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Jobs Act, via l'articolo 18 per i neoassunti. Si riduce il numero dei contratti
Lavoro

Jobs Act, via l'articolo 18 per i neoassunti. Si riduce il numero dei contratti

Nicola Colapinto Lunedì, 29 Settembre 2014
Il Governo accelera sull'approvazione della legge delega sul Jobs Act. Il provvedimento riformerà completamente il mercato del lavoro riducendo il numero dei contratti. Previsto un sussidio di disoccupazione per tutti i precari.

Kamsin La legge delega prevede «un testo organico semplificato» delle norme e uno sfoltimento delle tipologie contrattuali (adesso oltre 40). Saranno i decreti attuativi a entrare nel dettaglio, ma l'orientamento condiviso è quello di arrivare a non più 4-5 contratti. Dovrebbero rimanere: contratto a tempo indeterminato nella nuova versione a tutele crescenti, contratto a termine, apprendistato, part-time, voucher per i piccoli lavori. Dovrebbero quindi sparire le tante forme di precariato, a cominciare dai co.co.pro, che come ha recentemente osservato l'Ocse intrappolano i lavoratori italiani.

Partita ancora aperta invece sul contratto a tutele crescenti. Nella formulazione dell'emendamento approvato in commissione Lavoro del Senato, il contratto a tutele crescenti sarà applicato a tutte le nuove assunzioni e sarà sostitutivo del contratto a tempo indeterminato. La disposizione va a modificare l'attuale disciplina sul recesso che, come è noto, per le aziende con oltre 15 dipendenti prevede l'applicazione dell'articolo 18 dello Statuto del lavoratori. In caso di licenziamento individuale illegittimo la nuova norma dispone che al lavoratore spetti una «tutela crescente in relazione all'anzianità di servizio». Secondo alcuni questa formulazione in pratica significa la fine del diritto al reintegro sul posto di lavoro: al lavoratore spetterà solo un indennizzo monetario proporzionato al tempo trascorso in azienda. La minoranza Pd chiede che il diritto alle reintegra sia solo congelato per i primi tre anni di assunzione. 

Per i lavoratori che già attualmente hanno un contratto a tempo indeterminato, non cambierà nulla. Il diritto al reintegro in caso di licenziamento giudicato illegittimo resterà invariato per i contratti in essere e per tutti i casi di "cessioni di contratto", come ad esempio avviene quando si passa da una società a un'altra per effetto di cessione di ramo d'azienda. Il contratto a tutele crescenti si applicherà infatti solo ai neoassunti.

La tutela del reintegro sarà tuttavia assicurata, così come prevista attualmente, in caso di licenziamenti discriminatori: il governo ha infatti più volte garantito che in questi casi non ci saranno modifiche, continuerà quindi sempre a valere la tutela del reintegro. In dubbio invece gli effetti del nuovo contratto nel pubblico impiego. Attualmente, infatti, i dipendenti pubblici godono delle tutele dell'articolo 18 dello Statuto ma dato che i rapporti sono stati privatizzati con il contratto a tutele crescenti i neoassunti rischierebbero di perdere il diritto alla reintegra, come i lavoratori privati.

Il governo ha proposto poi di dirottare nelle buste paga dei lavoratori il 50 per centro del Tfr maturato in azienda. Le norme attuali prevedono per i dipendenti la possibilità di destinare i versamenti della liquidazione al proprio di fondo di previdenza complementare; nel caso non vi sia il consenso dell'interessato per questo trasferimento i soldi restano in azienda oppure -se l'impresa ha più di 50 dipendenti -affluiscono a un fondo dello Stato presso I'lnps. Il flusso mensile delle liquidazioni è però una preziosa fonte di liquidità per le imprese, che, se passasse l'ipotesi, dovrebbero almeno in parte rinunciarvi.

Zedde

Pensioni

Pensione anticipata, con il riscatto l'uscita si avvicina

Rossini V Lunedì, 29 Settembre 2014
Per anticipare l'età pensionabile molti lavoratori tentano la via del riscatto dei periodi di studio universitario. Si tratta di una strada onerosa che tuttavia non consente di evitare la decurtazione prevista sulla pensione anticipata.

Kamsin Gli anni del riscatto di laurea sono utili ai fini del raggiungimento dei requisiti di vecchiaia e di anzianità anticipata e delle altre prestazioni pensionistiche (per esempio la pensione ai superstiti). Essi servono anche ai fini del calcolo della pensione in funzione del periodo temporale nel quale si collocano (retributivo o contributivo).

È consentito riscattare i periodi non coperti da contribuzione relativi: al corso legale di laurea, le lauree brevi e i titoli di studio a esse equiparati; i diplomi di specializzazione che si conseguono successivamente alla Laurea ed al termine di un corso di durata non inferiore a due anni; i dottorati di ricerca. Sono ammessi al riscatto anche i diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale per i nuovi corsi attivati a decorrere dall'anno accademico 2005/2006.

Il riscatto può riguardare tutto il periodo o singoli periodi. Pertanto è possibile riscattare, ad esempio, solo un anno, o una sua frazione, su quattro o cinque complessivamente riscattabili. Il pagamento dell'onere sarà ridotto della misura corrispondente. Non solo. E' possibile riscattare anche due o più corsi di laurea aumentando in questo modo gli anni che possono essere fatti valere ai fini pensionistici. Naturalmente gli interessati devono aver conseguito il diploma di laurea o i titoli equiparati.

