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Spettacolo, Ecco come cambia l’IDIS nel 2025

 

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Spettacolo, Ecco come cambia l’IDIS nel 2025

Bernardo Diaz Venerdì, 13 Giugno 2025
Spettacolo, Ecco come cambia l’IDIS nel 2025
I chiarimenti un documento dell’Inps dopo le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2025. Ammessi alla fruizione anche i soggetti che hanno percepito un reddito oltre 25.000€ sino a 30.000€. Stop anche alle misure di politica attiva.

Maglie più ampie da quest’anno per la fruizione dell’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo (IDIS). Sono ammessi, infatti, anche i soggetti che nell’anno precedente la presentazione della domanda (quindi nel 2024) hanno avuto un reddito non superiore a 30.000€ (in luogo dei precedenti 25.000€) e almeno 51 giornate di contribuzione (in luogo delle precedenti 60 giornate). Lo rende noto, tra l’altro, l’Inps nella Circolare n. 101/2025 con la quale riepiloga i requisiti di accesso dopo le modifiche apportate dalla legge n. 207/2024 (legge di bilancio 2025).  

Beneficiari

L’indennità, come noto, è corrisposta a favore dei seguenti lavoratori iscritti al fondo pensione dello spettacolo:

  • autonomi, comprese co.co.co.;
  • dipendenti a termine di cui al dlgs n. 182 del 30/04/1997, ossia che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con uno spettacolo;
  • dipendenti a termine che prestano attività fuori dal caso precedente, individuati come destinatari con il decreto 25 luglio 2023 del ministero del lavoro (operatori di cabine di sale cinematografiche; impiegati amministrativi e tecnici dipendenti da enti e imprese esercenti pubblici spettacoli o da imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese di produzione cinematografica, del doppiaggio o dello sviluppo e stampa; maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti; impiegati ed operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti; lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film);
  • assunti con contratto intermittente non titolari d'indennità di disponibilità.

Requisiti

L’indennità spetta ai cittadini di uno stato dell'Unione europea o stranieri con regolare soggiorno in Italia, residenti nel paese da almeno un anno. Con l’approvazione della legge n. 207/2024 (legge di bilancio 2025) il legislatore ha ammorbidito i requisiti di accesso alla prestazione. Dal 1° gennaio 2025 occorre:

  • il possesso di un reddito ai fini Irpef non superiore a 30.000 euro (in luogo dei precedenti 25.000 euro) nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;
  • almeno 51 giornate di contribuzione accreditata nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda (in luogo dei precedenti 60 giorni);
  • il possesso, nell’anno precedente a quello della domanda, di un reddito derivante in via prevalente da attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
  • non essere stati titolari di un rapporto subordinato a tempo indeterminato nell'anno precedente, ad eccezione dei rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato senza indennità di disponibilità;
  • non essere titolari di un trattamento pensionistico diretto.

Tra le altre modifiche apportate dalla legge n. 207/2024 c’è l’ampliamento dei termini di presentazione della domanda (a pena di decadenza) che è slittato dal 30 marzo al 30 aprile di ogni anno. La domanda si presenta esclusivamente per via telematica ed il richiedente dovrà autocertificare il possesso dei requisiti richiesti.

Durata e Misura

L’Inps conferma le istruzioni già fornite in passato. L’IDIS spetta per un numero di giornate pari ad un terzo di quelle accreditate nell’anno civile precedente alla presentazione della domanda (cioè dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024) nel limite di 312 giornate complessive detratte le giornate accreditate da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo (es. naspi, malattia, maternità, infortunio, integrazione salariale eccetera).

Sul punto la legge n. 207/2024 ha soppresso la non computabilità, ai fini della determinazione della misura della prestazione, dei periodi contributivi già utilizzati ai fini dell’erogazione di un’altra prestazione di disoccupazione (es. Naspi). A tal fine, pertanto, l’Inps spiega che dal 1° gennaio 2025, non devono più essere scomputati, ai fini della durata dell’IDIS, i periodi contributivi, presenti nell’anno di osservazione (anno precedente a quello di presentazione della domanda), che hanno già dato luogo a erogazione di altra prestazione di disoccupazione (ad esempio, NASpI, anche erogata in forma anticipata, ALAS).  

L'importo giornaliero dell’IDIS è fissato in misura pari al 60% della retribuzione media imponibile del 2024 calcolata sulla base delle giornate oggetto di contribuzione derivanti dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione al FPLS, con un limite massimo giornaliero di 57,32 euro (2025). La prestazione viene liquidata in unica soluzione.

Stop alle politiche attive

Ultima novità introdotta dalla legge n. 207/2024 è la soppressione, dal 1° gennaio 2025, dell’obbligo per i percettori dell’indennità di partecipazione a percorsi di formazione e aggiornamento. Pertanto, spiega l’Inps, la disciplina relativa alle predette misure di politica attiva non è più in vigore per le domande di prestazione presentate a partire dall’anno 2025.

Documenti: Circolare Inps 101/2025

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