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Notizie

Lavoro

Riforma del Lavoro, ecco come cambia l'Articolo 18

Nicola Colapinto Lunedì, 06 Ottobre 2014
In Settimana attesa la votazione del Senato sulla legge delega di Riforma del Mercato del Lavoro. Ancora incerto il destino dell'articolo 18. In arrivo anche il compenso orario minimo per i lavoratori subordinati e parasubordinati.

Kamsin Mercoledì il Senato voterà il Jobs Act. E' quanto ha confermato il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti: «Oggi troveremo il punto di incontro», ha detto il ministro del Lavoro rispondendo ai giornalisti su una possibile mediazione sul testo della legge delega sul lavoro che martedì sarà discussa in Senato. Nel corso della trattativa di oggi l'obiettivo è, secondo il ministro, di ottenere «un testo che tenga conto delle diverse posizioni» e una «rapida approvazione».

La vicenda ruota tutta interno all'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori che il Governo punta a superare con la Delega. L'emendamento presentato all'articolo 4 del testo del disegno di legge delega prevede infatti l'introduzione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio. Una norma in realtà ancora molto generica ma che tuttavia conferma l'intenzione dell'esecutivo di tornare di nuovo sulle tutele che i lavoratori possono attivare in caso di licenziamenti illegittimi.

Il testo originario della Delega faceva invece riferimento alla possibile introduzione, anche in via sperimentale, di ulteriori tipologie contrattuali, espressamente intese a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro, con tutele crescenti per i lavoratori destinatari ma senza preannunciare alcuna modifica - neppure indirettamente - sull'articolo 18.

Com'è noto, nell'attuale ordinamento, la tutela del lavoratore a tempo indeterminato, sotto il profilo dei licenziamenti individuali, non varia a seconda dell'anzianità aziendale, ma esclusivamente in base alla tipologia del datore di lavoro ed al numero di soggetti alle dipendenze del medesimo (oltre che, naturalmente, in relazione alla tipologia della fattispecie sottostante al licenziamento). Nello specifico, per l'effetto della Riforma della legge 92/2012 il giudice, nelle aziende con oltre 15 dipendenti, può disporre il reintegro (in alternativa all'indennizzo) solo in caso licenziamenti soggettivi o disciplinari. Nel caso di licenziamenti per motivi economici o oggettivi il giudice può solo disporre l'erogazione di un indennizzo compreso tra le 15 e le 27 mensilità. L'obbligo di reintegro sussiste invece in caso di licenziamenti discriminatori o per rappresaglia sindacale. Con la Delega il Governo punta - ma solo per i neoassunti con contratti a tempo indeterminato - a lasciare l'obbligo di reintegro solo per i licenziamenti discriminatori; in tutti gli altri licenziamenti il datore dovrà solo corrispondere un indennizzo (eventualmente graduato sulla base dell'anzianità di servizio). 

Il Governo chiede anche, con la delega, la possibilità di introdurre, in via sperimentale, il compenso orario minimo, sui rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, nonché ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il testo della delega specifica che tale compenso minimo concerne i settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 

guidariformalavoro

Zedde

Fisco

Tasi 2014, Serve l'F24 telematico per la compensazione dell'imposta

Bernardo Diaz Lunedì, 06 Ottobre 2014
Strada obbligata per i contribuenti che hanno tributi erariali da compensare con la Tasi. Gli interessati dovranno necessariamente compilare l'F24 telematico.

Kamsin Si avvicina la scadenza per i contribuenti dei Comuni che hanno deliberato le aliquote della Tasi entro lo scorso 10 Settembre. Per rispettare l'appuntamento i contribuenti dovranno presentarsi alla Cassa entro il prossimo 16 Ottobre. L'imposta potrà essere pagata attraverso il modello F24 (cartaceo o telematico) oppure attraverso il bollettino postale (approvato con il decreto 23 maggio 2014). In tal caso il pagamento va effettuato presso gli uffici postali oppure tramite il servizio telematico delle Poste Italiane.

