
Rossini V
Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it.
Esodati, i nuovi 55mila attendono istruzioni del ministero
Martedì, 06 Novembre 2012di seguito la mia situazione: età: 60 contributi: 39 anni mobilità da: 30/12/2011 accordi siglati il: 20/09/2010 presso: Ministero del Lavoro. Con le regole ante riforma Fornero avrei raggiunto i requisiti a febbraio 2012, con pensionamento previsto per marzo 2013. Vorrei sapere per cortesia: 1) rientro nei 55000 salvaguardati 2) come mi devo comportare in caso positivo? Dante
Da quanto scrive ha stipulato accordi in sede governativa entro il 31.12.2011 ed ha raggiunto la quota 96 entro la fruizione della mobilità. Rientra pertanto nella disposizione di cui all'articolo 22, comma 1 lettera a) del Dl 201/2011 che ha assicurato la salvaguardia ad ulteriori 55mila lavoratori. E' dunque in possesso dei requisiti per mantenere le previgenti regole di pensionamento. E' ora necessario attendere la pubblicazione sulla Gazzetta del relativo decreto interministeriale che indicherà le modalità di accesso alla salvaguardia per questi lavoratori.
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Esodati, attesa per la legge di stabilita'
Lunedì, 05 Novembre 2012sono un ex dipendente del settore privato. sono attualmente in mobilità ordinaria e la mia situazione è la seguente: ho 58 anni e 5 mesi e ho maturato 39 anni di contributi al 23/09/2012. -nel giugno 2011 ho perso il lavoro in quanto la cartiera dove lavoravo ha chiuso definitivamente
-sono stato collocato in cassa integrazione in deroga dal 19/06/2011 al 31/12/2011
-il 6/12/2011 e' stato firmato in sede provinciale un accordo di mobilita'
-sono stato licenziato il 31/12/2011
-da gennaio 2012 sono in mobilità per 3 anni.
con le vecchie regole avrei maturato il diritto alla pensione a dicembre 2014.
ora¸vorrei conoscere la mia situazione:
-posso essere considerato un salvaguardato nei 120.000 attualmente previsti dal governo?
-se no¸ rientro almeno nei 390.000 «esodati» denunciati dal dott.mastropasqua e in attesa di una destinazione? Fulvio
Dai dati forniti emerge che il suo accordo non è stato stipuato presso la sede governativa e dunque non può considerarsi attualmente incluso tra i 120 mila lavoratori salvaguardati dal Governo. E' possibile tuttavia che la legge di stabilità ammetta un ulteriore numero di lavoratori e renda così possibile la sua inclusione. E' necessario seguire l'evoluzione della disciplina nei prossimi mesi.
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Esodati, se i requisiti sono maturati prima del 2012
Lunedì, 05 Novembre 2012Sono nato il 05/07/1951 collocato in mobilità per chiusura azienda nel 2009 con scadenza il 13/10/2012 al 31/12/2011 ho maturato 1856 settimane come da estratto inps ho fatto domanda di pensione e la sede inps mi risposto che non ho maturato i requisiti.Maturando la quota 96 entro la fine della mobilità non dovrei far parte dei salvaguardati? Come comportarsi. Giovanni
Dai dati forniti la quota 96 risulterebbe perfezionata prima del 31.12.2011 e ciò comporta l'esclusione dalla Riforma Fornero e dalla graduatoria sui salvaguardati. Il primo rateo deve essere erogato dal 1° dicembre 2012. Si ricorda che ai sensi della Tabella B allegata alla legge 247/07 la quota 96 è il risultato della somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva fermo restando un minimo di 60 anni di età e 35 anni di contribuzione.
Si consiglia di rivolgersi ad un patronato di fiducia per l'opportuna verifica della situazione contributiva ed ottenere l'assistenza necessaria.
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Esodati, le regole sulla sospensione della mobilita'
Venerdì, 02 Novembre 2012Sono nato a Giugno 1956, lavoro ininterrottamente da Febbraio 1976 e sono iscritto alle liste di mobilita' (ho diritto a 3 anni) da Aprile 2010 con accordo aziendale siglato al ministero, da Aprile 2010 ho sospeso la mia mobilita', acquisita con questo accordo, in quanto ho svolto attivita' lavorativa a tempo determinato.
Attualmente ho 36 anni e 1/2 di contribuzione piu' 3 anni di mobilita' ancora sospesa, ho in scadenza un contratto a fine di questo anno e dovrei iniziare un altro contratto a tempo
determinato di almeno 6 mesi con un'altra azienda in modo da raggiungere la contribuzione totale (compresa la mobilita' sospesa) di 40 anni (2080 settimane).
