Rossini V
Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it.
Lavoratori Precoci, la data limite e' il 31 Dicembre 2017
Martedì, 26 Marzo 2013Buongiorno vi chiedo quando potrò andare in pensione e se come lavoratore precoce non avrò la penalizzazione; sono nato il 10/12/1960 ho contributi utili al diritto e al calcolo dal 01/09/1975 ed al 31/07/2011 ho 1787 settimane ,mi mancano 3 settimane x la licenza matrimoniale le potrò recuperare? Carlo Alberto Vicenza
I soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a partire dal 1° gennaio 2012, possono accedere alla pensione anticipata a condizione che risulti maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne. Tali requisiti sono aumentati di un mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dal 2014, fermi restando gli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013.
I requisiti prescritti a partire dal 1° gennaio 2012 per il diritto alla pensione anticipata, sia in un sistema di calcolo misto (contributivo pro-rata) sia contributivo, sono riportati nella tabella seguente (gli adeguamenti dal 2016 in poi non sono ancora ufficiali).
| Anno | Uomini | Donne |
|---|---|---|
| 2012 | 42 anni e 1 mese | 41 anni e 1 mese |
| 2013 | 42 anni e 5 mesi | 41 anni e 5 mesi |
| 2014 | 42 anni e 6 mesi | 41 anni e 6 mesi |
| 2016 | 42 anni e 10 mesi (stima) | 41 anni e 10 mesi (stima) |
Sulla quota retributiva del trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012 è applicata una riduzione pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale riduzione è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni (ovvero rispetto ai 60 anni di età). Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero dei mesi.
Nel caso di specie, considerando l'ulteriore aumento dei predetti requisiti alla stima di vita, il diritto alla pensione viene raggiunto nel Maggio 2020 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo. Ciò significa che non può beneficiare della normativa in favore dei cd. lavoratori precoci la quale sterilizza la penalizzazione a condizione - tra l'altro - che i requisiti contributivi siano perfezionati entro il 31 Dicembre 2017.
Vi sarà dunque una penalizzazione di circa il 4% sulle anzianità contributive maturate sino al 31.12.2011.
Invia una DomandaOgni giorno la consulenza ai lettori. Inviare un quesito e' semplice e gratuito. Se sei già registrato esegui il log- in oppure registrati ora e poi clicca il pulsante in basso. Invia il tuo Quesito! | Newsletter |
Esodati, vecchie e nuove finestre mobili per i quarantisti
Lunedì, 25 Marzo 2013Sono un lavoratore del settore credito che ha ricevuto la lettera di salvaguardia dall'Inps ma non riesco ancora a capire quando andrò in pensione. Dal 01/04/2009 sono in esodo e raggiungo i 40 anni di contributi nel Maggio di quest'anno. Credevo di andare in pensione nel Giugno 2014 ma i patronati mi dicono che ci sono ancora altri due mesi di potenziale attesa. Quanto c'è di vero? Fausto da Verona
Si condivide quanto affermato dai patronati. Il comma 22 ter, dell'articolo 18, della legge n. 111 del 2011 ha aggiunto, al comma 2, dell'articolo 12, della legge n. 122 del 2010, il seguente periodo: "I soggetti di cui al presente comma che maturano i previsti requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo periodo del presente comma per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2012, di due mesi per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013 e di tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1 º gennaio 2014".
Conseguentemente, i lavoratori destinatari della c.d. "salvaguardia", i quali maturano, nell'anno 2012, il requisito contributivo di 40 anni per il diritto al pensionamento, indipendentemente dall'età, potranno accedere alla pensione con il posticipo di 1 mese rispetto a quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, prima parte, della legge n. 122 del 2010 (circolare n. 126 del 2010; msg. n. 016032 del 5 agosto 2011). Il posticipo di che trattasi sarà pari a due mesi per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013 e a tre mesi per coloro che maturano i requisiti dall'anno 2014.
La pensione decorrerà quindi dal mese di Agosto del 2014 stante l'applicazione di una finestra mobile di 14 mensilità.
Ricordo tuttavia che il comma 22 quater del citato articolo 18 ha disposto, altresì, che detto posticipo delle decorrenze non trova applicazione, nel limite numerico di 5.000 unità, ai lavoratori appartenenti alle categorie di seguito indicate, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012:
a) ai lavoratori collocati in mobilità' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 giugno 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 giugno 2011;
c) ai lavoratori che, alla data di entrata in vigore del citato decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Inoltre, il comma 22-quinquies del citato articolo 18 ha disposto altresì che l'INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui sopra che intendono avvalersi della salvaguardia dal posticipo delle decorrenze. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 5.000 domande di pensione, l'INPS non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 22-quater.