Sia con l'F24 che con il bollettino postale si potranno pagare importi superiori a mille euro ma il pagamento mediante F24 offre in più la possibilità, rispetto al bollettino postale, di compensare la Tasi con eventuali crediti relativi a tributi erariali o contributi previdenziali e assicurativi. La compensazione non è invece possibile nel caso in cui si vanta un credito per un tributo comunale. Com'è noto, infatti, in questa ipotesi il modello F24 non permette di evidenziare un credito relativo al rimborso di un tributo comunale da portare in compensazione.

Inoltre il diritto al rimborso deve essere preventivamente accertato dal comune e dunque non può essere portato un "auto-compensazione" all'interno dell'F24. Solo in caso di accoglimento dell'istanza, e se il regolamento comunale prevede la possibilità di effettuare la compensazione, allora il contribuente, diversamente da quanto previsto per i crediti erariali, verserà l'importo ancora dovuto al netto del credito vantato nei confronti del Comune che non dovrà essere pertanto evidenziato nell'F24.

Dal 1° Ottobre inoltre, se il pagamento è pari o inferiore a mille euro, le persone fisiche non titolari di partita IVA che devono effettuare il pagamento senza operare alcuna compensazione, possono utilizzare il modello F24 cartaceo presso le banche, le poste, gli sportelli di Equitalia. Potrà essere utilizzato l'F24 cartaceo per importi superiori a mille euro solo se ricevuto precompilato dal Comune.

guidatasi

Zedde

Pensioni

Riforma Pensioni, il Governo dirà sì al prestito pensionistico?

Eleonora Accorsi Domenica, 05 Ottobre 2014
L'ipotesi elaborata nel 2013 dall'ex Ministro del Lavoro, Enrico Giovannini, torna di attualità come strumento per anticipare l'età pensionabile per coloro che hanno perso il lavoro. 

Kamsin Tra le misure che potrebbero vedere la luce con la prossima legge di stabilità per risolvere il via strutturale il fenomeno dei lavoratori esodati c'è quella dell'introduzione del cosiddetto prestito pensionistico. L'idea, che attualmente non si è tradotta ancora in un disegno di legge vero e proprio, è stata elaborata un anno fa dall'ex-ministro del lavoro Enrico Giovannini e nei mesi scorsi è stata rilanciata anche dall'attuale titolare del Dicastero di Via Veneto, Giuliano Poletti.

Si tratta di un meccanismo, come già anticipato nelle settimane scorse da pensionioggi.it, che consentirebbe ai lavoratori che hanno perso il posto di lavoro e non hanno ancora maturato i requisiti per la pensione di ottenere un sussidio economico transitorio in attesa del perfezionamento di requisiti pensionistici. Sussidio che poi dovrà essere però restituito con gradualità una volta ottenuta la pensione con micro-prelievi sull'assegno.

L’idea è quella di evitare in maniera stabile di ricreare il fenomeno “esodati” cioè di personale maturo difficilmente rioccupabile che non ha ancora i requisiti per andare in pensione. Lo strumento funzionerebbe analogamente a quanto attualmente prevede l'articolo 4 della legge 92/2012 (che consente alle imprese di "esodare" i lavoratori a cui mancano 4 anni al compimento dell'età pensionabile pagandone i rispettivi oneri).

Secondo i tecnici dell'esecutivo la misura dovrebbe riguardare i lavoratori che hanno perso il lavoro ed ai quali mancano perfezionare 2 o 3 anni per raggiungere i requisiti per la pensione di vecchiaia o per l'anticipata ed hanno almeno 35 anni di contributi accreditati (o comunque una quantità di contributi tali da garantire un assegno pensionistico pari a circa due volte il minimo). Ai lavoratori in parola sarebbe concesso un assegno mensile di importo pari a quello della pensione per il periodo necessario alla maturazione dei requisiti per la stessa. Una volta ottenuta la pensione, i beneficiari dovrebbero poi restituire gradualmente nei primi 15 anni di pensionamento una parte del “prestito” con una trattenuta Inps che dovrebbe pesare sulla busta paga per circa il 10 -15 %.

