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Rossini V - Results from #230

 

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Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Esodati, la decorrenza per i prosecutori resta al 6 gennaio 2015
Previdenza

Esodati, la decorrenza per i prosecutori resta al 6 gennaio 2015

Lunedì, 27 Gennaio 2014

Sono un'esodata nata nel 1956 che sta versando i contributi volontari: raggiungerò i vecchi 40 anni di contribuzione nel maggio 2014 (sono stata autorizzata alla prosecuzione volontaria nel 2011). Dovevo essere tra i salvaguardati del 2° decreto (secondo il patronato). Ho contattato oggi l'Inps ma mi hanno detto che non rientro tra i salvaguardati perchè, pur arrivando ad avere 40 anni di contributi nel maggio di quest’anno non potrò incassare la pensione prima del 6 gennaio 2015. E’ possibile tutto questo? Ora con i nuovi decreti per i salvaguardati si apre qualche spiraglio per la mia posizione?  Patrizia da Roma

Dai dati forniti purtroppo la lettrice non soddisfa i parametri per accedere alle salvaguardie sino ad oggi varate. La secon­da salvaguardia (art. 22, Dl 95/2012) che interessa 55mila lavoratori disponeva l'accesso al pensionamento con i requisiti pre­vigenti la riforma Monti-Fornero nei confronti dei lavo­ratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della con­tribuzione al ricorrere dei seguenti criteri:

a) autorizzazione antecedente alla data del 4 dicembre 2011;

b) presenza di almeno un contributo accreditato o accre­ditabile alla data del 6 dicembre 2011;

c) decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2015. 

I successivi interventi avuti con la legge 228/2012, il Dl 102/2013 e da ultimo la legge 147/2013 - anche se hanno effettivamente ampliato i contin­genti numerici - non hanno mutato la condizione che la decorrenza della pensione – calcolata con le vecchie regole – debba verificarsi entro il 6.1.2015 al fine di acccedere alla salvaguardia. Per questa ragione si ritiene che l'Inps abbia risposto correttamente. Al momen­to quindi la lettrice dovrà continuare a versare i con­tributi volontariamente fino al perfezionamento dei nuovi requisiti contributivi per la pensione anticipata oppure optare per il regime sperimentale donna (art. 1, comma 9, legge 243/08).


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Handicap e pensione privilegiata, gli obblighi di visita medica
Previdenza

Handicap e pensione privilegiata, gli obblighi di visita medica

Giovedì, 01 Agosto 2013

Sono beneficiario di causa di servizio ascritta alla quarta categoria, tabella A, e assegnatario di pensione privilegiata ordinaria. Ai sensi dell'articolo 38,comma 5, della legge 488/1998, «i grandi invalidi di guerra e i soggetti a essi equiparati sono considerati persone handicappate in situazione grave ai sensi ed effetti dell'articolo 3 della legge 104/1992 e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari previsti dall'articolo 4 della legge citata. La situazione di gravità è attestata dalla documentazione rilasciata dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici». Considerata la sentenza 2179/2010 del giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento e la circolare Inps 128/2003, la quale effettua l'equiparazione ai sensi della legge 68/1999 per i soggetti titolari di benefici pensionistici (tabella A). Si chiede se avendo la causa di servizio citata, con pensione privilegiata ordinaria, si ha diritto a quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992 senza ulteriori visite sanitarie? Damiano da Roma

Si ritiene che, per avere diritto a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 della legge 104/1992 il lettore dovrà sottoporsi alla visita medica previ­sta dall'articolo 4 della citata legge, in quanto, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la categoria di pensione privilegiata che gli è stata assegnata (la quar­ta) non è sufficiente a sostituire la certificazione di handicap in situazione di gravità rilasciata dalle commissioni Asl competenti, prevista dal citato articolo 4.

Infatti, per espressa previsione normativa dell'arti­colo 38, comma 5, della legge 488/1998, soltanto i gran­di invalidi di guerra e i soggetti a essi equiparati (titolari di pensione o di assegno temporaneo di guerra per lesioni o infermità ascritte alla prima categoria, con o senza assegno di super-invalidità) sono considerati persone handicappate in situazione grave, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, e l'attestato di pensione rilasciato dal ministero del Tesoro (modello 69), o la copia del decreto con­cessivo della stessa, può validamente sostituire la cer­tificazione di handicap in situazione di gravità rila­sciata dalle commissioni Asl. Dunque, per estendere alle persone affette da infermità ascritte allenare cate­gorie della tabella A del Dpr 915/1978 lo stesso tratta­mento, come da sentenza 2179/2010 del giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento, occorre un intervento di carattere legislativo.

