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Alluvione Lombardia, Nessuna sanzione sui contributi Inps pagati in ritardo

 

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Alluvione Lombardia, Nessuna sanzione sui contributi Inps pagati in ritardo

Valerio Damiani Martedì, 07 Novembre 2023
Alluvione Lombardia, Nessuna sanzione sui contributi Inps pagati in ritardo
Chiarimento Inps in merito all’agevolazione contenuta nel dl n. 132/2023. Rimessione in termini al 31 ottobre 2023 del pagamento dei contributi in scadenza tra il 4 ed il 31 luglio 2023.

Nessuna sanzione per i datori di lavoro, committenti e lavoratori autonomi coinvolti nell’alluvione in Lombardia che hanno versato entro il 31 ottobre i contributi in scadenza tra il 4 ed il 31 luglio 2023. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 3882/2023.

Rimessione in Termini

I chiarimenti riguardano la proroga al 31 ottobre 2023 dei pagamenti in scadenza nel periodo dal 4 luglio al 31 luglio 2023 contenuta nel decreto legge n. 132/2023 (proroghe fiscali) a favore dei territori colpiti dagli eventi metereologici eccezionali nella Regione Lombardia. Il legislatore ha disposto, tra l’altro, il differimento del versamento dei contributi INPS a favore dei soggetti che al 4 luglio 2023 avevano la residenza o la sede legale o quella operativa nei Comuni citati dalla delibera del Cdm del 28 agosto 2023.

Proroga al 31 ottobre 2023

Il beneficio, spiega l’Inps, interessa tutti i datori di lavoro del settore privato (compresi i domestici); gli autonomi (commercianti, artigiani e agricoli) i committenti e liberi professionisti iscritti alla gestione separata dell’Inps. In particolare il differimento riguarda:

  • I versamenti afferenti alle dichiarazioni mensili dei datori di lavoro privati relativi alla mensilità di giugno 2023 nonché ai versamenti afferenti alle dichiarazioni mensili dei committenti per i collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, relative a compensi effettivamente erogati nel mese di giugno 2023;
  • I versamenti relativi al saldo della contribuzione dovuta per l’anno di imposta 2022 e al primo acconto anno di imposta 2023 per i lavoratori iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti e per i professionisti iscritti alla gestione separata. L’agevolazione riguarda solo le attività per le quali sono stati approvati gli «ISA» o i soggetti che si avvalgono dei regimi fiscali di vantaggio (es. forfettario);
  • I versamenti afferenti all’emissione 2023, prima rata, con scadenza originaria di pagamento 16 luglio 2023 per i lavoratori autonomi agricoli e i concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare;
  • I contributi relativi al secondo trimestre 2023 per i datori di lavoro domestico. In caso di cessazione del rapporto di lavoro il differimento opera se i termini di scadenza del versamento pari a 10 giorni dalla fine dell’attività, ricadono nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023.

L’Inps ricorda, infine, che non si fa luogo al rimborso dei contributi eventualmente già versati.

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