Al “prestito pensionistico” dovrebbero contribuire, oltre ai lavoratori, anche le imprese che saranno tenute al pagamento dell'anticipo nonchè lo Stato che sarebbe chiamato a coprire con contributi figurativi il periodo di percezione dell'assegno.

Ancora non chiaro se il Governo intenderà seguire questa strada per risolvere il problema degli esodati in via strutturale in occasione della legge di stabilità 2015. L'ipotesi inoltre potrebbe essere  alternativa o integrativa della proposta di legge 857 (quella dei cd. pensionamenti flessibili).

Zedde

Lavoro

Lavoro, un terzo dei dipendenti "sceglie" il lunedi' per ammalarsi

Redazione Domenica, 05 Ottobre 2014

Oltre il 30% dei certificati medici che attestano l'impossibilita' di recarsi sul posto di lavoro vengono presentati di lunedi'. In pratica un lavoratore dipendente su 3 si ammala di lunedi', una percentuale molto alta, che rafforza il sospetto che si tratti di una pratica utilizzata per allungare i weekend. Kamsin La Calabria detiene il record dei giorni medi di malattia all'anno, che sono 34,6 e che salgono addirittura a 41,8 nel settore privato. E' quanto emerge da una ricerca effettuata dall'Ufficio studi della Cgia, nel 2012 (ultimo anno in cui i dati sono a disposizione), in cui sono stati 6 milioni i lavoratori dipendenti italiani che hanno registrato almeno un evento di malattia.

Secondo la Cgia mediamente ciascun lavoratore dipendente italiano si e' ammalato 2,23 volte ed e' rimasto a casa 17,71 giorni: complessivamente sono stati quasi 106 milioni i giorni di malattia persi durante tutto l'anno. Nel pubblico ci si ammala piu' spesso, ma mediamente si perdono meno giorni di lavoro che nel settore privato. Sempre nel 2012, i giorni di malattia medi registrati tra i lavoratori del pubblico impiego sono stati 16,72 (con 2,62 eventi per lavoratore), nel settore privato, invece, le assenze per malattia hanno toccato i 18,11 giorni (con un numero medio di eventi per lavoratore uguale a 2,08).

La Cgia sottolinea che la malattia di un lavoratore viene considerata come unico evento anche nel caso di piu' certificati tra i quali intercorra un intervallo di tempo non superiore a 2 giorni di calendario. Inoltre, viene segnalato che questi dati sono stati estratti dall'Osservatorio sulla certificazione di malattia dei lavoratori dipendenti privati e pubblici dell'Inps, avviato nel 2011. Il motivo della mancanza di una serie storica piu' lunga deriva dal fatto che la trasmissione telematica dei certificati di malattia da parte dei medici di famiglia e' andata a regime nel 2011. Su oltre 13 milioni e 365mila eventi di malattia registrati due anni fa, oltre 4 milioni (pari al 30,7 per cento del totale) sono stati denunciati a inizio settimana.

Zedde

Fisco

Bonus 65%, governo pronto alla proroga degli incentivi

Redazione Domenica, 05 Ottobre 2014

 "Ci siamo impegnati tutti affinche' nella legge di stabilita' ci sia questo provvedimento, che e' quello che serve all'Italia per uscire dalla crisi. La defiscalizzazione per rimettere in moto con fiducia i consumi dei cittadini e riqualificare un intero patrimonio edilizio e' la strada giusta. Sono certo che nella legge di stabilita' ci sia questo provvedimento. Kamsin Ci sara' e si completera' quindi con il decreto sblocca Italia, che mette 4 miliardi di euro a disposizione". Lo ha detto il ministro per i Trasporti e le Infrastrutture, Maurizio Lupi, a margine della cerimonia per la celebrazione dei 50 anni dell'autostrada del Sole, riferendosi al rinnovo dei bonus per ristrutturazioni ed efficienza energetica.

