Rossini V
Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it.
Esodati, la fruizione della mobilità esclude dalla quarta salvaguardia
Mercoledì, 19 Marzo 2014Il ministero del lavoro comunica che i lavoratori che fruiscono dell'indennità di mobilità sono esclusi dalla quarta salvaguardia.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito alcune precisazioni (Prot. 14954 del 5.3.2014,) in ordine alla quarta salvaguardia (artt. 11 e 11bis del D.L. n.102/2013, convertito dalla Legge n.124/2013).
In particolare la nota specifica che rientrano nell’ambito delle ipotesi di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro di cui all’art. 11 del citato Decreto Legge: a) il licenziamento intimato al termine di una procedura di mobilità per il quale il lavoratore, regolarmente iscritto nella relativa lista, abbia sottoscritto una conciliazione individuale avente ad oggetto la rinuncia all’impugnazione del licenziamento, ferma restando, in ogni caso, l’esclusione da tale fattispecie dei lavoratori che risultino fruitori dell'indennità di mobilità, poiché rientranti in altra categoria di salvaguardati; b) le ipotesi dirisoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a tempo determinato,verificatesi prima della scadenza del contratto.
Non rientrano, invece, per contro, i lavoratori che abbiano sottoscritto accordi ai sensi degli artt. 410 e ss. del c.p.c., attesa l'intenzione del legislatore di mantenere separate le due categorie di salvaguardati e più precisamente: 1) i cessati in virtù di accordi collettivi e individuali; 2) coloro che risultino interessati da una risoluzione unilaterale.
Per i lavoratori in congedo tutelati ai sensi dell'art. 11bis, D.L. n. 102/2013, la nota ministeriale evidenzia anche la possibile applicazione della salvaguardia a coloro che, benché autorizzati precedentemente, non hanno fruito,nel corso del 2011, dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, della Legge n.104/92, nonchè la possibilità di concedere la salvaguardia in esame anche ai lavoratori stessi portatori di handicap in situazione di gravità- categoria individuata dal comma 6 del medesimo art. 33, Legge n. 104/1992. A tal proposito la nota osserva che non sussistono motivi ostativi alla concessione del benefico a colui che ha usufruito dei permessi in questione, a prescindere che si tratti di un lavoratore che assiste un disabile o che sia esso stesso portatore di handicap.
Scaduta la salvaguardia per chi ha assistito familiari ai sensi della legge 104
Mercoledì, 19 Marzo 2014Coloro che hanno fruito di permessi per l'assistenza ai familiari possono ancora accedere alla salvaguardia e mantenere le regole previgenti al 2011 anche se la decorrenza è oltre il 2015? Cosa accade con il quinto decreto? Giovanna
La risposta è negativa. Il decreto legge 102/2013 con l'articolo 11-bis ha esteso la salvaguardia verso i lavoratori che avevano nel corso del 2011 fruito dei permessi o dei congedi straordinari biennali ai sensi dell'articolo 42 del Dlgs 151/2001. L'insieme numerico di coloro che possono fruire della salvaguardia sono 2.500 soggetti che tuttavia devono perfezionare i requisiti anagrafici e contributivi utili affinché la decorrenza della prestazione pensionistica si verifichi entro il 6 gennaio 2015.
La domanda di accesso doveva essere presentata presso la Direzione territoriale competente entro lo scorso 26 febbraio 2014.
Relativamente alla quinta salvaguardia si attende invece la pubblicazione di un decreto attuativo interministeriale che dovrà regolare le modalità di accesso ai sensi della legge 147/2013. Questo nuovo intervento tuttavia non estende il contingente in questione e, pertanto, non ci saranno benefici per la lettrice.
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Tagli fino al 45 per cento con il sistema contributivo
Martedì, 18 Marzo 2014Sono una lavoratrice che sta valutando la possibilità di accedere al regime sperimentale donna. Tuttavia dai calcoli effettuati dal mio patronato risulta una riduzione dell'assegno di oltre 40 per cento. Sono spaventata. Volevo avere conferma se è davvero così. Sento da molte persone che l'assegno dovrebbe ridursi di circa il 15 per cento. Anna
La riduzione dell'assegno pensionistico per le lavoratrici che scelgono il regime sperimentale varia molto a seconda dell'età anagrafica e della carriera retributiva goduta dall'interessata. Ciò rende impossibile determinare a priori a quanto ammonta la decurtazione senza valutare nello specifico ciascun caso. Solitamente la riduzione dell'assegno è intorno al 25-30% ma in taluni casi può superare anche il 40-45%. Si tratta di importi elevati che possono sconsigliare la scelta del regime.
