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Rossini V - Results from #160

 

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Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Previdenza

Pensione anticipata, la penalizzazione è definitiva

Mercoledì, 30 Aprile 2014

Sono una lavoratrice dipendente del settore privato nata nel 1960. In virtu' della mia precoce attività lavorativa maturerò 41 anni di contributi nel 2015 e dovrei pertanto andare in pensione l'anno prossimo. Premesso che non posso fruire della deroga per i precoci (quella sino al 31.12.2017) perchè ho molti anni di contributi non derivanti da attività lavorativa (laurea) volevo sapere se deciderò di uscire prima dei 62 anni la penalità mi accompagnerà sino ai 62 anni oppure per tutta la vita? Fabiana

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La risposta chiaramente è negativa. La decurtazione prevista dall'articolo 24 del Dl 201/2011 prevista per coloro che accedono alla pensione anticipata prima del compimento del 62esimo anno di età, ha carattere strutturale e pertanto colpisce l'assegno pensionistico a vita. In altri termini anche una volta che l'interessata avrà perfezionato i 62 anni di età la penalizzazione continuerà ad avere effetto se il pensionamento avrà avuto decorrenza anteriore a tale età.


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Pensioni

Esodati, aggiornate le procedure per la quinta salvaguardia

Giovedì, 17 Aprile 2014
E' stato pubblicato in Gazzetta il decreto che stabilisce le procedure per accedere alla quinta salvaguardia per 17 mila potenziali interessati.

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Dopo 4 mesi di attesa il decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 89 di ieri ha indicato che i 17mila esodati rientranti nel V contingente di salvaguardia previsto dall'articolo 1 comma 194, della legge 147 2013 dovranno presentare le domande entro il 15 giugno.

Il provvedimento prevede che i lavoratori rientranti nella categoria degli autorizzati alla contribuzione volontaria o in mobilità dovranno inviare la richiesta all'INPS - lettere a), e) ed f) del comma 194. Le altre categorie, cioè i lavoratori che hanno sottoscritto un accordo di incentivo all'esodo oppure coloro che hanno risolto unilateralmente rapporto di lavoro - lettere b), c) e d) del comma 194 - dovranno presentare istanza di accesso alle direzioni territoriali del Lavoro competenti per residenza del lavoratore o per presentazione degli accordi sottoscritti.

Il decreto ha anche indicato la suddivisione dei 17 mila posti disponibili tra le diverse tipologie di lavoratori salvaguardati. 900 i posti disponibili per i prosecutori volontari (lettera a); 9000 i posti per i prosecutori volontari senza contributo accreditato o accreditatabile al 6 dicembre 2011 (lettera f); mille i posti peri i collocati in mobilità ed autorizzati alla prosecuzione volontaria (lettera e); 5200 le posizioni disponibili per i lavoratori che hanno risolto unilateralmente rapporto di lavoro (lettera d); 400 gli esodati che abbiano stipulati accordi incentivo all'esodo entro il 30 giugno 2012 (lettera b) e 500 gli esodati che abbiano risolto rapporto di lavoro dopo il 30 giugno e fino al 31 dicembre 2012 (lettera c).

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Previdenza

Opzione donna, i contributi da malattia e disoccupazione non sono utili

Martedì, 15 Aprile 2014

Sono una lavoratrice che con più di 60 anni di età nel maggio 2014 con 35 anni di contributi comprensivi della malattia e della disoccupazione che ho accumulato durante il mio arco di attività lavorativa. Volevo sapere se posso accedere alla pensione anticipata fruendo del regime sperimentale donna ai sensi della legge 243 2004. Carla

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Ai fini della valutazione della contribuzione utile per il perfezionamento di 35 anni di contributi per accedere al regime sperimentale donna di cui alla legge 243/2004 sono utili i contributi obbligatori, da riscatto, da ricongiunzione, i contributi volontari, quelli figurativi ad eccezione della contribuzione accreditata per malattia e disoccupazione, tenuto conto che per tali lavoratrici l'applicazione di sistema contributivo è limitata alle sole regole di calcolo dell'assegno ai sensi di quanto stabilito dal messaggio Inps 219/2013. 

Si ricorda che il regime sperimentale consente alle lavoratrici dipendenti di accedere alla pensione di anzianità con calcolo dell'assegno pensionistico attraverso le regole contributive a condizione che la finestra di decorrenza si apra entro il 31 dicembre 2015. Ciò comporta che i requisiti di 57 anni e 3 mesi di età e 35 anni di contributi debbano essere verificati alla data della 30 novembre 2014 (30 dicembre 2014 per le lavoratrici del pubblico impiego).


