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Rossini V - Results from #440

 

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Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Esodati, mobilita' lunga ed aspettativa di vita

Martedì, 20 Novembre 2012
Mi collego  alla validita' del mess. Inps n. 27073 (Nov/2008) e del mess. Inps n.13343 (Ago/2012) dove si conferma che i lavoratori licenziati e collocati in mob. lunga entro il 31/12/2007 con la L.296/2006 maturano i requisiti pensionistici a 57/35 (tab. C L.449/97).In particolare le 6000 mobilita' lunghe del 2007 sono state concesse proprio in virtu' del fatto di poter bloccare tali requisiti e non capisco perche' l'Inps continua a ripetere di voler applicare l'aspettativa di vita di 3 mesi alle mobilita' lunghe che vanno in pensione dal 2013.
Questa ADV e' stata introdotta dal DL 78/2010 successivamente al mess. 27073 che ci dovrebbe tutelare appunto da modifiche successive e,inoltre,non risulta ne nel 27073 ne nel 13343 nessuna differenza di trattamento tra gli anni in cui vengono maturati i requisiti per cui si intende che vengano trattati tutti allo stesso modo,vorrei un Suo prezioso parere su quanto detto a anche su un eventuale giustifcato ricorso in caso di rigetto della domanda di pensione,
Vincenzo

(nato il 11/02/56  licenziato e collocato in mob. lunga il 30/09/2007 L.223/91 art.4 e 24,requisiti 57/35 da raggiungere a Feb/2013,finestra utile 1 Luglio 2013)
 

L'osservazione è condivisibile. I lavoratori collocati in mobilità lunga alla data del 4 Dicembre 2011 ai sensi della legge 296/2006 accedono alla pensione - come ribadito dal messaggio inps numero 13343 del 9 Agosto 2012 - con i requisiti indicati nella tabella C allegata alla legge 449 del 1997. Si tratta della disciplina che prevedeva il perfezionamento di almeno 57 anni di età anagrafica e 35 anni di contributi (precisato anche dal messaggio Inps numero 27073 dell'8 Novembre 2007).

Per quel che si chiede, cioè se questi requisiti debbano essere adeguati alla stima di vita istat (3 mesi dal 2013), l'incertezza deriva dalla difficoltà di interpretazione di una controversa norma contenuta nell'articolo 24, comma 15 del Dl 201/2011 che dispone, ma solo prima facie, l'estensione dell'adeguamento alla stima di vita a tutti i salvaguardati.

Anche l'Inps è stata tratta in inganno. Con un messaggio pubblicato alcuni giorni prima del numero 13343 del 9 Agosto, l'istituto ha commesso un errore applicando indistintamente l'adeguamento a tutti i lavoratori (soprattutto anche ai lavoratori quarantisti che avrebbero quindi dovuto raggiungere 40 anni e 3 mesi di contributi per andare in pensione mentre la disciplina vigente al 6.12.2011 non prevedeva siffatto adeguamento). Sotto lo sdegno e le proteste dei sindacati l'Inps è tornata sui suoi passi rimuovendo il messaggio il giorno successivo (sostituito con il piu' prudente numero 13343).

A ben vedere tuttavia la disposizione di quell'infelice comma, avvalorata anche da un parere del Ministero del Lavoro in data 13 Agosto 2012, non fa altro che confermare l'applicazione della stima di vita ai salvaguardati nella misura in cui questa era prevista alla data di entrata in vigore del Dl 201/2011 (6.12.2011). Ciò è anche piu' lineare sotto il profilo formale. La precisazione non è da poco in quanto ciò comporta l'esclusione dell'adeguamento ai lavoratori quarantisti e probabilmente anche al caso di specie. L'articolo 12, comma 12-bis del decreto legge numero 78 del 31 Maggio 2010 come convertito con legge numero 122 del 30 Luglio 2010 e successive modifiche nell'elencare tassativamente le ipotesi in cui si applica l'adeguamento alla stima di vita, non menziona infatti i requisiti anagrafici di cui alla tabella C della legge 449/97. 


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Esodati, novita' in arrivo dalla legge di stabilita'

Lunedì, 19 Novembre 2012

sono nato il 17.10.1955 ho lavorato dal 9/1973 sino al 30/09/2009 mi hanno poi pagato 4 mesi di preavviso ,con accordi tra sindacati e societa' sono stato posto in mobilita' ordinaria il 08/02/2010 con le vecchie normative dovevo fare 3 anni di mobilita' e 9 mesi di contribuzione volontaria per raggiungere i 40 anni di contributi ,dal 2 gennaio 2012 sino al 31ottobre 2012 ho lavorato a tempo determinato interrompendo la mobilita' per 10 mesi al 1/11/2012 ho riattivato la mobilita' che dovrebbe finire a novembre 2013 .
Quando potro' andare in pensione ?
Se non potro' andare con le vecchie regole preFornero avro' diritto a qualche forma d'indennita'  in quanto restero' senza nessun reddito?
oppure devo continuare a apgare la contribuzione volontararia per altri 2 anni e mezzo?
Cordiali saluti Dario

Il caso di specie potrebbe essere coperto da un emendamento alla legge di stabilità in corso di approvazione in Parlamento. Rientrerebbe infatti tra quei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali in quanto fruitori della relativa indennità devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario (nonchè che maturino la decorrenza entro il 6.12.2014). E' necessario quindi attendere la definitiva approvazione della legge.


