
Rossini V
Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it.
Esodati, via il paletto della sede governativa nella legge di stabilita'
Venerdì, 07 Dicembre 2012la mia azienda ha stipulato nell'anno 2009, in sede territoriale, un accordo sindacale per la messa in mobilità ( legge 223/91) di 100 lavoratori.
La procedura si è conclusa nel 2011 ed io sono stato licenziato e messo in mobilità ordinaria il 30/12/2011.
Secondo la norma pensionistica previgente la riforma Fornero avrei maturato i requisiti già' nel gennaio 2012 ( 60 anni più 38 anni di contributi) con decorrenza del trattamento pensionistico a febbraio 2013.
Dovrei quindi rientrare nei 10130 salvaguardati della recente legge di stabilità.
Mi può confermare l'attendibilità di questi dati e stimare gli eventuali tempi di attesa per poter accedere al trattamento pensionistico ? Riccardo
Ritengo che la risposta sia positiva. L'emendamento proposto nella legge di stabilità copre - tra l'altro - i lavoratori le cui aziende hanno siglato accordi per la mobilità entro il 31.12.2011, indipendentemente dalla sede in cui è stato firmato l'accordo, che maturano i requisiti per la pensione entro la fruizione dell'indennità di mobilità. I lavoratori in questione devono aver cessato l'attivitià lavorativa entro il 30.9.2012. Nel suo caso sarebbe pertanto coperto.
Sono una esodata ho lavorato fino al 31-12-2011 e poi sono entrata in mobilità che mi spetta x anni 3 dal momento che ho 56 anni, la procedura di mobilità è stata avviata dalla mia azienda prima del 4-12-2011. Ho controllato nel sito INPS e mi dicono che non sono salvaguardata ma non hanno varato un secondo provvedimento anche per chi come me ha cessato il lavoro dopo il 4-12-2011? Sono andata al mio sindacato ed ho scoperto che non mi ha mai fatto la richiesta di salvaguardia, quindi credo che la facciamo solo oggi 05-12-2012. Perchè per INPS non ho diritto alla salvaguardia? Ho 2015 settimane di contributi al 30.11.2012. Donatella
Al momento attuale l'inps sta ultimando le procedure relative al primo gruppo di 65mila soggetti. Dato che non rientra tra i primi 65mila (perchè ha cessato l'attività dopo il 4.12.2011) l'Inps non ha preso in considerazione la sua posizione che tuttavia è tutelata - se gli accordi di mobilità sono stati siglati presso la sede di governo (ministeri o presidenza del consiglio) - dall'articolo 22, comma 1, lettera a) del Dl 95/2012 (2° gruppo di 55mila). Per questi lavoratori si attende un decreto interministeriale ancora da pubblicare in Gazzetta. Se gli accordi fossero stati siglati fuori dalla sede di governo può comunque rientrare tra i nuovi 10.350 lavoratori attraverso una 3° salvguardia in arrivo con la legge di stabilità.
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Esodati/Salvaguardati, i dubbi per i lavoratori in mobilita'
Giovedì, 06 Dicembre 2012sono nato il 10 gennaio 1953; sono entrato in mobilità per licenziamento collettivo il 1° ottobre 2009 - accordo sindacale firmato in data 20/08/2009 in cui l'azienda dichiara che "si è trovata nella necessità di dover procedere ad un licenziamento collettivo nell'unità locale per riduzione del personale ai sensi e per gli effetti degli art. 24, comma 1, e art. 4, comma 2, legge 23.07.1991, n. 223". E ancora: "In virtù di quanto sopra le parti hanno raggiunto un accordo in base al quale l'azienda erogherà una somma a titolo di incentivo all'esodo ai lavoratori collocati in mobilità che rinunceranno all'impugnativa del licenziamento";
ultimo giorno di lavoro il 30/09/2009;
da ottobre 2009 ad oggi non ho mai ripreso a lavorare;
la mobilità cesserà il 30 giugno 2013;
attualmente conto 33 anni di contributi, compreso uno di disoccupazione;
non raggiungo i 35 anni di contribuzione in quest'anno ma a settembre 2015. Quindi, non durante la fruizione della mobilità ordinaria. Ma dal messaggio dell'INPS n. 13343 del 09/08/2012 leggo quanto segue:
"Va poi evidenziata la particolare situazione, già segnalata in sede ministeriale, dei lavoratori collocati in mobilità ordinaria che, per effetto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti pensionistici, potrebbero perfezionare gli stessi oltre il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria".