"Nel giugno del prossimo anno - ha detto ancora Lupi - gli effetti della legge di stabilita' saranno in opera. Nella legge di stabilita' 2014, nel 2015, e' prevista ancora la ristrutturazione, solo che si abbassa dal 65 al 50 per cento. Quindi se noi interveniamo lo facciamo perche' questo provvedimento e' uno dei pochi che ha funzionato. Ricordo a tutti, e l'ho ricordato anche all'Economia e alla Ragioneria dello Stato, che non si prevedevano cinque miliardi di euro in piu', aggiuntivi, arrivati da questo provvedimento. Credo - ha concluso Lupi - che ci sara' ancora la proroga di questo provvedimento".

Zedde

Altro...

Esodati, domande entro 60 giorni per la sesta salvaguardia

Rossini V Sabato, 04 Ottobre 2014
I lavoratori avranno 60 giorni di tempo dalla data di pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale per presentare le istanze di accesso ai benefici della sesta salvaguardia. Il testo del provvedimento in anteprima.

Kamsin Manca solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge in materia di deroghe alla Riforma Fornero (disegno di legge 1558) prima che parta il conto alla rovescia per la presentazione delle istanze di accesso ai benefici. I lavoratori avranno 60 giorni di tempo per presentare le istanze di accesso attraverso modalità che saranno individuate con una Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Ma in ogni caso un dato è certo. L'ombrello dello stato tutelerà altri 32.100 esodati. Il provvedimento è importante, il sesto a in meno di tre anni, perchè porta globalmente a 170 mila unità i tutelati, intrappolati nel «limbo» della mancanza di retribuzione e pensione dopo l'entrata in vigore della riforma dell'ex ministro Elsa Fornero.

Com'è noto, con il provvedimento il governo ha ulteriormente esteso il periodo utile alla maturazione dei parametri per accedere alle prestazioni previdenziali di 12 mesi, dal 6 gennaio 2015 al 6 gennaio 2016 (in tutto il balzo va da 36 a 48 mesi, rispetto a quanto precedentemente stabilito).

Nel perimetro ci sono cinque profili di tutela: lavoratori in mobilità, autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, cessati dal servizio (con accordi con il datore o licenziati in via unilaterale); lavoratori in congedo per assistere soggetti con disabilità; nonchè (ed è la vera novità della sesta salvaguardia) lavoratori cessati dal servizio per la scadenza naturale di un contratto a tempo determinato.

 Qui il testo della sesta salvaguardia approvata in via definitiva dal Senato.

La partita, tuttavia, non è completamente chiusa, dato che la Commissione ha dato parere favorevole a un ordine del giorno, a prima firma di Pietro Ichino (Sc), affinché scatti un'indagine conoscitiva per accertare ulteriori casi meritevoli di tutela nell'ambito tuttavia dei soli lavoratori che abbiano stipulato accordi di incentivazione all'esodo entro il 2011. E, nel contempo, preme perché si faciliti il reinserimento nel mercato dei lavoratori «adulti».

guidaesodati

seguifb

Zedde

Legge di stabilità, Autunno di scioperi sul fronte del lavoro

Redazione Sabato, 04 Ottobre 2014

Sara' un autunno 'caldo', quello che ci prepariamo ad affrontare, sul fronte degli scioperi: prima di quello generale proclamato dai sindacati autonomi per il 24, gli italiani potranno subire alcuni disagi su diversi fronti. Kamsin  Ad esempio, l'8 ottobre stop del personale navigante di cabina per una protesta dei dipendenti di easy Jet. Il 10 ottobre sara' una giornata 'nera' per la scuola: ad incrociare le braccia saranno tutto il personale a tempo determinato, indeterminato e atipico impiegato nel comparto e nei servizi esternalizzati.

