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Pensioni

Pensioni Militari, ecco cosa cambia con la legge di stabilità

Bernardo Diaz Venerdì, 23 Gennaio 2015
Una norma contenuta nel disegno di legge di stabilità prevede lo stop alla possibilità di ottenere promozioni il giorno antecedente la cessazione dal servizio al fine ottenere una pensione e una buonuscita piu' succulenta.

Kamsin La legge di stabilità 2015 dopo il tormentato iter parlamentare conferma le novità della vigilia. Il comma 258 dell'articolo 1 della legge 190/2014 abroga le norme che prevedono la promozione alla vigilia il giorno precedente la cessazione dal servizio a favore del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare in determinate posizioni, nonché quella relativa ai Dirigenti generali e Dirigenti superiori della Polizia di Stato.

Nello specifico l'intervento dispone l’abrogazione delle norme del Codice dell’ordinamento militare che prevedono talune promozioni conferite al personale militare all’atto della cessazione dal servizio o alla vigilia del decesso per causa di servizio (individuate negli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del D.Lgs. n. 66 del 2010).

Il Governo con la novella punta, quindi, ad abolire la possibilità di ottenere un trattamento di quiescenza (e una buonuscita) piu' elevato a seguito di una neo-promozione. Infatti, secondo quanto riportato nella relazione tecnica al provvedimento le richiamate promozioni hanno effetti economici sia sul trattamento pensionistico che su quello di buonuscita.

Per le Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, ed il Corpo della guardia di finanza, per effetto dell’omogeneizzazione stipendiale che opera sino al grado di Colonnello e gradi equivalenti, gli ufficiali in servizio beneficiano già del trattamento economico del grado superiore e, pertanto, la promozione alla vigilia non ha conseguenze economiche. Invece, per i gradi di Generale di Divisione (con promozione a Generale di Corpo d’Armata e gradi equivalenti) e Generale di Brigata (con promozione a Generale di Divisione e gradi equivalenti), la promozione alla vigilia determina l’attribuzione dei predetti benefici economici (pensione e buonuscita).

Per quanto attiene invece il personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali la promozione alla vigilia, nella quasi totalità dei casi, non produce effetti economici in quanto al momento dell’accesso al trattamento pensionistico riveste già il grado apicale e, quindi, non è promuovibile ulteriormente. Secondo l'ufficio Bilancio della Camera dei Deputati i risparmi annui lordi, in via prudenziale, derivanti dalla soppressione dell’istituto in parola, si aggirano tra uno e quattro milioni di euro a regime, nel 2020.

Per quanto riguarda i dirigenti generali di pubblica sicurezza la legge abroga il comma 260 della legge n. 266 del 2005 in base al quale, al personale in parola con almeno quattro anni nella qualifica al momento della cessazione dal servizio sono attribuiti il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato e l'indennità di buonuscita spettanti ai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, con analoga anzianità di servizio; e ai dirigenti superiori della Polizia di Stato con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica sono attribuiti la promozione alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio.

Ausiliaria. C'è poi una sforbiciata all'ausiliaria. Il comma 259 prevede, infatti, la riduzione dal 70 al 50 per cento dell’indennità di ausiliaria, calcolata quale differenza tra il trattamento di quiescenza e quello del parigrado in servizio, per il personale che transita nell'ausiliaria dal 1° gennaio 2015.

La categoria dell'ausiliaria comprende il personale militare che a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito o a domanda ha manifestato la propria disponibilità a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione.

Si ricorda che il personale militare permane in ausiliaria: a)  fino a 65 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 60 anni, ma inferiore a 62 anni; b)  fino a 67 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 62 anni e, comunque, per un periodo non inferiore ai 5 anni.

Riduzione delle indennità dei piloti. Una ulteriore disposizione prevede la riduzione del 50% degli importi previsti dagli articoli 1803 e 1804 del Codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n. 66 del 2010) che regolano, rispettivamente, gli incentivi da riconoscere agli ufficiali piloti in servizio e al personale addetto al controllo del traffico aereo.

