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Pensioni, Niente contributi oltre il massimale contributivo

 

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Pensioni, Niente contributi oltre il massimale contributivo

Valerio Damiani Martedì, 20 Maggio 2025
Pensioni, Niente contributi oltre il massimale contributivo
L’Inps avviserà i lavoratori parasubordinati del raggiungimento del massimale della base contributiva e pensionabile di cui alla legge n. 335/1995 al fine di evitare la restituzione dei contributi versati in eccedenza

Servizio proattivo dell’Inps per evitare il versamento dei contributi oltre il massimale (120.607€ annui) per i collaboratori iscritti alla gestione separata dell’Inps. In caso di raggiungimento della predetta cifra, infatti, l’Istituto invierà un alert in cui spiega che non sono più dovuti i contributi previdenziali per l’anno corrente. Quelli versati in eccesso potranno essere rimborsati tramite specifica istanza. Lo rende noto lo stesso Istituto con messaggio n. 1561/2025.

Il massimale

Come noto nella gestione separata dell’Inps il sistema di versamento dei contributi è caratterizzato dalla presenza di un minimale pari a 18.555€ (2025) e di un massimale contributivo pari a 120.607 euro (2025). Questo massimale, a differenza delle altre gestioni IVS, opera a prescindere dalla presenza di contribuzione anteriore al 31.12.1995 in altre gestioni previdenziali. Se il reddito percepito è inferiore al minimale i mesi di assicurazione da accreditare vengono ridotti in proporzione alla somma versata e vengono attribuiti temporalmente al periodo corrispondente a partire dall'inizio dell'anno solare sino a concorrenza del periodo riconoscibile. Se il reddito è superiore a 120.607€ non sono dovuti contributi sulla quota eccedente tale cifra e, dunque, ciò non determina l'incremento della pensione.

Ai fini della determinazione del massimale concorrono solo i redditi assoggettati a contribuzione nella gestione separata (es. attività professionale e/o attività di collaborazione) con esclusione di eventuali altri redditi (es. redditi derivanti da altre attività di lavoro autonomo o da lavoro dipendente) i cui obblighi IVS vengono assolti in altre gestioni assicurative (es. FPLD, gestione commercianti, artigiani, eccetera).

Il massimale si applica non solo all’aliquota IVS (33%) ma anche alle contribuzioni aggiuntive, cioè l’aliquota di finanziamento per maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale (0,72%) e dell’1,31% per il finanziamento della cd. Dis-Coll.

Per i collaboratori coordinati e continuativi il pagamento delle somme dovute è effettuato direttamente dal committente e viene ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore di due terzi a carico del committente.

L’Alert

Per evitare che i committenti versino contribuzioni eccedenti il massimale, a decorrere dal mese di maggio 2025, l’Inps invierà una comunicazione nella quale viene evidenziato che, a seguito delle denunce dei compensi erogati trasmesse con il flusso Uniemens da parte dei committenti, è stato raggiunto il massimale annuo. Nella comunicazione, inviata tramite “MyINPS”, si invitano i lavoratori ad avvisare i committenti al fine di non applicare più la contribuzione previdenziale sui successivi compensi erogati oltre il limite del massimale annuo.

Il rimborso

Nel caso siano già stati effettuati dei versamenti eccedenti il massimale annuo, con decorrenza dall’anno successivo e a conclusione dei controlli di merito effettuati sulle denunce Uniemens presentate e relative alla medesima annualità (aventi a oggetto i compensi imponibili e le aliquote applicate), l’Inps metterà a disposizione le somme pagate in eccedenza, che potranno essere richieste con specifica istanza di rimborso.

L’Istituto, al fine di agevolare la conoscenza delle effettive somme messe a disposizione, invierà specifica comunicazione sia al lavoratore che ai committenti con i relativi dati.

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