Il 16 ottobre, sciopero dell'intera giornata (delle ultime due ore del 24) dei dipendenti di Unicredit Credit management Bank, indetto dai sindacati. Possibili disagi in vista nei tribunali invece, dal 20 al 24 ottobre con l'astensione delle udienze e attivita' giudiziarie dei magistrati professionali e onorari. La protesta e' stata indetta dall'Associazione dei magistrati onorari, dal Codamo, dalla Federmot e dal Mou. La giornata piu' difficile sara' quella del 24 ottobre, per lo sciopero generale di tutte le sigle dei sindacati autonomi (Orsa, Usb, Cib-Unicobas) con esclusione della scuola. Infine, il 31 ottobre nuovo stop per la scuola: si asterranno dal lavoro il personale docente e amministrativo e ausiliario. La protesta e' stata indetta dall'Anief.

Zedde

Tasi 2014, le regole per gli immobili diversi dall'abitazione principale

Bernardo Diaz Sabato, 04 Ottobre 2014
I contribuenti dovranno verificare le delibere Tasi dei Comuni sugli immobili diversi dall'abitazione principale, perchè in molti casi si è decisa l'applicazione della nuova imposta solo sull'abitazione principale.

Kamsin I possessori di immobili diversi dall'abita­zione principale dovranno verificare le delibere comunali per comprendere se, oltre all'Imu, dovranno pagare anche la Tasi. La Tasi colpisce sia i fabbricati che le aree edificabili, con la sola esclusione dei terreni agricoli. Mol­ti Comuni, per semplificare, hanno però deliberato di applicare la Tasi solo sull'abitazio­ne principale lasciando l'Imu sugli altri immobili. In tali enti pertanto, i contribuenti dovranno pagare solo l'Imu (l'acconto era previsto per lo scorso 16 Giugno e il saldo Imu dovrà essere pagato entro il prossimo 16 dicembre).

I contribuenti nei Comuni che hanno invece applicato anche la Tasi sugli immobili diversi dall'abitazione principale dovranno pagare entrambe le imposte, nel rispetto del tetto massimo di aliquota previsto dalla legge, pari al 10,6 per mille o, a certe condizioni, all'11,4 per mille. E se questi comuni hanno pubblicato le aliquote per la prima volta entro lo scorso 18 settembre, l'acconto Tasi dovrà essere pagato entro il 16 ottobre ed il saldo il prossimo 16 Dicembre. Restano invece ferme le date sopra indicate per il pagamento dell'Imu.

Per quanto riguarda le aliquote si ricorda che l'aliquota base Imu è il 7,6 per mille che i Comuni possono variare sino ad un massimo del 10,6 per mille e un minimo del 4,6 per mille. Per la Tasi l'aliquota base è l'1 per mille, che può essere azzerata o elevata sino al massimo del 2,5 per mille. I Comuni possono anche aumentare l'aliquota di un altro 0,8 per mille per finanziare detrazioni sulle abitazioni principali. Per l'Imu, i contribuenti dovranno fare riferimento alle aliquote pubblicate sul sito delle Finanze entro il 28 ottobre. Entro tale data il Comune può modificare le misure già pubblicate ma la delibera non può essere adottata oltre il 30 settembre, data di approvazione del bilancio di previsione. In assenza di delibere il contribuente dovrà utilizzare per il pagamento del saldo le aliquote in vigore nel 2013.

La base imponibile - Le regole di determinazione della base imponibile sono identiche per entrambi i tributi. Si parte dalla rendita catastale, la si rivalu­ta del 5%, e si moltiplica l'impor­to per i coefficienti di legge: 160 per le unità abitative, 140 per i fabbricati di categoria catasta­le B, C3, C4 e C5, 80 per i fabbricati di categoria catastale D5 e A10, 65 per i fabbricati di categoria catasta­le D, ad eccezione di D5, 55 per gli immobili C1.

