
Lavoro
Bonus Assunzioni, uno sgravio sino ad 8mila euro per chi assume disoccupati
L'esonero contributivo sarà pari al 100% dei contributi per tre anni, fino a 8.600 euro l'anno. Ma per l'avvio concreto del bonus l'Inps rinvia a ulteriori circolari. L'esonero dal pagamento riguarda anche gli studi professionali.
Kamsin Disco verde dell'Inps ai contributi scontati a chi assume nel 2015 disoccupati da sei mesi. E' quanto ha indicato l'Inps ieri con la Circolare 17/2015 con la quale ha illustrato il nuovo incentivo all'occupazione, previsto dalla legge Stabilità 2015. Possono accedere al bonus tutti i datori di lavoro (imprenditori e non, tra cui anche gli studi professionali) del settore privato che assumono a tempo indeterminato durante tutto il 2015 (ammessi anche i dirigenti, i soci di cooperative se subordinati, i somministrati nonché part time e job sharing). Restano fuori, invece, colf, apprendisti e intermittenti. Tra le condizioni di accesso viene confermata la necessità del rispetto delle leggi, dei contratti e la verifica della regolarità contributiva (Durc). L'esonero è pari al 100% dei contributi dei datori di lavoro, per tre anni, fino a 8.060 euro l'anno.
Per fruirne, però bisognerà aspettare: l'Inps rimanda a futura circolare le istruzioni applicative. Intanto, spiega che il bonus spetta a tutti i datori di lavoro, imprenditori e non (tra cui studi professionali), soltanto per assunzioni a tempo indeterminato, anche se parttime o job sharing, ma non per apprendistato, rapporti domestici e lavoro a chiamata.
Quanto ai soggetti (lavoratori) che possono essere assunti, non è previsto alcun requisito se non la disoccupazione. In particolare: 1) nel corso dei sei mesi precedenti l'assunzione non deve risultare occupato a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro; 2) nel corso dei tre mesi antecedenti l'entrata in vigore della legge Stabilità 2015 (dal 1° ottobre 2014 al 31 dicembre 2014), non deve aver avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l'incentivo.
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Inps, un bonus sino a 1200 euro al mese per assistere i disabili
La durata dell'assegno è pari a 9 mesi. Dal 1° marzo al 30 Novembre 2015. L’ammontare del bonus oscilla tra un minimo di 200 euro ad un massimo di 1200 euro al mese; il beneficio può essere ottenuto solo dai dipendenti pubblici.
Kamsin Ai nastri di partenza il bonus per assistere anziani non autosufficienti. E' stato pubblicato, infatti, ieri dall'Inps il bando ufficiale, riservato ai dipendenti e i pensionati pubblici, ai loro conviventi, ai loro familiari di primo grado, non autosufficienti che eroga un bonus mensile sino a 1200 euro in via sperimentale per il 2015. Per la presentazione delle domande c'è tempo dal prossimo 2 Febbraio sino al 27 Febbraio alle ore 12; dovrà avvenire tramite canale telematico. La durata dell'assegno è di 9 mesi: decorre dal 1° marzo 2015 e termina, salvo proroghe, il 30 Novembre 2015.
Il progetto, denominato Home care premium, è un premio che spetta a chi si prende cura, assiste e supporta a domicilio familiari con handicap gravi, è promosso dall'Inps e rivolto a tutti i dipendenti e pensionati pubblici. Del progetto possono beneficiare anche i minori disabili figli di dipendenti pubblici o pensionati deceduti.
Il contributo mensile è ancorato all'Isee e ad un punteggio che indica il grado di autosufficienza del soggetto beneficiario del trattamento e oscilla tra 300 e 1200 euro, qualora i redditi annuali siano inferiori ad 8mila euro all'anno. Nel bando è previsto anche l'assegnazione di un trattamento integrativo sino ad un massimo di 2400 euro a supporto del percorso assistenziale del beneficiario
La pagina del bando Home Care Premium 2015
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Pensioni, Damiano: i tagli al welfare sono stati controproducenti
“Il voto della Grecia dimostra che la politica dell’austerita’ e dei tagli indiscriminati allo stato sociale portata avanti della cosiddetta Troika, e’ stata controproducente. Continuare su questa strada significherebbe allontanare settori sempre piu’ ampi di cittadini dalla condivisione della prospettiva di un’Europa piu’ forte ed unita”. Kamsin Lo dichiara in una nota il Presidente della Commissione Lavoro Cesare Damiano. “Il segnale che arriva dalla Grecia – aggiunge – dev’essere l’occasione per cambiare strada: si’ all’Europa, no all’austerita’ a senso unico. Occorre dare impulso ad una prospettiva di crescita dell’economia -prosegue Damiano- a partire dalla quale migliorare l’attuale situazione dell’occupazione e preservare lo stato sociale del continente dal diventare il bancomat da cui attingere per la riduzione del debito. La giusta richiesta nei confronti dell’Europa da parte del premier Renzi di avere maggiore flessibilita’ nei conti puo’, in questa situazione, uscire rafforzata e trarre anche beneficio dalle recenti decisioni del Presidente della Banca Centrale europea Mario Draghi” conclude l’esponente Pd.
