
Rossini V
Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it.
Esodati bancari, attesa per la formazione della graduatoria Inps
Giovedì, 01 Novembre 2012Sono un ex bancario nato il 6 dicembre 1956 e ho lavorato dall' agosto 1973 in una fabbrica e poi entrato in banca, Banco di Sicilia nel giugno del 1979 fino al 31.12.2009. Ho aderito al fondo di solidarietà per il sostegno del reddito e occupazione ecc..ecc... e dai calcoli fatti nel 2007 maturerò i 40 anni di contributi il 25.08.2013 e l'accesso alla pensione era prevista per il 2014. In pratica ho lavorato continuamente dall'agosto 1973 al dicembre 2009. Sono andato in esodo dal 1 gennaio 2010 . Ho una lettera dell'inps datata 29 marzo 2010 dove mi si dice che con decorrenza 1.01.2010 mi viene riconosciuto l'assegno mensile previsto e che mensilmente mi perviene e la corresponsione di questo importo cesserà il 1.01.2014 per maturazione diritto di pensione. Nel frattempo mi vengono anche versati i contributi inps in modo da arrivare ai 40 anni previsti. Alla luce del nuovo decreto come sono combinato?? Claudio
Si conferma il possesso dei requisiti ai sensi dell'articolo 24, comma 14, lettera c) del decreto legge numero 201 del 6 Dicembre 2011 e del decreto interministeriale firmato lo scorso 1° Giugno per essere incluso tra coloro che possono mantenere le previgenti regole di pensionamento. Con la maturazione dei 40 anni di contributi nell'agosto del 2013 la pensione decorrerà dal mese di Novembre 2014 (per effetto delle finestre mobili). La conferma dell'inclusione dovrà essere fornita dall'Inps nei prossimi tempi sulla base di una graduatoria in corso di elaborazione dall'istituto.
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Esodati Telecom, mobilita' valida se l'accordo e' stato stipulato in sede governativa
Mercoledì, 31 Ottobre 2012Sono un ex dipendente della Telecom posto in mobilità in data 31/12/2011 con un accordo tra l'Azienda e lo Stato (Ministro Sacconi) e i Sindacati. Ho ricevuto il mancato preavviso fino al 29 Aprile 2012 di conseguenza l'indinnità di mobilità mi è stata concessa dal 7 maggio 2012 con scadenza, per le Aziende del Sud, ad aprile 2016 (48 mesi). La mia finestra si apre il 28 febbraio 2015 (40 anni di contributi) dentro il periodo di mobilità. La pensione dovrebbe essere corrisposta dal 01/06/2016, vorrei sapere se rientro nel decreto dei 55.000 per ricevere regolarmente la pensione a giugno 2016. Sono nato il 26 gennaio 1955. Fulvio
Si deduce che l'accordo sia stato stipulato presso la sede di governo. Per tale ragione ritengo che sia in possesso dei requisiti per essere incluso tra i nuovi 55mila salvaguardati ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera a) del Dl 95/2012.
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Esodati, le vecchie regole per la pensione di anzianita'
Mercoledì, 31 Ottobre 2012Sono nato il 10/03/53 ,ho iniziato a lavorare per una azienda farmaceutica come informatore medico scientifico a settembre 1981, ho già riscattato 4 anni di laurea +1anno di servizio militare. Il 31/10/2011 sono stato licenziato e messo in mobilità in seguito ad accordi tra azienda e sindacati per riduzione del personale,la mobilità ,scade a ottobre 2015. Secondo i miei calcoli dovrei maturare i requisiti a marzo 2014 +3mesi per aumento della aspettativa di vita + 12 mesi, dovrei quindi andare in pensione a luglio del 2015 .. È tutto giusto?? Luciano
Immaginando che abbia 36 anni di contributi al Settembre 2012 il calcolo è corretto. Dal 2013 la vecchia disciplina prevedeva infatti lo scatto per la pensione di anzianità di quota 97 (con un minimo di età anagrafica pari a 61 anni e 35 anni di contributi) e il primo adeguamento alla stima di vita istat pari a 3 mesi.
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Esodati, cosa potrebbe cambiare con la legge di stabilita'
Martedì, 30 Ottobre 2012E' possibile sapere cosa sta succedendo in parlamento con gli esodati? Su varie fonti online leggo che è stato approvato un nuovo emendamento per noi esodati. Cosa prevede? Ci sono speranze per un lavoratore del 1956 licenziato in tronco dal proprio datore nel 2011? Carmelo
Le modifiche proposte con l'emendamento nella legge di stabilità per i lavoratori esodati sono molteplici. Le linee guida ispiratrici del provvedimento sono sinteticamente riassumibili nel seguente modo:
Lavoratori in mobilità - L'emendamento intende tutelare anche i lavoratori che maturino il diritto alla pensione entro 24 mesi dalla scadenza della mobilità (oggi la potenziale tutela è concessa solo a coloro che maturano i requisiti per la pensione entro la fine della mobilità). Si vorrebbero inoltre eliminare quei paletti creati con il Dl 201/2011, il Decreto del 1° Giugno e il Dl 95/2012. In pratica quelli della cessazione entro il 4.12.2011 e degli accordi in sede governativa.
