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Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Mobilita', rileva la maturazione del diritto per l'accesso alla clausola di salvaguardia

Mercoledì, 29 Febbraio 2012

Non mi è chiaro se i 24 mesi per rientrare nel vecchio sistema pensionistico per chi è in mobilità e ha lasciato l'azienda in ottobre 2010 si intendono come maturazione o decorrenza del requisito, nel mio caso maturazione requisito (40 anni) maggio 2013, decorrenza agosto 2014 secondo gli ultimi conteggi fatti (2080 settimane).

L'art. 24, comma 14, lett. a), Dl 201/2011 come convertito dalla legge 214/2011 dispone che fanno salva la previgente disciplina i lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità. Posto che il riferimento è alla maturazione del requisito, ritengo che non si debba includere anche il periodo di decorrenza (le cd. "finestre") come introdotto dalla legge 122/2010 ai fini dell'ammissione al beneficio in questione.

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Il passaggio al contributivo per gli iscritti alla previdenza autonoma

Mercoledì, 29 Febbraio 2012

Sono un professionista iscritto alla gestione previdenziale autonoma. Vorrei sapere quando avverrà il passaggio al sistema di calcolo contributivo. 

L'articolo 24, comma 24, del Dl 201/2011 come convertito dalla Legge 214/2011 ha disposto in tema di enti previdenziali di diritto privato dei professionisti, che questi, ai fini dell’equilibrio finanziario delle rispettive gestioni, adottino, nell’esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 31 marzo 2012, misure volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di 50 anni.

Le relative delibere verranno sottoposte all’approvazione dei Ministeri vigilanti, secondo le disposizioni contenute nei predetti decreti n. 509/1994 e 103/1996, che si esprimono in via definitiva entro trenta giorni dalla loro ricezione.

Decorso il termine del 31 marzo 2012 senza l’adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicheranno, con decorrenza 1° gennaio 2012:

-      il sistema contributivo pro-rata agli iscritti alle relative gestioni;

-      un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell’1%.

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Le Differenze tra esodati e lavoratori licenziati

Mercoledì, 29 Febbraio 2012

Volevo sapere se i lavoratori licenziati rientrano nella categoria degli esodati come previsti dall'emendamento al milleproroghe. In altri termini un licenziato può essere considerato un esodato? Grazie per la Vostra cortese disponibilità e competenza.

In generale si tratta di due situazioni diverse anche se a prima vista possono esserse confuse. Entrambe le ipotesi hanno in comune lo scioglimento del rapporto di lavoro tuttavia, affinchè si possa essere considerati esodati, è necessario che lo scioglimento sia raggiunto a seguito di un accordo tra parti, azienda e lavoratore. L'accordo, secondo quanto previsto nel milleproroghe, può anche essere collettivo (in presenza di organizzazioni sindacali) o individuale e può anche essere raggiunto al termine di una procedura di conciliazione (art 410 e ss. cpc.). 

L'esodo, in altri termini, è una risoluzione (consensuale) del rapporto di lavoro e in ciò differisce dal licenziamento individuale (con giusta causa) che invece è iniziativa unilaterale del datore di lavoro. E' caratteristica poi che l'accordo risolutivo preveda il pagamento di incentivi all’esodo, delle somme erogate dal datore di lavoro al lavoratore al fine di favorire proprio la risoluzione del rapporto di lavoro.

In definitiva dunque coloro che sono stati "licenziati" con giusta causa non rientrano nella disciplina degli esodati.

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I lavoratori nei fondi speciali di esubero salvi dalla Riforma Fornero

Mercoledì, 29 Febbraio 2012

Sono una lavoratrice del settore bancario esodata in data 12 Dicembre 2010. Ad oggi ricevo una prestazione dal fondo esubero di solidarietà bancario che eroga le prestazioni per 4 anni sino al raggiungimento dei miei 60 anni che, secondo la vecchia disciplina erano sufficienti per andare in pensione. Ora cosa mi succederà se hanno innalzato i requisiti per la pensione di vecchiaia? Le prestazioni straordinarie del Fondo mi copriranno sino ai nuovi requisiti: è vero?