L'altro punto che va evidenziato è che fruendo del regime sperimentale le interessate conseguono la pensione con almeno 5-6 anni di anticipo rispetto al regime generale. Pertanto il confronto deve essere sempre effettuato considerando il valore dell'assegno che si sarebbe percepito restando sul posto di lavoro per questo ulteriore periodo.
Esodati, i permessi della 104 non riguardano la salvaguardia
Sabato, 15 Marzo 2014Sono una delle 65000 salvaguardate del settore credito (ricevo assegno a sostegno del reddito) e dovrei andare in pensione il 1 marzo 2016 (3 mesi in più di quanto comunicatomi dall'inps) ho ricevuto le 2 lettere dall'inps mi manca la terza dove dovrebbero comunicarmi la nuova data della pensione però mi è venuto un dubbio sentendo parlare dei permessi Legge 104 di cui io a suo tempo ne ho usufruito -fino al 2010 dal 1.1.2011 sono esodata- in quanto coniuge disabile.
Vorrei sapere se anche per me vale il discorso di contare i giorni usufruiti come permesso 104 di cui si stà tanto parlando o vale per quelli che vanno in pensione con le nuove regole Fornero? Preciso di non aver fatto niente e nemmeno l'inps a cui a suo tempo mi rivolsi mi ha detto qualcosa in merito anzi ha precisato che avevo tutto a posto come versamenti di contrinuti e che dovevo solo aspettare le lettere che poi sono arrivate. Scusate per la domanda forse un pò anomala ma fino a quando non andrò in pensione sono sempre in ansia Vi ringrazion per la collaborazione e vi saluto cordialmente. Luciana
Si immagina che la lettrice si riferisca alla novità introdotta di recente che consente, a chi ha fruito dei congedi e dei permessi di cui alla legge 104, di conteggiare gli stessi ai fini della non applicazione delle penalità previste dalla riforma Fornero in caso di accesso alla pensione anticipata entro il 2017 con meno di 62 anni (articolo 6, comma 2-quater Dl 216/2011 e successive modifiche). Pertanto la fruizione dei permessi e dei congedo in oggetto non altera la salvaguardia e i suoi criteri per la lettrice.
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Esodati, i prosecutori volontari devono rispettare la finestra del 6 gennaio 2015
Sabato, 15 Marzo 2014Sono del novembre 1957, ho lavorato dal 1° settembre 1974 fino a luglio 2007, contributi Inpdap, da luglio 2007 ad oggi ho proseguito nel versamento dei contributi in forma volontaria. Nell'agosto 2012 mi è stato inoltrato da parte dell'Inps gestione ex Inpdap, l'invito a verificare la mia posizione assicurativa perchè possibile beneficiaria della normativa salvaguardati. In seguito, in data 17/04/2013 ho presentato istanza alla Direzione Territoriale del Lavoro di competenza che è stata accolta in data 4/06/2013 dopo di questo non ho più avuto nessun ritorno. Mi sono rivolta ai patronati, non mi hanno dato ne risposte ne sostegno, mi sono recata alla sede Inps ex Inpdap, mi hanno detto che non avrei i requisiti. Ma per avere un pò di chiarezza su quella che è la mia posizione a chi dovrei rivolgermi? Voi potete darmi qualche chiarimento o eventualmente indicarmi a chi rivolgermi per essere tutelata? Pensare che quando ho iniziato a lavorare si parlava di 15 anni almeno per i diritti acquisiti, 19 anni 6 mesi 1 giorno bastavano per maturare un minimo di pensione per me trasformati in 40 anni prima della riforma Fornero e ora? Ringrazio per la cortese attenzione, cordialità. Donatella
Le attuali norme in materia di salvaguardia prevedono - con specifico riguardo ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione - che questi debbano rispettare un preciso requisito in materia di decorrenza del trattamento pensionistico per poter partecipare al beneficio del mantenimento delle previgenti regole di pensionamento. Il requisito da rispettare è quello secondo cui la data di decorrenza (cioè comprensiva della finestra mobile) sia entro e non oltre il 6 gennaio 2015.
Nel caso di specie cio' non sembra possibile. Immaginando infatti che ci sia continuità di contribuzione dal 1974 ad oggi la lettrice dovrebbe perfezionare i 40 anni di contributi nel novembre di quest'anno, aggiungendo le mensilità dovute all'applicazione della finestra mobile di accesso, 15 mesi nel caso di specie, la decorrenza del trattamento si verificherebbe inevitabilmente oltre la "deadline" del 6.1.2015. Da qui l'esclusione dalla salvaguardia come ha comunicato l'Inps. In assenza di ulteriori interventi che spostino in avanti la data di decorrenza la lettrice dovrà perfezionare 41 anni e 6 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi dal 1° Gennaio 2016) per l'accesso alla nuova pensione anticipata.
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