Pensioni, Ecco come saranno rivalutati gli assegni nel 2026
Diffusa dall’Inps la consueta circolare contenente l’adeguamento dei trattamenti previdenziali e assistenziali per il 2026. La rivalutazione straordinaria per gli assegni non superiori al trattamento minimo scende dal 2,2% all’1,3%
Aumenti in arrivo per le pensioni nel 2026. Da gennaio, infatti, il trattamento minimo passerà dagli attuali 616,67 euro a 619,80 euro mensili, con un aumento di poco più di 3 euro al mese. L’importo è fissato dalla rivalutazione ordinaria, prevista all’1,4% in via provvisoria e salvo conguaglio a fine 2026 dal decreto 19 novembre 2025 pubblicato in GU n. 277/2025, più la rivalutazione eccezionale della legge di Bilancio 2025 in misura dell'1,3% per l’anno 2026. Invece, nessun conguaglio è dovuto sulla rivalutazione del 2025, confermata allo 0,8% come attribuita in via provvisoria.
Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 153/2025 in cui adegua come di consueto l’importo delle prestazioni pensionistiche ed assistenziali erogate dall’Ente. Un po’ più pesanti gli aumenti alle pensioni più alte: chi percepisce un assegno mensile di mille euro lordi, ad esempio, a gennaio riceverà l’aumento di 14 euro (182 annui); chi intasca 2mila euro lordi otterrà un aumento di 28 euro (364 euro annui); chi riceve 5mila euro un aumento di 62 euro (806 euro annui).
La rivalutazione
Tecnicamente si chiama perequazione; in pratica, è la rivalutazione annuale degli importi di tutte le pensioni, al fine di adeguarli al costo della vita per proteggere il loro potere d'acquisto, almeno in parte, dall'erosione dovuta all'inflazione. Si applica a tutte le pensioni erogate dal sistema pubblico, sia dirette che ai superstiti (reversibilità e indiretta), nonché alle prestazioni d'invalidità civile e all'assegno/pensione sociale. L'aggiornamento delle pensioni avviene a gennaio di ogni anno, in base all'indice provvisorio e salvo successivo conguaglio, sempre a gennaio, in base all'indice definitivo. Nel 2026 non c’è alcun conguaglio tra l’indice provvisorio e quello definitivo (+0,8%), pertanto dal 1° gennaio 2026 gli assegni vanno rivalutati solo al tasso provvisorio 2026 (+1,4%) stabilito dal decreto del ministero del lavoro 28 novembre 2025.
Aumenti 2026
La rivalutazione non è applicata in misura uguale per tutte le pensioni, ma variabile a seconda delle fasce di appartenenza in cui ricade l'assegno oggetto di rivalutazione.
Nello specifico:
- le rendite non superiori al trattamento minimo (603,4€ al mese) godranno, oltre alla rivalutazione del 100% dell’indice Istat, anche una rivalutazione straordinaria dell’1,3% (con riassorbimento della rivalutazione straordinaria del 2,2% riconosciuta nel 2025);
- le rendite entro le quattro volte il minimo (cioè entro i 2.413,6€ lordi al mese al 31 dicembre 2025) avranno la rivalutazione del 100% dell’indice Istat;
- le rendite superiori a quattro volte e comprese entro le cinque volte il minimo (cioè entro 3.107€ lordi al mese al 31 dicembre 2025) avranno il 100% dell’indice Istat sino a 2.413,6€ ed il 90% dell’indice Istat per la quota eccedente;
- le rendite superiori a cinque volte il minimo (cioè oltre 3.017€) avranno il 100% dell’indice Istat per la quota sino al 2.413,6€; il 90% dell’indice Istat per la quota superiore a 2.413,6€ sino a 3.017€ e il 75% dell’indice Istat per la quota eccedente 3.017€.
Assegni minimi
Gli assegni minimi passano da 603,4€ (2025) a 611,85€ al mese. L’aumento effettivo però più contenuto perché va coordinato con la riduzione della rivalutazione straordinaria confermata dalla legge di bilancio 2025 anche per il 2026: dal 2,2% nel 2025 si scende all’1,3% nel 2026. Di conseguenza per i pensionati coinvolti l’incremento sarà (massimo) di circa 3 euro al mese: da 616,67€ a 619,8€.
Assegni Esclusi
Come di consueto non ci sarà alcuna rivalutazione per gli assegni straordinari a carico dei fondi di solidarietà (es. credito bancario, cooperativo o assicurativo), l'indennità mensile nel contratto di espansione, l'ape sociale e l'isopensione. Queste prestazioni, infatti, per legge non vengono rivalutate per tutta la loro durata.
Gli altri trattamenti
Aggiornati anche gli altri trattamenti sociali ed assistenziali erogati dall'Inps. L'importo dell'assegno sociale nel 2026 sale da 538,69€ a 546,24€; le prestazioni assistenziali erogate a favore degli invalidi civili (assegno mensile e pensione di inabilità civile) che raggiungono i 340,71€ al mese, e per l'indennità di accompagnamento che sale a 552,57€ al mese. Crescono del 4,16% le indennità e gli assegni accessori riconosciuti agli invalidi di guerra e del servizio titolari di pensione di guerra o di pensione privilegiata di prima categoria (es. assegno di superinvalidità).
I tetti
Con l’adeguamento si aggiornano anche i tetti che il legislatore ha progressivamente introdotto negli scorsi anni per disincentivare le uscite anticipate. In particolare:
- il valore di cinque volte il trattamento minimo che costituisce – sino al raggiungimento dell’età anagrafica di 67 anni - il limite alla misura della pensione anticipata flessibile (cd. Quota 103) maturata entro il 31 dicembre 2023 è pari a 3.059,25€ lordi al mese;
- il valore di quattro volte il trattamento minimo che costituisce – sino al raggiungimento dell’età anagrafica di 67 anni - il limite alla misura della pensione anticipata flessibile (cd. Quota 103) maturata entro il 31 dicembre 2025 è pari a 2.447,40€ lordi al mese;
- il valore di cinque volte il trattamento minimo che costituisce – sino al raggiungimento dell’età anagrafica di 67 anni - il limite alla misura della pensione anticipata di cui all’articolo 24, co. 11 del dl n. 201/2011 (64 anni e 20 anni di contributi) per i soggetti che hanno maturato i requisiti dal 1° gennaio 2024 è pari a 3.059,25€ lordi al mese;
L’importo soglia pari a tre volte l’assegno sociale richiesto per il conseguimento della pensione anticipata di cui all’articolo 24, co. 11 del dl n. 201/2011 (64 anni e 20 anni di contributi) nel 2026 è pari a 1.638,72€. Per le sole lavoratrici madri di un figlio il predetto importo soglia è ridotto a 1.529,47€ (2,8 volte l’AS) e a 1.420,22€ (2,6 volte l’AS) se madri di due o più figli.
L’importo soglia pari ad una volta l’assegno sociale richiesto per il conseguimento della pensione di vecchiaia contributiva di cui all’articolo 24, co. 7 del dl n. 201/2011 (64 anni e 20 anni di contributi) nel 2026 è pari a 546,24€.
Documenti: Circolare Inps 153/2025