Infine si prevede, altresì, la riduzione del 50% del premio attualmente riconosciuto dal comma 4 dell’articolo 2161 del Codice dell’ordinamento militare agli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza ammessi ai corsi di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare ed ammessi a contratte ferma volontaria di durata biennale.

seguifb

Zedde

Pensioni

Riforma Pensioni, Poletti: dopo il Jobs Act si riapre il cantiere

Eleonora Accorsi Giovedì, 22 Gennaio 2015
Il Ministro del Lavoro conferma la volontà del Governo di rivedere la legge Fornero nel corso del 2015 dopo l'adozione dei decreti delegati sul Jobs Act. Damiano plaude all'apertura: "intanto, però, si risolva il problema dell'opzione donna".

Kamsin Ritornare sulla riforma delle pensioni sta diventando una tentazione sempre più forte. Dopo il fallimento del referendum della Lega il ministro Poletti ha oggi rilanciato dalla Luiss la necessità di un intervento per mettere mano in modo organico alla Riforma previdenziale del 2011. I motivi possono essere così sintetizzati: recuperare risorse; facilitare chi è più vicino alla pensione, magari recuperando anche posti per i più giovani, senza lavoro.

La riapertura del cantiere previdenziale avverrà, tuttavia, non prima di quest'estate in quanto l'esecutivo intende prima completare la Riforma del Mercato del Lavoro: "eventuali modifiche alla legge Fornero per dare una soluzione al problema di chi perde il lavoro ma non ha ancora maturato i diritti alla pensione potranno avvenire solo dopo il completamento dei decreti attuativi della riforma del lavoro", ha spiegato Poletti.

Quali sono le ricette? Tante e diverse. Ma al centro c'è la necessità di introdurre un sistema di pensionamenti flessibili che, nei fatti, consentano di anticipare l'età pensionabile di alcuni anni rispetto agli attuali requisiti. Sul punto c'è l'idea avanzata da Yoram Gutgeld, deputato Pd e consigliere economico del presidente del Consiglio di ricalcolare le pensioni con il contributivo, anche i periodi maturati con il retributivo in cambio di un anticipo dell'età pensionabile; poi ci sono le ipotesi rilanciate da Damiano di andare in pensione con 62 anni e 35 di contributi con una penalità dell'8%, oppure quella della quota 100.

Ma il capitolo previdenziale non finisce qui. Ulteriori punti dovranno essere discussi ad iniziare dalla Riforma della Governance dell'Inps e dalla revisione delle aliquote contributive nella gestione separata. C'è poi la questione delle Deroghe alla Riforma Fornero, capitolo questo strettamente connesso all'entità delle pensioni flessibili: maggiore sarà l'anticipo dell'età pensionabile riconosciuto minori saranno le esigenze di garantire ulteriori misure di salvaguardia per coloro che attualmente sono senza pensione e senza stipendio.

Damiano: Bene Poletti. Abbiamo già fatto le nostre proposte.
Il ministro Poletti ha affermato che se  non si introduce uno strumento di flessibilità nel sistema  pensionistico rischiamo di avere un ‘problema sociale’. Siamo  totalmente d’accordo anche perché è da tempo che chiediamo un  intervento significativo e strutturale di correzione della riforma  Fornero”. Lo dichiara Cesare Damiano, presidente della Commissione  Lavoro della Camera.
”Abbiamo avanzato le nostre proposte – continua Damiano – che sono  già state tradotte in disegni di legge del Pd: la principale prevede  di consentire, a chi ha 35 anni di contributi, di accedere alla  pensione a partire dai 62 anni con una penalizzazione massima  dell’8%”. ”A questa soluzione vogliamo aggiungere quella di ‘Quota 100′ e  ricordare al l’esigenza di risolvere l’annosa questione dell’Opzione donna, evitando ulteriori rimpalli di responsabilità con l’Inps e la Ragioneria dello Stato”, conclude Cesare Damiano.

seguifb

Zedde

Pensioni

Pensioni, ecco tutti i requisiti per andare in pensione nel 2015

Eleonora Accorsi Giovedì, 22 Gennaio 2015
Quest'anno sono andate via le penalizzazioni per coloro che maturano i requisiti contributivi utili per la pensione anticipata (42 anni e mezzo di contributi per gli uomini e 41 anni e mezzo per le donne). Dal 2016 scatta l'adeguamento alla speranza di vita Istat.

