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Pensioni, il matrimonio breve riduce la reversibilità al superstite

 

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Pensioni, il matrimonio breve riduce la reversibilità al superstite

Federico Pica Sabato, 16 Gennaio 2016
Pensioni, il matrimonio breve riduce la reversibilità al superstite
A partire dal primo gennaio 2011 i matrimoni di durata inferiore a 10 anni possono determinare una riduzione dell'importo della pensione ai superstiti 
La durata del matrimonio può influenzare l'importo della pensione ai superstiti. Con effetto sulle pensioni ai superstiti per decessi intervenuti dal 1.1.2011, l'articolo 18 della legge 111/2011, prevede che l'aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti di assicurato e pensionato nell'ambito del regime dell'Ago e delle forme esclusive (stato, lnpdap) o sostitutive nonché della gestione separata lnps venga ridotta in misura pari al 10% in ragione di ogni anno di matrimonio mancante rispetto al numero di 10, nei casi in cui: a) l'età del deceduto superiore a settanta anni e; b) differenza di età tra i coniugi superiore a venti anni.

La misura, introdotta per scoraggiare i cd. matrimoni di scambio, funziona nel seguente modo. Immaginiamo il decesso di un pensionato di 72 anni sposato con una donna di 40 anni da 5 anni. La pensione di reversibilità (pari ad es. 1.320 euro) in assenza della riduzione sarebbe per il coniuge pari al 60% e dunque uguale a 792 euro. In base alla predetta regola la percentuale del 60% viene però ulteriormente ridotta del 10% per il numero di anni di matrimonio mancanti a 10, e quindi, nel caso di specie, per 5. Il 60% dovrà essere ridotto del 50% e quindi la pensione al coniuge superstite sarà pari a 396 euro (30% di 1.320 euro). La norma si applica tanto alla pensione di reversibilità che alla pensione indiretta. 

Si presti attenzione al fatto però che tali regole sono inapplicabili nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili. In questa circostanza la riduzione non si applica e al coniuge spetta la pensione piena. In ogni caso i figli minori, studenti di scuola media superiore o universitari, inabili devono far parte del nucleo familiare alla data del decesso dell'assicurato o del pensionato. Per i figli studenti e per i figli inabili è richiesto che alla data del decesso dell'assicurato fossero a suo carico.

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