Pensioni Militari, Più potere al riscatto degli aumenti dei servizi
I chiarimenti in un documento dell’Inps che recepisce l’orientamento della magistratura contabile. La facoltà può essere esercitata anche se sono stati maturati cinque anni di supervalutazioni del servizio.
I militari potranno «scambiare» le maggiorazioni ex se maturate nel sistema contributivo con quelle riscattabili a domanda ai sensi del Dlgs n. 165/197 nel sistema retributivo. Con effetti positivi sulla misura della rendita pensionistica. Lo rende noto, tra l’altro, l’Inps nel messaggio n. 981/2026 con il quale recepisce la sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei Conti n. 8/2025 che accoglie dopo diversi anni le doglianze del comparto.
Si potranno riscattare gli aumenti di 1/5 dei primi anni di servizio (spesso relativi ai corsi di addestramento) quando la pensione era calcolata con il sistema retributivo anche se alla data della domanda è stato raggiunto il limite massimo di cinque anni di maggiorazioni a causa dei servizi maturati nel corso della carriera operativa. Sino ad oggi, invece, chi si è mosso in ritardo si vedeva sostanzialmente preclusa tale possibilità.
La questione
I chiarimenti riguardano la facoltà riconosciuta dall’articolo 5, co. 3 del Dlgs n. 165/1997 nei confronti del personale militare (Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei Carabinieri). La disposizione da ultimo richiamata, come noto, stabilisce che il predetto personale possa riscattare onerosamente nella misura di 1/5 “i periodi di servizio comunque prestato” che non abbiano già formato oggetto di supervalutazione ex se ai fini pensionistici. La facoltà è riconosciuta solo al personale in servizio militare «attivo» al momento della domanda (è escluso, quindi, quello transitato al settore civile) e può essere presentata anche dal superstite entro 90 giorni dal decesso del dante causa.
Il limite dei cinque anni
Con la Circolare n. 119/2018 l’Istituto aveva precisato che la facoltà non può trovare applicazione nei confronti del personale che – alla data della domanda di riscatto – avesse già maturato il limite di cinque anni di supervalutazioni, vincolo in vigore dal 1° gennaio 1998. La limitazione è stata sconfessata lo scorso anno dalla Corte dei Conti che, accogliendo le pretese dei militari, ha affermato l’applicabilità di un criterio cronologico grazie al quale gli interessati possono scomputare le maggiorazioni già maturate alla data della domanda in misura pari a quelle da riscattare.
Nell’ipotesi in cui sia stato raggiunto il limite quinquennale di aumenti è possibile, quindi, riscattare periodi anteriori al 1° gennaio 1998 scambiando le maggiorazioni riconosciute ex se per i periodi successivi al 31 dicembre 1997 (es. servizio di volo, servizio all’estero, impiego operativo eccetera) a decorrere dal periodo più recente a quello più remoto fermo restando il limite di cinque anni complessivi.
L’apertura è interessante perché consente ora al personale di aumentare la misura dell’assegno pensionistico riscattando gli aumenti di 1/5 relativi all’inizio carriera e, quindi, afferenti al sistema retributivo rinunciando a quelli d’ufficio sui periodi temporali afferenti al sistema contributivo che, come noto, non producono alcun effetto positivo sulla rendita pensionistica. Lo scambio è particolarmente conveniente atteso che per ogni anno di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 il personale guadagna un coefficiente di rendita pari al 2,44% rispetto alla retribuzione pensionabile alla data di cessazione.
Si pensi, ad esempio, ad un militare con inizio carriera il 1° gennaio 1991 al quale sono state riconosciute maggiorazioni d’ufficio di 1/5 solo a decorrere dal 1° gennaio 1996 per il servizio operativo. Al 31 dicembre 2021 avrebbe 35 anni di anzianità contributiva di cui solo 5 anni al 31 dicembre 1995. Sino ad oggi il riscatto gli era precluso in quanto raggiunto il massimo dei cinque anni di supervalutazioni. Grazie al nuovo orientamento la domanda di riscatto sarà accolta ed il militare potrà avere un anno in più sull’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 con un aumento della misura della pensione.
I vincoli
Si ricorda che per periodi di «servizio comunque prestato» si annoverano tutti i periodi computabili ai fini del trattamento di quiescenza compresi tra la data di assunzione del servizio e la data di cessazione dallo stesso che non abbiano già formato di maggiorazione ex se a prescindere dal fatto che il personale militare, nell’espletamento di tale servizio, abbia percepito o meno l’indennità di impiego operativo.
Vi rientra in particolare:
- Il periodo trascorso come Allievo presso Enti addestrativi e Accademie Militari;
- Il periodo di servizio militare di leva espletato dal personale militare in Servizio Permanente Effettivo (SPE);
- Il personale volontario in ferma breve o prolungata, non in servizio permanente effettivo, a condizione che i periodi oggetto siano collocati successivamente al 1° gennaio 1998.
L’onere
L'onere del riscatto in parola è pari al 27% del costo determinato in base ai normali criteri stabiliti per il riscatto dei periodi ai fini pensionistici (metodo della riserva matematica o dell'aliquota percentuale a seconda rispettivamente se il periodo che forma oggetto di riscatto si colloca nel sistema retributivo o nel sistema contributivo).
Facoltà Estesa
L’Inps precisa infine che – a seguito di un chiarimento pervenuto dal Ministero dell’Interno – che il riscatto della supervalutazione di 1/5 previsto dal Dlgs n. 165/197 può essere effettuato anche dal personale della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria e della Guardia di Finanza in relazione:
- ai periodi svolti in qualità di allievo presso le Scuole di formazione, gli Enti addestrativi o gli Istituti di istruzione;
- al periodo di servizio militare.
I corsi allievi delle Forze di polizia ad ordinamento civile che si collocano temporalmente a partire dal 1° gennaio 1998, invece, non sono riscattabili ai sensi del Dlgs n. 165/1997 in quanto dalla predetta data non sono stati più considerati come periodi di servizio effettivo (il dipendente, tuttavia, li può riscattare ordinariamente pagando il relativo onere).
Riesame
L’Inps spiega, infine, che le nuove indicazioni non coinvolgono le domande di riscatto già definite con il pagamento dell’onere. Quelle giacenti saranno trattate secondo i nuovi criteri. Per quelle respinte, invece, l’interessato può proporre istanza di riesame oppure presentare una nuova domanda di riscatto.
Documenti: Messaggio Inps 981/2026