Ammortizzatori Sociali, le Regole nelle Aree di Crisi Complessa

Valerio Damiani Mercoledì, 04 Luglio 2018
Guida ai trattamenti di integrazione salariale in favore dei lavoratori rientranti nelle cd. Aree di Crisi complessa dopo i correttivi al Jobs Act.
Per tutelare il reddito dei lavoratori impiegati presso aziende insistenti in aree di crisi industriale complessa dopo la Riforma del Jobs Act il legislatore ha introdotto alcune misure normative ad hoc. L'articolo 44, comma 11- bis, del D.Lgs. 148/2015 introdotto dal Dlgs 185/2016 (decreto con i correttivi al Jobs Act) ha disposto, in particolare, la possibilità di concedere un ulteriore intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga alle normali regole in materia di concessione della CIGS, entro un limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per il 2016 e di 117 milioni di euro per il 2017. La disposizione da ultimo richiamata è stata prorogata anche nel 2018 dall'articolo 1, comma 139, della L. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018) nei limiti delle risorse residue. 

Il trattamento di integrazione salariale straordinario può essere concesso, sino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa (si veda tavola sottostante). In sostanza i lavoratori di queste aree possono godere di un trattamento di integrazione salariale straordinaria superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile (come previsto dall'articolo 4 del Dlgs 148/2015) per gli anni 2016, 2017 e 2018 in considerazione della difficoltà economica delle aziende insistenti in queste aree. In deroga ai limiti di durata della CIGS previsti per la generalità degli altri lavoratori (non in aree di crisi industriali complesse).

Alle suddette aree vanno aggiunte quelle recentemente indicate nel DM 22/11/2017: 1) Venezia-Porto Marghera; 2) Acerra-Marcianise-Airola; 3) Battipaglia-Solofra; 4) Castellammare Di Stabia-Torre Annunziata.  

Per essere ammessa all'ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria l'impresa ha l'obbligo di presentare un piano di recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, con contestuale dichiarazione di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria né secondo le disposizioni presenti nello stesso D.Lgs. 148/2015 né secondo le disposizioni attuative dello stesso. Con specifico decreto ministeriale, le risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di spesa in precedenza richiamato. È previsto, infine, il monitoraggio da parte dell'INPS.

Mobilità in Deroga

L'articolo 53-ter del decreto legge 50/2017 convertito con legge 96/2017 ha consentito ai lavoratori insistenti nelle predette aree industriali di fruire, oltre alla Cassa Integrazione Straordinaria sopra descritta, di un trattamento di mobilità in deroga se titolari al 1° gennaio 2017 di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga sino ad un massimo di ulteriori 12 mesi e senza soluzione di continuità con il trattamento precedente (cfr: Circolare Inps 159/2017). Il predetto intervento è stato prorogato nel 2018 dall'articolo 1, co. 139 della legge 205/2017 nel limite delle risorse residue. Recentemente è stato precisato che il limite di 12 mesi appare stabilito non in via complessiva ma per ciascun anno di riferimento (come peraltro già consentito per il trattamento di integrazione salariale straordinaria in deroga) (Cfr. Messaggio inps 1872/2018). Per l'ammissione al suddetto trattamento è necessario che a tali lavoratori siano contestualmente applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.

Aree di crisi complessa riconosciute nel 2017

La legge di bilancio 2018 (art. 1, co. 140-144 legge 205/2017) ha ulteriormente disposto in favore delle aree di crisi complessa riconosciute tali nel periodo dall'8 ottobre 2016 al 30 novembre 2017:

1) la concessione di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, fino al limite massimo di dodici mesi (in via complessiva) e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018, in deroga a quanto previsto dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015, previo accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con l'intervento del Ministero dello sviluppo economico e della regione competente (art. 1, co. 140 legge 205/2017) in favore delle imprese che cessano il programma di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018. 

2) la concessione di un trattamento di mobilita' in deroga, della durata massima di dodici mesi (anche qui in via complessiva), in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018, a favore dei lavoratori che cessano la mobilita' ordinaria o in deroga nel semestre dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018, prescindendo anche dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 1° agosto 2014, a condizione che a tali lavoratori siano contestualmente applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Il lavoratore decade dalla fruizione del trattamento qualora trovi nuova occupazione a qualsiasi titolo (Crf Circolare Inps 90/2018).

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