Pensioni, il pagamento dei doppi assegni slitta al 10 del mese

Martedì, 23 Dicembre 2014
Una norma della legge di stabilità prevede che i titolari di doppia pensione Inps-Inpdap riceveranno le prestazioni il 10 del mese. 800 mila i pensionati interessati dalla misura.

Kamsin Dal prossimo anno i pensionati titolari di piu' prestazioni a carico dell'Inps riceveranno l'accredito degli assegni in un solo giorno. Il 10 di ogni mese. Il comma 302 dell'articolo unico della legge di stabilità prevede, infatti, che, al fine di razionalizzare ed uniformare le procedure i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'Inps, i trattamenti pensionistici, saranno pagati il 10 di ogni mese, o il giorno successivo in caso di festivo, gli assegni, le pensioni e indennità di accompagnamento erogate gli invalidi civili e le rendite vitalizie dell'Inail.

In particolare la norma stabilisce che, dal 1° gennaio 2015, le pensioni, gli assegni, le pensioni e indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie (Inail) vanno poste in pagamento il giorno 10 di ciascun mese ovvero il giorno successivo se festivo o non bancabile (sabato e domenica), con un unico pagamento nei confronti dei beneficiari.

L'Inps ha precisato che «l'introduzione del nuovo sistema di pagamento delle pensioni non comporta la modifica delle date di pagamento di pensioni pubbliche e sport/ spettacolo». Tali pensioni, si ricorda, vengono e continueranno a essere disponibili con la consueta data di valuta: 1) il giorno 1 di ciascun mese per le gestioni Inps (pensioni, indennità, ecc.); 2) il giorno 10 di ciascun mese per le gestioni dello spettacolo e degli sportivi professionisti; 3) il giorno 16 di ciascun mese per le gestioni dei lavoratori pubblici. La novità dovrebbe interessare circa 800 mila pensionati con più assegni erogati da Inps ed ex Inpdap (oggi all'Inps).

Si prevede, inoltre, che i medici dovranno inviare in via telematica i certificati di morte e che le prestazioni in denaro versate dall'INPS per il periodo successivo alla morte dell'avente diritto su un conto corrente presso un istituto bancario o postale saranno corrisposte con riserva. L'istituto bancario e la società Poste italiane Spa saranno tenuti alla loro restituzione all'INPS qualora esse siano state corrisposte senza che il beneficiario ne avesse diritto.

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