Invia una DomandaOgni giorno la consulenza ai lettori. Inviare un quesito e' semplice e gratuito. Se sei già registrato esegui il log- in oppure registrati ora e poi clicca il pulsante in basso. Invia il tuo Quesito! | Newsletter |
Pensione a 64 anni, regole valide anche per i dipendenti delle ferrovie dello stato
Lunedì, 25 Marzo 2013Sono un dipendente delle FS che ha raggiunto 60 anni nel Dicembre 2012 e contestualmente i 36 anni di contributi. Ho letto su Business Vox che la riforma Fornero ha concesso la possibilità di accedere alla pensione all'età di 64 anni (comma 15-bis Decreto 201/2011) ai lavoratori del settore privato che raggiungono la quota 96 entro il 31.12.2012. Volevo sapere se quindi potrò usufruire anche io di questo beneficio. I patronati non sanno cosa rispondere. Alfredo
C'è stata sempre una lunga diatriba sulla circostanza se i dipendenti delle ferrovie dello stato debbano essere considerati dipendenti pubblici o privati. Ricordo tuttavia che l'Inps, con la Circolare numero 149 dell'11 Novembre 2004 - nel determinare quali dipendenti avessero diritto al bonus pensioni - ha precisato quali fossero le aziende pubbliche e quelle private. Alla fine le Ferrovie dello stato - ente pubblico economico - sono state classificate come ente privato. Di conseguenza ritengo che l'Inps dovrebbe riconoscere la possibilità di accedere alla pensione a 64 anni di cui all'articolo 24, comma 15-bis del Dl 201/2011.
Invia una DomandaOgni giorno la consulenza ai lettori. Inviare un quesito e' semplice e gratuito. Se sei già registrato esegui il log- in oppure registrati ora e poi clicca il pulsante in basso. | Newsletter |
Esodati, le regole per i lavoratori in mobilita'
Venerdì, 22 Marzo 2013Sono nato il 02/01/1953. Ho iniziato a lavorare il 01/03/1976 ininterrottamente fino al 31/05/2009 aderendo all'esodo incentivato con mobilità (48 mesi). Il 31 maggio 2013 finisco di percepire l'assegno di mobilità e sommando gli anni lavorativi + militare + mobilità avrò totalizzato 38,5 anni circa di contributi (2003 settimane). Rientro nella salvaguardia dei 55.000? Potrò andare comunque in pensione a feb 2014 con le regole antecedenti all'inizio della mobilità? Savino
Invia una DomandaOgni giorno la consulenza ai lettori. Inviare un quesito e' semplice e gratuito. Se sei già registrato esegui il log- in oppure registrati ora e poi clicca il pulsante in basso. Invia il tuo Quesito! | Newsletter |
Esodati, l'importanza della data di decorrenza
Giovedì, 21 Marzo 2013buongiorno vorrei porre questa domanda: ho letto che per il 2° gruppo di 55000 salvaguardati il termine ultimo per la decorrenza della pensione è stato spostato al 06-01-2015 (come dice il messaggio inps 4678 entro il 36° mese successivo alla data del decreto 6 dicembre 2011) ; vorrei sapere se è stato spostato al 6 gennaio anche il termine ultimo della decorrenza pensionistica per il gruppo dei 65000 che cade il 6 dicembre 2013;mi chiedo questo perchè essendo nato il 6 dic. 52 e dovendo teoricamente prendere la prima pensione il 1/1/2014 ,con un mese in più per la decorrenza sarei rientrato nel primo gruppo; oppure ho interpretato male il messaggio dell'inps? Calogero
La risposta è negativa. Il messaggio inps numero 4678 del 18 Marzo 2013 attua le disposizioni contenute nell'articolo 22 del Dl 95/2012 convertito con legge numero 135/2012 e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'8 Ottobre 2012 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 17 il 21 Gennaio 2013). La precedente salvaguardia (articolo 24, comma 14 dl 201/2011, DM 1° Giugno 2012, cd. 65mila) resta regolata dal messaggio inps numero 13343 del 9 Agosto 2012. Questa salvaguardia aveva previsto tra le altre condizioni - e con specifico riguardo ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e ai cd. "lavoratori cessati dal servizio" ai sensi dell'articolo 6, comma 2-ter del Dl 216/2011 - che la decorrenza della prestazione dovesse verificarsi entro il 6 Dicembre 2013. Questa data dunque non viene "spostata" in avanti.
In definitiva se nel caso di specie la decorrenza si verifica dal 1° Gennaio 2014 appartiene dunque (potenzialmente) alla salvaguardia dei 55mila.
Invia una DomandaOgni giorno la consulenza ai lettori. Inviare un quesito e' semplice e gratuito. Se sei già registrato esegui il log- in oppure registrati ora e poi clicca il pulsante in basso. Invia il tuo Quesito! | Newsletter |