Naspi, L’anticipo non va restituito integralmente in caso di forza maggiore
I chiarimenti in un documento dell’Inps dopo la declaratoria di incostituzionalità parziale (sentenza n. 90/2024). Se l’attività avviata non è proseguita per cause di forza maggiore, l’obbligo di restituzione va limitato all’importo corrispondente alla durata della rioccupazione da dipendente.
Ok dell’Inps al rimborso solo parziale dell’anticipazione Naspi se l’attività d’impresa avviata dal lavoratore disoccupato non può proseguire per cause di forza maggiore. In questo caso, infatti, l’obbligo di restituzione va limitato all’importo corrispondente alla durata della rioccupazione da dipendente. Lo rende noto l’Inps nella circolare n. 36/2025, dando seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 90/2024 spiegando che l’Istituto richiederà di indicare, entro 30 giorni, la presenza di evento di forza maggiore (incendi, terremoti, pandemie, calamità, etc.) e, se presente, limiterà l’obbligo di rimborso della Naspi alla durata del nuovo rapporto di lavoro.
La pronuncia
Con la citata sentenza, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 8, comma 4, del dlgs n. 22/2015, con riferimento all’obbligo di restituzione integrale della Naspi in forma anticipata, nel caso in cui un lavoratore, dopo aver intrapreso e svolto attività d’impresa, non possa proseguirla per cause sopravvenute e imprevedibili a lui non imputabili e costituisca un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo teorico per cui è riconosciuta la Naspi (cioè la durata, in mesi, del diritto all’indennità di disoccupazione).
Le cause di forza maggiore
L’Inps riepiloga prima di tutto quali possono essere le cause di forza maggiore. Vi rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- terremoto, uragano, alluvione, frana, maremoto, vento, etc., con dichiarazione di stato d'emergenza o calamità naturale;
- guerre e guerre civili a carattere di straordinarietà e imprevedibilità;
- incendi che, per imprevedibilità e straordinarietà, non sono domabili e, comunque, non imputabili a dolo o colpa del beneficiario della Naspi;
- esplosione e distruzione di attrezzature, anche per fatti causati dall’uomo (devastazione dolosa a opera della criminalità, per esempio), purché non imputabili a dolo o colpa del beneficiario di Naspi;
- misure restrittive a contrasto di pandemie ed epidemie;
- provvedimento di autorità giudiziaria, purché derivante da circostanze imprevedibili e inevitabili.
Non sono cause di forza maggiore e, pertanto, comportano l’integrale restituzione della Naspi le procedure concorsuali e, in ultima analisi, il fallimento dell’attività avviata. Tale ipotesi, infatti, rientra nel rischio di impresa.
Il procedimento
A livello operativo l’Inps spiega che, in presenza di un beneficiario di Naspi anticipata che interrompa l’attività di lavoro autonomo o d’impresa instaurando un rapporto subordinato prima di aver concluso il periodo teorico di diritto alla Naspi (accertato dall’archivio delle comunicazioni obbligatorie, c.d. CO), invierà all’interessato apposita comunicazione di avvio del procedimento chiedendo di fornire, in un termine congruo (30 giorni), le ragioni connesse a eventi di forza maggiore che hanno impedito di proseguire l’attività di lavoro autonomo o di impresa, dandone prova con idonea documentazione.
All’esito di tale valutazione, notificherà il provvedimento d’indebito che riguarderà parte o tutta la Naspi. In particolare, in presenza di causa di forza maggiore, la restituzione sarà limitata alla durata del nuovo rapporto di lavoro dipendente. In assenza l’interessato dovrà restituire l’intera Naspi.
Documenti: Circolare n. 36/2025