Pertanto, a eccezione di quanto disposto dal citato arti­colo 38, comma 5, della legge 488/1998, negli altri rasi di beneficio di pensione privilegiata relativa alle altre categorie di pensione sarà necessario sottoporsi alla vi­sita medica prevista dall'articolo 4 della legge 104/1992, in quanto la concessione dei due "istituti" (ri­conoscimento di infermità dipendente da causa di ser­vizio, e relativa concessione della pensione privilegiata, e riconoscimento della situazione di handicap) av­vengono sulla base di visite mediche effettuate da diffe­renti organi sanitari per finalità diverse. Infatti, il proce­dimento della concessione della pensione privilegiata avviene mediante l'accertamento medico da parte del­le commissioni mediche ospedaliere, cui segue il pare­re tecnico della commissione di verifiche delle cause di servizio, mentre il riconoscimento della situazione di handicap avviene a cura delle apposite commissioni Asl, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, sono integrate da un medico dell'Inps.


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Previdenza

Esodati, Se anche l'Inps inserisce restrizioni occulte...

Venerdì, 26 Luglio 2013

Sono un salvaguardato del secondo decreto dei 55000.Ex Dipendente della ditta Bialetti caffettiere. La Bialetti ha chiuso la sua azienda nel Giugno 2010 e con un accordo governativo fatto a Roma al ministero del lavoro è stato concesso a tutto il personale (120 dipendenti) 2 anni di cassa integrazione e 3 anni di mobilità. In questi giorni la sede inps di gravellona toce (vb) 28883 si sta preparando alla spedizione delle lettere ai salvaguardati aventi diritto con la data di decorrenza della finestra di uscita e l'eventuale pensionamento.Ieri recandomi allo sportello della mia sede inps per chiedere informazioni in merito alla mia posizione mi e stato detto che la mia salvaguardia e quella di altri due colleghi é stata bloccata di ufficio perchè abbiamo maturato il requisito dei 40 anni in anticipo durante il periodo di cassa integrazione, nel mio caso in data 30 aprile 2012 mentre la mobilità è partita dal 01 luglio 2012. Premetto che l 'accordo fatto a Roma prevede anche quelli che inseriscono in un programma di cigs la previsione di una successiva procedura di mobilità strumentale all'accesso al trattamento pensionistico. La Fornero ha sempre sostenuto che nei 40.000 salvaguardati con accordi governativi circa 15000 unità sarebbero stati tutti qei lavoratori che sarebbero transitati dalla cassa integrazione alla mobilità nel 2012 quindi era prevedibile che alcuni lavoratori avrebbero raggiunto il requisito dei 40 anni durante la cassa integrazione. Chiedo a voi esperti se l'inps é in regola con il suo atteggiamento di bloccare il riconoscimento del diritto a me e tutti quei lavoratori con le stesse caratteristiche. Attendo un vostro chiarimento e come sarebbe possibile interferire con questa irregolarità da parte dell'inps Saluti Raffaele

Si condividono in pieno le ragioni del lettore. Il messaggio Inps 4678/2013 che ha recepito l'articolo 22, comma 1, lettera a) del Dl 95/2012 convertito con legge 135/2012 e il Dm 8 Ottobre 2012 in realtà non ha regolato direttamente la questione limitandosi ad affermare che i potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori "per i quali le imprese hanno stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali, ancorché alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultano cessati dall'attività lavorativa e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i quali maturano i requisiti per il pensionamento, vigenti prima del 6 dicembre 2011, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove prevista, della mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della medesima legge". Allo stato attuale non sono stati forniti chiarimenti "ufficiali" sulla questione circa il perfezionamento dei requisiti per la pensione durante il periodo di cigs. 

