre 2014

“Siamo soddisfatti che il Governo abbia inserito nella legge di stabilità alcune nostre proposte in favore dei lavoratori precoci e sulla pensione anticipata. Ma si poteva fare di piu'. Soprattutto con riguardo al tema delle Partite Iva occorreva piu’ attenzione da parte del Governo’”. E' quanto ha dichiarato Cesare Damiano, presidente della Commissione Lavoro della Camera. Kamsin “Siamo contenti del fatto – prosegue Damiano – che il Presidente del Consiglio abbia ascoltato le nostre proposte. Ci permettiamo di fornire un altro suggerimento al Governo: quello di utilizzare il prossimo ‘Milleproroghe’, che dovra’ andare al Consiglio dei ministri o domani o comunque entro la fine dell’anno, per non aumentare i contributi previdenziali a carico delle Partite Iva della gestione separata dell’Inps prorogando il blocco gia’ realizzato nei due anni precedenti”. 

“Sarebbe un segnale immediato, di attenzione e di coerenza, in attesa di una riforma piu’ complessiva che aiuti i giovani professionisti che hanno intrapreso la strada del lavoro autonomo”, conclude il presidente della Commissione Lavoro della Camera.

Zedde

Pensioni

Riforma Pensioni, lo stop alla penalizzazione è legge

Rossini V Martedì, 23 Dicembre 2014
Sino al 2017 va in soffitta il sistema di penalizzazioni che colpiva i lavoratori con meno di 62 anni di età. Da comprendere gli effetti della misura sugli assegni già decurtati.

Kamsin E' fatta. L'articolo 1, comma 115 della legge di stabilità 2015, approvata ieri in via definitiva dalla Camera, porta un piccolo dono sotto l'albero per il prossimo anno per i cd. lavoratori precoci. Viene, infatti, eliminata la penalizzazione per tutti coloro che matureranno tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 Dicembre 2017 i requisiti contributivi per accedere alla pensione anticipata (cioè 42 anni e 6 mesi di contributi e 41 anni e 6 mesi per le donne). 

Una sorta di moratoria che per ora, per l'appunto, arriverà sino al 2017 ma che, probabilmente, sarà prorogata anche oltre nei prossimi anni non appena si troveranno le risorse nelle future manovre.

La penalizzazione di cui stiamo parlando, com'è noto, prevede un taglio dell'1% per ogni anno di anticipo sino a 60 anni e del 2% per ogni anno ulteriore rispetto all'età dei 60 anni. A conti fatti pertanto un lavoratore che ha 60 anni e decide di lasciare incorre in un taglio del 2%, taglio che sale al 4% se ha 59 anni e al 6% se ha 58 anni. Scopo della norma è, infatti, quello di incentivare il lavoratore a restare sul posto di lavoro sino, almeno, a 62 anni per limitare i costi per lo Stato.

Chi sono i beneficiari - La legge attuale prevede che le predette penalizzazioni non si applicano limitatamente a quei soggetti la cui anzianità contributiva (cioè 42 anni e mezzo o 41 anni e mezzo) sia composta da sola prestazione effettiva da lavoro (piu' alcuni, ma limitatissimi e tassativi, periodi di contribuzione figurativa: ferie, cigo, malattia, servizio di leva, congedi e permessi per l'assistenza disabili, donazione di sangue, maternità obbligatoria). Dal prossimo anno, invece, potrà essere fatta valere tutta la contribuzione, a qualsiasi titolo, accreditata. 

I principali beneficiari di questa modifica sono pertanto i lavoratori che, nel corso della propria carriera contributiva, hanno avuto periodi ad esempio di disoccupazione indennizzata, mobilità, cigs, maggiorazioni contributive da amianto, da invalidità, scioperi, congedi matrimoniali, riscatto, contribuzione volontaria. Tali periodi, secondo la legislazione vigente, devono essere infatti "recuperati" con periodi lavorativi in quanto non sono utili a "depenalizzare". Ma dal 2015 anche questi periodi saranno utili a bloccare la penalizzazione.

Il vantaggio, dunque, è evidente. Si immagini, ad esempio, un lavoratore che ha 58 anni di età e 42 anni e mezzo di contributi al gennaio 2015 di cui, però, un anno di contribuzione (figurativa) da amianto. Con la legge attuale ha tre alternative: o andare in pensione nel gennaio 2015 accettando un taglio del 6% circa sull'assegno, per sempre; o lavorare almeno un anno in piu' (se ha la fortuna di avere ancora un lavoro) in modo da integrare 42 anni e mezzo di versamenti con contribuzione effettiva da lavoro ed andare in pensione senza penalizzazione; oppure, se ha perso il lavoro, attendere sino a 62 anni ed evitare, parimenti, la penalità.