Al riguardo si precisa che, in esito agli approfondimenti ministeriali, è stato stabilito che, con specifici interventi, detti lavoratori, cessati entro il 31 dicembre 2011, rientreranno tra i destinatari della salvaguardia.
Tali interventi non riguardano i lavoratori collocati in mobilità ordinaria e cessati dal 1° gennaio 2012.
Il criterio ordinatorio del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro".
Le chiedo se ciò potrebbe significare che potrei rimanere in mobilità fino a settembre 2015 (data di maturazione dei 35 anni di contributi).
In base a tutto quanto sopra, la mia domanda é: rientro anch'io nella platea dei salvaguardati?
Oppure: mi fermerò il prox anno a giugno con quasi 34 anni di contributi e aspetterò 5, forse 6 anni senza avere un sostegno, un minimo di reddito finchè non arrivi l'assegno di pensione dall'INPS?
Confermo di aver presentato domanda alla DPL il 20/11/2012.
Luciano
Ritengo che la risposta sia negativa. Il citato messaggio salvaguarda ulteriormente i lavoratori in mobilità ordinaria cessati entro il 31.12.2011 che maturino i requisiti dopo la scadenza della mobilità ma a seguito dell'adeguamento alla speranza di vita istat (3 mesi in piu' dal 2013). Il seguente esempio può aiutare a capire. Si immagini una signora la cui mobilità scada il 31 Gennaio 2013 che compia 60 anni di età in quel medesimo giorno. Senza l'adeguamento la signora avrebbe perfezionato il requisito di 60 anni, utile per il pensionamento di vecchiaia, entro la fine della mobilità e sarebbe risultata per tale motivo tra i potenziali salvaguardati. Dal 2013 però sono necessari 60 anni e 3 mesi di età e dunque i requisiti si perfezionano nell'Aprile 2013, oltre la scadenza della mobilità. Pertanto oggi non sarebbe piu' salvaguardata. Il messaggio Inps tutela proprio situazioni come questa consentendo anche alla signora di mantenere comunque la salvaguardia attraverso una sorta di "annullamento" della stima di vita.
Si noti inoltre che l'Inps non ha reso note le modalità attuative della disposizione sopra riportata. Si parla di "specifici provvedimenti" che al momento attuale non sono ancora noti.
Nel suo caso i requisiti per il pensionamento vengono a maturarsi nel 2015 (ben 2 anni dopo la scadenza della mobilità) e non certo per effetto della stima di vita che al piu' può comportare uno slittamento di 3 mesi. Per tale ragione ritengo che non sia invocabile questa disposizione e che non sia attualmente coperto dalle norme varate dal governo.
Categorie dei lavoratori così detti salvaguardati
lavoratore collocato in mobilita` ordinaria ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991¸ n. 223 e successive modificazioni. Condizioni per l`accesso al beneficio:
1- accordo sindacale stipulato il 30/10/2009¸
2- cessazione dell`attività lavorativa il 31/10/2009¸
3- perfezionamento dei requisiti per il pensionamento¸ secondo le disposizioni vigenti prima del 6 dicembre 2011¸ entro il periodo di fruizione dell`indennità di mobilità di cui all`articolo 7¸ commi 1 e 2¸ della legge 23 luglio 1991¸ n. 223.
4- in preavviso dal 01/11/2009 al 28/02/2010.
5- in mobilita’ dal 08/03/2010 - lavoratore del sud.
6- scadenza mobilita’ 08/03/2014.
7- comunicazione inps di salvaguardia ricevuta il 02/08/2012.
