
Pensioni
Pensioni Quota 96, Bellanova: soluzione a breve
L'esecutivo è impegnato nella soluzione della vicenda dei Quota 96 della Scuola in occasione della Riforma della Scuola.
Kamsin "C'è la volontà del Governo a impegnarsi ad affrontare in via risolutiva, già dalla prossima primavera e nel contesto del citato piano «La buona scuola», anche la questione concernente i lavoratori di «quota 96 della scuola. " Così il Sottosegretario al Welfare Teresa Bellanova ha risposto ieri all'interrogazione promossa dall'Onorevole Marialuisa Ghizzoni in Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati.
L'Onorevole Ghizzoni ha evidenziato come la riforma pensionistica, introdotta dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risulti viziata da un errore essenziale, peraltro ammesso dallo stesso ex Ministro Fornero, riguardante i lavoratori del comparto scuola. Tale riforma - ha precisato la Ghizzoni - non ha tenuto conto della specificità del comparto, nel quale l'accesso al pensionamento è concesso un solo giorno all'anno, il 1o settembre, in considerazione della continuità didattica che deve essere garantita agli studenti.
La Risposta integrale del Sottosegretario Bellanova - Gli Onorevoli interroganti – con il presente atto parlamentare – richiamano l'attenzione del Governo sugli effetti prodotti dalla riforma pensionistica introdotta dal decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto decreto Salva Italia) nei confronti del personale appartenente al comparto scuola.
La predetta riforma – entrata in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2012 – ha introdotto nuovi e più rigidi requisiti per l'accesso al pensionamento, facendo, tuttavia, salva l'applicazione della previgente normativa – basata sul cosiddetto sistema delle quote – nei confronti di quei soggetti che maturassero i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2011.
Al contempo la predetta riforma, a protezione di particolari categorie di soggetti che, con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia pensionistica, si sarebbero ritrovate prive di retribuzione e di pensione, ha introdotto deroghe e salvaguardie in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto «Salva Italia».
Con particolare riferimento al comparto scuola non sono state riscontrate specificità di carattere previdenziale tali da giustificare una regolamentazione differenziata (deroghe o salvaguardie) rispetto alla generalità dei lavoratori.
L'unica specificità rispetto ai dipendenti civili di altri comparti è costituita, infatti, dall'obbligo, per il personale della scuola, di accedere al pensionamento il 1o settembre di ogni anno, circostanza, di per sé, non ritenuta idonea dal Legislatore del 2011 a giustificare una deroga alle nuove previsioni generali di cui all'articolo 24 del decreto Salva Italia.
Conseguentemente, le deroghe ai nuovi requisiti di accesso al pensionamento non trovano applicazione nei confronti di quei lavoratori appartenenti al comparto scuola che hanno maturato i requisiti pensionistici nei corso dell'anno scolastico 2011/2012, con decorrenza dal 1o gennaio 2012.
In tale contesto di riferimento, tengo a precisare che la questione prospettata dagli onorevoli interroganti è stata più volte sottoposta all'attenzione del Governo che ha provveduto ad avviare i dovuti approfondimenti soprattutto in ordine alla reperibilità della necessaria copertura finanziaria, al fine di garantire una positiva soluzione della vicenda.
A tal riguardo è utile ribadire quanto affermato dal Vice Ministro Morando nel corso dell'esame del disegno di legge di stabilità presso la Commissione bilancio della Camera. In tale occasione è stato evidenziato come il Governo sia oramai prossimo all'adozione di un intervento normativo di notevole rilievo volto ad incidere profondamente sul mondo della scuola e principalmente orientato a favorire il ricambio generazionale del corpo docente.
Il Vice Ministro ha auspicato che la definizione dell'intervento richiesto dagli interroganti possa avere luogo nell'ambito della realizzazione del più complessivo piano di riforma denominato «La buona scuola», secondo una tempistica tale da assicurare che il nuovo impianto regolatorio possa entrare in vigore a partire dall'anno scolastico 2015-2016 e ha manifestato la volontà del Governo a impegnarsi ad affrontare in via risolutiva, già dalla prossima primavera e nel contesto del citato piano «La buona scuola», anche la questione concernente i lavoratori di «quota 96».
seguifb
Zedde
Pensioni, così i limiti alla penalizzazione nella pensione anticipata
Un emendamento contenuto nella legge di stabilità metterà però la parola fine al taglio almeno sino al 2017. La disciplina attualmente vigente è piuttosto complessa.
Kamsin In attesa che quel complesso sistema di penalizzazione che oggi colpisce i lavoratori che vanno in pensione anticipata con meno di 62 anni di età vada in soffitta (nella legge di stabilità per il 2015 è stato approvato un emendamento che porrà fine alla penalizzazione almeno fino al 2017), appare utile, anche per rispondere ai tanti quesiti che ci giungono, fare un attimo il punto della situazione.