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Lavoratori Esodati, il piano di riorganizzazione aziendale

Lunedì, 19 Novembre 2012

Salve, nato il 19/05/1957, maturerò 2083 settimane entro il 31/12/2013,attualmente sono ancora al lavoro,la mia azienda(privata) ha in corso un piano di riorganizzazione iniziato il 1/02/2010 con accordo al ministero del lavoro per fuoriuscita di 750 lavoratori(3anni di cassa+3di mobilità)in relazione a questo piano io dal 30 gennaio 2013 lascerò il lavoro(3mesi di preavvioso a carico azienda, e poi mobilità) domande:1°posso rientrare nei salvaguardati per cui accedere alla pensione con le vecchie regole,e se cosi fosse, devo aspettare comunicazione dall'INPS o io devo fare richiesta,2°essendo un lavoratore precoce sarò penalizzato se avrò periodi di mobilità per raggiungere il periodo di contribuzione richiesta. Pierluigi

E' in possesso dei requisiti per essere tra i nuovi 55 mila salvaguardati di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a) del decreto legge numero 95 del 6 luglio 2012 convertito dalla legge numero 135 del 7 Agosto 2012. Questi lavoratori attendono tuttavia la pubblicazione in gazzetta ufficiale di un nuovo decreto interministeriale che regoli le loro modalità di accesso alla salvaguardia.

L'inclusione nella salvaguardia comporterà la possibilità di accedere alla pensione dal mese di Marzo 2014 (dopo 14 mesi di finestra mobile). Per i lavoratori in mobilità non sono richiesti particolari procedure e, in genere, è sufficiente attendere una comunicazione Inps al riguardo. Si consiglia tuttavia, una volta avvenuta la pubblicazione del sopracitato decreto, di rivolgersi allo Sportello Amico della propria sede Inps di zona e/o ad un patronato per verificare la propria posizione e la presenza del suo nominativo all'interno delle liste Inps che saranno formate nei prossimi mesi.

La penalizzazione per coloro che non hanno raggiunto i 62 anni al momento della data di pensionamento (articolo 24, comma 10 del Dl 201/2011) è prevista per i soli lavoratori che accederanno alla pensione con le nuove regole in vigore dal 1.1.2012. I lavoratori salvaguardati, in quanto mantengono eccezionalmente le vecchie regole pensionistiche, non sono interessati dalla disposizione. 


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Esodati, le regole per i lavoratori in mobilita' lunga

Lunedì, 19 Novembre 2012

Buonasera, sono una ex lavoratrice di un'azienda metalmeccanica del gruppo Finmeccanica posta in moblità lunga dal 31.12.2007 ai sensi degli artt.24,4 e 7,comma 7 della legge 223/91 , dell'art 1 comma 1189 della legge 296/06 nonchè del Decreto di attuazione del Ministero del Lavoro e PS del 2 maggio 2007. Secondo i conteggi effettuati da personale qualificato dovrei accedere al pensionamento a far data dal 1.10.2017 secondo le regole previste dalla legge 449/97 tab.C come precisato anche nel msg Inps 27073 del 8.11.2007.
Ho ricevuto la ormai famosa lettera Inps destinata ai possibili salvaguardati e dal patronato al quale mi sono rivolta ho avuto notizia che non devo presentare alcuna istanza alla DPL.  Avrei piacere di avere anche il Vostro autorevole parere in merito per essere più tranquilla. Lorella

Nel quesito non viene indicata la data di nascita nè il maturato contributivo ed è dunque impossibile verificare la data di pensionamento. Si conferma in generale la validità della tabella C allegata alla legge 449/97 per i lavoratori collocati in mobilità lunga con legge 296/06 (cfr messaggio inps numero 13343 del 9 Agosto 2012). I requisiti saranno perfezionati con 57 anni di età e 35 anni di contributi oppure indipendentemente dall'età anagrafica, con il perfezionamento di 40 anni di contributi.  I lavoratori in questione non devono inoltre presentare istanza di accesso alla Direzione Territoriale del Lavoro. 


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Esodati, il punto sugli esonerati dal servizio

Sabato, 17 Novembre 2012

sono dipendente di una azienda sanitaria locale,sono nato nel marzo del 1956 ho raggiunto i 40 anni di servizio il 27/02/2012 e sono in esonero dal servizio dal 1/4/2011,nel mese di luglio ho spedito la domanda alla DPL di torino,per essere salvaguardato e usufruire del sistema previdenziale ante fornero,avendone il diritto in quanto in esonero dal servizio prima del 4/12/1011.
Nel sito del ministero ho visto una tabella che dice che al 31/10/2012 le domande pervenute,da esonerati in tutta italia,sono circa 1500,a fronte di un numero preventivato dalla fornero di 950,ora io le chiedo,se la mia richiesta non venisse accetata, a causa del numero eccessivo di domande,ho la possibilità di fare qualcosa,tipo cause o vertenze sulla costituzionalità della Riforma, per avere quello che mi era stato assicurato alla mia uscita dal lavoro in base ad una legge dello stato e recepita da una legge della regione piemonte. Fabio

Il messaggio inps numero 13343 del 9 Agosto 2012 ha precisato che il criterio ordinatorio di ammissione alla salvaguardia per i lavoratori esonerati dal servizio è quello della data di inizio del periodio di esonero: "per tale categoria il criterio ordinatorio del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di inizio dell’esonero dal servizio". Le domande eccedenti le 950 unità (il limite numerico potrebbe però anche variare perchè dipende in realtà dalle risorse assegnate alla categoria in esame) potrebbero dunque essere rigettate in assenza di ulteriori provvedimenti o risorse assegnate dal governo. 

In caso di esclusione è possibile in ultima istanza agire anche per vie legali. Tuttavia data l'impossibilità in questa sede di effettuare una digressione sulla costituzionalità della Riforma, si consiglia di rivolgersi alle organizzazioni sindacali che stanno patrocinando diversi ricorsi sia innanzi agli organi della giustizia ordinaria che a quella amministrativa contro la Riforma Fornero.


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