8- nato il 07/08/1952 – alla data del 31/12/2012 prossimo maturero’ n. 2081 settimane – pari a 40 anni e 1 settimana.
9- nella categoria di cui ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria¸ rientrano anche i soggetti c.D. 10.000 già salvaguardati dalla normativa in materia di decorrenza del trattamento pensionistico di cui all`articolo 12¸ comma 5¸ della legge n. 122 del 2010 cosi`detta finestra mobile. Tali lavoratori possono avvalersi congiuntamente della suddetta deroga alla normativa in materia di finestra mobile e della salvaguardia dai nuovi requisiti di accesso alla pensione di cui all`articolo 24¸ comma 14¸ della legge n. 214 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni.
10- posso fare domanda di pensione a marzo 2013 e rientrare tra i beneficiari dei c.D. 10.000, con la vecchia finestra 01 aprile? grazie - luigi
Il messaggio inps numero 20062/2011 ha precisato che l'ultimo lavoratore in posizione utile per rientrare nella salvaguardia delle decorrenze (i cd. 10 mila lavoratori indicati nell'art. 12, comma 5 del Dl 78/2010) ha risolto il rapporto di lavoro entro il 30 Ottobre 2008. Nel suo caso pertanto ritengo che non possa ottenere il "cumulo" di questa ulteriore salvaguardia. Percepirà dunque la pensione dal 1° Settembre 2013 perchè ha raggiunto quota 96 nell'agosto di quest'anno (60 anni + 36 di contributi) - ovviamente previa conferma di inclusione nella graduatoria delle 65mila unità.
Salve,sono nato il 27/07/1952 il numero dei contributi al 30.11.2012 di 1783 messo in mobilità ordinaria accordi individuali sottoscritti con i sindacati all'Ass. Ind. il 26/03/2010 più 1 mese di preavviso dovrebbe partire il23/04/2010 non sò e quindi finire il 23/04/2014 oppure 26/03/2014 se potreste chiarirmi questo punto grazie , vorrei sapere quando avrò i requisiti pensionistici compreso la finestra, ad Agosto ho ricevuto la lettera dei 65000 salvaguardati un mese fà mi accorgo che nel mio sito inps fascicolo previdenziale voce domande presentate ci stà salvaguardati clicco e mi dice che non sono destinatario di salvaguardia ho chiesto all'inps di appartenenza che mi risponde che non avendo i requisiti in questo anno mi è arrivata quella comunicazione ma che sono comunque in linea. posso credere a ciò che mi hanno detto e potrò andare in pensione con le vecchie regole? Roberto
Confermo la posizione Inps. Da quanto scrive raggiunge i requisiti nel marzo del 2014 con il perfezionamento dei requisiti per la quota (61 anni e 3 mesi di età anagrafica e quota 97,3). Posto che raggiunge questi requisiti entro la fruizione dell'indennità di mobilità rientra tra i potenziali destinatari della salvaguardia (articolo 24, comma 14, lettera a) del Dl 201/2011). L'apertura della finestra avverrebbe dal mese di Aprile 2015.
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Esodati, la presentazione della domanda di pensione
Mercoledì, 05 Dicembre 2012Il giorno 30 Novembre 2012 ho raggiunto i requisiti per l'inserimento nella graduatoria dei salvaguardati (i primi 65,000), infatti a quella data ho raggiunto i 40 anni di contribuzione ed ero stato autorizzato alla contribuzione volontaria prima del 4/12/2011 (la mia pratica e' comunque in corso di verifica da parte dell'INPS).