Dal 2015, se l'emendamento sarà tradotto in legge, le cose si semplificano: il lavoratore potrà andare in pensione a 42 anni e 6 mesi di contributi nel gennaio 2015 senza incappare nella penalizzazione.

Cosa succede dopo il 2017 - Dal 1° gennaio 2018, salvo proroghe, il beneficio però viene meno. Per tutti. Torna il taglio dell'1% per ogni anno di anticipo sino a 60 anni e del 2% per ogni anno ulteriore rispetto all'età dei 60 anni. Quindi se, proseguendo l'esempio precedente, il nostro lavoratore raggiungerà i requisiti di 42 anni e 10 mesi (perchè dal 2016 scatta un adeguamento di 4 mesi alla speranza di vita) nel gennaio 2018 dovrà, per forza di cose, attendere i 62 anni per evitare un taglio del 6%. 

La legge nulla dice, invece, per quanto riguarda i lavoratori che già hanno subìto il taglio dell'assegno, perchè hanno lasciato prima del 2015. L'Inps, tuttavia, potrebbe ammettere al ricalcolo e quindi alla depenalizzazione dell'assegno a partire dal 1° gennaio 2015 su apposita domanda dell'interessato.

Seguifb

Zedde

Pensioni

Pensione anticipata, servono almeno 35 anni di contributi effettivi

Eleonora Accorsi Martedì, 23 Dicembre 2014
Per conseguire la pensione anticipata i lavoratori nel sistema retributivo o misto devono perfezionare almeno 35 anni di contributi senza considerare i periodi di disoccupazione e malattia.

Kamsin I periodi di accredito figurativo derivanti dalla fruizione dell'Aspi o della Mini-Aspi non sono utili a perfezionare il requisito minimo di 35 anni di contributi necessario all'erogazione della pensione di anzianità o della nuova pensione anticipata. E' quanto ha precisato oggi l'istituto di previdenza pubblica con la Circolare Inps 180/2014.

L'Istituto ricorda che, come già indicato al punto 2.1 della circolare Inps 35/2012, ai fini del raggiungimento del requisito contributivo minimo per il diritto alla pensione anticipata, da parte dei lavoratori nel sistema misto o retributivo, è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito dei 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, come disciplinata dalla previgente normativa, cioè con esclusione, pertanto, della contribuzione figurativa per disoccupazione ordinaria e malattia.

Pertanto "considerata la relazione di equivalenza che sussiste tra le indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI e la previgente indennità di disoccupazione ordinaria la contribuzione figurativa riconosciuta per i periodi di fruizione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI è utile ai fini del diritto e della misura della pensione anticipata, ma non anche ai fini del requisito dei 35 anni di contribuzione richiesto per il diritto alla pensione di anzianità" sostiene l'Inps.

Ricapitolando, dunque, i lavoratori nel sistema retributivo o misto possono conseguire la pensione anticipata al perfezionamento di 42 anni e 6 mesi di anzianità contributiva (41 anni e mezzo le donne) a condizione che, almeno 35 anni di contributi siano integrati escludendo la contribuzione figurativa derivante da disoccupazione ordinaria, Aspi, Mini-Aspi, e malattia.

seguifb

Zedde

Altro...

Partite Iva, Renzi: provvedimento ad hoc nel 2015

Redazione Martedì, 23 Dicembre 2014

"Nei prossimi mesi un provvedimento ad hoc sul mondo dei giovani professionisti. Un intervento correttivo sulle partite Iva e' sacrosanto e me ne assumo la responsabilita'". Lo ha detto Matteo Renzi a Rtl 102.5 aggiungendo che "la legge di stabilita' ha dei limiti e di questo ne sono consapevole il per primo. Pero' non e' tutta da buttare, per i commercianti e gli artigiani c'e' molto". Per Renzi si tratta comunque di "una legge di stabilita' assolutamente innovativa. Sulle partite Iva c'e' un effetto che fa molto arrabbiare nella suddivisione di questi soldi in piu'. Artigiani e commercianti sono un po' aiutati mentre per i giovani avvocati e giovani architetti aumenta il peso" previdenziale.

