Pensioni, Estesi gli obblighi contributivi alla gestione separata
I chiarimenti in un documento dell’Inps. L’obbligo di iscrizione scatta anche per i titolari dei nuovi contratti di ricerca e per gli addetti al controllo e alla disciplina delle gare ippiche.
La gestione separata dell’Inps accoglie anche i titolari dei nuovi contratti di ricerca universitari sia gli addetti al controllo e alla disciplina delle gare ippiche. Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 142/2025 in cui spiega che i primi pagheranno un’aliquota complessiva del 35%, mentre i secondi del 27%, ma con le agevolazioni previste dalla riforma del lavoro sportivo (sconto del 50% sino al 31 dicembre 2027 e franchigia di 5.000€ annui).
Ricercatori
I chiarimenti riguardano i contratti introdotti dall’articolo 22-ter della legge n. 240/2010 introdotto dall’articolo 1-bis del decreto legge n. 45/2025 secondo cui le università e altri enti pubblici di ricerca possono «conferire incarichi di ricerca finalizzati all’introduzione alla ricerca e all’innovazione sotto la supervisione di un tutor, dei quali possono essere destinatari giovani studiosi in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all’assistenza allo svolgimento di attività di ricerca». A questi si aggiungono i contratti post-doc, ovvero contratti a tempo determinato stipulati dalle medesime istituzioni per lo svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione.
I contratti di ricerca
Per i titolari di incarichi di ricerca «si applicano le medesime modalità e gli stessi termini di pagamento della contribuzione prevista per i co.co.co iscritti alla Gestione separata». Sull’importo del trattamento economico, per l’anno 2025 le aliquote sono pari al 33% per l’Ivs (invalidità, vecchiaia e superstiti), mentre le aliquote aggiuntive, quale contribuzione per il finanziamento delle prestazioni di maternità/paternità, contro la malattia e per la degenza ospedaliera, sono pari allo 0,72% e all’1,31% per la Dis-Coll. L’onere contributivo sarà per due terzi a carico delle istituzioni e per un terzo a carico del ricercatore. L’istituzione conferente è obbligata agli adempimenti relativi al pagamento del contributo dovuto (comprensivo della quota a carico dell’incaricato di ricerca) e all’invio del flusso Uniemens relativo al trattamento economico effettivamente erogato entro le scadenze previste.
Gli incaricati di ricerca, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, devono iscriversi alla Gestione separata inviando la richiesta tramite i seguenti canali:
- web, attraverso il servizio dedicato «Iscrizione dei lavoratori parasubordinati alla Gestione separata»;
- intermediari autorizzati dall’Istituto, attraverso i relativi servizi telematici.
Corse ippiche
L’Inps regola, inoltre, le previsioni contenute nell’articolo 1, co. 553 della legge 207/2024, la quale ha stabilito che dal 1° gennaio 2025 vige l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata per gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella sulle quali è autorizzato l’esercizio di scommesse sportive. Il contributo è dovuto nella misura del 25% ed è applicato sulla parte di reddito eccedente i 5.000 euro annui di compensi percepiti per le attività considerate. Fino al 31 dicembre 2027, inoltre, è previsto uno sconto contributivo del 50%. All’aliquota del 25% si aggiunge anche il 2,03% per le tutele di maternità/paternità, contro la malattia, per la degenza ospedaliera e per la Dis-Coll, portando l’aliquota complessiva al 27,03%.
Resta fermo che se l’assicurato è coperto da altra forma di previdenza o è titolare di pensione diretta si applica l’aliquota ridotta del 24%.
L’Inps spiega, inoltre, che le predette aliquote si applicano solo sulla parte di reddito che eccede i 5.000€ annui (anche per le contribuzioni minori). Lo sconto contributivo del 50%, applicabile sino al 31 dicembre 2027 (solo sull’aliquota IVS non anche su quelle minori), può avere riflessi ai fini dell’accertamento del diritto e della misura del trattamento pensionistico. L’onere contributivo è ripartito per un terzo a carico del prestatore e per due terzi a carico del Ministero dell’Agricoltura che provvederà al pagamento della contribuzione dovuta (anche della quota a carico del prestatore).
Documenti: Circolare Inps 142/2025