Fondo Telecomunicazioni, Operativo l'anticipo sino a cinque anni sulla pensione
I chiarimenti in un documento dell’Inps in merito alle condizioni per accedere all’assegno straordinario di solidarietà per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni.
Sino a cinque anni di anticipo sull’età pensionabile per i lavoratori dipendenti di aziende rientranti nel nuovo Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle Telecomunicazioni. Il Fondo, infatti, eroga oltre alla cassa integrazione (ordinaria e straordinaria) anche l’assegno straordinario di solidarietà finalizzato all’accompagnamento alla pensione anticipata o alla pensione di vecchiaia per un massimo di 60 mesi dalla cessazione dal rapporto di lavoro. Per la concessione occorre il preventivo accordo con la parte sindacale che individui i lavoratori interessati ed il versamento della relativa provvista da parte del datore di lavoro esodante (un contributo mensile che copre sia l’assegno la contribuzione correlata). Lo rende noto, tra l'altro, l'INPS nella Circolare n. 144/2025.
Destinatari
I chiarimenti riguardano il Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle Telecomunicazioni operativo dal 1° gennaio 2024 data di entrata in vigore del decreto interministeriale del 4 agosto 2023 (G.U. n. 218 del 18 settembre 2023) e istituito ai sensi dell’articolo 26 del Dlgs n. 148/2015. Al Fondo sono iscritte “tutte le imprese esercenti, con licenze/autorizzazioni ove previste, servizi di telecomunicazione, intendendosi per tali i servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali anche attraverso l’esercizio di reti e servizi di networking (e-commerce, internet, posta elettronica etc); imprese che svolgono attività di assistenza e gestione della clientela, in particolare per le imprese di telecomunicazione; imprese di sviluppo e implementazione di servizi per soluzioni tecnologiche applicate anche alle telecomunicazioni e alle imprese che forniscono servizi per contenuti digitali e multimediali”.
Assegno straordinario
Tra le tutele offerte dal Fondo c’è l’assegno straordinario di solidarietà, cioè quella prestazione economica riconosciuta ai lavoratori in esubero ammessi a fruirne nell’ambito dei processi di incentivazione all’esodo in accordo con la parte sindacale, che maturino i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata entro i 60 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Sostanzialmente la misura si rivolge ai lavoratori che:
- abbiano raggiunto un minimo di 37 anni e 10 mesi di contributi (36 anni e 10 mesi le donne) nel quale caso l’assegno è finalizzato alla pensione anticipata;
- abbiano raggiunto almeno 62 anni di età ed un minimo di 20 anni di contributi nel quale l’assegno è finalizzato alla pensione di vecchiaia.
Ai fini della maturazione del requisito contributivo sono considerati utili anche i periodi contributivi maturati all’estero presso paesi presso i quali si applica la normativa comunitara (Ue, Svizzera e Paesi SEE) oltre che il Regno Unito e i paesi extracomunitari legati da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale. La fruizione non è ammessa nei confronti dei lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità.
L’accordo
La prestazione è subordinata alla sottoscrizione di un accordo sindacale aziendale o di gruppo stipulato con le rappresentanze sindacali aziendali o con la rappresentanza sindacale unitaria espressione delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L’accordo individua i lavoratori coinvolti nell’esodo ed acquisce il loro consenso alla cessazione consensuale del rapporto di lavoro. Concluso l’accordo il datore di lavoro deve trasmetterlo all’Inps e presentare apposita domanda di accesso alla prestazione (modulo “AP159”). Il costo dello strumento è interamente a carico delle aziende esodanti che dovranno farsi carico, tramite l’Inps, sia del pagamento dell’assegno sia del versamento della contribuzione correlata a favore dei lavoratori per tutta la durata dell’esodo. In tal senso la prestazione è simile all’isopensione di cui alla legge n. 92/2012.
Misura e Durata
Come detto la prestazione può avere una durata massima di 60 mesi ed è pari al valore della pensione maturata alla cessazione del rapporto di lavoro (a tal fine si applica il coefficiente di trasformazione relativo all’età di decorrenza dell’assegno straordinario). Attenzione: non trattandosi di una pensione non si applica la rivalutazione annuale all’inflazione (la cd. perequazione); non è prevista la corresponsione delle prestazioni connesse al reddito (es. quattordicesima); non è possibile effettuare trattenute mensili per ricongiunzioni o riscatti i quali, pertanto, devono essere interamente versati prima dell’accesso alla prestazione.
Al raggiungimento del requisito pensionistico (anticipato o di vecchiaia) il lavoratore dovrà presentare apposita domanda di pensione (non è prevista la trasformazione automatica in pensione).
Se finalizzato alla pensione anticipata l’assegno copre anche il periodo di finestra mobile (3 mesi) tra la maturazione del requisito pensionistico e la decorrenza del trattamento pensionistico.
Contribuzione correlata
La percezione della prestazione è assistita dal versamento della contribuzione figurativa per il periodo intercorrente tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e:
- la maturazione del requisito contributivo (42 anni e 10 mesi di contributi; 41 anni e 10 mesi le donne) se la prestazione è finalizzata alla pensione anticipata (si noti che il periodo di finestra mobile è, invece, escluso dal versamento figurativo);
- la maturazione del requisito anagrafico (67 anni) se la prestazione è finalizzata alla pensione di vecchiaia.
L’onere viene assolto dal datore di lavoro utilizzando l’aliquota contributiva relativa al fondo presso cui è iscritto il lavoratore (in genere il 33% a cui si aggiunge l’1% nel caso in cui l’imponibile superi la prima fascia di retribuzione pensionabile). Naturalmente il versamento della contributiva figurativa è utile sia ai fini del diritto che della misura della pensione (che, pertanto, sarà superiore al valore dell’assegno).
L’Inps ricorda, infine, che l’assegno è pienamente cumulabile con redditi da lavoro subordinato o autonomo e che la prestazione è assoggettata a tassazione ordinaria.
Documenti: Circolare Inps 144/2025