Il premier ha poi parlato della  riforma del lavoro "I primo effetti del Jobs Act arriveranno nel 2015" ha detto. Ma c'e' un altro importante intervento economico, nei piani del governo, su cui il presidente del Consiglio vuole fare una precisazione, ed e' quellosull'Ilva: "Se l'Europa vuole impedire di salvare i bambini di Taranto ha smarrito la strada di casa". "Noi a Taranto - ha aggiunto - faremo la riqualificazione ambientale e nel 2015 rilanceremo l'edilizia".

Numerosi gli argomenti affrontati nel corso dell'intervista, tra questi anche quello del successore di Napolitano al Colle "Io spero che non si giochi a Indovina Chi? sul presidente della Repubblica - ha affermato Renzi - Sono molto tranquillo, credo che quando sara' il momento si trovera' un nome che piaccia a tutti". "Per il momento un Presidente c'e' ed e' Napolitano. A lui si deve gratitudine da parte di tutti. Non ho paura di eleggere il Presidente della Repubblica".

Zedde

Pensioni, il pagamento dei doppi assegni slitta al 10 del mese

Eleonora Accorsi Martedì, 23 Dicembre 2014
Una norma della legge di stabilità prevede che i titolari di doppia pensione Inps-Inpdap riceveranno le prestazioni il 10 del mese. 800 mila i pensionati interessati dalla misura.

Kamsin Dal prossimo anno i pensionati titolari di piu' prestazioni a carico dell'Inps riceveranno l'accredito degli assegni in un solo giorno. Il 10 di ogni mese. Il comma 302 dell'articolo unico della legge di stabilità prevede, infatti, che, al fine di razionalizzare ed uniformare le procedure i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'Inps, i trattamenti pensionistici, saranno pagati il 10 di ogni mese, o il giorno successivo in caso di festivo, gli assegni, le pensioni e indennità di accompagnamento erogate gli invalidi civili e le rendite vitalizie dell'Inail.

In particolare la norma stabilisce che, dal 1° gennaio 2015, le pensioni, gli assegni, le pensioni e indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie (Inail) vanno poste in pagamento il giorno 10 di ciascun mese ovvero il giorno successivo se festivo o non bancabile (sabato e domenica), con un unico pagamento nei confronti dei beneficiari.

L'Inps ha precisato che «l'introduzione del nuovo sistema di pagamento delle pensioni non comporta la modifica delle date di pagamento di pensioni pubbliche e sport/ spettacolo». Tali pensioni, si ricorda, vengono e continueranno a essere disponibili con la consueta data di valuta: 1) il giorno 1 di ciascun mese per le gestioni Inps (pensioni, indennità, ecc.); 2) il giorno 10 di ciascun mese per le gestioni dello spettacolo e degli sportivi professionisti; 3) il giorno 16 di ciascun mese per le gestioni dei lavoratori pubblici. La novità dovrebbe interessare circa 800 mila pensionati con più assegni erogati da Inps ed ex Inpdap (oggi all'Inps).

Si prevede, inoltre, che i medici dovranno inviare in via telematica i certificati di morte e che le prestazioni in denaro versate dall'INPS per il periodo successivo alla morte dell'avente diritto su un conto corrente presso un istituto bancario o postale saranno corrisposte con riserva. L'istituto bancario e la società Poste italiane Spa saranno tenuti alla loro restituzione all'INPS qualora esse siano state corrisposte senza che il beneficiario ne avesse diritto.

Seguifb

Zedde

Pensioni, la Manovra è legge. Ecco tutte le novità del 2015

Bernardo Diaz Martedì, 23 Dicembre 2014
La Camera approva definitivamente la legge di stabilità. Confermato lo stop delle penalizzazioni sino al 2017, c'è il tetto agli assegni d'oro. Fumata nera per i quota 96 della scuola, esodati e ferrovieri.

Kamsin Tetto alla crescita dell'assegno per chi era nel retributivo nel 2011, stop alla penalizzazione sino al 2017 per tutti i lavoratori, unificazione dei pagamenti al 10 del mese per chi riceve piu' prestazioni a carico dell'Inps. Sono queste le novità sul capitolo pensioni contenute nella legge di stabilità per il 2015, il provvedimento è stato approvato, ieri, dalla Camera in via definitiva. Ma andiamo con ordine.