In linea generale si deduce che la salvaguardia sia estesa a tutti coloro che entro il 31.12.2011 avevano stipulato accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali che maturino i requisiti per il pensionamento entro 24 mesi dal termine della mobilità.
Fondi di solidarietà - Qui si vorrebbe assicurare il mantenimento delle vecchie norme anche a coloro per i quali non siano trascorsi 24 mesi dalla cessazione della prestazione straordinaria di solidarietà. Vegono poi precisate alcune regole che consentano la permanenza a carico del fondo di solidarietà sino alla data di effettiva percezione della pensione in modo da evitare periodi di vuoto economico.
Prosecutori Volontari - Per questa categoria sarebbero travolti quei paletti della necessità di non essere rioccupati successivamente all'autorizzazione e della presenza di un contributo accreditato o accreditabile al 6.12.2011. Viene inserito tuttavia che i lavoratori in questione debbano aver compiuto 60 anni o 40 anni di contributi entro il 31.12.2012 oppure 61 anni o 40 anni di contributi entro il 31.12.2013.
Cessati dal servizio - Qui si interverrebbe sull'articolo 6, comma 2-ter del Dl 216/2011. Sarebbe estesa la tutela anche ai lavoratori il cui rapporto di impiego non sia risolto con accordo con il datore di lavoro (es. licenziamento). Si interviene sul termine decorrenza sostituendolo con "maturazione" con la conseguenza che si tutelerebbero i lavoratori che maturano il requisito per la pensione entro il 6.12.2013. Si elimina inoltre il riferimento della necessaria non rioccupazione successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Fermo restando il problema delle risorse economiche il provvedimento sembra poco coordinato con l'intero complesso normativo che si è stratificato in questi mesi.
In basso il testo dell'emendamento sugli esodati nella legge di stabilita' (vedi art. 8)
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Esodati, le vecchie regole per il pensionamento di vecchiaia
Martedì, 30 Ottobre 2012Sono nata il 18/04/1956. Lavoro in un istituto di credito e nel settembre del 2011 mi era stato richiesto di aderire al Fondo di Solidarieta' per il prepensionamento , avendo l'azienda constatato che la mia finestra pensionistica maturava entro il 1/01/2018. Tale possibilita' rimaneva invariata anche con la rifirma Fornero perchè avrei mantenuto le vecchie regole. Ora mi dicono che la mia domanda e' stata scartata ma nessuno, ne' il mio datore di lavoro, ne' l'inps, ne' i vari caf sanno dirmi quali erano i requisiti di vecchiaia prima dell'ultima riforma. Daniela
I requisiti per il pensionamento di vecchiaia delle lavoratrici del settore privato sono stati oggetto di diverse modifiche prima del decreto salva italia (art. 24, dl 201/2011).
Il legislatore aveva previsto il graduale innalzamento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia ad iniziare in un primo momento dal 2020 ( cfr: articolo 18, comma 1, del Dl 98/2011 convertito con la legge 111/2011). La successiva modifica apportata al predetto articolo dal comma 20, articolo 1 del Dl 138/2011 convertito con legge numero 148/2011 aveva tuttavia anticipato l'innalzamento dal 1° Gennaio 2014.
La tabella sottostante fotografa la situazione al 6.12.2011, data di entrata in vigore del citato decreto legge, comprensiva dell'adeguamento all'aspettativa di vita Istat e delle finestre mobili che ai sensi dell'articolo 12, comma 2 del Dl 78/2010 posticipavano, secondo la vecchia disciplina, l'effettiva percezione del primo rateo pensionistico.
Anno | Req. senza stima vita | Stima di vita | Totale con stima | Decorrenza |
2012 | 60 anni | - | 60 anni | + 12 mesi (18 autonome) |
2013 | 60 anni | + 3 mesi | 60 anni e 3mesi | + 12 mesi (18 autonome) |
2014 | 60 anni e 1 mese | + 3 mesi | 60 anni e 4 mesi | + 12 mesi (18 autonome) |
2015 | 60 anni e 3 mesi | + 3 mesi | 60 anni e 6 mesi | + 12 mesi (18 autonome) |
2016 | 60 anni e 6 mesi | + 7 mesi* | 61 anni e 1 mese* | + 12 mesi (18 autonome) |
2017 | 60 anni e 10 mesi | + 7 mesi* | 61 anni e 5 mesi* | + 12 mesi (18 autonome) |
2018 | 61 anni e 3 mesi | + 7 mesi* | 61 anni e 10 mesi* | + 12 mesi (18 autonome) |
* E' una stima sulla base dello scenario demografico istat 2007.
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