L'INPS non ancora pubblicato la graduatoria definitiva dei salvaguardati ed il mio quesito e' se io possa comunque fare domanda di pensione ora (...in attesa della lista) o se invece debba aspettare la lista definitiva. Presumo che qualora io debba aspettare la pubblicazione della lista definitiva l'efficacia della domanda di pensione avra' comunque valore retroattivo. Potreste chiarirmi quale procedura si debba seguire nella mia situazione. Carlo
Ritengo che la risposta sia negativa. La presentazione della domanda di pensione è evidentemente subordinata alla comunicazione dell'inclusione del lavoratore nella salvaguardia. E' pertanto necessario attendere che l'Inps completi la lista definitiva e comunichi le istruzioni sulle modalità di presentazione della domanda ai soggetti inclusi. In caso contrario il rischio è che la domanda venga respinta come è accaduto per molti lavoratori. Si consiglia tuttavia di ottenere un riscontro presso un patronato.
Egregi Signori, sono nata a To il 7.2.1957. Sono stata assunta il 1° luglio 1974 presso uno studio commercialistico, e dopo 10 mesi ho cambiato studio, e così senza interruzione contributivaho lavorato fino al 30.09.2009, data in cui sono stata licenziata per riduzione del personale. Ho percepito 12 mesi di disoccupazione ed ho chiesto l'autorizzazione a pagare i contributi volontari nel 2009. Li sto pagando senza alcuna interruzione. Continuando a versarli, al 30 giugno 2014 io raggiungo i 40 anni di contributi versati. Gradirei sapere se rientro nei salvaguardati e pertanto se potro' andare in pensione con le vecchie regole, e cioè: 40 anni di contributi e un anno per l'apertura della finestra. Grazie per la risposta. Fiorenza
La risposta è negativa. L'articolo 22 del Dl 95/2012 ha esteso la salvaguardia ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria a coloro che possano vantare le seguenti condizioni:
a) il perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi utili a conseguire, secondo la disciplina vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, il diritto al pensionamento con decorrenza compresa entro un periodo non superiore a trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011 (6 dicembre 2011) (cioè entro il 6.12.2014);
b) che tali soggetti non abbiano comunque ripreso attività lavorativa successivamente all’autorizzazione in parola e possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del DL 201/2011.
Nel caso di specie, raggiungendo i 40 anni nel giugno 2014 la finestra si aprirerebbe nel 2015, oltre la deadline consentita al punto a).
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Pensioni, il regime sperimentale donna in vigore sino al 2015
Mercoledì, 05 Dicembre 2012Egr. dott. Rossini, Le scrivo per un quesito in merito a mia moglie : é nata a luglio del 1952 ed é tuttora impiegata. Volendo andare in pensione con l' opzione contributiva (art.1, comma 9, L 243/04) é necessario attendere dalla eventuale decisione 1 anno di finestra + eventuali mesi (3m dal 2013 ?) per l' aspettativa di vita ?
Dall' ultima comunicazione Inps in ns possesso, e relativa alla Certificativa Conto Assicurativo, inviata il 16.11.2011, risultano i seguenti dati al 30.09.2011 :
Totali contributi dal 15.12.1973 al 30.09.2011 :
a) per requisito contributivo collegato all' età 1.854
b) per requisito contributivo in alternativa all' età 1926. Pasquale
La riforma fornero non ha alterato il regime sperimentale donna. Il regime consente alle lavoratrici di accedere alla pensione con 57 anni di età (58 per le autonome) e 35 anni di contributi optando per la liquidazione della pensione con il sistema totalmente contributivo. La Circolare Inps numero 35 del 14 Marzo 2012 ha precisato che alle lavoratrici che in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, possono optare, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, per la liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31 dicembre 2015.
Nei confronti delle suddette lavoratrici continua a trovare applicazione la disciplina delle decorrenze di cui alla legge n. 122 del 2010 (finestra di 12 mesi per le dipendenti e 18 per le autonome) e trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, in materia di adeguamento alla speranza di vita (3 mesi di adeguamento dal 2013).
Si presume che nel caso di specie la signora abbia già raggiunto i 57 anni di età e i 35 di contributi nel marzo del 2011 ed ha quindi scontato il periodo di finestra mobile annuale. Può usufruire dell'opzione. Si consiglia pertanto di rivolgersi ad un patronato per l'accertamento della situazione e per lo svolgimento delle relative pratiche.