Kamsin Quali sono le regole per i diversi tipi di pensionamento nel 2015 alla luce della riforma Fornero e dei successivi aggiustamenti? Quali novità ha introdotto la legge di stabilità in materia previdenziale? Orientarsi tra riforme e norme successive non è facile. Ma, a meno di cambiamenti in corso d'anno, più volte ipotizzati e annunciati anche se tutti da verificare, ecco una mappa ragionata aggiornata per riassumere le modalità per l'accesso alle prestazioni previdenziali di vecchiaia e anticipate nell'Ago e nei fondi sostitutivi, integrativi, esclusivi ed esonerativi della stessa suddivise per ciascun comparto lavorativo. 

Pensione di vecchiaia. Per la prestazione di vecchiaia sono necessari 20 anni di contributi e un'età minima così suddivisa: a) uomini lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati: 66 anni + 3 mesi; b) donne del settore pubblico: 66 anni + 3 mesi; c) donne dipendenti del settore privato: 63 anni + 9 mesi; d) donne lavoratrici autonome e parasubordinate: 64 anni + 9 mesi.

Per gli invalidi almeno all'80%, dipendenti del settore privato, l'età di pensione è pari a 60 anni e 3 mesi per uomini e 55 anni e 3 mesi per donne. Per chi ha iniziato a versare i contributi dopo l'anno 1995 è possibile ottenere la pensione anche con soli 5 anni, a condizione però che abbia almeno 70 anni + 3 mesi d'età.

Pensione anticipata. Per gli uomini di ogni settore di lavoro: 42 anni + 6 mesi di versamenti contributivi (41 anni + 6 mesi per le donne); novità della legge di stabilità 2015 è che sarà possibile lasciare anche con meno di 62 anni senza subire alcun taglio dell'assegno (come invece accadeva, a determinate condizioni sino al 2014). Per chi ha iniziato a versare i contributi dopo l'anno 1995 è possibile avere la pensione, anche con soli 20 anni di contributi e un'età di 63 anni + 3 mesi a condizione di avere un assegno superiore a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale. In tutti i casi la finestra mobile è superata.

Salvaguardati - Per chi mantiene le vecchie regole pensionistiche, cioè i salvaguardati e i lavoratori che beneficiano dell'ultrattività delle vecchie regole pensionistiche, basta raggiungere il quorum 97,3 con almeno 61 anni e 3 mesi e 35 di contributi, oppure, solo 40 anni di contributi. Qui però resta in vigore la finestra mobile.

Dal 2016 tutti i requisiti saranno adeguati alla speranza di vita Istat e quindi subiranno un incremento di 4 mesi. Per tenere sott'occhio tutte le ultime novità pensionioggi.it ha messo a disposizione gratuita dei lettori il pensionometro per verificare la prima data utile per accedere alla pensione.

Seguifb

Zedde

Lavoro

Jobs Act, anche i Co.Co.Pro godranno di un sostegno al reddito

Bernardo Diaz Giovedì, 22 Gennaio 2015
La durata sarà pari alla metà delle mensilità contributive versate fino a un massimo di 6 mesi. Si rimanda un futuro decreto la conferma o meno della tutela dopo il 2015.

Kamsin La bozza di decreto legislativo adottata dal Consiglio dei Ministri lo scorso 24 dicembre 2014 introduce, dopo la Naspi e l'assegno di disoccupazione ordinaria (Asdi), una indennità di disoccupazione specifica per i co.co.pro, nome in codice Dis-Coll, in attesa del riordino dei contratti che porterà al superamento graduale di questa forma già oggi in fase di riduzione.

L'indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi sarà operativa solo per il 2015 in via sperimentale.  Ne avranno diritto i collaboratori coordinati e continuativi con o senza modalità a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita Iva, che abbiano perduto involontariamente l'occupazione nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre del 2015.

Requisiti. Per il diritto alla Dis-Coll, nel 2015, occorrerà essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti: a) stato di disoccupazione al momento della domanda; b) almeno tre mesi di contributi tra il 1° gennaio 2014 e il giorno di disoccupazione; c) almeno un mese di contributi oppure un rapporto di collaborazione di durata di almeno un mese (purché con compenso pari ad almeno 649 euro, cioè la metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione nel 2015).

La Misura. La misura della DisColl dipenderà dal reddito dichiarato ai fini previdenziali (ciò in base al principio, comune anche alla Naspi, per cui chi più paga contributi ha diritto a prestazioni più pesanti). In particolare, la misura sarà pari al 75% del reddito dichiarato ai fini contributivi per l'anno della cessazione dal lavoro e per quello precedente, diviso per il numero di mesi di contributi, con i seguenti limiti: se il reddito medio non supera i 1.195 euro mensili, l'indennità sarà pari al 75 per cento di tale reddito; se si superano i 1.195 euro mensili l'indennità sarà pari al 75 per cento di tale reddito più il 25 per cento della differenza tra reddito medio e 1195.

