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Pensioni, Niente decadenza per il riscatto della laurea

 

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Pensioni, Niente decadenza per il riscatto della laurea

Valerio Damiani Lunedì, 08 Giugno 2026
Secondo gli ermellini il termine di decadenza non si applica al riscatto degli anni universitari, ma solo alle controversie pensionistiche. Bocciata l’interpretazione dell’Inps.

Non esiste alcun termine di decadenza per la presentazione della domanda di riscatto degli anni di laurea. La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 7834 del 2026, ha fatto definitivamente chiarezza su una questione che da anni divideva l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Inps) e i lavoratori. Secondo i giudici di legittimità, la decadenza ordinaria prevista dall’art. 47 del Dpr n. 639/1970 non può trovare applicazione in questo ambito, in quanto il riscatto del periodo di studi universitari risponde a una logica e a un rapporto giuridico radicalmente differenti rispetto a quelli che regolano le controversie pensionistiche tradizionali.

Il riscatto

Per comprendere la portata della decisione, occorre analizzare la natura dei cosiddetti contributi da riscatto. Nel corso della vita di un lavoratore possono verificarsi periodi privi di versamenti contributivi, che rischiano di penalizzare sia il diritto al pensionamento sia l'entità dell'assegno futuro. Per evitare questo "vuoto" e il conseguente danno economico, la legge offre la facoltà di riscattare determinati archi temporali, rendendoli utili ai fini del diritto e della misura delle prestazioni.

Si definiscono "da riscatto", dunque, i contributi che un lavoratore iscritto all'Inps sceglie di pagare per farsi riconoscere periodi per i quali, all’epoca in cui è stata svolta l’attività, non esisteva un obbligo di versamento (es. lavoro svolto all'estero) o relativi a periodi di non lavoro normati dalla legge: l'esempio tipico è proprio il corso legale degli studi universitari.

A differenza della copertura figurativa, che è interamente gratuita e a carico dello Stato, il riscatto è un'operazione sempre a titolo oneroso per l’assicurato. Esso rappresenta uno strumento fondamentale per riconoscere periodi in cui non è stato possibile lavorare – e quindi versare i relativi contributi – proprio perché l'interessato era impegnato nel conseguimento del titolo. L'unica agevolazione concessa al contribuente è di natura fiscale: le somme versate sono integralmente deducibili dal reddito complessivo (Irpef), permettendo di recuperare una parte consistente della spesa dalle minori tasse pagate. È inoltre prevista la possibilità di rateizzare l'onere in un arco di 10 anni, a tasso zero e senza interessi.

La decisione

Il pronunciamento della Suprema Corte nasce dalla complessa vicenda giudiziaria di un lavoratore che aveva presentato la domanda di riscatto della laurea nel lontano 19 gennaio 1998, ricevendone formale provvedimento di rigetto da parte dell'Inps soltanto nel 2014, a distanza di ben sedici anni.

  • Il Primo Grado: Il Tribunale di Milano aveva dato ragione al lavoratore, ritenendo che il termine di decadenza di tre anni dovesse decorrere esclusivamente dal momento della conoscenza effettiva del diniego (avvenuta nel 2014).
  • Il Secondo Grado: La Corte d'Appello di Milano aveva ribaltato la decisione, accogliendo il ricorso dell'Inps. Per i giudici d'appello, la richiesta di riscatto della laurea era da assimilare a un trattamento pensionistico vero e proprio, applicando rigidamente l'art. 47 del Dpr n. 639/1970 (con conseguente decadenza decorsi 3 anni e 300 giorni dalla domanda amministrativa per poter adire le vie legali).

La Corte di Cassazione ha sconfessato la tesi d'appello, accogliendo il ricorso del lavoratore. I giudici di legittimità hanno chiarito che i termini stringenti di decadenza di cui al predetto articolo 47 si applicano solo alle controversie riguardanti i trattamenti pensionistici propriamente detti o alle misure che, pur incidendo sul rapporto contributivo, mirano a ottenere il riconoscimento di una contribuzione figurativa in vista dell'incremento della pensione futura.

Il riscatto della laurea si colloca invece in una fase preliminare ed esterna rispetto al rapporto previdenziale in senso stretto. Esso si configura come un diritto finalizzato, mediante il pagamento di contributi (calcolati come "riserva matematica"), alla copertura di un periodo in cui l'interessato si è dedicato allo studio. Pertanto, l'istituto previdenziale non può opporre alcuna barriera temporale di decadenza, garantendo al cittadino la piena tutela del percorso formativo ai fini della futura quiescenza.

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