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Previdenza - Results from #2508

 

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Pensione Anticipata, Gnecchi: ora depenalizzare gli assegni già liquidati

Nicola Colapinto Mercoledì, 11 Febbraio 2015
L'onorevole Pd dalla Commissione Lavoro della Camera chiede al Governo di rimediare ai due errori contenuti nella legge di stabilità in materia di pensioni.

Kamsin Almeno due criticità che penalizzano soprattutto le lavoratrici donne devono essere affrontate il prima possibile. E' quanto chiedono alcuni deputati del Pd - capofila Maria Luisa Gnecchi - al Governo con una risoluzione approvata lo scorso Dicembre in occasione del via libera alla legge di stabilità 2015.

La depenalizzazione. In primo luogo c'è la questione della depenalizzazione degli assegni liquidati sino al 2014. Nella legge di stabilità 2015 è passato, infatti, un emendamento per disapplicare le suddette penalizzazioni almeno fino al 31.12.2017. Il Governo però ha riformulato l'emendamento originario togliendo le penalizzazioni solo per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2015. Mentre sono state lasciate per coloro che sono usciti entro il 2014. Dai dati forniti dall'Inps il taglio ha colpito 11.825 donne e 3.338 uomini da gestioni private e 9.432 donne e 772 uomini da gestioni pubbliche.

La riformulazione del Governo limitando quindi la cancellazione delle penalizzazioni dall'1.1.15 colpisce 21.257 donne e 4.110 maschi i cui trattamenti continueranno ad essere tagliati "a vita". Ancora una volta, dunque, sono le donne ad essere più penalizzate; la conseguenza sarà inevitabilmente l'attivazione di contenzioso in sede giudiziaria da parte di coloro che hanno subito la penalizzazione sul calcolo della pensione.

Il tetto agli assegni. L'altra questione riguarda l'introduzione del tetto alla crescita degli assegni per chi era nel retributivo sino al 2011. Questa modifica ha l'obiettivo di evitare che la misura della pensione risulti essere superiore alla pensione calcolata con le regole vigenti fino al 31.12.11. Va ricordato che il requisito minimo per la pensione di anzianità era 40 anni di contributi e la pensione veniva calcolata fino al massimo di 40 anni, per la prima volta nella storia previdenziale la manovra Fornero ha previsto due requisiti contributivi diversi per uomini e donne, 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne. Esisteva una differenza di età per la pensione di vecchiaia, ma mai una differenza di requisito contributivo.

Dato che tale misura comporta che per il calcolo della prestazione pensionistica si prenderà a riferimento il requisito minimo di accesso alla pensione anticipata, non tenendo conto dei contributi versati oltre tale limite, si creerà l'assurda situazione che a parità di contribuzione versata, per esempio 43 anni, per una donna verranno utilizzati per il calcolo solo 41 anni e sei mesi di contribuzione mentre per l'uomo 42 anni e sei mesi, realizzando una palese discriminazione nei confronti delle donne.

seguifb

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Opzione Donna, Class Action entro marzo. Ecco come si aderisce

Eleonora Accorsi Mercoledì, 11 Febbraio 2015
Entro il 31 Marzo 2015 il Comitato Opzione Donna presenterà il ricorso collettivo contro l'Inps per ottenere lo stralcio delle Circolari 35 e 37 del 2012.

Kamsin Il Comitato Opzione Donna guidato da Daniella Maroni inizia ufficialmente la raccolta delle firme per la promozione della class action contro l'Inps volta ad ottenere la revoca o la modifica delle Circolari Inps 35 e 37 del 14 marzo 2012 che impediscono alle lavoratrici che maturano i requisiti nel 2015 di accedere alla cd. opzione donna. 