La lettrice rientra nella clausola di salvaguardia ai sensi dell'art. 24, comma 14, lett. c) del Dl 201/2011 come convertito dalla Legge 214/2011. Infatti ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applica la previgente disciplina pensionistica, seppur sempre nei limiti del plafond di risorse stanziate dal successivo comma 15 della Legge 214/2011. Per conoscere le modalità di ammissione è necessario attendere la promulgazione di un decreto interministeriale che deve avvenire entro il 30 Giugno 2012.

Le prestazioni straordinarie dei fondi di solidarietà di settore consistono nell'assegno corrisposto al lavoratore che cessa l’attività al fine di accompagnarlo alla pensione. Si tratta di un importo mensile straordinario per il periodo (max 60 mesi) compreso tra la data di cessazione e quella di erogazione della pensione INPS, nonchè la copertura dei contributi per il periodo compreso tra la data di cessazione e quella di maturazione del requisito pensionistico. Per come sono strutturate quindi non appaiono idonee a coprire l'eventuale non ammissione del predetto beneficio.

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Comparto scuola e finestre mobili

Martedì, 28 Febbraio 2012

Sono una sindacalista Cgil e rappresento il personale del comparto scuola. Mi confermate che sono state abrogate le finestre mobili in materia di decorrenza? L’abolizione è valida anche per il comparto scuola? Un lavoratore del comparto scuola  quando potrà accedere alla pensione?

Sì sono state abolite. L’art. 24,  comma 5 del Dl 201/2011 come convertito dalla legge 214/2011 prevede, con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturino i requisiti per il pensionamento di vecchiaia ordinario e anticipato ( commi da 6 ad 11 del citato articolo ), la non applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 12, commi 1 e 2 del D.L. 78/2010, e delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 21, primo periodo, del D.L. 138/2011, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di decorrenze per la generalità dei lavoratori e per il personale del comparto scuola (c.d. finestre).

Si rammenta che l’articolo 12, commi 1 e 2, del D.L. 78/2010 aveva introdotto le cd. decorrenze annuali rispettivamente, per i soggetti che, a decorrere dal 2011 maturino il requisito anagrafico per il diritto, rispettivamente, alla pensione di vecchiaia (comma 1) e alla pensione di anzianità (comma 2). Più specificamente, è stato stabilito che il termine di decorrenza della pensione di vecchiaia (compresi i trattamenti liquidati interamente con il sistema contributivo) sia pari:

-        per i lavoratori dipendenti, a 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti per il relativo trattamento;

-        per gli iscritti alle gestioni INPS relative agli artigiani, commercianti, coltivatori diretti e alla Gestione separata INPS, 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

L’articolo 1, comma 21, primo periodo, del D.L. 138/2011, ha invece modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la disciplina delle decorrenze iniziali dei trattamenti pensionistici (di vecchiaia e anzianità) per il personale del comparto scuola.

In particolare, il comma ha disposto che i trattamenti decorrano dall’inizio dell'anno scolastico e accademico che ricade nell'anno solare successivo rispetto a quello in cui si siano maturati i requisiti (nella disciplina previgente la decorrenza era prevista dall'inizio dell'anno scolastico e accademico che ricadeva nell'anno solare di maturazione dei requisiti per il trattamento). Resta ferma l'applicazione della disciplina previgente per i soggetti che abbiano conseguito o conseguano entro il 31 dicembre 2011 i requisiti per il trattamento.

Con l’abolizione dell’articolo 1, comma 21, primo periodo, del Dl 138/2011 quindi, l’uscita dal servizio per i dipendenti del comparto scuola sarà il 1° Settembre dell’anno di maturazione dei requisiti richiesti dalla nuova riforma Monti.

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