
Rossini V
Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it.
La ricongiunzione onerosa con passaggio al settore privato
Domenica, 07 Luglio 2013Sono dipendente statale, obbligata ad andare in pensione a 66 anni; se mi licenziassi e andassi a lavorare nel privato, per la pensione potrei fruire delle regole per i dipendenti privati? Per essere più chiara: potrei poi andare in pensione a 62 anni senza penalizzazioni? Erica da Roma
La soluzione proposta dalla lettrice è possibile solo nel caso di ricongiunzione onerosa dei periodi assicurativi. La ricongiunzione gratuita è stata eliminata dalla legge 122/2010. Per completezza informativa va segnalata, inoltre, la legge 228/2012 (legge di stabilità 2013), che ha in parte rimediato al problema. La legge di stabilità 2013 prevede, solo per la pensione di vecchiaia, ma con la nuova età stabilita dalla manovra Monti, un cumulo gratuito dei periodi assicurativi non coincidenti attraverso una speciale totalizzazione retributiva.
Invia una DomandaOgni giorno la consulenza ai lettori. Inviare un quesito e' semplice e gratuito. Se sei già registrato esegui il log- in oppure registrati ora e poi clicca il pulsante in basso. Invia il tuo Quesito! | Newsletter |
Le vecchie regole della legge 335/1995 non si applicano piu'
Domenica, 07 Luglio 2013Mia moglie ha 814 settimane di anzianità contributiva, maturate dal 1969 al 1985. In base all'articolo 1, comma 20 della legge 335/1995, che prevede per i soggetti non titolari di reddito l'età di pensionamento a 57 anni, quindi maturata (essendo lei nata nel mese di maggio 1954), prima dell'entrata in vigore del Dl 211/2011, convertito con modifiche dalla legge 214/2011, avrebbe i requisiti per la pensione? Giovanni da Roma
La signora non rientra nella previsione prevista dall'articolo 1, comma 20, della legge 335/1995. Questa norma, infatti, si applicava a coloro che hanno iniziato a lavorare, senza contribuzione precedente, dal 1° gennaio 1996 in poi (sistema di calcolo esclusivamente contributivo). La signora, quindi, "cade" nella rete restrittiva stabilita dalla manovra Monti.
Invia una DomandaOgni giorno la consulenza ai lettori. Inviare un quesito e' semplice e gratuito. Se sei già registrato esegui il log- in oppure registrati ora e poi clicca il pulsante in basso. Invia il tuo Quesito! | Newsletter |
I requisiti per ottenere l'Aspi
Domenica, 07 Luglio 2013Sono un giovane, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 6 aprile 2011 al 27 febbraio 2012 e, poi, con rapporto di apprendistato di quattro anni instaurato in data 28 febbraio 2012 e risolto il 10 aprile 2013. Mi compete l'indennità di disoccupazione Aspi della durata di otto mesi, introdotta dalla legge 92/2012, perdurando lo stato di disoccupazione? Francesco da Cassino
Alla luce delle informazioni fornite, si propende per una risposta affermativa al quesito. Assumendo che l'attuale stato di disoccupazione del lavoratore in questione sia dovuto a una delle cause che danno diritto a percepire l'indennità "Aspi" (assicurazione sociale per l'impiego), sembra, infatti, che egli abbia maturato i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva richiesti per la relativa erogazione. In particolare, tale trattamento spetta a coloro che possano far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione (articolo 2, comma 4, lettere b e c, della legge 92/2012).Nel caso prospettato, entrambi i requisiti citati sembrano sussistere e, dunque, si ritiene che al lavoratore debba essere riconosciuta l'indennità in parola.
Invia una DomandaOgni giorno la consulenza ai lettori. Inviare un quesito e' semplice e gratuito. Se sei già registrato esegui il log- in oppure registrati ora e poi clicca il pulsante in basso. Invia il tuo Quesito! | Newsletter |
Esodati, finestre mobili piu' lunghe per i quarantisti
Venerdì, 05 Luglio 2013Sono un esodato ex bancario nato il 08/10/1954,in esodo dal 01/01/2009 ed ho ho maturato 40 anni di contributi il 21/01/2013 con la prima finestra al 01/07/2013.A febbraio ho ricevuto la seconda lettera di salvaguardia ,poi ad aprile ho fatto la domanda per la pensione, il 27/06/2013 ho ricevuto la risposta di reiezione dall'Inps dove mi dicono che non ho i requisiti per la finestra di luglio 2013, e nulla di piu'. Ho aggiunto alla domanda iniziale due moduli per indicare la volonta' di volermi avvalere del beneficio di cui all'art. 12 comma 5 d.l. 78/2010 dal Patronato , Venerdi' 28/06. Saro' salvaguardato?, avro' la copertura dell'assegno del sostegno al reddito fino alla pensiione? E quando ci andro'?. Antonio.
