La pensione anticipata contributiva è una ulteriore possibilità di pensionamento anticipato per quei lavoratori il cui accredito contributivo sia successivo al 31.12.1995.
La Pensione Anticipata Contributiva
L'articolo 24, co. 11 del dl n. 201/2011 convertito con legge n. 214/2011 riconosce ai lavoratori iscritti alle forme di previdenza pubbliche obbligatorie privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 la facoltà di conseguire la pensione anticipata all'età attualmente pari a 64 anni (dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026) con un requisito contributivo di almeno 20 anni «effettivi», a condizione che l'assegno pensionistico sia di almeno 3 volte l'importo dell'assegno sociale (2,8 volte sino al 31 dicembre 2023).
Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione «effettiva» è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo. Il requisito anagrafico di 64 anni forma oggetto di adeguamento alla speranza di vita Istat.
Dal 1° gennaio 2024 l'articolo 1, co. 125 della legge n. 213/2023 ha inasprito le condizioni per l'accesso alla prestazione. Nello specifico:
- è stato innalzato l'importo soglia necessario per il diritto alla prestazione da 2,8 volte a 3 volte il valore dell'assegno sociale, cioè a 1.616,07€ per il 2025. Dal 1° gennaio 2030, per effetto di quanto previsto dall'articolo 1, co. 183 della legge n. 207/2024, il predetto importo soglia sarà ulteriormente innalzato da 3 a 3,2 volte il valore dell'assegno sociale (cioè 1.723,81€ ai valori 2025). Per le sole lavoratrici madri il predetto importo soglia è ridotto a 2,8 volte l'assegno sociale (1.508,33€ per il 2025) in presenza di un figlio e a 2,6 volte l'assegno sociale (1.400,59€ per il 2025) in presenza di due o più figli;
- il requisito di 20 anni di contribuzione effettiva, al pari di quello anagrafico, forma oggetto di adeguamento alla speranza di vita;
- è stata introdotta una finestra di slittamento nell'erogazione del rateo pensionistico pari a tre mesi dalla maturazione dei requisiti;
- è previsto che il valore della rendita non può eccedere il limite di cinque volte il trattamento minimo inps per l'anno di riferimento sino al raggiungimento dell'età pensionabile, cioè 67 anni. Per l'anno 2025 tale importo equivale a 3.017 euro lordi al mese.
Le predette novità non interessano i soggetti che entro il 31 dicembre 2023 hanno maturato i requisiti previgenti per l'accesso alla prestazione ivi incluso il requisito di importo soglia pari a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale.
Previdenza complementare
Dal 1° gennaio 2025 l'articolo 1, co. 181 e ss. della legge n. 207/2024 ha previsto la possibilità, di computare, su richiesta dell’assicurato, al fine del raggiungimento dei predetti importi soglia, unitamente all’ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare, in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita. L'individuazione dei criteri per il computo del valore teorico della rendita complementare ai fini del raggiungimento dell'importo soglia è demandato ad un decreto interministeriale Lavoro-Economia che dovrà, altresì, fissare le modalità di certificazione del valore della rendita da parte delle forme di previdenza complementari.
Chi opta per tale facoltà subisce, tuttavia, due conseguenze:
- La pensione anticipata contributiva si consegue con un requisito di 25 anni di contribuzione «effettiva» oltre agli eventuali ulteriori adeguamenti alla speranza di vita (in luogo del predetto requisito di 20 anni); dal 1° gennaio 2030 il requisito salirà a 30 anni di contribuzione «effettiva» oltre agli eventuali ulteriori adeguamenti alla speranza di vita;
- La pensione anticipata contributiva, inoltre, diventa non più cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Limitazioni
Si rammenta che l'accesso alla prestazione non è consentito ai lavoratori che optano per la liquidazione della pensione con il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, co. 23 della legge n. 335/1995 in quanto trattasi di assicurati in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995. E' invece possibile per gli assicurati, in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, che effettuino il computo nella gestione separata ai sensi del DM 282/1996.
Documenti: Circolare Inps 46/2024