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Pensioni, ecco di quanto crescerà l'età pensionabile nei prossimi anni

Rossini V Venerdì, 03 Ottobre 2014
La Riforma Fornero ha previsto il lento e graduale innalzamento dei requisiti per l'uscita con la pensione di vecchiaia e con quella anticipata. Il prossimo adeguamento è previsto dal 2016 e sarà pari a 3 mesi.

Kamsin Il lento incremento dei requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso alla pensione è una delle regole di base della riforma Monti-Fornero del 2011. Da quest'anno la pensione anticipata, cioè il trattamento pensionistico indipendente dall'età anagrafica può essere conseguito con 41 anni 6 mesi di contributi per le donne e 42 anni e 6 mesi per gli uomini.  Al fine di scoraggiare l'uscita dal mondo del lavoro con età inferiori a 62 anni è rimasto, anche dopo il recente intervento del Dl 90/2014, il taglio pari all'1% per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni, che salgono al 2% per ogni ulteriore anno rispetto ai 60 anni.

In via transitoria e fino al 31 dicembre 2017, il DI 216/2011 ha previsto che le decurtazioni non si applicano qualora l'anzianità contributiva considerata derivi da prestazione effettiva di lavoro includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria, per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e per i congedi parentali di maternita' e paternita' previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 nonche' per i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tale normativa costringe pertanto, i lavoratori che non hanno la piena anzianità contributiva richiesta a ritardare il pensionamento anticipato.

In alternativa alla pensione anticipata è possibile accedere alla pensione di vecchiaia con il requisito anagrafico di 66 anni 3 mesi e almeno venti anni di contributi (15 anni per i lavoratori beneficiari della Deroga Amato del 1992).

I requisiti appena indicati sono tuttavia "mobili", in quanto destinati ad essere incrementati sulla base dei futuri adeguamenti alla stima di vita Istat.

Regole specifiche si applicano ai dipendenti del pubblico impiego, che cessano obbligatoriamente al compimento dei 65 anni (limite ordinamentale) se a tale data hanno già maturato un qualsiasi diritto a pensione. Infatti l'eventuale perfezionamento del solo requisito contributivo per la pensione anticipata successivamente ai 65 anni comporta comunque la risoluzione del rapporto di lavoro prima del compimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.

Inoltre coloro che hanno perfezionato un diritto a pensione entro il 2011 (si pensi ad esempio con la quota "96" oppure con i vecchi 40 anni di contributi) dovranno analogamente lasciare il lavoro al compimento del 65esimo anno di età. Tali lavoratori non possono rimanere in servizio fino ai nuovi limiti neppure su opzione.

Zedde

Riforma Pensioni, regole ingiuste per i contributori volontari prima del 2007

Eleonora Accorsi Venerdì, 03 Ottobre 2014
Una norma della Legge Fornero continua a bloccare il pensionamento dei lavoratori autorizzati ai volontari prima del 20 Luglio 2007 nonostante le coperture fossero già state individuate dalla legge 247/07. Il Comitato Contributori Volontari: "siamo una delle categorie maggiormente penalizzate dalla controriforma previdenziale Fornero".

Kamsin Il comitato Contributori Volontari torna a chiedere al Governo Renzi e alle Commissioni Parlamentari la soluzione della vicenda dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione prima del 20 luglio 2007.

In base all'articolo 1, comma 8 della legge 247/07 tali soggetti possono infatti cristallizzare le regole previdenziali della legge Dini che consentivano il pensionamento già con 57 anni di età (58 gli autonomi) e 35 anni di contributi, al netto della stima di vita e dell'anno di finestra mobile. Un diritto tuttavia che è stato compresso fortemente con l'approvazione della Riforma Fornero del 2011 che ha subordinato il mantenimento di tali requisiti agevolati, al rispetto di un preciso termine di decorrenza della prestazione pensionistica, alla mancanza di rioccupazione dopo il conseguimento dell'autorizzazione e, soprattutto, alla circostanza che i lavoratori in questione debbano aver almeno un contributo accreditato al 4 dicembre 2011. Paletti che in realtà non erano previsti nella legge originaria istitutiva della deroga.