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Pensioni

Pensione anticipata, le ferie escludono la penalizzazione

Venerdì, 11 Aprile 2014
Il Ministero della Funzione Pubblica fornisce ulteriori chiarimenti circa i periodi di contribuzione non utili ai fini della sterilizzazione delle penalità previste per l'accesso alla pensione anticipata entro il 31.12.2017 per i lavoratori che non hanno compiuto i 62 anni.

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Il Ministero della Funzione Pubblica, ha fornito ulteriori chiarimenti circa i periodi utili per evitare l'applicazione delle penalità previste nei pensionamenti anticipati con età anagrafiche inferiori a 62 anni ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 - comma 2- quater del Dl 216/2011 convertito con legge 14/2012 e successive modifiche ed integrazioni.

Si ricorda infatti che dal 2014 il pensionamento, indipendente dall'età anagrafica, è pari a 41 anni e 6 mesi per le donne, 42 anni e 6 mesi per gli uomini e qualora la decorrenza della prestazione pensionistica dovesse avvenire prima che il soggetto abbia compiuto i 62 anni, le quote di pensione retributive in possesso dal soggetto al 31.12.2011 subirebbero un taglio dell'1% per ogni anno di anticipo e del 2% per ogni ulteriore anno rispetto ai 60 anni.

Con l'intervento del Dl 216/2011 tuttavia gli effetti della penalizzazione sono stati congelati sino al 31.12.2017 a condizione però, che la contribuzione risulti composta da versamenti effettivi da lavoro, da altri periodi figurativi quali l'astensione obbligatoria per maternità, l'assolvimento degli obblighi di leva, i periodi d'infortunio, di malattia e di Cigo, i giorni fruiti per la donazione di sangue e di emocomponenti, i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal relativo testo unico e i congedi e i permessi di cui all'articolo 33 della legge 104/92.

L'Inps, con il messaggio 219/13, ha ritenuto utili anche i «periodi lavorativi riscattati» finalizzati alla costituzione di rendita vitalizia.

Secondo le precisazioni fornite dal Ministero, l'elencazione dei periodi indicati nell'art. 6 - comma 2 - quater del Dl 216/2011, ha carattere tassativo e pertanto nel concetto di prestazione effettiva di lavoro sembra potersi ritenere compreso l'insieme di tutti i periodi effettivamente lavorati, includendo solo gli istituti esplicitamente citati nella norma; fanno eccezione le ferie, in quanto istituto a fruizione obbligatoria per il lavoratore.

Secondo il Ministero restano esclusi dal concetto giuridico di prestazione effettiva, i periodi che si collocano al di fuori del rapporto di lavoro in quanto la disposizione fa espresso riferimento ai periodi d'astensione e, presuppone l'esistenza del rapporto lavorativo, nonché i periodi di anzianità maturati in virtù di norme speciali che accordano particolari benefici.

In altri termini, una maternità verificatasi al di fuori del rapporto di lavoro e richiesta in accredito figurativo ai sensi dell'articolo 25 del Dlgs 151/01, farebbe scattare la penalità; parimenti, il servizio militare reso quando il lavoratore non risultava assicurato in alcun attività.

Non possono essere utili ai fini del computo dei periodi da conteggiare come «prestazione effettiva di lavoro», tutti quei periodi inerenti la fruizione di istituti facoltativi per il dipendente non espressamente menzionati come ad esempio: la licenza matrimoniale, il congedo per cure termali, l'astensione dal lavoro per giorni di sciopero, nonché i periodi riscattati non connessi ad attività effettivamente resa come quelli relativi ai periodi di studio.

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Previdenza

Pensioni, no al riscatto dei periodi non lavorati prima del 1996

Mercoledì, 09 Aprile 2014

Volevo sapere se è possibile riscattare alcuni periodi non lavorati intercorrenti tra il 1975 e il 1977 prima della mia assunzione come lavoratore dipendente privato. Preciso che tali periodi non sono stati coperti da alcuna assicurazione previdenziale. GianFranco

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Si ricorda che possono formare oggetto di riscatto i periodi di lavoro non coperti, inframezzati ad attività discontinue, saltuarie o stagionali, ma solo se successivi al 31 dicembre 1996 (Dlgs 564/1996). Per i periodi precedenti, il riscatto e ammissibile solo se si riferisce ad un'attività lavorativa non coperta, cioè per la quale non sono stati versati i contributi. Nel caso del lettore si ritiene solo possibile coprire i periodi passati, se riferiti a studi universitari conclusi attraverso il riscatto della laurea.


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