Pensioni, il cumulo è la regola per i magistrati onorari
L’Inps, in accordo con il Ministero del Lavoro, fa il punto sulla disciplina del cumulo tra assegni previdenziali e compensi dei magistrati onorari. Dalla distinzione tra confermati ed esclusivisti fino alle eccezioni sul divieto di cumulo: ecco la guida completa.
Il compenso spettante ai magistrati onorari è sempre cumulabile con i trattamenti pensionistici diretti. Se trattasi di magistrati confermati, tuttavia, la cumulabilità avviene nei limiti della disciplina generale che, come noto, prevede alcune eccezioni a seconda della natura del trattamento pensionistico percepito (es. pensione anticipata flessibile, pensione anticipata per il lavoro precoce, assegni di invalidità eccetera). Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 79/2026 condivisa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella quale ripercorre l’evoluzione normativa e la riforma del settore prevista dal dlgs n. 116/2017 e dal dl n. 75/2023. Per i non confermati, invece, la regola è la cumulabilità totale.
Magistrati onorari confermati
La riforma distingue in primis i magistrati in servizio al 15 agosto 2017 che sono stati confermati nell’incarico. Se hanno optato per l’esclusività delle funzioni sono iscritti al FPLD ed il loro compenso costituisce base imponibile previdenziale ed è assimilato a reddito da lavoro dipendente. Se non hanno optato per l’esclusività sono iscritti alla Gestione Separata INPS o alla Cassa Forense. Il compenso costituisce reddito da lavoro autonomo, trattandosi di attività svolta senza vincolo di subordinazione.
In entrambi i casi l’Inps spiega che il compenso (da reddito dipendente o autonomo) è cumulabile con le prestazioni pensionistiche alle stesse regole previste per i lavoratori dipendenti o autonomi. Quindi non ci sono limiti per le pensioni anticipate e di vecchiaia mentre sussiste una incumulabilità parziale o totale con i seguenti trattamenti:
- Pensioni e assegni di invalidità erogate dall’assicurazione generale obbligatoria e dalle forme esclusive o sostitutive; pensioni di privilegio e pensioni per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro erogate agli iscritti alla Gestione Pubblica;
- Pensione di inabilità (L. 222/1984), espressamente incompatibile con qualsiasi reddito da lavoro;
- Pensione anticipata per lavoratori precoci;
- Pensione Quota 100, Quota 102 e Pensione anticipata flessibile (Quota 103).
Magistrati non confermati
Per chi non viene confermato nell’incarico, la legge prevede la corresponsione di un’indennità che non ha natura di reddito da lavoro. Conseguentemente, tale importo non rileva ai fini dei divieti di cumulo con la pensione neanche nelle ipotesi sopra descritte.
Idem nella cd. fase transitoria (cioè per i magistrati in servizio al 15 agosto 2017 sino alla conferma). L’Inps spiega che per i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale (GOT), i vice procuratori onorari (VPO) e i giudici onorari aggregati ancora in attesa della conferma, si applica la piena cumulabilità. In linea con l'orientamento della Giurisprudenza e del Ministero della Giustizia, i compensi percepiti nella fase transitoria, infatti, non hanno natura retributiva e la normativa previgente non prevedeva alcun divieto esplicito di cumulo (art. 11 legge n. 374/1991)
Pensione ai superstiti
Per le pensioni ai superstiti, la regola cambia: in questo caso non si applicano i criteri del reddito da lavoro ma quelli della rilevanza reddituale ai fini IRPEF. Le indennità e i compensi percepiti dai magistrati onorari concorrono quindi al calcolo dei limiti di cumulabilità della pensione ai superstiti (secondo le soglie previste dalla Legge Dini n. 335/1995). Ciò anche nei confronti dei magistrati non confermati o nella fase transitoria.
L'obbligo di comunicazione all'INPS
Per consentire l'applicazione del corretto regime fiscale e previdenziale, l'INPS invita tutti i magistrati onorari titolari di pensione a comunicare tempestivamente alla sede INPS territorialmente competente:
- L’avvenuta conferma o meno nell'incarico;
- In caso di conferma, l'eventuale opzione per il regime di esclusività;
- La data di inizio e di cessazione dell’incarico.
Sulla base delle dichiarazioni rese, le sedi territoriali dell'Istituto verificheranno la posizione dell'interessato per applicare il regime di cumulabilità o sospensione corrispondente.
Documenti: Circolare Inps 79/2026