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La pensione di reversibilità all’ex coniuge decorre dal mese successivo al decesso

 

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La pensione di reversibilità all’ex coniuge decorre dal mese successivo al decesso

Valerio Damiani Venerdì, 29 Agosto 2025
La Cassazione chiarisce i criteri per la suddivisione dell’assegno tra coniuge ed ex coniuge superstite ed i tempi per l’incasso della quota spettante.

La pensione di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso del dante causa e non dalla data di presentazione della domanda da parte del beneficiario. E ciò anche se oltre al coniuge superstite concorre anche l’ex coniuge.  Lo ha stabilito la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 23851/2025, precisando che si tratta di un diritto autonomo e di natura previdenziale, distinto dai diritti successori.

L’ex coniuge

I chiarimenti riguardano le modalità di ripartizione della prestazione qualora il defunto avesse contratto due matrimoni. In tal caso la pensione ai superstiti viene divisa tra il coniuge superstite e l'ex coniuge divorziato ove questo sia titolare di assegno divorzile e non si sia risposato. La ripartizione compete al Tribunale fermo restando che l'importo della prestazione non potrà eccedere il 60% della pensione. 

In caso poi di decesso o successive nozze del coniuge superstite, il coniuge divorziato titolare di una quota della pensione di reversibilità ha diritto all’intero trattamento; parimenti l’intero trattamento di reversibilità dovrà essere erogato al coniuge superstite qualora il coniuge divorziato cessi dal diritto alla prestazione per le medesime ragioni.

La ripartizione

La Corte di Cassazione ha ribadito che il criterio principale per stabilire la misura della ripartizione della prestazione tra il coniuge ed ex coniuge resta la durata del matrimonio, ma il giudice può introdurre correttivi per garantire equità. Tra i fattori che assumono rilievo figurano:

  • le condizioni economiche complessive delle parti, con particolare tutela per il coniuge più debole;
  • l’eventuale convivenza prematrimoniale, riconosciuta come elemento giuridicamente rilevante;
  • la percezione di assegni divorzili, che incide sull’equilibrio della suddivisione.

La Cassazione ha inoltre chiarito che la determinazione delle percentuali di riparto spetta al giudice di merito, purché coerente con i principi consolidati della giurisprudenza.

La decorrenza

La Cassazione precisa che la prestazione, anche nei confronti dell’ex coniuge, decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del decesso del dante causa e non dalla data della domanda all’Inps. La corresponsione materiale delle somme potrà avvenire solo dopo la notifica all’Inps del provvedimento con il quale il Tribunale attribuisce la quota di pensione al coniuge divorziato. La Cassazione aggiunge, inoltre, che solo l’Inps ha la competenza nel calcolo e nella liquidazione degli arretrati all’ex coniuge.

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