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Jobs Act, anche i Co.Co.Pro godranno di un sostegno al reddito
La durata sarà pari alla metà delle mensilità contributive versate fino a un massimo di 6 mesi. Si rimanda un futuro decreto la conferma o meno della tutela dopo il 2015.
Kamsin La bozza di decreto legislativo adottata dal Consiglio dei Ministri lo scorso 24 dicembre 2014 introduce, dopo la Naspi e l'assegno di disoccupazione ordinaria (Asdi), una indennità di disoccupazione specifica per i co.co.pro, nome in codice Dis-Coll, in attesa del riordino dei contratti che porterà al superamento graduale di questa forma già oggi in fase di riduzione.
L'indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi sarà operativa solo per il 2015 in via sperimentale. Ne avranno diritto i collaboratori coordinati e continuativi con o senza modalità a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita Iva, che abbiano perduto involontariamente l'occupazione nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre del 2015.
Requisiti. Per il diritto alla Dis-Coll, nel 2015, occorrerà essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti: a) stato di disoccupazione al momento della domanda; b) almeno tre mesi di contributi tra il 1° gennaio 2014 e il giorno di disoccupazione; c) almeno un mese di contributi oppure un rapporto di collaborazione di durata di almeno un mese (purché con compenso pari ad almeno 649 euro, cioè la metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione nel 2015).
La Misura. La misura della DisColl dipenderà dal reddito dichiarato ai fini previdenziali (ciò in base al principio, comune anche alla Naspi, per cui chi più paga contributi ha diritto a prestazioni più pesanti). In particolare, la misura sarà pari al 75% del reddito dichiarato ai fini contributivi per l'anno della cessazione dal lavoro e per quello precedente, diviso per il numero di mesi di contributi, con i seguenti limiti: se il reddito medio non supera i 1.195 euro mensili, l'indennità sarà pari al 75 per cento di tale reddito; se si superano i 1.195 euro mensili l'indennità sarà pari al 75 per cento di tale reddito più il 25 per cento della differenza tra reddito medio e 1195.
L'indennità mensile, in ogni caso, non potrà superare i 1.300 euro mensili, l'importo, inoltre, andrà ridotto progressivamente di un 3 per cento a partire dal quarto mese di fruizione dell'ammortizzatore.
La Durata. La tutela spetterà, infine, per un numero di mesi pari alla metà di quelli di contributi accreditati dal primo gennaio 2014 al giorno di cessazione dal lavoro.
Qualora il beneficiario si impieghi con rapporto di lavoro subordinato, l'indennità viene sospesa d'ufficio a seguito della comunicazione obbligatoria presentata dal datore di lavoro. Se il periodo di sospensione duriameno di cinque giorni l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.
Qualora, invece, il beneficiario intraprenda un' attività lavorativa autonoma deve informarne l'Inps e se da tale attività deriva un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, la DisColl è ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di fruizione dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La perdita dello stato di disoccupazione comporta il venir meno dell'indennità.
Inoltre, per il periodo di vigenza, la DisColl fa venire meno il diritto all'indennità una tantum di cui all'articolo 2, commi 51-56, della legge 92/2012, prevista a favore dei collaboratori coordinati e continuativi a progetto iscritti esclusivamente alla gestione separata dell'Inps, operanti in regime di monocommittenza ed in possesso, nel 2013, di un reddito fino a 20.220 euro.
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Partite Iva, piu' vicina una correzione su pensioni e regime dei minimi
8 milioni di lavoratori chiedono un repentino dietrofront delle novità contenute nella recente legge di stabilità che ha di fatto escluso i professionisti con partita iva dalla possibilità di fruire del vecchio regime dei minimi.