La disciplina attualmente vigente prevede infatti, per scoraggiare l'accesso alla pensione anticipata (cioè per chi matura 42 anni e 6 mesi di contributi, 41 anni e 6 mesi le donne) in età troppo giovani, un sistema di disincentivi per chi non ha compiuto almeno 62 anni.
Nei confronti di tali lavoratori, dipendenti e autonomi, si applica, sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione pari ad un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso alla pensione rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a due punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a 60 anni. Tanto per fare un esempio, un lavoratore che ha compiuto i 42 anni e 6 mesi di anzianità contributiva nel 2014 ma ha solo 58 anni di età potrà andare in pensione accettando una decurtazione del 6% circa (1% + 1% per i 60 e i 61 anni; 2% + 2% per gli anni 59 e 58).
La predetta riduzione, tuttavia, non si applica qualora, come recita l'articolo 6, comma 2-quater del Dl 216/2011 nei confronti di coloro che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva per la pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017, a condizione che tale anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria, per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e per i congedi parentali di maternita' e paternita' previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 nonche' per i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Per effetto di tale norma è possibile accedere alla pensione anticipata, sino al 2017, anche se non sono stati compiuti i 62 anni, senza alcuna penalizzazione. Attualmente, pertanto, per non subire il taglio risulta essenziale verificare la composizione dell'anzianità contributiva maturata in quanto solo i periodi di prestazione effettiva da lavoro, unitamente a quelli individuati nell'articolo citato, risulteranno utili ad escluderla.
La tabella seguente consente di tenere sott'occhio la disciplina attualmente vigente.
Dal prossimo anno, però, questo complesso sistema, che costringe i lavoratori ad uno slalom tra i periodi contributivi accreditati sul proprio conto assicurativo andrà, come detto, in soffitta. E tutti coloro che matureranno 42 anni e 6 mesi (41 anni e 6 mesi le donne) entro il 2017 potranno non subire alcuna riduzione dell'assegno.
Zedde
Opzione Donna, Damiano: presto pronta la proroga
Siamo in attesa della correzione della circolare dell’INPS per quanto riguarda la cosiddetta Opzione Donna, vale a dire la possibilita’ per le lavoratrici di andare in pensione all’eta’ di 57 anni se dipendenti e 58 se autonome con 35 anni di contributi, con il sistema contributivo”. Lo dichiara Cesare Damiano, presidente della Commissione Lavoro della Camera.
Kamsin “Una interpretazione restrittiva dell’INPS – spiega - fissava al 31 dicembre 2015 la decorrenza del trattamento pensionistico anziche’ la maturazione del requisito. E’ da tempo che stiamo aspettando questa correzione che dovrebbe essere pacifica e condivisa”. “Ci auguriamo che vengano superate tutte le inerzie burocratiche e che si giunga rapidamente a conclusione di questa ennesima vicenda di ingiustizia sociale, soprattutto in un periodo di grande sofferenza e di incertezza occupazionale e pensionistica per le lavoratrici”, conclude il presidente della Commissione Lavoro della Camera.
Zedde
Riforma Pensioni, ecco cosa cambia con la legge di stabilità
La Commissione Bilancio di Palazzo Madama conclude stamani l'esame del ddl di stabilità. Poche le novità rispetto al testo approvato alla Camera. Respinti gli emendamenti sui Quota 96 della Scuola e sui lavoratori delle ferrovie.
Kamsin Si chiuderà stamani in Commissione Bilancio a Palazzo Madama l'esame delle proposte emendative al disegno di legge di stabilità. Domani mattina il provvedimento sbarcherà in Aula per la votazione finale sulla quale appare scontato che il Governo metterà la questione di fiducia. Ad ogni modo l'impianto complessivo delle modifiche contenute nel ddl approvato in prima lettura dalla Camera pare non uscire stravolto.
In attesa della conclusione dei lavori resta confermato lo stop alla penalizzazione sino al 2017 per chi consegue la pensione anticipata con meno di 62 anni e il tetto alla possibilità di incrementare la pensione attraverso il sistema contributivo (il cd. stop alle pensioni d'oro). Sono state, invece, respinte tutte le altre proposte emendative ad iniziare dai quota 96 della scuola. Confermati gli aumenti della tassazione sui fondi pensione (dal 11,5 al 20%) e sui rendimenti delle Casse Professionali (che passano dal 20 al 26%) ma si riconoscerà loro un credito d'imposta rispettivamente del 9 e del 6 per cento qualora investano risorse nell'economia reale nei limiti però di 80 milioni di euro. Rivisto anche il taglio ai patronati.
Arriva un no al prepensionamento del personale delle province in esubero: la strada scelta dal governo (che ha presentato un emendamento sabato scorso) è di optare per la sola mobilità e di non dare la possibilità, come chiesta dagli enti territoriali, di mandare in pensione sino al 2018 il personale in deroga alla Legge Fornero.
