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Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Pensioni retributive, la determinazione delle quote A e B
Previdenza

Pensioni retributive, la determinazione delle quote A e B

Mercoledì, 10 Luglio 2013

Sono un lavoratore che nel 2014 andrà in pensione di vecchiaia, con il sistema retributivo. Quali sono i 10 anni/5 anni utilizzati per la determinazione delle quote A e B costituenti l'importo retributivo della pensione? Sono quelli del decennio dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2011? Oppure quelli del decennio dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2014? Carlo da Firenze

Va anzitutto notato che anche ai lavoratori in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31 dicembre 1995 viene applicato il sistema di calcolo contributivo sulla quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012. Il sistema di calcolo retributivo si applica alle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 2011 dai lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995. Secondo tale sistema, la pensione è rapportata alla media delle retribuzioni (o redditi per i lavoratori autonomi) degli ultimi anni lavorativi, rivalutate secondo gli indici Istat basati sul costo della vita.

Per i lavoratori dipendenti del settore privato, la quota A si determina sulla media delle retribuzioni pensionabili degli ultimi cinque anni, mentre la quota B si determina sulla media delle retribuzioni pensionabili degli ultimi 10 anni. Si ritiene, quindi, che nel caso del lettore tale decennio vada dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2014.


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Le diverse opzioni di uscita per la pensione della lavoratrice del settore privato
Previdenza

Le diverse opzioni di uscita per la pensione della lavoratrice del settore privato

Martedì, 09 Luglio 2013

quando andrà in pensione mia moglie? contributi versati pari a circa 22,5 anni di contribuzione. Ho ricevuto 2 risposte: nel 2015 con decurtazione di ca. il 25%, nel 2018 con pensione piena. Io penso che possa andare ne l 2016 beneficiando dell'eccezione stabilita per le donne nate nel 1952 (ipotesi presa dal sito INPS - Inps comunica La classe 1952, le donne nate in quell'anno). Carlo

Se la signora è una lavoratrice dipendente del settore privato e al 28 dicembre 2011 si trovava in costanza di rapporto lavorativo, può beneficiare dell'uscita a 64 anni ai sensi dell'articolo 24, comma 15-bis del Dl 201/2011 indicata dal lettore. Si ricorda che i 64 anni dovranno essere adeguati alla stima di vita istat per cui la pensione arriverà al compimento di 64 anni e 7 mesi di età anagrafica nel 2016 (Circolare Inps 35/2012). In caso contrario, a seconda del mese in cui è nata, la signora dovrà attendere il perfezionamento di 65 anni e 7 mesi di età per la pensione di vecchiaia (requisito vigente dal 1.1.2016 al 31.12.2017) oppure 66 anni e 7 mesi dal 1.1.2018 che salgono a 66 anni e 11 mesi dal 1.1.2019.


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Previdenza

Pensioni: le riduzioni, il riscatto e le nuove regole

Lunedì, 08 Luglio 2013

Sono un dipendente cui si applica il metodo misto. Qualora volessi riscattare la laurea che copre il periodo 1980/1984 avrei un beneficio sulla quota retributiva o contributiva (post 1995), considerato che la domanda viene fatta dopo il decreto salva Italia che prevede solo quote contributive? Dario da Roma

Il riscatto della laurea è ammesso solo se non coincidente con un periodo già coperto e utile a pensione. Considerato che il periodo si colloca temporalmente prima del 1996, il riscatto andrà ad aumentare il periodo retributivo e il corrispondente onere, determinato dall'Inps, sarà calcolato con le medesime regole. L'eventuale perfezionamento di 18 anni di contributi entro il 1995 comporterà un calcolo della pensione con le regole retributive per le anzianità contributive maturate entro il 2011.

Per la vecchiaia i 15 anni vanno maturati entro il 1992
Sono nata nel 1953 e ho lavorato fino al dicembre 1996, data dalla quale non ho più lavorato per assistere mia figlia. Alla fine del 1992 ho versato 14 anni di contributi e a oggi ne ho 18. Avrò diritto a pensione?
La circolare Inps 16/2013 consente di accedere alla pensione di vecchiaia a condizione di poter far valere 15 anni di contributi entro il 31 dicembre 1992. Nel caso in esame, l'interessata non riesce a perfezionare il requisito contributivo entro la data citata, motivo per cui, l'accesso al pensionamento di vecchiaia – al raggiungimento dei requisiti anagrafici vigenti tempo per tempo – sarà consentito esclusivamente con almeno 20 anni di contributi.

