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Pensioni Militari, ok all'uscita con 40 anni ma resta la finestra

 

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Pensioni Militari, ok all'uscita con 40 anni ma resta la finestra

Rossini V Martedì, 14 Ottobre 2014

Sono un ispettore della polizia di stato di 56 anni. Volevo sapere se è ancora possibile avvalersi dei requisiti pensionistici previgenti alla Riforma Fornero del 2011. Mi sembra che le forze di polizia non rientrino nella riforma Fornero. Vorrei sapere quando potrò essere posto in congedo. Kasmin La valutazione è corretta. Al personale del comparto difesa e sicurezza non si applicano i nuovi limiti di età anagrafica e di anzianità contributiva stabiliti dalla legge 214/11 (cosiddetta legge Fornero) per andare in pensione.  Infatti, i requisiti necessari per il collocamento in pensione del personale in esame è, ancora, regolato dal Dlgs 165 del 30 aprile 1997, e successive modificazioni e integrazioni che, all'articolo 6, stabilisce che il diritto alla pensione di anzianità si consegue secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 25, 26, 27 e 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni.

A tali requisiti, occorre aggiungere l'applicazione della finestra mobile di 12 mesi, prevista dalla legge 122/10, e l'adeguamento alla speranza di vita. Quindi, il personale del comparto difesa e sicurezza può andare in pensione di anzianità con 35 anni di contributi (servizio utile: servizio effettivo + servizio virtuale) e l’età di 57 anni, con adeguamento alla speranza di vita (+ 3 mesi dal 2013), oltre all'applicazione della finestra mobile di 12 mesi, oppure con 40 anni di contribuzione, (+ 3 mesi dal 2014), indipendentemente dal requisito anagrafico, oltre l'applicazione della finestra mobile di 15 mesi (in tal caso). l lettore non specifica la sua data di nascita, per cui, per sapere la data di decorrenza della pensione anticipata, bisognerà verificare se maturerà prima il requisito di 57 anni di età e 35 anni di contributi, ai quali occorre aggiungere l'adeguamento alla speranza di vita e la finestra mobile di 12 mesi, ovvero il requisito di 40 anni e 3 mesi di contributi (servizio effettivo + servizio virtuale), oltre l'applicazione della finestra mobile di 15 mesi.

Zedde

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