Per ora l'unica novità che si aggiunge al Senato è quella per i lavoratori dell'Isochimica di Avellino, ammalati di amianto. Sabato l'esecutivo ha presentato un emedamento che consente a tali soggetti di mantenere le previgenti regole di pensionamento. La misura, secondo la relazione illustrativa, riguarderà circa 200 soggetti con un costo di circa 5milioni di euro annui.
Un approfondimento delle novità introdotte con il ddl di stabilità sul capitolo previdenziale sarà condotto dagli esperti che collaborano con pensonioggi.it nei prossimi giorni.
seguifb
Zedde
Riforma Pensioni, alleggerita la stretta sui fondi pensione e patronati
Il taglio ai patronati è stato ridotto da 150 a 35 milioni di euro. Niente da fare per i rendimenti dei fondi della previdenza complementare e Casse Professionali a cui, però, è riconosciuto un credito d'imposta.
Kamsin Tassazione agevolata su fondi pensione e casse previdenziali a condizione che investano in opere pubbliche. Sterilizzazione dell’aumento dell’Irap per gli autonomi. Meno tagli al salario di produttività e ai patronati. Sono le ultime novità che hanno ricevuto ieri il via libera della Commissione Bilancio di Palazzo Madama. I lavori si chiuderanno oggi con il ddl che dovrebbe essere approvato con fiducia domani. L’iter dovrebbe concludersi lunedì alla Camera, dove si lavorerà nel fine settimana.
Per le casse previdenziali e i fondi pensione che facciano investimenti infrastrutturali, individuati da un decreto del Tesoro, un credito d’imposta del 9 per cento (sui fondi pensione) e del 6 per cento (sulle Casse Professionali) compenserà il previsto incremento delle tasse sui redditi (dal 20% al 26%) e sul risultato netto maturato dei fondi pensione (dall’11,5% al 20%). Costo: 80 milioni dal 2016.
Scendono da 150 a 35 i tagli per i patronati e da 238 milioni a 208 quelli al Fondo sgravi contributivi per i contratti di secondo livello.
Seguifb
Zedde
Riforma Pensioni, Il Governo scioglie gli ultimi nodi
Le aliquote dei fondi pensione e dei rendimenti sulle Casse Professionali aumenteranno dal prossimo anno. Ma sarà riconosciuto un credito d'imposta sugli investimenti nell'economia reale.
Kamsin La tassazione agevolata sui rendimenti delle Casse Professionali e sui Fondi Pensione viene garantita solo per la quota di investimenti "in economia" delle Casse e dei fondi di previdenza complementare a medio e lungo periodo e nei limiti di 80 milioni di euro a decorrere dal 2016. E' quanto prevede l'emendamento 1.9901 approvato questa sera in Commissione Bilancio a Palazzo Madama. Restano confermati quindi gli aumenti della tassazione sui fondi pensione e sulle Casse Professionali già indicati nella legge di stabilità ma viene riconosciuta una tassazione agevolata sugli investimenti nell'economia reale del paese.
Per quanto riguarda le Casse Professionali viene riconosciuto un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per conto sui redditi di natura finanziarla dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento a condizione che i proventi assoggettati alla ritenuta e imposte sostitutive siano investiti in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Sui Fondi Pensione viene riconosciuto un credito di imposta pari al 9 per cento del risultato netto maturato, assoggettato all'imposta sostitutiva agevolata applicata in ciascun periodo d'imposta, a condizione che un ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla citata imposta sostitutiva sia investito in attività di carattere finanziario a medio lungo termine, individuate con il decreto del Ministero dell'economia. In calce il testo dell'emendamento.
Seguifb
Zedde
80-bis. A decorrere dal periodo d'imposta 2015, agli enti di previdenza, obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103, è riconosciuto un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per conto sui redditi di natura finanziarla dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento a condizione che i proventi assoggettati alla ritenuta e imposte sostitutive siano investiti in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa a ciascun periodo d'imposta, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione, ai fini dell'imposta Regionale sulle attività produttive. Non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico della imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta può essere utilizzato, a decorrere dal periodo d'imposta successiva a quello di effettuazione del citato investimento, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nei limiti dello stanziamento di cui al comma 80-quinquies. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
80-ter. A decorrere dal periodo d'imposta 2015, alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, numero 252, è riconosciuto un credito di imposta pari al 9 per cento del risultato netto maturato, assoggettato all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 di tale decreto applicata in ciascun periodo d'imposta, a condizione che un ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla citata imposta sostitutiva sia investito in attività di carattere finanziario a medio lungo termine, individuate con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 80 bis. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del risultato netto maturato e che, ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche, incrementa la parte corrispondente redditi già assoggettati ad imposta, va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa a ciascun periodo d'imposta e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione del citato investimento, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, numero 241 nei limiti dello stanziamento di cui al successivo comma 80 quinquies. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, numero 244 e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000 numero 388.
80-quater. Con il decreto di cui al comma 80 bis, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione riguardo la fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 80 quinquies e al relativo monitoraggio.
80-quinquies. Per l'attuazione dei commi da 80 bis a 80 quater è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.