Stop alle penalizzazioni
La legge di stabilità mette la parola fine al taglio dell'assegno dell'1-2% per chi va in pensione prima dei 62 anni. Niente piu' penalizzazione, sino al 2017, per chi ha raggiunto 42 anni e 6 mesi di contributi (41 anni e 6 mesi le donne) e non ha ancora compiuto i 62 anni. Qui l'approfondimento di pensionioggi.it sulla misura.

Tetto al cumulo del trattamento contributivo
Via libera anche allo stop ai trattamenti che fino al 31 dicembre 2011 sono calcolati con il sistema retributivo e che con il sistema contributivo, dal 1° gennaio 2012, darebbero luogo ad un assegno piu' succulento di quanto sarebbe stato corrisposto con il previgente regime.

L'emendamento approvato da Palazzo Madama indica che "il trattamento non deve eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della Riforma". Ai fini della liquidazione del trattamento si dovrà computare "l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa."

Le economie derivanti dalla misura affluiranno in un apposito Fondo, istituito presso l'INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Benefici Legati all'Amianto
Passano poi diverse misure sull'amianto. In primo luogo i lavoratori collocati in mobilità per cessazione dell'attività lavorativa dell'impresa potranno ottenere la maggiorazione contributiva del periodo ultradecennale di esposizione all'amianto con un coefficiente pari a 1,5 invece dell'1,25. E potranno farlo valere anche ai fini della maturazione del diritto alla pensione.

Per tutelare i lavoratori del polo siderurgico di Genova si prevede che ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche da parte di lavoratori attualmente in servizio, con effetto dal 1° gennaio 2015, i provvedimenti di annullamento delle certificazioni sull'amianto rilasciate dall'Inail per il conseguimento dei benefici connessi a tale stato non sono tenute in considerazione a meno di dolo dell'interessato accertato in via definitiva.

A seguito del passaggio in Senato è stata, poi, approvata una salvaguardia dalle nuove regole pensionistiche Fornero in favore dei lavoratori dell'Isochimica di Avellino ammalati di amianto, che potranno, pertanto, andare in pensione nel 2015 in anticipo rispetto ai requisiti attualmente previsti dalla legge (la misura, secondo la relazione illustrativa, riguarderà circa 200 soggetti con un costo di circa 5milioni di euro annui).

Si estendono (in via sperimentale per il triennio 2015-2017) le prestazioni assistenziali erogate dal Fondo per le vittime dell’amianto (nel limite delle risorse disponibili nel Fondo stesso) ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o, per esposizione familiare, ai lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per comprovata esposizione ambientale.

Benefici previdenziali per le vittime di terrorismo
Alle vittime di terrorismo che abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, si dovrà applicare un incremento della retribuzione pensionabile corrispondente a quella della qualifica superiore, senza alcun sbarramento. Inoltre, l'aumento figurativo di 10 anni ai fini previdenziali spetterà anche al coniuge e ai figli dell’invalido non presenti al momento dell'evento, nel nel caso in cui lo stesso beneficio non sia stato attribuito ai genitori della vittima. Infine i benefici previdenziali dovranno essere applicati anche nel caso in cui le posizioni assicurative siano state aperte successivamente all'evento terroristico.

Pagamenti degli assegni
Dal primo gennaio 2015, al fine di razionalizzare ed uniformare le procedure i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'Inps, i trattamenti pensionistici, saranno pagati il 10 di ogni mese, o il giorno successivo in caso di festivo, gli assegni, le pensioni e indennità di accompagnamento erogate gli invalidi civili e le rendite vitalizie dell'Inail. Infine, i medici dovranno inviare in via telematica i certificati di morte.

Tra le altre modifiche c'è la riduzione del taglio ai patronati: il taglio passa da 150 a 35 milioni ma si avvia una processo di riforma del settore.

Seguifb

Zedde

Pensioni, la manovra delude su Esodati, Quota 96 e flessibilità

Bernardo Diaz Lunedì, 22 Dicembre 2014
Fumata nera per i quota 96 della scuola, i lavoratori esodati, i macchinisti ferroviari. Nella manovra non ci sono novità neanche per quanto riguarda i pensionamenti flessibili. Per i lavoratori precoci va in soffitta, però, la penalizzazione sino al 2017.

Kamsin La legge di stabilità delude le attese di molti lavoratori sul fronte previdenziale. Nel testo del disegno di legge non passa la misura sui quota 96 della scuola (sui quali il Governo, tuttavia, ha indicato di voler effettuare un intervento in occasione della Riforma della Buona scuola a febbraio), nè le proposte volte ad estendere le salvaguardie in favore dei lavoratori cd. esodati. No anche all'anticipo sulle pensioni per i lavoratori ferrovieri e all'introduzione dei pensionamenti flessibili (su cui, però, all'inizio dell'anno potrebbe riaprirsi la partita). 