Invero la ratio della norma dovrebbe essere quella di tutelare il lavoratore indipendentemente dalla circostanza che il soggetto abbia maturato i requisiti durante la fruizione dell'indennità di mobilità o durante l'altro "ammortizzatore sociale", la cigs, che temporalmente si colloca spesso antecedentemente all'ingresso in mobilità. In altri termini dovrebbe ritenersi sufficiente, secondo anche quanto dichiarato dal Ministro Fornero, la stipulazione di accordi per la gestione di eccedenze occupazionali (non a caso chiamati in questo modo dal decreto 95/2012) in sede governativa entro il 31.12.2011. Se tale restrizione fosse confermata dall'Inps si tratterebbe di un comportamento certamente discriminatorio nei confronti di soggetti che hanno siglato i medesimi accordi e che, per la sola "colpa" di essere piu' prossimi alla pensione tanto da riuscire a maturare i requisiti prima ancora del loro collocamento in mobilità, si troverebbero soggetti ad uno slittamento di 5 o 6 anni nell'accesso alla pensione. Contro tali irregolarità, se così possono essere chiamate, non c'è altra forma di tutela che la presentazione, in ultima istanza, di un ricorso. Anche se è auspicabile che aver portato all'attenzione del pubblico il problema possa aiutare a trovare una soluzione. 


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Previdenza

Totalizzazione, così le modalità di calcolo dell'assegno

Venerdì, 26 Luglio 2013

Sono entrato in pensione con la totalizzazione nazionale ed ora scopro però che mi hanno calcolato la pensione con il sistema misto: retributivo fino al 2003 e contributivo dal 2004. Ma e' corretto, avendo al 31 dicembre 1995 maturato almeno 18 anni di contributi? la mia pensione non doveva essere calcolata tutta con il metodo retributivo? Sono fregato? Gianni da Roma

Pur avendo maturato, al 31 dicembre 1995, 18 anni di contributi, previsti per il calcolo della pensione con il sistema retributivo, all'atto della richiesta della totalizzazione dei periodi assicurativi versati a più casse di previdenza, che viene effettuata a titolo gratui­to, si deve accettare che le quote di pensione siano paga­te con il metodo di calcolo contributivo, a meno che in una gestione non si siano raggiunti i requisiti minimi per il calcolo retributivo. Infatti, ai sensi dell'articolo 4 della legge 42/2006, con la richiesta della totalizzazione gli en­ti previdenziali interessati, ciascuno per la parte di pro­pria competenza, determinano la misura dei trattamenti in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, e la misura del trattamento a carico degli enti previdenzia­li pubblici è determinata sulla base della disciplina previ­sta dal Dlgs 30 aprile 1997, n. 180, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusi­vamente con le regole del sistema contributivo, a meno che non si sia maturato il diritto autonomo alla pensione (condizione che, nel caso in questione, non si è verificata né per i contributi versati all'Inpdap, né peri contributi versati all'Inps), mentre la misura del trattamento a cari­co degli enti previdenziali privati, costituiti ai sensi del Dlgs 10 febbraio 1996, n.103, è determinata secondo il sistema di calcolo vigente nei rispettivi ordinamenti.


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Previdenza

Esodati, le regole per la cessazione del rapporto lavorativo

Mercoledì, 24 Luglio 2013

Sono in mobilità ordinaria dal 1° maggio 2013 per riduzione personale prev. dagli art.24,4 e 5 della legge 223/91. Sono nato il 2.8.1952, al 31.12.2012 ho 2026 settimane di contributi versati(Ecocert Inps). Con il vecchio sistema sarei andato in pensione il 1° settembre 2013. Con la nuova salvaguardia dei 55.000 secondo l'art.22 comma 1 lettera a) posso beneficiare della salvaguardia ?? e quando potrò andare in pensione?? La Mobilità è stata concessa alla mia Società con verbali di accordo presso il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e le tre Confederazioni Sindacali Nazionali in data 1.8.2011 e presso Assolombarda il 6.10.2011. Ancora ad oggi non riesco a comprendere sé andrò in pensione il 1° di settembre 2013 essendo un salvaguardato , o sé ci sono dei problemi per una eventuale controversa interpretazione da parte dell'INPS dell'art.22 comma 1 lett.a) riferita al mio caso. Alfonso

Si comprende lo stato di forte disagio del lettore. L'articolo 22, comma 1 lettera a) del decreto legge 95/2012 convertito con legge 135/2012 e del successivo messaggio Inps 4678/2013 prescrivono che i lavoratori collocati in mobilità per effetto di accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali firmati presso la sede governativa entro il 31.12.2011 abbiano i requisiti per partecipare alla salvaguardia (dei 55mila) se perfezionano i requisiti per la pensione entro la fruizione dell'indennità di mobilità. In altri termini la norma stabilisce solo un limite entro cui i requisiti devono essere perfezionati. Nel caso di specie la circostanza che è fonte di dubbi per il lettore - cioè il fatto che abbia maturato i requisiti per la pensione prima della cessazione del rapporto lavorativo e del collocamento in mobilità - non sembra costituire ragione di esclusione dalla salvaguardia. 


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