Vorrei sapere innanzitutto se appartengo alla categoria degli esodati in quanto la sospensione della mobilita' ho capito che e' considerata "neutra" dall' INPS, ovvero che sposta i termini della fruibilita' della stessa.
Seconda cosa vorrei conferma del fatto che se il prossimo contratto tiene sospesa la mobilita' oltre il terzo anno, non perdo il diritto alla mobilita' e la stessa semplicemente non viene piu' posticipata ma erosa nella durata. Daniele
La stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato ancorchè di durata maggiore rispetto alla durata della mobilità non è causa di decadenza delle liste di mobilità bensì comporta una semplice erosione del periodo di fruibilità della prestazione.
Si ricorda che ai sensi dell'articolo 8, commi 6 e 7 della legge 223/1991 e della Circolare Inps numero 67 del 14 Aprile 2011 i lavoratori in mobilità possono intraprendere attività di lavoro determinato ottenendo in tal modo la "sospensione" della mobilità e la sua conseguente proroga per un periodo che non può essere superiore alla durata della mobilità stessa. In altri termini le giornate di lavoro prestate non sono computate ai fini della determinazione del periodo di durata del trattamento di mobilità fino al raggiungimento di un numero di giornate pari a quello dei giorni complessivi di spettanza del trattamento: si produce cioè uno slittamento della data di fine prestazione che, tuttavia, non può essere superiore alla durata della prestazione inizialmente prevista.
Nel caso di specie presupponendo una durata originaria della mobilità pari a 36 mesi e la durata contratti a tempo determinato pari a 38 mesi - 1° contratto 32 mesi (Aprile 2010/Dicembre 2012; 2° Contratto 6 mesi (1° Gennaio 2013/Giugno 2013) - , il lavoratore potrà usufruire complessivamente di 34 mesi di mobilità e non più 36 in quanto la durata dei contratti di lavoro ha prodotto 2 mesi di eccedenza. La proroga dunque produrrà un allungamento del termine della mobilità sino ad Aprile 2016.
Circa il mantenimento delle previgenti regole di pensionamento vale la regola generale che possono fare salva la vecchia disciplina quei lavoratori che maturino il requisito per la pensione entro la fruizione dell'indennità di mobilità (ordinaria) ai sensi dell'articolo 24, comma 14 lettera a) del Dl 201/2011 e del decreto interministeriale fornero firmato lo scorso 1° Giugno. Nel caso di specie è dunque necessario maturare i 40 anni di contributi entro il termine della prestazione di mobilità.
Tuttavia il messaggio Inps numero 13343 del 9 agosto 2012 ha precisato che "il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria, entro il quale deve avvenire la maturazione dei requisiti per il pensionamento, deve essere verificato alla data del 24 luglio 2012, data di pubblicazione del decreto interministeriale 1° giugno 2012 nella Gazzetta Ufficiale n. 171. Pertanto, eventuali periodi di sospensione della percezione dell’indennità di mobilità successive al 24 luglio 2012 non possono essere considerati rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione entro il quale devono essere maturati i requisiti per il pensionamento”.
Nel caso di specie dunque le sospensioni della mobilità intercorrenti tra il 24 luglio 2012 e il 1° Giugno 2013 non sono considerate rilevanti. Si tratta di un periodo pari a circa 10 mesi e di conseguenza il termine entro il quale i 40 anni di contributi devono essere perfezionati ai fini della potenziale inclusione nella salvaguardia non sarà piu' Aprile 2016 bensì Giugno 2015.
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Pensione anticipata: le regole per calcolarla
Lunedì, 05 Novembre 2012Sono nata il 30/12/57, lavoratrice dipendente con contributi versati all'INPS che ammontano a 2073 settimane al 31/12/2011 - di cui però 25 settimane figurative per astensione facoltativa di maternita'. Attualmente ancora in servizio, vorrei sapere: la data di pensionamento e se, in quanto precoce dovrò subire la penalizzazione per pensionamento anticipato (56 anni).Antonella
La pensione anticipata può essere conseguita al perfezionamento di 41 anni e 5 mesi di anzianità contributiva, requisiti che si raggiungerebbero gia' nel luglio 2013. In tal caso la pensione decorrerebbe dal mese di Agosto 2013 per effetto dell'abolizione delle finestre mobili. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quater del Dl 216/2011 convertito con legge numero 14 del 2012 per non incorrere in decurtazioni il maturato contributivo deve essere composto da sola prestazione effettiva di lavoro compresi i periodi di astensione obbligatoria per maternita', per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria. Se si vuole evitare la penalizzazione sarà dunque necessario coprire le 25 settimane figurative con contribuzione da lavoro posticipando in questo modo l'uscita dal servizio.
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