L'indennità mensile, in ogni caso, non potrà superare i 1.300 euro mensili, l'importo, inoltre, andrà ridotto progressivamente di un 3 per cento a partire dal quarto mese di fruizione dell'ammortizzatore.

La Durata. La tutela spetterà, infine, per un numero di mesi pari alla metà di quelli di contributi accreditati dal primo gennaio 2014 al giorno di cessazione dal lavoro.

Qualora il beneficiario si impieghi con rapporto di lavoro subordinato, l'indennità viene sospesa d'ufficio a seguito della comunicazione obbligatoria presentata dal datore di lavoro. Se il periodo di sospensione duriameno di cinque giorni l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.

Qualora, invece, il beneficiario intraprenda un' attività lavorativa autonoma deve informarne l'Inps e se da tale attività deriva un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, la DisColl è ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di fruizione dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La perdita dello stato di disoccupazione comporta il venir meno dell'indennità.

Inoltre, per il periodo di vigenza, la DisColl fa venire meno il diritto all'indennità una tantum di cui all'articolo 2, commi 51-56, della legge 92/2012, prevista a favore dei collaboratori coordinati e continuativi a progetto iscritti esclusivamente alla gestione separata dell'Inps, operanti in regime di monocommittenza ed in possesso, nel 2013, di un reddito fino a 20.220 euro.

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Zedde

Pensioni

Riforma Pensioni, Poletti: ok ai pensionamenti flessibili

Redazione Giovedì, 22 Gennaio 2015
Il Ministro Poletti conferma la volontà del Governo di intervenire sulla Legge Fornero per favorire meccanismi di flessibilità in uscita.

Kamsin È necessario intervenire sulla legge Fornero con strumenti flessibili di accompagnamento al pensionamento, come il prestito previdenziale, o si rischia un problema sociale. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, a margine di un convegno alla Luiss.  "Il tema è posto - ha detto - noi sappiamo che esiste un problema che riguarda in particolare quelle persone che sono vicine al completamento del loro periodo per maturare i diritti alla pensione e che nella situazione di difficoltà hanno perso o possono perdere il posto di lavoro e non hanno la copertura di ammortizzatori sociali sufficienti a maturare la condizione di pensionamento".

"Io credo - ha aggiunto - che qui uno strumento flessibile che aiuti queste persone a raggiungere i requisiti bisognerà sicuramente produrlo. Abbiamo molte ipotesi all'ordine del giorno, il prestito previdenziale è una possibilità, ce ne sono anche altre, vedremo.

Duro invece il giudizio dei sindacati. “Basta proclami sulle pensioni. Che bisogna intervenire lo sanno anche i muri. Il problema è come si intende farlo perché non vorrei che a qualcuno venisse in mente di peggiorare la situazione”. Così il segretario generale dello Spi Cgil, Carla Cantone, replica al ministro Poletti. “Non rischiamo – ha continuato Cantone - di avere un problema sociale, come dice Poletti. Il problema sociale c’è già da tre anni e la politica si gioca la faccia se non è in grado di risolverlo una volta per tutte".

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Partite Iva, piu' vicina una correzione su pensioni e regime dei minimi

Bernardo Diaz Giovedì, 22 Gennaio 2015
8 milioni di lavoratori chiedono un repentino dietrofront delle novità contenute nella recente legge di stabilità che ha di fatto escluso i professionisti con partita iva dalla possibilità di fruire del vecchio regime dei minimi.

Kamsin Si irrobustisce il fronte per rimandare il previsto aumento dell'aliquota contributiva a carico delle partite Iva iscritte informa esclusiva alla gestione separata Inps e per un intervento sui minimi dei professionisti. Per ora un passo avanti si registra solo sul primo fronte, quello dei contributi.  È stato, infatti, presentato un emendamento al decreto legge Milleproroghe che vede come primo firmatario Cesare Damiano (Pd) presidente della commissione Lavoro della Camera che intende prorogare di un anno l'applicazione dell'aliquota del 27% per tutto il 2015 per i professionisti iscritti alla gestione separata. Resta, poi, aperto anche il fronte delle possibili modifiche al regime forfettario, che prevede dal 2015 un aumento dell'imposta sostitutiva dal 5% al 15% e il superamento della soglia fissa di ricavi o compensi di 30mila euro per introdurre limiti variabili a seconda dell'attività.

