Ammortizzatori sociali, Ok alla proroga dei trattamenti per le aree di crisi complessa
I chiarimenti in un documento dell'Inps dopo lo stanziamento di ulteriori 100 milioni di euro per finanziare la CIGS e la mobilità in deroga nel 2026 a valere sul Fondo Sociale per Occupazione e Formazione.
Ok a nuovi fondi per la salvaguardia dell'occupazione nelle aree di crisi industriale complessa. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 1702/2026 in cui spiega che grazie alla legge di bilancio 2026 i lavoratori coinvolti potranno ottenere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale e la mobilità in deroga per ulteriori 12 mesi anche nel 2026.
Lo stanziamento
L’articolo 1, co. 165 della legge n. 199/2025 ha stanziato ulteriori 100 milioni di euro per il completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per i lavoratori appartenenti alle cd. aree di crisi complessa. Tali somme possono essere destinate dal Ministero del Lavoro, nell'anno 2026, per la concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 44, comma 11-bis, all'articolo 1, commi 140 e 141, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (cioè in deroga ai limiti di durata ordinari), nonché i trattamenti di mobilità in deroga di cui all’articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. Gli ammortizzatori sociali, come noto, sono subordinati alla presentazione da parte dell'impresa di un piano di recupero occupazionale che preveda specifici percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori.
A differenza degli anni passati, il 2026 non vedrà l'emanazione di un decreto interministeriale per spartire i fondi tra le singole Regioni. Lo stanziamento da 100 milioni di euro (a valere sul Fondo sociale per l’occupazione e formazione) verrà gestito a livello centrale dal Ministero del Lavoro.
Le Regioni, quindi, manterranno il compito di individuare i beneficiari e gestire le politiche attive del lavoro, ma la sostenibilità finanziaria dei decreti di concessione verrà verificata a livello centrale. Le istanze verranno esaminate in ordine cronologico di presentazione. C'è però un limite invalicabile: non si potranno utilizzare i residui degli anni precedenti e, una volta esaurito il tetto dei 100 milioni, l’INPS bloccherà i pagamenti.
Mobilità in Deroga
L’Inps ricorda che l'erogazione è subordinata, oltre alla trasmissione su “SIP” del provvedimento concessorio da parte della Regione, alla presentazione da parte del lavoratore della domanda online e al rispetto della continuità temporale: il lavoratore deve risultare già beneficiario di mobilità (ordinaria o in deroga) senza alcuna interruzione temporale rispetto al nuovo periodo concesso. La durata massima dell’intervento in questione è pari a 12 mesi per un importo medio di 1.638,63 euro mensili, cifra che include sia la copertura contributiva figurativa sia l'Assegno al Nucleo Familiare (ANF).
Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS)
Il trattamento di CIGS in deroga per le aree di crisi complessa si rivolge a quelle imprese che hanno già esaurito i limiti massimi ordinari di utilizzo degli ammortizzatori sociali (i canonici 24 o 30 mesi nel quinquennio mobile). La proroga può essere concessa per un massimo di 12 mesi.
Sul fronte operativo, l'INPS ha istituito nel "Sistema UNICO" il nuovo codice evento “173” (all'interno del codice intervento 333) per isolare i flussi finanziari del 2026 da quelli dei fidi stipulati nel 2025.
Scadenze
- In caso di pagamento diretto dell'INPS: I datori di lavoro devono inviare, a pena di decadenza, i flussi "Uniemens-Cig" (UNI41) entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, o entro 60 giorni dall'autorizzazione. Superato questo termine, la prestazione diventa interamente a carico dell'azienda.
- In caso di anticipo in busta paga (Conguaglio): Le aziende devono inserire nei flussi Uniemens il codice causale “L150”. Il diritto al conguaglio scade dopo sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell'autorizzazione o dal provvedimento di concessione.
Confermato lo sgravio contributivo
Per dare ulteriore ossigeno alle imprese collocate nelle aree di crisi complessa, la legge di Bilancio ha confermato anche per il 2026 l'esonero totale dal versamento del contributo addizionale per i periodi di cassa integrazione autorizzati.