Pensioni, Ok alla totalizzazione con la Moldova
I chiarimenti in un documento dell’Inps dopo l’entrata in vigore, dal 1° settembre 2025, dell’Accordo di sicurezza sociale tra i due paesi.
I periodi lavorati in Moldova diventano totalizzabili ai fini dell’acquisizione del diritto della pensione in Italia, se non inferiori ad un anno (52 settimane). E viceversa. Lo rende noto, tra l’altro, l’Inps nella Circolare n. 131/2025 in cui spiega gli effetti dell’Accordo tra Italia e Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale siglato lo scorso 31 ottobre 2024, ratificato con la legge n. 98/2025 ed in vigore dal 1° settembre 2025.
Ok alla totalizzazione
L’Accordo sostituisce quello in vigore dallo scorso 1° dicembre 2023 (Circ. Inps 28/2024) che, come noto, non prevedeva la totalizzazione internazionale dei periodi assicurativi e, quindi, limitava la possibilità di valorizzare la contribuzione versata in Italia dall’extracomunitario rimpatriato; possibile solo per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 al raggiungimento del 67° anno di età (ex art. 22 d.lgs n. 286/1998).
Il nuovo Accordo stabilisce la regola opposta già valida, ad esempio, con l’Albania. E cioè la possibilità di totalizzare i periodi contributivi italiani e moldavi al fine dell’acquisizione del diritto a pensione nei due stati purché essi non siano sovrapposti temporalmente. Ad esempio un soggetto con 20 anni di lavoro in Italia e 23 anni in Moldova potrà totalizzare tali periodi al fine dell’acquisizione del diritto alla pensione anticipata in Italia.
I requisiti
La totalizzazione, precisa l’Inps, scatta a condizione che:
- L’assicurato possa far valere un minimo di 52 settimane;
- L’assicurato non abbia maturato il diritto a pensione secondo la legislazione nazionale senza necessità di ricorrere alla totalizzazione internazionale. In tal caso all’assicurato spetta la pensione calcolata sulla base della contribuzione domestica.
Ai fini della totalizzazione internazionale i periodi sovrapposti temporalmente si conteggiano una sola volta. Se non si possono collocare temporalmente si presume che i predetti periodi non siano sovrapposti temporalmente. L’Accordo prevede, inoltre, la possibilità di totalizzare anche i periodi che abbiano già dato luogo a pensione in uno Stato ai fini della concessione della pensione da parte dell’altro Stato.
Ai fini della misura la pensione è calcolata secondo le consuete regole del pro rata.
Periodi inferiori ad un anno
E’ confermato il principio generale secondo cui i periodi inferiori ad un anno che non consentono l’applicazione della Convenzione e non possono dare luogo ad alcun diritto a pensione nello Stato in cui sono maturati possono essere utilizzati dall’altro Stato sia per il diritto che per la misura della pensione da parte di tale Stato. L’incremento della misura della pensione si verifica al compimento dell’età pensionabile prevista nello Stato in cui sono stati maturati a meno che la domanda di pensione sia stata presentata successivamente (in qual caso l’incremento scatta dal mese successivo alla presentazione della domanda).
I regimi
L’Accordo si applica ai soli regimi assicurativi IVS domestici e moldavi con inclusione anche delle rendite e delle altre prestazioni in denaro dovute per infortuni sul lavoro o malattie professionali gestite dall’Inail. Non sono, invece, incluse le assicurazioni minori (es. malattia, maternità e disoccupazione). L’accordo prevede, tra l’altro, il distacco dei lavoratori possibile entro un massimo di 24 mesi prorogabile di ulteriori 24 mesi.
Documenti: Circolare Inps 131/2025