E proprio quest'ultima modifica rischia di penalizzare pesantemente professionisti e free lance, per i quali il tetto massimo di ricavi o compensi viene fissato a 15mila euro. Netta la differenza con il vecchio regime dei minimi. Questo, pur essendo riservato a chi avesse meno di 35 anni e guadagnasse meno di 30 mila euro l'anno lordi, durava 5 anni ma prevedeva l'applicazione di una aliquota del 5% sul reddito annuo lordo. Ora nel nuovo regime pensato dal governo non ci sono limiti di tempo ed età, ma la soglia per beneficiarne scende a 15 mila euro e l'aliquota triplica (15%) anche se le detrazioni saranno forfettarie, quindi senza piu' bisogno di rivolgersi al commercialista.

Sono due le possibili linee d'azione. Da un lato, c'è una risoluzione Pd che punta a impegnare il Governo ad elevare tutte le soglie ora sotto i 30mila euro. Dall'altro, l'iniziativa del sottosegretario al Mef, Enrico Zanetti, per consentire a chi avvia un'attività di sc egliere il regime dei minimi al 5% anche nel 2015 facendo coesistere questa opportunità con il debutto del nuovo forfettario e rinviando poi il riallineamento di tutta la disciplina in materia al decreto attuativo della delega fiscale atteso il 20 febbraio in Consiglio dei ministri.

Intanto secondo l'Acta, l'associazione dei freelance, il nuovo regime produce, sui redditi più bassi, una vera e propria beffa: considerate le detrazioni per i redditi da lavoro autonomo (fino a 1.104 euro sotto i 55 mila di reddito) con il nuovo sistema si paga addirittura di più. Se un lavoratore dichiara 12 mila euro, per dire, dovrà versare 1.404 euro di imposte, se invece decidesse di rimanere fuori dal regime dei minimi messo in piedi dal governo, pagando quindi l'Irpef, gli euro da pagare sarebbero 1.264.

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Pensione anticipata, congelata l'applicazione della penalizzazione

Rossini V Giovedì, 22 Gennaio 2015
L'Inps ha raccomandato le sedi territoriali di non applicare la decurtazione nei confronti di coloro che maturano i requisiti per la pensione anticipata dal 1° gennaio 2015. 

Kamsin Stop alla penalizzazione a chi si pensiona anticipatamente. Fino al 31 dicembre 2017, infatti, chi accede alla pensione prima dei 62 anni d'età non subirà la penalizzazione Fornero che prevede che sulla quota di pensione «retributiva» sia applicata una riduzione dell'1% per ogni anno di anticipo della pensione rispetto ai 62 anni di età e una riduzione del 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai 60 anni. È quanto ricorda e raccomanda il messaggio inps 417/2015 alle proprie sedi territoriali in attesa che l'istituto pubblichi una circolare esplicativa sulla questione.

Al fine di scoraggiare l'accesso alla pensione anticipata, la riforma Fornero (legge n. 92/2012) ha introdotto, a partire dal 2012, un meccanismo che penalizza pesantemente chi decide di lasciare il lavoro prima dei 62 anni di età. La penalizzazione, che interessa tutti i lavoratori iscritti all'AGO e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, consiste in una riduzione della quota «retributiva» maturata sino al 31 dicembre 2011, di un punto percentuale per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni di età minima e di due punti percentuali per gli anni di anticipo rispetto ai 60 anni di età. Per chi per esempio va in pensione a 58 anni, la quota retributiva maturata prima della riforma, che ha introdotto il calcolo «contributivo» per tutti, subisce una riduzione del 6%: 2% per i due anni di anticipo rispetto ai 62, più 4% per i due ulteriori anni di anticipo rispetto ai 60.