Kamsin Si irrobustisce il fronte per rimandare il previsto aumento dell'aliquota contributiva a carico delle partite Iva iscritte informa esclusiva alla gestione separata Inps e per un intervento sui minimi dei professionisti. Per ora un passo avanti si registra solo sul primo fronte, quello dei contributi. È stato, infatti, presentato un emendamento al decreto legge Milleproroghe che vede come primo firmatario Cesare Damiano (Pd) presidente della commissione Lavoro della Camera che intende prorogare di un anno l'applicazione dell'aliquota del 27% per tutto il 2015 per i professionisti iscritti alla gestione separata. Resta, poi, aperto anche il fronte delle possibili modifiche al regime forfettario, che prevede dal 2015 un aumento dell'imposta sostitutiva dal 5% al 15% e il superamento della soglia fissa di ricavi o compensi di 30mila euro per introdurre limiti variabili a seconda dell'attività.
E proprio quest'ultima modifica rischia di penalizzare pesantemente professionisti e free lance, per i quali il tetto massimo di ricavi o compensi viene fissato a 15mila euro. Netta la differenza con il vecchio regime dei minimi. Questo, pur essendo riservato a chi avesse meno di 35 anni e guadagnasse meno di 30 mila euro l'anno lordi, durava 5 anni ma prevedeva l'applicazione di una aliquota del 5% sul reddito annuo lordo. Ora nel nuovo regime pensato dal governo non ci sono limiti di tempo ed età, ma la soglia per beneficiarne scende a 15 mila euro e l'aliquota triplica (15%) anche se le detrazioni saranno forfettarie, quindi senza piu' bisogno di rivolgersi al commercialista.
Sono due le possibili linee d'azione. Da un lato, c'è una risoluzione Pd che punta a impegnare il Governo ad elevare tutte le soglie ora sotto i 30mila euro. Dall'altro, l'iniziativa del sottosegretario al Mef, Enrico Zanetti, per consentire a chi avvia un'attività di sc egliere il regime dei minimi al 5% anche nel 2015 facendo coesistere questa opportunità con il debutto del nuovo forfettario e rinviando poi il riallineamento di tutta la disciplina in materia al decreto attuativo della delega fiscale atteso il 20 febbraio in Consiglio dei ministri.
Intanto secondo l'Acta, l'associazione dei freelance, il nuovo regime produce, sui redditi più bassi, una vera e propria beffa: considerate le detrazioni per i redditi da lavoro autonomo (fino a 1.104 euro sotto i 55 mila di reddito) con il nuovo sistema si paga addirittura di più. Se un lavoratore dichiara 12 mila euro, per dire, dovrà versare 1.404 euro di imposte, se invece decidesse di rimanere fuori dal regime dei minimi messo in piedi dal governo, pagando quindi l'Irpef, gli euro da pagare sarebbero 1.264.
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Bonus Amianto, ultimi giorni per ottenere il beneficio
L'inps pubblica il modulo per ottenere il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l'esposizione si è realizzata, ai sensi della legge 257/1992.
Kamsin Coloro che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici pensionistici derivanti da esposizione all'amianto, previsti nella legge di stabilità 2015, dovranno fare domanda all'inps entro il 31 Gennaio. E' quanto ricorda l'Inps nella circolare n. 8.
I benefici legati all'amianto. La legge di stabilità ha introdotto una deroga al regime previdenziale per le attività che comportano esposizione ad amianto. Tale norma ha previsto per lavoratori iscritti all'Ago (l'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Inps) e assicurati all'Inail per il rischio di malattie professionali, la possibilità di presentare domanda all'Inps per avere il riconoscimento della maggiorazione contributiva del periodo d'esposizione all'amianto durante l'attività lavorativa, secondo il regime (più favorevole) vigente al tempo in cui l'esposizione si è realizzata. In altre parole, il beneficio consiste nell'applicazione del coefficiente 1,5 (oggi 1,25) al periodo di esposizione all'amianto, da far valere sia ai fini del diritto che della misura della pensione (oggi, invece, solo ai fini della misura della pensione).
Chi è interessato. L'Inps spiega che interessati alla deroga sono i soggetti con periodi d'esposizione all'amianto, in presenza delle seguenti condizioni: a) siano iscritti all'Ago e assicurati all'Inail; b) siano dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i propri dipendenti in mobilità per cessazione dell'attività lavorativa; c) abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l'accertamento dell'avvenuta esposizione all'amianto per un periodo superiore a 10 anni e in quantità superiore ai limiti di legge; d) avendo presentato domanda dopo il 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali secondo la vigente disciplina (art. 47 dl n. 269/2003 convertito dalla legge n. 326/2003). Sono esclusi gli iscritti a fondi sostitutivi esclusivi ed esonerativi dell'Ago e i lavoratori non soggetti all'assicurazione Inail.
La domanda. La domanda va presentata entro il 31 gennaio e la relativa pensione non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015. Il modulo di domanda è presente sul sito dell'Inps. Qui il relativo modulo di domanda, AP98, reso disponibile dall'Inps.
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