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Esodati/Salvaguardati, il criterio di monitoraggio
Martedì, 04 Dicembre 2012Nato il 01/1/1953 esodato telecom con accordi sindacali e confindustria del 2 novembre 2010 collocato in mobilità ai sensi art.4 e 24 della legge n.223/91 a partire dal 31 dicembre 2011con lettera del 22 dicembre 2011; durata della mobilità 3 anni fino al 31 dicembre 2014 quando avrò 40 anni di contributi e 61 anni.Volevo chiedeLe se rientro in qualche legge e emandamenti vari della legge fornero per i salvaguardati con le vecchie regole pensionistiche o quando andrò in pensione. Andrea
L'articolo 22, comma 1, lettera a) del Decreto legge numero 95 convertito con legge numero 135 del 7 Agosto ha esteso la salvaguardia (nuovi 55 mila soggetti) - tra l'altro - ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorché alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall’attività lavorativa e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove prevista, della mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223 del 1991.
Si ricorda tuttavia che questa seconda salvaguardia non è "operativa" in quanto non è stato (ancora) pubblicato in gazzetta il decreto attuativo del ministero del lavoro.
Nel caso di specie se l'accordo in questione è stato firmato nella sede di governo (cioè Ministeri o Presidenza del Consiglio) è potenzialmente in possesso dei requisiti per essere incluso nel secondo gruppo dei 55 mila lavoratori salvaguardati (nel campo soggetti in mobilità) perchè raggiungerebbe i requisiti per la pensione - secondo la vecchia disciplina - entro la fine della mobilità.
Per la definizione completa della situazione ci vorrà tuttavia tempo perchè l'inps dovrà stilare una graduatoria degli aventi diritto (cd. criterio di monitoraggio) sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro (art 22 uc, Dl 95/2012). Coloro che risulteranno inclusi potranno definitivamente accedere alla pensione con le vecchie regole.
Si consiglia pertanto di farsi assistere da un patronato.
Sono nato il 28/09/1955. Al 29/07/2011 sono stato licenziato per giustificato motivo oggettivo in quanto a causa di una riorganizzazione aziendale la mia posizione lavorativa è stata soppressa. L'azienda (settore metalmecc. con un organico inferiore a 15 dipendenti )mi ha poi proposto un incentivo all'esodo da me accettato con tanto di verbale di conciliazione firmato da entrambe le parti ma non in presenza di una figura sindacale. Mi è stata corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso e ho percepito l'indennità di disoccupazione per un anno precisamente fino al 07/12/2012. Non sono riuscito a trovare lavoro durante questo periodo, anche se iscritto al CPI.
La mia situazione contributiva al 30/09/2012 è di 2082 settimane (incluso l'anno di disoccupazione). Il 12/09/12 ho provveduto ad inoltrare tramite patronato domanda di ammissione ai salvaguardati alla DTL allegando copia lettera di licenziamento e del verbale di accordo.
Vorrei sapere se la mancanza di una parte sindacale puo' influire a non considerarmi un salvaguardato. Inoltre, in caso di diniego da parte del ministero politiche sociali, è possibile fare ricorso? In base alle vecchie regole della pensione, dopo la finestra di un anno, avrei potuto andare in pensione a ottobre 2013. Ho nel frattempo fatto domanda all'Inps di contribuzione volontaria.
Che aspettative avrò? Giuseppe
L'articolo 6, comma 2-ter del Dl 216/2011 ha incluso i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del Codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi:
- la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti;
- il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato l’accesso al pensionamento con decorrenza compresa entro il 6.12.2013 (ora 6.12.2014)
- il lavoratore non sia stato rioccupato successivamente alla data di cessazione dell'attività lavorativa
Ritengo pertanto che, sussistendo un accordo con il datore di lavoro (è sufficiente anche un accordo individuale senza la rappresentenza sindacale), possa potenzialmente mantenere le vecchie regole di pensionamento. La procedura seguita - con la produzione dell'istanza di accesso alla DTL - è corretta. In caso di rigetto dell'istanza è possibile produrre ricorso entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.
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