E' quanto si legge in una nota stampa diffusa dal Comitato. Per l'avvio dell'azione giudiziaria, guidata dagli avvocati Maestri e Sacco, è richiesto il raggiungimento di un numero minimo di adesioni pari a 200 ricorrenti ed il pagamento di un contributo di 300 euro (quota che ricomprende tutte le tasse e le spese). Il contributo - scrivono dal Comitato - dovrà essere versata esclusivamente a mezzo bonifico sul conto corrente dedicato alla class action di cui saranno comunicate le coordinate a partire dal 16 febbraio. "Detta somma comprende ogni spesa, comprese quelle di organizzazione, collazione, notifica e deposito atti, trasferte".

Per partecipare le aderenti devono altresì stampare ed inviare agli avvocati che seguono la causa un mandato difensivo (un fac-simile è qui disponibile). La firma del mandato deve essere autenticata, precisano dal Comitato, innanzi al pubblico ufficiale dell'anagrafe del Comune di residenza, ad un notaio, o presso gli studi degli avvocati Sacco e Maestri. Il mandato originale deve essere quindi spedito ai legali per posta (Avv. Andrea Maestri Via Meucci n. 7/d - 48124 Ravenna oppure Avv. Giorgio Sacco - Via San Felice n. 6 - 40122 Bologna) o consegnato agli avvocati in occasione della sottoscrizione. I legali hanno dato disponibilità anche ad organizzare trasferte in altre città per raccogliere le adesioni delle lavoratrici che non riuscissero ad ottenere l'autenticazione della firma presso il Comune. 

Al mandato occorre sempre allegare una fotocopia della carta di identità, del codice fiscale e della distinta del bonifico effettuato (anche quando viene consegnato personalmente presso lo studio dei legali).

I tempi del ricorso. L'obiettivo del Comitato è di raggiungere la soglia minima di adesioni e di notificare e depositare il ricorso collettivo entro il 31 Marzo 2015 presso il Tar del Lazio. Una volta depositato il ricorso, il TAR dovrà fissare l'udienza d'ufficio in una data compresa tra il 90mo e il 120mo giorno dal deposito. "Se, ad esempio, depositassimo il 30 marzo, il TAR dovrebbe fissare l'udienza non prima del 30 giugno e non oltre il 30 luglio. Se, per esempio, il TAR fissasse l'udienza il 30 giugno, fino al 10 giugno, altre signore che non abbiano fino a quel momento aderito, potranno farlo, depositando un autonomo atto di intervento" ricordano dal Comitato. Già entro l'estate il Tar potrebbe, dunque esprimersi, sul ricorso.

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Pensioni, Boeri è il nuovo presidente dell'Inps

Redazione Mercoledì, 11 Febbraio 2015
Il Presidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati: la nomina aiuti una maggiore collegialità e sia un segnale di discontinuità rispetto al passato.

Kamsin C'è la conferma ufficiale. Da ieri Tito Boeri è il nuovo presidente dell'Inps. Dopo Mastrapasqua, costretto all'addio dal governo Letta per l'inchiesta sull'Ospedale Israelitico, e due commissari governativi (Vittorio Conti e Tiziano Treu), da ieri l'Inps ha di nuovo un presidente. Il Consiglio dei ministri infatti - su proposta del ministro del Lavoro Giuliano Poletti (che vigila sull'Istituto) - ha ratificato la nomina dell'economista Tito Boeri, già approvata dalle
commissioni competenti di Camera e Senato.

Docente della Bocconi, fondatore de lavoce.info e editorialista di Repubblica, è un esperto di diritto del lavoro e nei mesi scorsi non aveva fatto mancare le sue critiche al governo di Matteo Renzi per alcune scelte: dal Jobs Act ai veri numeri della legge di Stabilità. Da oggi dirigerà il più grande ente previdenziale d'Europa.

Positivo il giudizio di Cesare Damiano, presidente della Commissione Lavoro della Camera: "abbiamo un curriculum di tutto rispetto e l’approccio di Boeri è stato franco e rispettoso. Mi auguro che ci sia anche l’elemento di discontinuità: noi abbiamo sopportato benevolmente l’uomo solo al comando all’Inps e ci auguriamo che si affronti il problema della governance e gli altri fronti aperti del welfare".

