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Rossini V - Results from #170

 

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Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Previdenza

Pensioni, la reversibilità non è cedibile

Lunedì, 31 Marzo 2014

Alla morte di mia madre, mio padre ha ricevuto la pensione di reversibilità. Volevo sapere se alla sua morte la pensione potrà essere fruita da altri soggetti e se si, quali. Edoardo

La risposta è negativa. La pensione di reversibilità non può essere a sua volta reversibile una volta che muore il soggetto in capo al quale era maturato il diritto alla prestazione. In altri termini il diritto si estingue con il decesso del superstite del dante causa.


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Previdenza

Riscatto della laurea, quando non conviene

Venerdì, 28 Marzo 2014

Ho quasi 64 anni e 30 di contributi e sono attualmente disoccupato. Volevo sapere se mi conviene effettuare il riscatto degli anni di laurea per accedere alla pensione. Oppure mi conviene chiedere la contribuzione volontaria? Nando.

Il lettore può scegliere tra il riscatto della laurea e il versamento dei contributi volontari al fine di incrementare l'anzianità contributiva per l'accesso alla pensione anticipata. Tuttavia dato che tali operazioni sono onerose bisogna stabilire se sono utili ai fini dell'accesso alla pensione. 

In linea generale queste operazioni possono essere consigliate qualora l'età dell'interessato sia abbastanza bassa e di conseguenza la pensione anticipata, tramite il riscatto o la contribuzione volontaria, possa essere maturata prima della pensione di vecchiaia per la quale, lo si ricorda, sono sufficienti solo 20 anni di contributi e 66 anni di età. 

Di conseguenza se l'età è particolarmente elevata, come in questo caso, non conviene effettuare né riscatto, né la contribuzione volontaria in quanto la pensione anticipata verrebbe a maturare dopo l'età pensionabile (supponendo sempre che ci siano almeno 20 anni di anzianità contributiva).


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Previdenza

Pensioni, le regole per la ricongiunzione presso l'ex Inpdap

Giovedì, 27 Marzo 2014

Volevo sapere se era possibile effettuare una ricongiunzione dei contributi presso l'ex Inpdap. Sono un lavoratore autonomo. Al patronato però hanno detto che devo avere almeno 5 anni nella gestione INPDAP per ricongiungere. Cosa significa tutto cio'? Come stanno le cose realmente? Arturo

La ricongiunzione per il caso in questione è regolata dall'articolo 1 della legge 29 del 1979 che consente la ricongiunzione onerosa dei periodi assicurativi dei lavoratori autonomi presso l'assicurazione generale dei lavoratori dipendenti.

La ricongiunzione può essere effettuata da quei lavoratori autonomi che possiedono, all'atto della domanda, un periodo di contribuzione pari almeno a 5 anni immediatamente antecedente nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti oppure in due o più gestioni previdenziali diverse dall'Ago.

Il Ministero del Lavoro ha stabilito che il requisito del quinquennio contributivo da far valere dell'assicurazione generale obbligatoria immediatamente antecedente alla domanda di ricongiunzione va interpretata nel senso che l'interessato, nel periodo intercorrente tra la domanda di ricongiunzione e l'ultima iscrizione nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, debba possedere complessivamente 5 anni di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa) in qualità di lavoratore dipendente in una o più gestioni pensionistiche obbligatorie (Ago e gestioni alternative). 

Pertanto, qualora l'operazione di ricongiunzione debba comprendere anche periodi di lavoro autonomo, è ulteriormente richiesto che nel periodo intercorrente fra la domanda di ricongiunzione e l'ultima contribuzione da lavoro autonomo siano stati maturati almeno 5 anni di contribuzione in una o più gestioni dei lavoratori dipendenti. 

Nel caso di specie quindi qualora il richiedente, all'atto della domanda di ricongiunzione, sia iscritto in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi non può effettuare la ricongiunzione in oggetto.


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Previdenza

Esodati, con la legge 104/92 la decorrenza avverrà dal 2014

Giovedì, 27 Marzo 2014

Sono un dipendente della pubblica amministrazione che ha fruito nel 2011 dei permessi previsti dalla legge 104 1992. Avendo compiuto in aprile 2012 i 60 anni e la vecchia quota 96 volevo avere conferma che la pensione partirà, se dovessi rientrare tra i beneficiari, da maggio del 2013. Paolo

L'articolo 11 bis, commi 1 e 2 del decreto legge numero 102 del 31 agosto 2013, convertito dalla legge numero 124 del 28 ottobre 2013, ha esteso la salvaguardia anche in favore dei lavoratori che hanno goduto dei permessi secondo l'articolo 33, comma 3 della legge numero 104 del 5 febbraio 1992 a condizione che raggiungano i requisiti anagrafici e contributivi utili a determinare la decorrenza della pensione, calcolata secondo la previgente disciplina, entro il 6 gennaio 2015.

Il beneficio viene riconosciuto nel limite di 2.500 soggetti e in un tetto massimo di spesa annuale.
Qualora il lettore risulterà tra i beneficiari della disposizione potrà accedere alla pensione in regime di salvaguardia avendo maturato il diritto alla pensione secondo la previgente disciplina nel 2012 e rispettando di conseguenza i termini di decorrenza fissati dalla norma. 

La pensione nel caso di specie però, per espressa previsione, non potrà avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014 come precisato nel messaggio Inps 522/2014. Si ritiene pertanto che il trattamento sarà messo in pagamento da tale data.


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Previdenza

Per la pensione di vecchiaia servono 20 anni di contributi

Martedì, 25 Marzo 2014

Sono una lavoratrice dipendente che ha maturato solo 10 anni di contributi previdenziali nella gestione Inps. volevo sapere se raggiungendo l'età della vecchiaia potrò accedere al trattamento previsto dalla riforma Fornero. Giorgia

La risposta è negativa. Le norme attuali prevedono per la pensione di vecchiaia la maturazione del requisito anagrafico unitamente al perfezionamento di almeno 20 anni di contribuzione. La lavoratrice pertanto non può accedere alla pensione di vecchiaia. Eventualmente l'interessata, qualora sia sprovvista di redditi personali e coniugali secondo quanto stabilito dalla legge, potrà chiedere l'assegno sociale al compimento di 65 anni di età.


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