
Rossini V
Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it.
In pensione con la vecchia disciplina
Venerdì, 02 Marzo 2012Sono un lavoratore in mobilita' nato nel 52 e che a fine marzo 2012 termina la mobilita' durata 4 anni ho 38 anni di contributi posso sperare di andare in pensione con la vecchia normativa?
Immaginando che al 31 Dicembre 2011 non siano ancora maturati i requisiti per la pensione in base alla previgente normativa (per mancanza dei 60 anni di anzianità), il lettore potrà comunque andare in pensione secondo le vecchie regole in virtù della clausola di salvaguardia contenuta all’art 24, comma 14, lett.a) del Dl 201/2011 come convertito dalla legge 214/2011.
E’ necessario tuttavia attendere un decreto ministeriale, atteso entro il 30 Giugno 2012, per conoscere quanti lavoratori potranno beneficiare di questo trattamento: le somme stanziate non sono infatti illimitate mentre il numero di coloro che risultano eleggibili è piuttosto alto.
Nella selezione di queste domande, l’Inps procederà sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro (art. 24, comma 15, Dl 201/2011).
Esodati, le novita' contenute nel milleproroghe
Venerdì, 02 Marzo 2012Sono un lavoratore esodato in data 31 Dicembre 2011 con 36 anni di contributi versati e 55 anni di età. Rientro tra gli esodati? Che cosa prevede l'emandamento in questione?
Non sembrano potersi invocare le disposizioni relative ai lavoratori esodati al caso di specie perchè sia il maturato contributivo che l'età anagrafica appaiono insufficienti a raggiungere i requisiti minimi di accesso al pensionamento anche se riferiti alla previgente disciplina.
La nuova fattispecie di possibile deroga approvata all'art. 6, comma 2-ter del Dl 216/2011 convertito dalla legge 14/2012 è costituita dai soggetti il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo, stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e a condizione che: la data di cessazione del rapporto risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina, avrebbero consentito la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 dicembre 2013.
L'ambito degli accordi individuali comprende esplicitamente anche le conciliazioni giudiziali e stragiudiziali, di cui agli artt. 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile.
Restano fermi i limiti degli oneri finanziari entro cui il decreto ministeriale può attuare le deroghe e determinare il numero dei soggetti beneficiari come indicati dall'art. 24, comma 15, Dl 201/2011. E' tuttavia prevista un'ipotesi di eventuale ampliamento delle risorse, relativo esclusivamente agli esodati, (articolo 6-bis Dl 216/2011).
In ogni caso, per i soggetti beneficiari delle deroghe, qualora i requisiti per il trattamento pensionistico vengano maturati successivamente al 31 dicembre 2011, trova applicazione la disciplina sull'elevamento progressivo dei requisiti in relazione all'evoluzione della speranza di vita.
Riforma Pensioni: Le agevolazioni per i lavoratori precoci
Venerdì, 02 Marzo 2012Sono previste agevolazioni sulle penalizzazioni per i lavoratori precoci, precisamente per chi ha iniziato a lavorare all' eta' di 14?
Sì, l'art. 6, comma 2-quater, Dl 216/2011 come convertito dalla legge 14/2012 ha previsto che sino al 31 Dicembre 2017 sarà possibile accedere al pensionamento anticipato senza alcuna penalizzazione sui trattamenti pensionistici a condizione che l'anzianità contributiva minima richiesta sia raggiunta solo tramite prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.
Quando e' possibile posticipare il pensionamento
Venerdì, 02 Marzo 2012 Compio 66 anni a maggio 2012 e vorrei optare per la prosecuzione del rapporto di lavoro. Posso posticipare il pensionamento previsto per il 1°luglio?
In linea generale il lettore conseguirà a Maggio 2012 i requisiti per la pensione (di vecchiaia) e potrà, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, posticipare l'età del pensionamento sino a 70 anni. La riforma Monti incentiva infatti coloro che restano al lavoro attraverso l'operare di coefficienti di trasformazione più elevati (art. 24, comma 4, L.n. 214/2011), potendo conseguire, in questo modo, un importo pensionistico maggiore.
L'operare della misura potrebbe essere concretamente non utilizzabile per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che, come predetto, pongano determinati limiti ordinistici per il pensionamento e per coloro che siano già stati oggetto di un provvedimento di collocamento a riposo dalla PA di appartenenza emesso prima del 6 Dicembre 2011.
In Pensione senza la quota con il regime sperimentale
Giovedì, 01 Marzo 2012 Sono una dipendente in un ente pubblico nata nell'aprile del 1952, e ho versato 36 anni e 6 mesi di contributi. Quando posso andare in pensione? è possibile andare in pensione a 62 anni con la penalizzazione?
No, non è possibile perché non è raggiunto il maturato contributivo minimo per l'accesso al pensionamento anticipato come richiesto dalla nuova normativa.
Tuttavia è opportuno notare che la manovra Monti ha mantenuto la possibilità per le donne lavoratrici di andare in pensione con 35 anni di contributi ed una età pari a 57 anni se dipendenti (58 se autonome) a condizione di passare ad un trattamento pensionistico interamente calcolato con il sistema contributivo.
Tale sperimentazione, in vigore sino al 31 Dicembre 2015, comporterebbe quindi una riduzione dell’importo pensionistico pari a circa il 10-20% nel caso di specie (proprio in virtù del passaggio al sistema contributivo) ma consentirebbe l’uscita dal lavoro senza incappare nella normativa Monti. Potrebbe dunque considerare tale opzione.
Se invece si optasse per rimanere al lavoro sarà possibile andare in pensione non prima del 2017 quando saranno maturati 41 anni e 10 mesi di contributi necessari per il pensionamento anticipato.