Ora, la legge di Stabilità per il 2015 ha cancellato la penalizzazione per tutti i trattamenti con decorrenza entro il 31 dicembre 2017, lasciandola esclusivamente per coloro che si pensioneranno dal 1° gennaio 2018 in poi. Da qui la raccomandazione dell'Istituto di previdenza ai propri uffici periferici di non applicare le penalizzazioni alle pensioni liquidate con il sistema «misto» (quota retributiva sino a 2011 e quota contributiva dal 2012 in poi). Nulla è stato indicato, invece, per quanto riguarda quei trattamenti che sono stati già colpiti dalla decurtazione negli anni passati. Sul punto si attende di conoscere se tali prestazioni possano essere "depenalizzate" a decorrere dal 1° gennaio 2015 o meno.

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Bonus Amianto, ultimi giorni per ottenere il beneficio

Redazione Giovedì, 22 Gennaio 2015
L'inps pubblica il modulo per ottenere il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l'esposizione si è realizzata, ai sensi della legge 257/1992.

Kamsin Coloro che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici pensionistici derivanti da esposizione all'amianto, previsti nella legge di stabilità 2015, dovranno fare domanda all'inps entro il 31 Gennaio. E' quanto ricorda l'Inps nella circolare n. 8.

I benefici legati all'amianto. La legge di stabilità ha introdotto una deroga al regime previdenziale per le attività che comportano esposizione ad amianto. Tale norma ha previsto per lavoratori iscritti all'Ago (l'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Inps) e assicurati all'Inail per il rischio di malattie professionali, la possibilità di presentare domanda all'Inps per avere il riconoscimento della maggiorazione contributiva del periodo d'esposizione all'amianto durante l'attività lavorativa, secondo il regime (più favorevole) vigente al tempo in cui l'esposizione si è realizzata. In altre parole, il beneficio consiste nell'applicazione del coefficiente 1,5 (oggi 1,25) al periodo di esposizione all'amianto, da far valere sia ai fini del diritto che della misura della pensione (oggi, invece, solo ai fini della misura della pensione).

Chi è interessato. L'Inps spiega che interessati alla deroga sono i soggetti con periodi d'esposizione all'amianto, in presenza delle seguenti condizioni: a) siano iscritti all'Ago e assicurati all'Inail; b) siano dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i propri dipendenti in mobilità per cessazione dell'attività lavorativa; c) abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l'accertamento dell'avvenuta esposizione all'amianto per un periodo superiore a 10 anni e in quantità superiore ai limiti di legge;  d) avendo presentato domanda dopo il 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali secondo la vigente disciplina (art. 47 dl n. 269/2003 convertito dalla legge n. 326/2003). Sono esclusi gli iscritti a fondi sostitutivi esclusivi ed esonerativi dell'Ago e i lavoratori non soggetti all'assicurazione Inail.

La domanda. La domanda va presentata entro il 31 gennaio e la relativa pensione non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015. Il modulo di domanda è presente sul sito dell'Inps. Qui il relativo modulo di domanda, AP98, reso disponibile dall'Inps.

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Zedde

Pensioni Esodati, ecco il secondo report sulla Sesta Salvaguardia

Eleonora Accorsi Mercoledì, 21 Gennaio 2015
E' stato pubblicato il secondo ed ultimo report sulle domande pervenute alle direzioni territoriali del lavoro nell'ambito della sesta procedura di salvaguardia.

Kamsin Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato oggi il secondo report sul monitoraggio delle domande presentate per l'accesso ai benefici della cosiddetta sesta salvaguardia prevista dalla legge 147/2014 e dal Messaggio Inps 8881/2014. Il documento diffuso mostra le istanze di accesso al beneficio nel periodo intercorrente tra il 6 novembre e il 5 gennaio 2015, ultima data per presentare l'istanza di accesso, alle direzioni territoriali del lavoro. Dai dati diffusi emerge che le domande presentate 21.496. All'appello, come nel precedente report, mancano tuttavia Sicilia e Trentino Alto Adige. 

Le istanze monitorate si riferiscono esclusivamente a quei lavoratori tenuti al "passaggio" presso la DTL ai fini del riconoscimento della salvaguardia. Si tratta in particolare dei:

1) lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

2) lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

3) lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

4) i lavoratori con  contratto di  lavoro a  tempo determinato  cessati  dal   lavoro tra  il  1° gennaio 2007 e  il 31 dicembre 2011,  non rioccupati a  tempo indeterminato;

5) i lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e successive modificazioni (l'Inps ha esentato, però, dalla ripresentazione della domanda coloro che avevano già presentato domanda di accesso alla DTL nell'ambito delle procedure per la quarta salvaguardia, a condizione che la DTL non la avesse respinta);

Si segnala, in particolare, che per quanto riguarda quest'ultimo profilo di tutela le DTL hanno ricevuto ben 7.355 istanze di accesso a fronte di soli 1800 posti complessivamente disponibili. In questa categoria vanno, peraltro, aggiunti coloro che sono rimasti esclusi con la precedente salvaguardia per l'esaurimento del plafond.

