Pensioni, Via libera alla ricongiunzione dei contributi nella Gestione Separata
I chiarimenti in un documento dell’Inps che recepisce l’orientamento della Corte di Cassazione. Possibile il trasferimento dei contributi sia in entrata che in uscita ma solo verso le casse professionali. L'operazione è simile ad un riscatto.
L’Inps finalmente si adegua alla possibilità per i professionisti di ricongiungere la contribuzione accreditata presso la Gestione Separata di cui alla legge n. 335/1995. La facoltà, fino ad oggi esclusa, consentirà il trasferimento ai sensi della legge n. 45/90 della contribuzione tra la predetta gestione e le Casse Ordinistiche di cui al Dlgs n. 509/1994 e quelle di nuova istituzione di cui al Dlgs n. 103/1996. Lo rende noto lo stesso Ente Previdenziale nella Circolare n. 15/2026 adeguandosi all’orientamento ormai dominante della giurisprudenza di legittimità. L’apertura, peraltro, era stata annunciata anche dal Ministero del Lavoro alla fine dello scorso anno.
Cosa cambia
La novità sostanzialmente consentirà di trasferire ai sensi della legge n. 45/90:
- La contribuzione dalla gestione separata Inps di cui alla legge n. 335/1996 presso uno degli enti previdenziali privati obbligatori di cui al dlgs n. 509/1994 o di cui al Dlgs n. 103/1996 (cd. trasferimento in uscita dalla Gestione Separata);
- La contribuzione dagli enti previdenziali privati obbligatori di cui al dlgs n. 509/1994 o di cui al Dlgs n. 103/1996 presso la gestione separata dell’Inps (cd. trasferimento in entrata nella Gestione Separata Inps).
Ricongiunzione in Uscita
Nella prima ipotesi il ruolo dell’Inps è limitato: consisterà nel trasferire all’ente accentrante la contribuzione versata nella Gestione Separata dall’iscritto con la rivalutazione dei montanti al tasso annuo composto del 4,5% come prescritto dalla legge n. 45/90.
Questa versione godrà il maggiore appeal considerando che in molte casse professionali l’onere di ricongiunzione è nullo o perché hanno il calcolo interamente contributivo (es. Inpgi2) o perché hanno una opzione al contributivo (es. Inarcassa) e gli iscritti possono profittare di età di pensionamento a volte più favorevoli rispetto a quelle vigenti nell’Inps. Il trasferimento consentirebbe, quindi, di valorizzare la contribuzione versata nella Gestione Separata ad un tasso annuo composto del 4,5%, come previsto dalla legge n. 45/90, ben superiore al tasso di capitalizzazione dei contributi traducendolo gratuitamente in pensione con le regole della Cassa Ordinistica.
Ricongiunzione in Entrata
L’accentramento nella Gestione Separata richiede, invece, diversi chiarimenti aggiuntivi. Prima di tutto c’è un limite piuttosto significativo. Siccome è stata istituita nel 1996 con la legge n. 335/1996 l’Inps spiega che non è possibile trasferire contribuzione anteriore alla data di istituzione del relativo obbligo contributivo, il 1° aprile 1996. La regola è particolarmente vincolante perché comporta che la ricongiunzione è del tutto esclusa se il richiedente è titolare nella gestione trasferente di contribuzioni anteriori al 1° aprile 1996. In particolare non sarebbe possibile, ad esempio, aggirarla limitando il trasferimento ai soli periodi successivi al 31 marzo 1996.
Pur potendosi ricorrere alla ricongiunzione di cui alla legge n. 45/90 anche nei casi in cui l’iscritto sia già titolare di pensione diretta resta fermo che non è possibile trasferire periodi assicurativi che hanno già dato luogo a pensione in quanto tale contribuzione non sarebbe più disponibile.
L’onere
In secondo luogo l'onere non è nullo. Il professionista sarà tenuto al versamento di un onere economico calcolato con i criteri dell’aliquota percentuale di cui all’articolo 2, co. 5 del Dlgs n. 184/1997. Cioè determinato dalla moltiplicazione del reddito conseguito negli ultimi 12 mesi (o del periodo inferiore se sono stati lavorati meno di 12 mesi) anteriori alla domanda (si considera anche il reddito eventualmente accreditato nella cassa professionale se meno remoto rispetto a quello accreditato nella Gestione Separata) per l’aliquota di computo del 33% (valida per i collaboratori coordinati e continuativi) rapportando il calcolo all’entità del periodo ricongiunto. L’Inps spiega che tale aliquota è fissa (vale anche per i professionisti con partita iva che versano i contributi con quella del 25%) e che il reddito di riferimento così determinato non può risultare inferiore al minimale di 18.808€ (2026) né superiore al massimale di 122.295€ (2026).
Dall’onere così calcolato viene sottratto l’ammontare dei contributi trasferiti dalle gestioni di provenienza (rivalutato al tasso annuo comporto del 4,5%) determinando così l’onere netto da porre a carico del richiedente.
Effetti
Sulla posizione assicurativa dell’iscritto la ricongiunzione determina l’accredito di un periodo temporalmente pari a quello che ha formato oggetto di ricongiunzione considerando ciascun mese pari a 30 giorni o 4,333 settimane; è collocato dall’inizio dell’anno di riferimento ferma restando la durata originaria del periodo stesso; è utile sia ai fini del diritto che della misura della pensione.
Da notare che:
- il valore retributivo del periodo è quello agganciato alla retribuzione sulla base della quale è stato calcolato l’onere di ricongiunzione e non più sulla retribuzione originariamente accreditata nella Cassa Professionale;
- il valore retributivo si convertirà in montante contributivo utilizzando l’aliquota del 33% (la stessa di quella sulla base della quale è stato calcolato l’onere) con rivalutazione, si badi, a decorrere dalla domanda di ricongiunzione con esclusione, quindi, dei periodi corrispondenti alle annualità precedenti (in tal senso l’operazione funziona come un normale riscatto).
Dal punto di vista pratico accentrare i periodi nella Gestione Separata potrebbe avere senso per valorizzare la contribuzione rimasta «silente» in una Cassa Ordinistica al fine di acquisire la pensione di vecchiaia contributiva all’età di 71 anni e 5 anni di contribuzione effettiva o una pensione supplementare all’età di 67 anni. Sempre che l’onere economico sia conveniente.
Solo Casse Professionali
Appare utile precisare che l’apertura non si estende ai periodi contributivi accreditati presso l’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, le gestioni autonome e le gestioni sostitutive ed esclusive della stessa la cui ricongiunzione è regolata dalla legge n. 29/79. Pertanto sia i lavoratori dipendenti del settore privato che del pubblico impiego oltre che gli autonomi (es. commercianti ed artigiani) continuano a non poter trasferire la contribuzione versata nella Gestione Separata sia in entrata che in uscita verso le rispettive gestioni assicurative.
E’ una facoltà
L’operazione non si sostituisce agli altri strumenti per valorizzare la contribuzione mista con le Casse Ordinistiche: il cumulo contributivo di cui alla legge n. 228/2012 e la totalizzazione nazionale di cui al dlgs n. 42/2006.
Documenti: Circolare Inps 15/2026