Prevista la riduzione dell'1-2% per la pensione anticipata
In quali casi si applicano le penalizzazioni per le pensioni anticipate? Giovanni
Le riduzioni si applicano nei confronti di quei lavoratori che accedono alla pensione anticipata indipendentemente dall'età anagrafica e hanno meno di 62 anni. Per il 2013 sono richiesti 41 anni 5 mesi per le donne (+1 anno per gli uomini). La riduzione è pari all'1% per ogni anno di anticipo tra 60 e 62 anni e sale al 2% per ogni ulteriore anno rispetto ai 60. Il decreto legge 216/2011 ha previsto, fino al 2017, la non applicazione delle riduzioni se la contribuzione deriva esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, malattia, cassa integrazione guadagni ordinaria, infortunio, astensione obbligatoria per maternità, servizio militare e costituzione di rendita vitalizia; in caso contrario la riduzione opererà anche in presenza di un contributo diverso da quelli previsti. Le riduzioni si applicano esclusivamente sulla quote retributive e sono ininfluenti ai fini della determinazione della quota contributiva.

Ritiro anticipato solo se l'assegno supera i 1.238,44 euro
Quali sono i requisiti richiesti per conseguire la pensione anticipata riservata ai contributivi puri?
I lavoratori privi di anzianità contributiva prima del 1996 potranno accedere alla pensione al compimento di 63 anni 3 mesi (dal 2013) e almeno 20 anni di contribuzione effettiva (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo. L'accesso è comunque subordinato a un importo soglia mensile che non potrà essere inferiore a 2,8 volte l'assegno sociale (per il 2013 1.238,44 euro).

Chi ha maturato i requisiti può cessare il rapporto
Sono una lavoratrice di 63 anni e da 25 anni lavoro nell'industria. Quando potrò andare in pensione? Francesca
L'interessata ha già maturato un diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 avendo compiuto 60 anni di età unitamente ad almeno 20 anni di contributi. L'accesso al pensionamento è subordinato esclusivamente alla cessazione del rapporto di lavoro. 


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Previdenza

Opzione donna, le regole per l'accesso al beneficio

Lunedì, 08 Luglio 2013

Vorrei sapere se optando per la pensione contributiva riservata alle donne con 57 anni di età e 35 di anzianità contributiva, potrei poi svolgere qualche lavoro occasionale senza incorrere in tagli della pensione. Franca da Roma 

Dal 1° gennaio 2009 la pensione di anzianità è interamente cumulabile con i redditi da lavoro autonomo e/o dipendente poiché è stato abolito il limite al cumulo tra pensione e redditi da lavoro (articolo 19 del decreto legge 112/2008). Tuttavia la circolare Inps del 9 dicembre 2008 n. 108, che illustra le novità, nulla stabilisce in merito alla cumulabilità della pensione conseguita in regime sperimentale dalle donne con redditi derivanti da lavoro autonomo o dipendente. La questione è stata oggetto di interrogazione parlamentare (atto Camera - interrogazione a risposta orale 3/00586 presentata il 6 luglio 2009 nel corso della seduta n.197). Il 25 settembre 2009 l'Inps, con messaggio 21394, ha sciolto alcune riserve in merito alla cumulabilità dei redditi senza risolvere la problematica relative al regime sperimentale di cui sopra.

Donne a riposo con 35 anni se scelgono il contributivo
Potrei avere dei chiarimenti sulla pensione nel regime sperimentale riservato alle donne?
La legge 243/2004 prevede un regime sperimentale nei confronti delle donne che decidono di lasciare il mondo del lavoro con 57 anni di età per le lavoratrici dipendenti (58 anni per le autonome) e 35 anni di contributi a condizione che optino per un sistema di calcolo contributivo. Ciò comporta un taglio dell'assegno variabile in funzione dell'entità delle retribuzioni/contribuzioni. Il regime sperimentale è previsto, in assenza di deroghe, fino al 31 dicembre 2015. Poiché a tali lavoratrici continua ad applicarsi la finestra mobile di 12 mesi (18 per le lavoratrici autonome) il requisito anagrafico dovrà essere perfezionato affinché, tenendo conto del posticipo, l'interessata riesca a riscuotere il primo assegno pensionistico la fine del 2015. Dal 1° gennaio scorso anche tali requisiti anagrafici sono stati adeguati agli incrementi legati alla speranza di vita (+3 mesi).

L'accredito figurativo non è rinunciabile
Ho iniziato a lavorare nel settore privato nel 1999 e ho chiesto l'accredito figurativo per una maternità che si colloca temporalmente prima del 1995. Ciò mi vieta l'accesso alla pensione – istituita dalla riforma Monti-Fornero – al compimento del 63esimo anno di età, requisito richiesto per i contributivi puri. Posso rinunciare all'accredito figurativo? Giovanna da Mantova

L'Inps, con la circolare 42 del 17 marzo 2009, ha precisato che l'accredito della contribuzione figurativa a domanda – riferito a periodi antecedenti il 1996, facendo assumere al lavoratore la qualità di "vecchio iscritto" ai fini della non applicazione del massimale contributivo – vale quale "utilizzo" della contribuzione figurativa stessa ai fini delle prestazioni ed è quindi causa ostativa all'esercizio della facoltà di rinuncia all'accredito. Tuttavia l'accredito di tale periodo, ancorché possa prolungare l'attività della lavoratrice, comporterà un assegno pensionistico superiore.