L'unica novità degna di nota, in senso positivo, che segnaliamo è l'eliminazione della penalizzazione, quel taglio dell'1-2% che colpisce gli assegni di coloro che escono con la pensione anticipata senza aver perfezionato i 62 anni. Ma il beneficio, per ora, arriverà sino al 2017. Qui l'approfondimento di pensionioggi.it sulla misura.  

Da domani sull'home page di pensionioggi.it sarà disponibile uno speciale dedicato alle novità introdotte sulle pensioni con la legge di stabilità.

Seguifb

Zedde

Bonus mobili, arriva la proroga per il 2015

Bernardo Diaz Lunedì, 22 Dicembre 2014
La legge di Stabilità ha confermato l'estensione del bonus sulle ristrutturazioni edilizie al 50%, l'ecobonus e il bonus mobili per tutto il 2015.

Kamsin Buone notizie per chi ristruttura il proprio immobile o effettua lavori per il risparmio energetico. La legge di stabilità ha confermato per tutto il 2015 l'estensione delle detrazioni sia per le ristrutturazioni edilizie che per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Esteso anche il cd. bonus mobili. Ma andiamo con ordine. 

Bonus mobili - Per quanto riguarda il bonus per l'acquisto di elettrodomestici viene confermata la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2015, del bonus mobili, che consiste nella possibilità di detrarre il 50% delle spese, calcolate su ammontare massimo di 10 mila euro, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Ammesse alla detrazione del 50% le spese per mobili ed elettrodomestici anche se superiori (ma sempre nel limite dei 10 mila euro) a quelle sostenute per gli interventi di ristrutturazione, a cui il bonus è collegato.

Detrazioni Irpef per le ristrutturazioni edilizie - Viene prorogata fino al 31 dicembre 2015 la possibilità di detrarre il 50% delle spese sostenute per le ristrutturazioni (cioè per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali).

Detrazione per interventi antisismici - Si estende per tutto il 2015 anche la detrazione del 65% (era 50%) per la messa in sicurezza antisismica degli edifici (prime case o edifici industriali) che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2 ex dpcm 3274/2003), per un massimo di spesa pari a 96.000 euro.

Ecobonus 65%. - C'è anche la conferma per tutto l'anno prossimo della detrazione Irpef/Ires del 65% delle spese sostenute per interventi di efficientamento energetico. Viene inoltre prorogata di 6 mesi, dal 31 giugno 2015 al 30 dicembre 2015, la quota detraibile del 65% anche per gli interventi relativi a parti comuni dei condomini o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

Con il passaggio parlamentare della legge di Stabilità 2015, l'ecobonus 65% è stato esteso a due interventi finora esclusi. Viene infatti introdotta la possibilità di beneficiare della detrazione del 65% per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015, relative all'acquisto e la posa in opera di schermature solari (allegato M, dlgs 311/2006) (detrazione massima 60 mila euro); b) acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (detrazione massima 30 mila euro). 

Resta, tuttavia, l'aumento della misura della ritenuta d'acconto sui bonifici per il pagamento degli interventi di riqualificazione energetica e ristrutturazione degli edifici che beneficiano delle detrazioni del 65% e del 50%. Dunque, dal 1° gennaio 2015, l'aliquota passa dal 4 all'8%.

Zedde

  • Inizio
  • Indietro
  • 599
  • 600
  • 601
  • 602
  • 603
  • 604
  • 605
  • 606
  • 607
  • 608
  • Avanti
  • Fine
Strumenti
  • Calcola la Data di Pensionamento
  • Calcola l'Importo della Pensione (AGO)
  • Calcola l'Importo della Pensione (Enti Locali e Sanita')
  • Calcola l'Importo della Pensione per i dipendenti statali
  • Calcola la Pensione nella Gestione Separata Inps
  • Calcola i Contributi Volontari
  • Calcola il TFS
  • Calcola l'Ape sociale
  • Calcola la Naspi
  • Calcola la RITA, la rendita Integrativa anticipata
  • Calcola la Pensione Netta
  • Controlla se Entri nella 9^ salvaguardia
  • Calcola il Riscatto e la Ricongiunzione
  • Vai a tutti gli Strumenti

Copyright ©2025 Pensioni Oggi