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Pensioni, l’INPS richiama gli enti erogatori: dati precisi e scadenze rigorose. Ecco cosa si rischia

 

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Pensioni, l’INPS richiama gli enti erogatori: dati precisi e scadenze rigorose. Ecco cosa si rischia

Valerio Damiani Venerdì, 17 Luglio 2026
Dall'obbligo di trasmissione telematica entro febbraio alle sanzioni penali per omissione d'atti d'ufficio: l'Istituto bacchetta gli Enti Previdenziali privati sui termini e gli adempimenti del Casellario Centrale.


L’Inps avverte enti e casse di previdenza. L’omessa o ritardata trasmissione dei dati relativi a pensioni e altre prestazioni assistenziali al Casellario centrale delle pensioni costituisce omissione di atti d’ufficio con conseguente responsabilità disciplinare e penale a carico del legale rappresentante dell’ente. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 2354/2026 in cui spiega che l’omissione espone l’Istituto al rischio di errori fiscali e contributivi, nonché nella verifica del diritto di accesso e di mantenimento di benefici quali, ad esempio, la quattordicesima dei pensionati. E pertanto non può essere tollerata.  

Cos’è il Casellario Centrale

Istituito originariamente nel 1971, il Casellario Centrale delle Pensioni è l'anagrafe informatica che raccoglie, conserva e gestisce i dati di tutti i pensionati italiani. Sotto la sua lente d'ingrandimento ricadono non solo le pensioni standard dei lavoratori dipendenti, ma un ventaglio di trattamenti molto più ampio:

  • Previdenza obbligatoria: Assicurazione generale obbligatoria (AGO), regimi sostitutivi, esonerativi e casse dei liberi professionisti.
  • Previdenza complementare: Fondi integrativi e forme pensionistiche complementari.
  • Prestazioni assistenziali e indennitarie: Pensioni e assegni di natura assistenziale, pensioni di guerra e rendite INAIL per infortuni sul lavoro o malattie professionali.

Calendario delle scadenze

La trasmissione delle informazioni deve avvenire esclusivamente per via telematica tramite l'applicazione "Modulo Gestore", accessibile sul portale INPS con credenziali SPID (almeno di livello 2), CIE (livello 3) o CNS. La trasmissione avviene annualmente e anche trimestralmente per le pensioni da iscrivere o cancellare in corso d’anno.

In particolare, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre solare, vanno inviati i dati relativi alle iscrizioni, alle cancellazioni e alle variazioni di importo effettuate nel trimestre (per esempio, entro il 30 aprile devono essere comunicati i dati relativi al periodo 1° gennaio - 31 marzo). Se in un trimestre non ci sono iscrizioni, cancellazioni o variazioni d’importo la comunicazione trimestrale non è dovuta. La comunicazione annuale va fatta entro il 28 febbraio e riguarda le pensioni erogate nell'anno precedente e quelle da erogare nell’anno in corso. In questo caso è possibile accorpare le due comunicazioni, quella annuale con quella dell’ultimo trimestre dell’anno precedente (che altrimenti dovrebbe essere trasmessa entro il 31 gennaio).

Errori e ritardi

Le conseguenze di un database non aggiornato ricadono in prima battuta sui pensionati, specialmente su coloro che sono titolari di più trattamenti pensionistici. Il ritardo o l'assenza di dati comporta infatti l'elaborazione di certificazioni fiscali (CU) errate; l'applicazione di conguagli fiscali inesatti o intempestivi; il rischio di perdere (o ricevere indebitamente) bonus e prestazioni legate al reddito.

L’Inps, pertanto, striglia i responsabili degli enti al rispetto puntuale delle scadenze previste dalla legge ricordando che il mancato adempimento degli obblighi di trasmissione nei termini previsti non è una semplice sanzione amministrativa, ma costituisce omissione di atti d’ufficio a carico del legale rappresentante dell’Ente erogatore (ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 41/1995).

 
 

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