Per effetto degli interventi sulle finestre mobili avvenuti tra il 2010 e il 2011 il lettore percepirà il primo assegno dal 1° Aprile 2014 (finestra mobile pari a 14 mensilità dalla data di perfezionamento del requisito; cfr articolo 12, comma 2 del Dl 78/2010 convertito con legge 122/2010). Detto questo la procedura seguita dal patronato è corretta. Bene ha fatto il lettore ad aver presentato la domanda di pensione entro le vecchie decorrenze indicando di volersi avvalere del beneficio di cui all'articolo 12, comma 5 del Dl 78/2010 (cfr: messaggio inps 1648/2012). Ciò consentirà - una volta che sarà pubblicato il decreto relativo all'anno 2013 - di beneficiare dell'assegno di prolungamento di sostegno al reddito come disposto dal comma 5-bis del citato decreto (per info).
Invia una DomandaOgni giorno la consulenza ai lettori. Inviare un quesito e' semplice e gratuito. Se sei già registrato esegui il log- in oppure registrati ora e poi clicca il pulsante in basso. Invia il tuo Quesito! | Newsletter |
La pensione di vecchiaia esclude quella integrativa
Martedì, 02 Luglio 2013La normativa sulla previdenza complementare prevede che anche un pensionato (di anzianità) possa aderire ad un fondo pensione se manca più di un anno alla maturazione dei requisiti di vecchiaia secondo il regime pensionistico obbligatorio di appartenenza. Quindi, deduco che una donna, ex dipendente pubblica (che oggi andrebbe in pensione di vecchiaia a 66 anni), già in pensione di anzianità in base alte regole ante 2012, possa aderire ad un fondo pensione purché non abbia compiuto i 65 anni: è corretto? Damiano da Palermo
L'articolo 8, comma 11, del Dlgs 252/2011, afferma che: «La contribuzione alle forme pensionistiche complementari può proseguire volontariamente oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che l'aderente, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare».
Nella norma si fa dunque, riferimento a due distinti concetti: «l'età pensionabile» e «la data del pensionamento». È noto che, nel sistema obbligatorio, esistono due tipi di pensione: la pensione di vecchiaia, che viene erogata al compimento di una determinata età anagrafica e in presenza di un determinato requisito contributivo, e la pensione anticipata (come il Dl 201/2011 "Salva Italia", ha rinominato la pensione di anzianità) erogata prima del compimento dell'età pensionabile, ma in presenza di un requisito contributivo più elevato.
Nell'interpretare la norma in relazione alla possibilità per un pensionato di aderire ad una forma pensionistica complementare, la Covip, con l'Orientamento del 24 gennaio 2008, ha escluso la possibilità di adesione per una persona titolare di pensione di vecchiaia, o comunque per chi abbia già conseguito tale pensione. La Covip è stata invece possibilista per i casi di coloro che siano titolari di pensione di anzianità (oggi pensione anticipata) a condizione che «non abbiano raggiunto l'età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza per il conseguimento della pensione di vecchiaia». La Covip ha emanato l'Orientamento quando vigevano regole sull'età pensionabile diverse da quelle oggi vigenti.
Il caso posto dal quesito si riferisce ad una donna di 64 anni, già titolare di pensione di anzianità da 8 anni. In base a tali dati si deduce che la donna è nata nel 1949, quindi per lei l'età pensionabile si è compiuta nell'anno 2009, quando la normativa fissava l'età pensionabile a 60 anni per le donne lavoratrici dei settori sia privato, sia pubblico. A giudizio di chi scrive, tale circostanza è sufficiente per escludere l'ammissibilità dell'iscrizione ad una forma pensionistica complementare per una persona che abbia già perfezionato il requisito dell'età pensionabile in base alla normativa previgente la manovra Salva Italia, in quanto le nuove norme sulla più elevata età pensionabile non hanno comunque avuto influenza su tale requisito.
Si ritiene, infine, che il motivo dell'esclusione sia riconducibile alla finalità della previdenza complementare, istituita per consentire forme di risparmio previdenziale di lungo periodo, destinate a costruire una seconda pensione, ad integrazione della pensione del regime obbligatorio. Nella prospettiva di tali finalità, il legislatore ha ritenuto di proteggere, per così dire, tali forme di risparmio, vietando di prelevare denaro prima del pensionamento, fatta eccezione per alcuni casi particolari (anticipazioni e riscatti) e compensando tale divieto con agevolazioni sul versante fiscale. Tali divieti e agevolazioni non sussistono in altre ipotesi di risparmio, e l'estendere tali agevolazioni a ipotesi di risparmio di breve periodo, come accadrebbe per una persona che abbia già compiuto l'età pensionabile, rischierebbe di introdurre nell'ordinamento elementi di carattere speculativo, tali da costituire fattore di squilibrio nei confronti di altri programmi di risparmio non finalizzati necessariamente alla costruzione di una seconda pensione.
Invia una DomandaOgni giorno la consulenza ai lettori. Inviare un quesito e' semplice e gratuito. Se sei già registrato esegui il log- in oppure registrati ora e poi clicca il pulsante in basso. Invia il tuo Quesito! | Newsletter |