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Previdenza

Pensioni, diverse le regole per ciascun lavoratore

Domenica, 07 Luglio 2013

Ho 55 anni e ho lavorato come dipendente fino al 1982. Da tale data non ho più lavorato e dal 1983 ho l'autorizzazione ai versamenti volontari presso l'Inps. Ho effettuato i versamenti con discontinuità e a oggi mi manca un anno per arrivare a 15 anni di contributi. Avrò diritto a pensione? Alberto

Dopo la riforma Monti-Fornero l'accesso al pensionamento di vecchiaia è consentito solo con almeno 20 anni di contributi. Tuttavia, l'Inps, con la circolare 16/2013, ha precisato che la pensione potrà essere fruita solo al raggiungimento dei nuovi requisiti anagrafici (per il 2013: 66 anni 3 mesi per i lavoratori e le lavoratrici del pubblico impiego, 62 anni 3 mesi per le lavoratrici del settore privato dipendenti, 63 anni 9 mesi per le lavoratrici del settore privato autonome) da quei soggetti che risultano autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 26 dicembre 1992, per i quali saranno ancora sufficienti 15 anni di contributi.

Sì alla deroga con 64 anni ma c'è l'aspettativa di vita
Sono nato il 6 marzo 1952 e sono dipendente del settore del credito. Lo scorso anno ho compiuto 60 anni maturando 36 anni di contributi. Tuttavia con il decreto salva Italia, che ha abolito le quote, non sono potuto andare in pensione. Quale sarà la mia prima uscita utile? Salvatore da Milano

L'articolo 24, comma 15-bis, del decreto legge 201/2011 consente ai lavoratori del settore privato, che avrebbero maturato la quota 96 nel 2012, di poter conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un'età anagrafica non inferiore a 64 anni. Tale età subirà gli aumenti legati alla speranza di vita, motivo per cui il lettore dovrà attendere almeno il 6 giugno 2016 oltre l'adeguamento che avrà decorrenza il 1° gennaio 2016 (oggi non noto ma stimato in quattro mesi). Infatti, il lettore compierà i 64 anni il 6 marzo 2016 ma occorrerà aggiungere i tre mesi legati alla speranza di vita applicati dal 2013 (paragrafo 6 della circolare Inps 35/2012). L'articolo 22, comma 5, della legge 153/1969 prevede che la pensione anticipata decorra dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Nel caso in esame non sono previste penalizzazioni di sorta ma per le quote di pensione riferibili alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012 si applicherà il sistema contributivo.

Cumulo gratuito per i periodi da autonomo e dipendente
Sono una dipendente privata di 58 anni che, ad aprile 2012, ha maturato 40 anni di anzianità di cui 6 mesi come lavoratrice autonoma. Vorrei sapere se per l'accesso alla pensione anticipata è necessario provvedere alla ricongiunzione dei contributi e quando avrà decorrenza la mia pensione. Franca da Monza 

L'articolo 16 della legge 233/1990 ha previsto che quando un assicurato può far valere contribuzioni nel fondo pensioni lavoratori dipendenti e in diverse gestioni speciali degli autonomi (commercianti/artigiani/coltivatori diretti e mezzadri) viene fatto il cumulo gratuito dei contributi ai fini della determinazione del diritto alla pensione, nell'ambito delle regole vigenti nella gestione speciale dei lavoratori autonomi. In altri termini, qualora la lettrice avesse maturato il diritto entro il 2011 sarebbe stata assoggettata alla finestra mobile di 18 mesi seppure il periodo da lavoratrice autonoma è minimo rispetto alla contribuzione complessivamente posseduta.

Il calcolo viene invece eseguito secondo le regole in vigore in ciascuna gestione previdenziale, in relazione ai contributi maturati nella singola gestione. L'importo della pensione graverà sulle singole gestioni assicurative. Resta fermo per l'assicurata la facoltà di avvalersi della ricongiunzione onerosa prevista dalla legge 29/1979. Il diritto alla pensione anticipata verrà raggiunto nel settembre 2013 quando saranno richiesti 41 anni e 5 mesi. Avendo un'età inferiore a 62 anni si applicheranno le penalizzazioni qualora la contribuzione non derivi da prestazione effettiva di lavoro, astensione obbligatoria per maternità, malattia, infortunio, cassa integrazione guadagni ordinaria, servizio militare o costituzione di rendita vitalizia.


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