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Pensioni/Esodati, certificazioni al via per la sesta salvaguardia

Eleonora Accorsi Mercoledì, 11 Febbraio 2015
Si sblocca la situazione per i lavoratori destinatari della sesta salvaguardia. L'Inps riprende ad inviare le certificazioni con priorità rispetto a chi ha maturato un diritto entro il 2012.

Kamsin L'Inps sta inviando le prime certificazioni dopo la chiusura dei termini per l'ammissione al beneficio della sesta salvaguardia (legge 147/2014). Secondo un'indagine condotta presso l'Inps da PensioniOggi.it l'istituto sta provvedendo ad inviare, con priorità, la certificazione ai lavoratori che hanno fruito dei congedi e dei permessi per l'assistenza a disabili nel corso del 2011 e che hanno maturato un diritto a pensione, con la vecchia normativa, entro il 31 dicembre 2012.

Si tratta di posizioni che, affermano dall'Inps, erano già state certificate nell'ambito della quarta salvaguardia ma che non erano state inviate agli interessati per via dell'esaurimento del plafond dei 2500 posti (l'ultimo incluso aveva maturato il diritto il 31 Ottobre 2012). L'Inps ha, altresì, iniziato a certificare le prime posizioni dei lavoratori che hanno presentato domanda entro il 5 gennaio 2015 ai sensi della legge 147/2014.

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Pensione anticipata, resta la decurtazione sugli assegni già liquidati?

Rossini V Martedì, 10 Febbraio 2015
L'inps dovrà precisare i limiti allo stop alla penalizzazione introdotto dalla legge di stabilità per il 2015. Tra i chiarimenti attesi la possibilità di ammettere al ricalcolo gli assegni già decurtati sino al 31 Dicembre 2014.

Kamsin Dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2017 chi accede alla pensione prima dei 62 anni l'età non subirà il taglio dell'1-2% sulle quote di pensione calcolate con il sistema "retributivo". E' quanto ha previsto il comma 113 dell'articolo unico della legge di stabilità 2015 (legge 190/2014). Si tratta di quella riduzione dell'1% per ogni anno di anticipo della pensione rispetto ai 62 anni di età e una riduzione del 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai 60 anni.

Con la norma inserita nella legge di stabilità, ci sarà, in pratica, un periodo di sospensione della penalizzazione sino al 2017 con la conseguenza che le pensioni anticipate, dal 2018, torneranno ad essere penalizzate se l'accesso avverrà con meno di 62 anni. Sempre che non ci saranno ulteriori cambiamenti.

L'inps ha di recente indicato alle sedi territoriali, in attesa di ulteriori istruzioni, con il messaggio 417/2015 di non applicare la penalizzazione sugli assegni aventi decorrenza, appunto, dal 1° gennaio 2015.

Una delle questioni piu' delicate, già evidenziate da PensioniOggi.it nei giorni scorsi, è stabilire cosa accadrà a quegli assegni che sono stati già decurtati prima dell'entrata in vigore della legge di stabilità. La norma di legge, infatti, indica che il beneficio si applica a decorrere dal nuovo anno, disinteressandosi agli effetti sugli assegni già liquidati sino al 31 Dicembre 2014.

Come dire: il taglio resta per sempre se l'assegno è stato liquidato prima del 2015 con la decurtazione. La discriminazione è di tutta evidenza nel caso seguente. Si pensi al lavoratore che ha raggiunto i 42 anni e mezzo di contributi nel novembre 2014 e che è andato in pensione dal 1° dicembre 2014 con la decurtazione perchè non sapeva della novità contenuta nella legge di stabilità. Ebbene se avesse aspettato un mese in piu', facendo domanda di pensione dal 1° gennaio 2015, l'assegno non sarebbe stato "tagliato". Una vera beffa!

