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Come Funziona la Pensione Anticipata Contributiva nel 2026

 

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La pensione anticipata contributiva è una ulteriore possibilità di pensionamento anticipato per quei lavoratori il cui accredito contributivo sia successivo al 31.12.1995.

La Pensione Anticipata Contributiva

L'articolo 24, co. 11 del dl n. 201/2011 convertito con legge n. 214/2011 riconosce ai lavoratori iscritti alle forme di previdenza pubbliche obbligatorie privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 la facoltà di conseguire la pensione anticipata all'età attualmente pari a 64 anni (dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026) con un requisito contributivo di almeno 20 anni «effettivi», a condizione che l'assegno pensionistico sia di almeno 3 volte l'importo dell'assegno sociale (2,8 volte sino al 31 dicembre 2023).

Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione «effettiva» è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo. Il requisito anagrafico di 64 anni forma oggetto di adeguamento alla speranza di vita Istat.

Dal 1° gennaio 2024 l'articolo 1, co. 125 della legge n. 213/2023 ha inasprito le condizioni per l'accesso alla prestazione. Nello specifico:

  • è stato innalzato l'importo soglia necessario per il diritto alla prestazione da 2,8 volte a 3 volte il valore dell'assegno sociale, cioè a 1.638,72€ per il 2026. Dal 1° gennaio 2030, per effetto di quanto previsto dall'articolo 1, co. 183 della legge n. 207/2024, il predetto importo soglia sarà ulteriormente innalzato da 3 a 3,2 volte il valore dell'assegno sociale (cioè 1.747,97€ ai valori 2026). Per le sole lavoratrici madri il predetto importo soglia è ridotto a 2,8 volte l'assegno sociale (1.529,47€ per il 2026) in presenza di un figlio e a 2,6 volte l'assegno sociale (1.420,22€ per il 2026) in presenza di due o più figli;
  • il requisito di 20 anni di contribuzione effettiva, al pari di quello anagrafico, forma oggetto di adeguamento alla speranza di vita;
  • è stata introdotta una finestra di slittamento nell'erogazione del rateo pensionistico pari a tre mesi dalla maturazione dei requisiti;
  • è previsto che il valore della rendita non può eccedere il limite di cinque volte il trattamento minimo inps per l'anno di riferimento sino al raggiungimento dell'età pensionabile, cioè 67 anni. Per l'anno 2026 tale importo equivale a 3.059,25 euro lordi al mese.

Le predette novità non interessano i soggetti che entro il 31 dicembre 2023 hanno maturato i requisiti previgenti per l'accesso alla prestazione ivi incluso il requisito di importo soglia pari a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale.

Dal 1° gennaio 2027 sia il requisito anagrafico (64 anni) che contributivo (20 anni) subirà un incremento di un mese ai sensi dell'articolo 1, co. 185 e ss. della legge n. 199/2025 e di ulteriori due mesi dal 1° gennaio 2028. Pertanto:

  • dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027 i requisiti si maturano al raggiungimento di 64 anni ed un mese unitamente ad almeno 20 anni ed un mese di contribuzione «effettiva» a condizione che il rateo pensionistico sia pari almeno a 3 volte l'assegno sociale (2,8 volte per le lavoratrici madri di un figlio, 2,6 volte per le lavoratrici madri di due o più figli);
  • dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028 i requisiti si maturano al raggiungimento di 64 anni e 3 mesi unitamente ad almeno 20 anni e tre mesi di contribuzione «effettiva» a condizione che il rateo pensionistico sia pari almeno a 3 volte l'assegno sociale (2,8 volte per le lavoratrici madri di un figlio, 2,6 volte per le lavoratrici madri di due o più figli);

Previdenza complementare

La legge n. 199/2025 ha abrogato le disposizioni introdotte (ma mai divenute operative) dall'articolo 1, co. 181 e ss. della legge n. 207/2024. La disposizione da ultimo richiamata aveva previsto la possibilità, di computare, su richiesta dell’assicurato, al fine del raggiungimento dei predetti importi soglia, unitamente all’ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare, in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita.

La facoltà, tuttavia, non era aperta a tutti, ma solo ai lavoratori con almeno 25 anni (anziché 20 anni) di contributi (30 anni dal 2030) e comportava il divieto di cumulo, durante il periodo di anticipo della pensione (dai 64 ai 67 anni), con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, tranne quello occasionale fino a 5mila euro. Per rendere operative le novità si attendeva un decreto, mai arrivato. La Finanziaria 2026 ha del tutto eliminato tale opzione. 

Limitazioni

Si rammenta che l'accesso alla prestazione non è consentito ai lavoratori che optano per la liquidazione della pensione con il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, co. 23 della legge n. 335/1995 in quanto trattasi di assicurati in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995. E' invece possibile per gli assicurati, in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, che effettuino il computo nella gestione separata ai sensi del DM 282/1996.

Documenti: Circolare Inps 46/2024

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