Rossini V
Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it.
Pensioni, i vantaggi della totalizzazione dopo la riforma Fornero
Martedì, 05 Marzo 2013Esodati, cosa cambia con la legge di stabilita'
Martedì, 05 Marzo 2013Sono un lavoratore autorizzato ai volontari nel 2011 che tuttavia ha prestato attività lavorativa dopo il conseguimento dell'autorizzazione e dunque sono stato escluso dalla salvaguardia. Ho letto da piu' parti che oggi a seguito della legge di stabilità potrei mantenere le vecchie regole. Quanto c'è di vero? Non ci capisco piu' nulla. Edoardo da Vicenza
Nello specifico la legge 228/2012, commi da 231 a 235, ha previsto che le disposizioni previgenti alla legge “Fornero” (D.L. 6.12.2011, n. 201 conv. in legge n. 214/2011) continuino a trovare applicazione, oltre che nei confronti dei soggetti già salvaguardati da precedenti interventi normativi, anche nei confronti dei:
a) lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità (ordinaria o in deroga) a seguito di accordi (governativi o non governativi) stipulati entro il 31 dicembre 2011 e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o durante il periodo di godimento dell’indennità di mobilità in deroga, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014 (comma 231, lettera a));
b) lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, a condizione che perfezionino i requisiti utili per la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 36° mese dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011:
- con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, ancorché abbiano svolto (successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011) attività lavorativa retribuita (comunque non riconducibile al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato) entro il limite di 7.500 euro annui;
c) lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che:
- abbiano conseguito successivamente al 30 Giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;
- perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 dicembre 2014;
d) lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, debbano attendere il termine della fruizione stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili per la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del D.L. 201/2011 (e cioè entro il 6 dicembre 2014).
Ricordo che l'INPS provvederà al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori, potenziali nuovi salvaguardati dalla legge di stabilità, che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. 201/2011 (e cioè il 6 dicembre 2011) sulla base:
a. per i lavoratori collocati in mobilità ordinaria o in deroga, della data di cessazione del rapporto di lavoro;
b. della data di cessazione del rapporto di lavoro precedente l’autorizzazione ai versamenti volontari;
c. della data di cessazione del rapporto di lavoro in ragione di accordi di cui alla lettera c) (risoluzione del rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012).
Le modalità di attuazione di questi interventi, come detto, saranno definite con DPCM da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità.
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Pensioni: chi sono i lavoratori precoci
Lunedì, 04 Marzo 2013
Ho iniziato a lavorare a 15 anni,sono nato nel Dicembre 1961,e ho sempre lavorato e pagato i contributi essendo stato sempre lavoratore dipendente. Rientro quindi nella categoria dei lavoratori "precoci"? Se si , quando riuscirò ad andare in pensione? Claudio
L'articolo 6, comma 2-quater del Dl 216/2011 come convertito dalla legge 14/2012 precisa che – sino al 31 Dicembre 2017 - la penalizzazione viene esclusa per coloro che non hanno raggiunto i 62 anni di età al momento dell'ingresso alla pensione anticipata a condizione che i contributi maturati derivino da sola prestazione effettiva di lavoro includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternita', per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.
Si ricorda che la contribuzione minima necessaria per l'accesso alla pensione anticipata è pari a 41 anni e 5 mesi dal 1° Gennaio 2013, 41 anni e 6 mesi dal 1° Gennaio 2014 e 41 anni e 10 mesi dal 1° Gennaio 2016 per le donne. I requisiti sono di un anno piu' elevati per i lavoratori uomini.
Nel caso di specie sembra comunque che non possa godere del beneficio perchè non raggiunge entro il 31 Dicembre 2017 il predetto requisito minimo contributivo.
Lavoratori precoci: la penalizzazione e' congelata sino al 31 Dicembre 2017
Lunedì, 04 Marzo 2013Sono una lavoratrice precoce che ha iniziato a lavorare all'età di 16 anni. Ho letto che con le nuove norme potrei andare in pensione anticipata con 41 anni e 5 mesi di anzianità contributiva ma che devo comunque avere 62 anni di età anagrafica: e' vero? Non ci sono dei vantaggi per noi precoci? Grazie, Maria
Le nuove regole consentono alle lavoratrici donne di accedere alla pensione anticipata - indipendentemente dall'età anagrafica - con il perfezionamento di 41 anni e 5 mesi di contributi dal 2013 (requisiti che poi si innalzeranno leggermente negli anni successivi). In presenza di questa anzianità contributiva sarà dunque possibile andare in pensione a qualsiasi età.
Se il pensionando ha meno di 62 anni incorre in una penalizzazione pari all'1% sulle retribuzioni maturate sino al 31.12.2011 per ogni anno compreso tra i 60 e 62 anni e del 2% per ogni anno di età prima dei 60 anni. In definitiva se un soggetto andasse in pensione a 58 anni subirebbe una decurtazione pari al 6% circa.
L'articolo 6, comma 2-quater del Decreto milleproroghe (Dl 216/2011 convertito con legge numero 14 del 2012, emendamento in favore dei lavoratori precoci) ha comunque escluso la penalizzazione limitatamente ai soggetti che maturano il predetto requisito di anzianita' contributiva - 41 anni e 5 mesi per le donne e 42 anni e 5 mesi per gli uomini - entro il 31 dicembre 2017, qualora questa derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternita', per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.
Pertanto se può vantare un maturato contributivo così composto entro il 31.12.2017 potrà accedere alla pensione anticipata senza penalizzazione ancorchè non avrà compiuto 62 anni di età.
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Esodati, l'incertezza delle lettere di salvaguardia
Giovedì, 28 Febbraio 2013sono una lavoratrice del settore privato in mobilità, nata nel 1952 e ho 33 anni di contributi. a dicembre 2012 ho ricevuto lettera di salvaguardia dal Ministero del lavoro, il quale mi ha comunicato anche telefonicamente che sarei andata in pensione con le vecchie regole precedenti la riforma fornero: quindi ad agosto 2013. ma oggi dall'inps ricevo la comunicazione che non andrò in pensione per via dei contributi insufficenti. ma allora cosa significa la lettera di salvaguardia che ho ricevuto? grazie M.U
Non si comprende la posizione Inps. Da quanto scrive ha perfezionato i requisiti per la pensione di vecchiaia con i 60 anni di eta' anagrafica nel corso del 2012 (si presume infatti che si rispettino i paletti richiesti per accedere alla salvaguardia) e dunque avrebbe pieno titolo per accedere alla salvaguardia. Consiglio di approfondire la situazione presso la sede Inps di zona.
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