Esigenze di giustizia sociale e di equità dovrebbero piuttosto consentire a tali assegni di essere depenalizzati a decorrere dal 1° gennaio 2015 come accaduto in passato per interventi simili sul meccanismo della penalizzazione. Si vedrà quale sarà la posizione ufficiale del Ministero del Lavoro.

L'altro punto da chiarire riguarda i lavoratori che raggiungono l'anzianità contributiva entro il 31 Dicembre 2017 ma scelgono di andare in pensione in data successiva alla maturazione del requisito contributivo, ad esempio, nel 2019. Si pensi ad un lavoratore che raggiunge nel novembre 2017 i 42 anni e 10 mesi di contributi e 58 anni di età e decide di restare sul lavoro per altri due anni. Nel 2019, all'età di 60 anni esce: il suo assegno sarà penalizzato? La risposta dovrebbe essere negativa, nessuna decurtazione, ma un chiarimento ufficiale sarebbe rassicurante.

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Opzione Donna, anche la speranza di vita accorcia i termini

Eleonora Accorsi Lunedì, 09 Febbraio 2015
L'applicazione della speranza di vita determina, per le lavoratrici che accedono al regime sperimentale, una ulteriore riduzione dei termini.

Kamsin Alcune lettrici ci scrivono per segnalare una presunta imprecisione nella tabella allegata all'articolo pubblicato sabato scorso su PensioniOggi.it per quanto riguarda il mancato conteggio della speranza di vita. Per spiegare meglio occorre fare una premessa ricapitolando la situazione attuale. Le Circolari 35 e 37 del 14 Marzo 2012 dell'Inps hanno, come noto, messo tre punti nero su bianco:

1) che le finestre mobili (12/18 mesi) continuano ad essere applicate a queste lavoratrici come accadeva sino al 31.12.2011 (si veda Circolare Inps 53/2011);

2) che il requisito anagrafico è soggetto alla speranza di vita (quindi dal 1° gennaio 2013 l'età necessaria diventa 57 anni e 3 mesi e 58 anni e 3 mesi per le autonome);

3) che la decorrenza del trattamento pensionistico si verifichi entro il 31 dicembre 2015. E quindi i requisiti anagrafici e contributivi in parola devono essere raggiunti entro il 30 Novembre 2014 (se dipendenti del privato), 30 Dicembre 2014 (se nel pubblico impiego), e 31 Maggio 2014 (se autonome). 

La richiesta prioritaria che viene rivolta al Ministero del Lavoro e all'Inps è volta ad ottenere la rimozione della condizione prevista dal punto 3). Ebbene se così fosse alle lavoratrici in parola sarebbe possibile raggiungere i requisiti (cioè 57 anni e 3 mesi) entro il 31 dicembre 2015 fermo restando però l'applicazione delle finestre mobili e, appunto, la speranza di vita. Quindi se prendessimo l'ultima lavoratrice che sarebbe ammessa al regime, cioè colei che matura questi requisiti proprio l'ultimo giorno utile, il 31 Dicembre 2015, la pensione avrebbe decorrenza dal 1° gennaio 2017 (o 1° luglio 2017 se autonoma; 1° settembre 2016 se nel comparto scuola). Ed è ciò che si vuole evidenziare nella tabella seguente.

E' chiaro che, qualora le richieste si spingessero sino a chiedere l'annullamento anche dei punti 1 e 2) - come ci scrivono alcune lavoratrici - , cioè l'applicazione della stima di vita e delle finestre mobili, il risultato sarebbe diverso. Non ci sono dubbi. In tal caso, sempre fotografando la situazione al 31 dicembre 2015, alla lavoratrice di cui all'esempio sopra sarebbero sufficienti solo 57 anni di età e la pensione decorrerebbe dal 1° gennaio 2016 e non dal 1° gennaio 2017.

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