“Nell'attuazione delle pregresse riforme previdenziali - si legge nel comunicato del Comitato dei Contributori Volontari - , in virtù del loro patto con lo Stato, costoro sono sempre stati ritenuti legittimati a deroga (vedasi deroghe L. 503/1992, L. 243/2004 e L.247/2007) e, in teoria, anche la manovra del dicembre 2011, alla lettera d) del comma 4 dell’articolo 24, ha confermato tale prassi consolidata, ponendo, come unico vincolo, la data dell’autorizzazione entro il  4.12.2011. Ma c’è un però: “Fu lo stesso Ministro Fornero con i suoi DM attuativi, a cancellare di fatto tale deroga (ponendo un numero tale di condizioni aggiuntive, non previste dalla legge di riferimento, da renderla attuabile solo per pochi “fortunati”), con il risultato di far gravare l’obiettivo del risanamento del Bilancio dello Stato, quasi esclusivamente,  sulle spalle dei cittadini nati tra il 1952 e il 1962”.

Negli ultimi anni, anche con riferimento all'approvazione della sesta salvaguardia, diversi paletti imposti per la fruizione della deroga sono stati, almeno in parte, allentati. Ma restano almeno due criticità di cui il Comitato chiede la pronta rimozione. La prima è relativa al rispetto di una precisa data entro cui la decorrenza della prestazione pensionistica debba essere verificata (attualmente, con l'ultima salvaguardia, il termine è stato spostato al 6 gennaio 2016). 

L'altra questione è quella della necessità che al 4 Dicembre 2011 sussista almeno un contributo accreditato. "Questo vincolo illegittimo fu attenuato con l'introduzione della lettera f) nella legge 147/2013, con la quale in alternativa al contributo volontario accreditato o accreditabile si accetta almeno  un contributo accreditato, derivante da  effettiva attività lavorativa svolta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre  2013, a condizione che alla data del 30 novembre 2013 non si svolga attività  lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Di fatto però l'introduzione della lettera f) non risulta sufficiente a stralciare del tutto il paletto, perché non è applicabile a tutti quei casi di autorizzati che non hanno svolto più alcuna attività lavorativa dopo l'autorizzazione, ma che in aggiunta si trovano, inoltre, a non aver effettuato versamenti perché al momento della loro espulsione dal mondo del lavoro erano già in possesso della soglia contributiva necessaria" .

La denuncia dei contributori volontari arriva all'indomani dell'approvazione dell'Ordine del Giorno con il quale il Parlamento dichiara sostanzialmente preclusa la possibilità di nuovi interventi in materia di deroghe alla Riforma Fornero: "Prendiamo atto con vivo sgomento, forte disappunto e costernazione" di tale documento. "In questi 32 mesi abbiamo subissato ogni ordine e grado degli organi parlamentari, di nostri argomentati documenti  volti a motivare, in termini di normativa, la legittimità della rivendicazione del ripristino del nostro diritto alla pensione, ma, evidentemente, tali documenti non sono stati presi in alcuna considerazione".

Il comitato ricorda peraltro come il pieno riconoscimento della deroga di cui all'articolo 1, comma 8 della legge 247/04 non comporti ulteriori oneri per lo stato in quanto tale legge “stabiliva le risorse necessarie a garantire la copertura  per cui tutti i lavoratori autorizzati alla contribuzione volontaria prima del 20 luglio 2007".

L’appello è dunque uno e uno solo: quello di "vedersi riconosciuta la pensione con le norme in vigore alla data della autorizzazione ricevuta dall’INPS o dall’INPDAP, senza alcuna limitazione e senza alcuna delle condizioni capestro inserite illegittimamente nei decreti attuativi delle salvaguardie finora previste”.

Zedde

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