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Integrazione Naspi, Ok alle domande per il Fondo della Provincia di Trento

 

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Integrazione Naspi, Ok alle domande per il Fondo della Provincia di Trento

Valerio Damiani Martedì, 10 Marzo 2026
I datori di lavoro potranno presentare la domanda telematicamente all’Inps a partire da oggi. Disco verde anche al finanziamento dei programmi formativi per riconversione o riqualificazione professionale.

Più tutele per i lavoratori dipendenti di aziende iscritte al Fondo territoriale intersettoriale della Provincia Autonoma di Trento. Da oggi, infatti, il Fondo provvederà al pagamento di una integrazione sia della misura che della durata della NaSpi. Lo rende noto, tra l'altro, l'INPS nel messaggio n. 833/2026. In arrivo anche un contributo economico per il finanziamento dei programmi formativi.

Il Fondo

Le novità discendono dall’adeguamento del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia Autonoma di Trento, previsto dal decreto 15 novembre 2023 (G.U. n. 9 del 12 gennaio 2024), alla riforma degli ammortizzatori sociali prevista dalla legge n. 234/2021. Dal gennaio 2024 il Fondo ha ampliato sia le prestazioni ordinarie che straordinarie per i lavoratori dipendenti delle aziende che contribuiscono al Fondo. L’Inps ha regolato parte delle novità nella Circolare n. 112/2025.

Al Fondo, come noto, sono iscritti i datori di lavoro, a prescindere dalla consistenza dell’organico, appartenenti a settori non coperti dalla CIGO, per i quali non siano stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali e che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Trento.

Integrazione Naspi

Tra le novità della Riforma il Fondo riconosce una prestazione integrativa della Naspi ai lavoratori stagionali e ai lavoratori che abbiamo compiuto 58 anni di età senza aver maturato i requisiti pensionistici.

L’integrazione spetta:

  1. ai lavoratori privi di occupazione che hanno fruito della NASpI per l’intera sua durata, e che alla data di cessazione del rapporto di lavoro hanno compiuto 58 anni di età. A decorrere dal giorno successivo al termine del godimento della NASpI il Fondo eroga una prestazione di durata pari a un mese e di importo pari all’ultima NASpI percepita con versamento anche della contribuzione correlata;
  2. ai lavoratori privi di occupazione che hanno fruito della NASpI per l’intera sua durata e che hanno lavorato con la qualifica di stagionali nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, del commercio al dettaglio, della ristorazione e degli impianti a fune per un periodo non inferiore a 26 settimane, anche non continuative, nei 12 mesi precedenti la domanda di accesso alla prestazione integrativa, e per i quali la durata della NASpI non supera i 4 mesi. Il Fondo eroga, a decorrere dal giorno successivo al termine del godimento della NASpI, una prestazione di durata pari alla differenza tra 4 mesi e la durata della NASpI e in ogni caso non superiore a un mese, e di importo pari all’ultima NASpI percepita con versamento della relativa contribuzione correlata.

Domande al Via

Ebbene l’Inps spiega che la domanda va inviata dal 10 marzo 2026 (data di pubblicazione del messaggio), dai datori di lavoro o dai loro consulenti del lavoro tramite l’apposito servizio presente sul portale istituzionale, digitando nel campo “Cerca” le parole “Accesso ai servizi per aziende e consulenti” e autenticandosi con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS). Il servizio per l’invio telematico della domanda è disponibile al seguente percorso: “CIG e Fondi di solidarietà” > “Assegno emergenziale”.

Programmi Formativi

L’Inps spiega, inoltre, che il Fondo potrà erogare anche contributi per il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi provinciali, nazionali o dell'Unione europea.

I contributi sono erogati nel quadro dei processi di qualificazione del personale volti al miglioramento organizzativo, all'accrescimento delle competenze dei lavoratori, alla riconversione e riqualificazione del personale e nel quadro di procedimenti di riorganizzazione aziendale, anche in ottemperanza alle vigenti normative in tema di programmi di gestione degli esuberi o comunque di riqualificazione delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti, propedeutici alla concessione delle integrazioni salariali straordinarie.

La misura, tuttavia, è subordinata ad un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, con quelle territoriali a meno che l'intervento formativo da finanziare sia previsto dai contratti collettivi territoriali di tipo settoriale o intersettoriale sottoscritti da associazioni datoriali e organizzazioni sindacali provinciali firmatarie dell'accordo istitutivo del Fondo.

La domanda

La domanda di finanziamento può essere prodotta a partire dal 10 marzo 2026 (data di pubblicazione del messaggio), dai datori di lavoro o dai loro consulenti del lavoro tramite l’apposito servizio presente sul portale istituzionale dell’Inps, digitando nel campo “Cerca” le parole “Accesso ai servizi per aziende e consulenti” e autenticandosi con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS). Successivamente si deve selezionare l’opzione “CIG e Fondi di solidarietà” e “Fondi di solidarietà”. Dal menu a tendina dell’invio domande si deve scegliere per intervento: “002 Formazione” e, quindi, per Fondo: “Fondo Trentino” e inserire la matricola aziendale e il periodo richiesto.

Assieme alla domanda il datore di lavoro dovrà, a pena di improcedibilità della domanda, allegare:

  • l’accordo sindacale o il contratto collettivo territoriale;
  • una dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro attestante il periodo di formazione svolto, il numero di lavoratori coinvolti, il totale di ore di formazione svolte e l’importo finanziato.

Il datore, inoltre, dovrà comunicare preventivamente al Fondo tramite PEC e alle rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, a quelle territoriali la data di avvio, la durata, gli addetti coinvolti e i contenuti dei programmi formativi per i quali si richiede il contributo.

Il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi non può essere superiore alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dall'eventuale concorso di altri Fondi, provinciali, nazionali o dell'Unione europea, solo qualora i contributi erogati da altri Fondi siano calcolati sulla base della retribuzione lorda percepita dai lavoratori coinvolti nei programmi formativi.

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