Il numero delle domande è stato superiore ai posti disponibili anche per gli altri profili di tutela. Per i lavoratori di cui al punto 4, sono pervenute 4.455 domande a fronte di una capienza complessiva di 4mila posti. Per i primi tre profili, invece, le domande pervenute sono state 9.686 a fronte di una capienza complessiva di soli 8.800 posti.

Fonte: il report diffuso dal ministero del Lavoro

Zedde

Esodati ante 2010, al via il pagamento delle mensilità per il 2014

Eleonora Accorsi Mercoledì, 21 Gennaio 2015
L'Inps si accinge al pagamento delle somme spettanti ai lavoratori destinatari del decreto interministeriale 85708 dello scorso 24 Ottobre 2014.

Kamsin Dal prossimo 2 febbraio l'Inps procederà d'ufficio all'accredito delle somme spettanti ai lavoratori esodati ante-2010 destinatari del Decreto ministeriale 24 Ottobre 2014 numero 85708, con il quale, ai sensi dell'articolo 12, comma 5 bis, del Dl 78/2010 è stato concesso il prolungamento degli interventi di sostegno del reddito relativo all'anno 2014. Le procedure dovrebbero concludersi entro il mese di marzo. E' quanto si apprende da fonti sindacali.

Com'è noto il citato decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 4 Dicembre 2014, dispone la proroga del sostegno al reddito per quei lavoratori la cui finestra di decorrenza, calcolata secondo le disposizioni antecedenti al Dl 78/2010, si colloca tra il 1° gennaio ed il 31 Dicembre 2014. Si tratta di 3.806 lavoratori che hanno visto slittare, per effetto del citato decreto legge, la data di ingresso alla pensione e che si riconoscono nei seguenti profili:

a) i lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive  modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30  aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di  mobilita'  di  cui  all'articolo  7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) i lavoratori collocati in mobilita'  lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.  223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;

c) i lavoratori che al 31 Maggio 2010, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'art. 2, comma 28, della  legge  23 dicembre 1996, n. 662.

La durata - Nel decreto si specifica che il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, come accaduto nell'anno precedente, sarà concesso per il solo periodo di competenza relativo all'anno 2014. Il beneficio sarà infatti riconosciuto "per un numero di mensilità non superiori al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del DL 78 2010 e la data della decorrenza del medesimo trattamento computata sulla base di quanto stabilito dall'articolo 12 del citato decreto legge, e comunque per un numero di mensilità non oltre il 31 dicembre 2014".

Pertanto i lavoratori la cui la finestra mobile, calcolata con le regole introdotte dall'articolo 12 del Dl 78/2010 convertito con legge 122/2010, slitta nell'anno 2015 dovranno attendere, a completamento della copertura del periodo di slittamento, un ulteriore provvedimento (che sarà addottato verosimilmente nel primo semestre del 2015). 

Un esempio - Si immagini un lavoratore che abbia raggiunto il diritto a pensione (es. la quota 97) nel marzo 2014 e che avrebbe, pertanto, visto l'apertura della finestra fissa di accesso al 1° luglio 2014, data in cui termina l'assistenza dell'indennità di mobilità ordinaria (o lunga) o l'assegno straordinario di sostegno al reddito a carico dei fondi di solidarietà di settore. Per effetto della legge 122/2010 ora la sua pensione verrà erogata il 1° Aprile 2015. E quindi avrà un vuoto economico di quasi un anno.

Il decreto interministeriale 85708 gli consentirà di ottenere, seppur in ritardo rispetto alle reali necessità, la copertura delle mensilità tra agosto 2014 ed il 31 dicembre 2014. Per le mensilità del 2015 dovrà, invece, attendere un ulteriore provvedimento (che sarà adottato l'anno prossimo).

Per l'accesso al beneficio il Dm ribadisce che i lavoratori, come accaduto con i precedenti provvedimenti, devono presentare domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del DL 78/2010.

Il testo del Dm 85708/2014

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