Bisogna ricordare che non è possibile chiedere la rinuncia o la revoca della contribuzione da riscatto laurea legittimamente accreditata a seguito del pagamento del relativo onere. Inoltre, come condizione per esercitarlo, è necessario che i periodi per i quali si chiede il riscatto non siano coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa. In altri termini, se il periodo da lavoro dipendente è coincidente con quello del periodo di studio soggetto al riscatto, questo non può avvenire.

Nel sistema contributivo, l'importo da versare come riscatto di laurea si ottiene applicando l'aliquota contributiva obbligatoria alla retribuzione media percepita nei dodici mesi precedenti la domanda di riscatto moltiplicata per il numero di anni da riscattare. Tale importo, che può essere anche pagato fino a 120 rate mensili senza interessi, andrà ad accrescere il montante contributivo che a sua volta moltiplicato per il coefficiente di conversione in rendita darà la pensione all'età e secondo le condizioni suddette. Il pagamento si effettua utilizzando gli appositi bollettini di conto corrente inviati dall'Inps con il provvedimento di accoglimento. È consentito il pagamento anche in via telematica tramite il sito dell'Inps.

Appare utile anche ricordare che la contribuzione da riscatto non è utile ad evitare il "taglio" per coloro che maturano un diritto a pensione anticipata (42 anni e mezzo gli uomini e 41 anni e mezzo le donne) entro il 2017 senza aver ancora raggiunto i 62 anni ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quater del Dl 216/2011. Pertanto tale periodo dovrà essere recuperato attraverso "lavoro effettivo" qualora gli interessati vogliano escludere la decurtazione.

Zedde

Fisco

Il 730 precompilato sarà realtà dal prossimo Aprile

Bernardo Diaz Lunedì, 29 Settembre 2014
Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate Rossella Orlandi ha indicato che entro Ottobre saranno pronti i canali telematici con cui gli intermediari finanziari trasmetteranno i dati all'Agenzia.

Kamsin La dichiarazione 730 precompilata sarà disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate entro il 15 aprile 2015. Lo ha confermato il direttore dell'Agenzia delle entrate Rossella Orlandi la scorsa settimana in audizione alla commissione di vigilanza sull'anagrafe tributaria.

A questo fine, Agenzia e Sogei hanno definito un calendario serrato: entro ottobre saranno pronti i tracciati telematici che banche, assicurazioni ed enti previdenziali dovranno utilizzare per trasmettere all'Agenzia i dati su oneri detraibili e deducibili; entro novembre saranno definiti modello 730/2015 e modello di Certificazione unica 2015 con relative istruzioni; entro i primi mesi 2015 Sogei predisporrà i software per certificazioni dei sostituti ' d'imposta e dichiarazioni precompilate a dipendenti e pensionati, sostituti d'imposta e intermediari (Caf e professionisti).

Orlandi ha ribadito che «eventuali interventi norma tivi di fine anno con effetti sul 2014 rischiano di compromettere il buon esito dell'intero progetto». A partire dal 2016, per la predisposizione della dichiarazione precompilata, potranno essere utilizzati anche i dati presenti nella Tessera sanitaria (acquisti di medicinali, prestazioni sanitarie) e le informazioni relative ad altri oneri deducibili e detraibili. Orlandi ha spiegato che così «aumenterà in modo considerevole il numero di contribuenti che potranno semplicemente accettare la dichiarazione proposta dall'Agenzia, senza la necessità di integrarla, per esempio per indicare l'importo delle spese mediche».

La dichiarazione precompilata «comporterà una forte semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, pur in presenza di un quadro normativo particolarmente complesso e», ha aggiunto, «negli anni successivi questi benefici potranno aumentare grazie alla maggiore quantità di informazioni che l'Agenzia riuscirà a inserire nella dichiarazione». Un ulteriore beneficio verrà dalla riduzione dei controlli da parte dell'amministrazione. Orlandi ha indicato che nell'ambito del calendario fissato per rendere disponibile la dichiarazione precompilata sono già in corso diversi tavoli di colloquio con associazioni di categoria, sostituti d'imposta, Inps, banche, imprese di assicurazione, Caf, intermediari, società di software.

Zedde

Pubblico Impiego

Polizia, via libera allo scorrimento delle graduatorie degli idonei 2013

Sergey Domenica, 28 Settembre 2014
Una norma del decreto legge sulla Riforma della Pubblica Amministrazione prevede lo sblocco delle graduatorie degli idonei nei concorsi della Forze di Polizia indetti nel 2013. Via libera all'assunzione anche di mille vigili del fuoco.

Kamsin Viene autorizzato "in via straordinaria" lo scorrimento delle graduatorie approvate entro il 31 ottobre 2014, dei concorsi delle Forze di polizia indetti per il 2013 - in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare per l'immissione in ruolo - al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio connessi a EXPO Milano 2015. E' questo quanto prevede una norma inserita dalla legge 114/2014 al Decreto legge sulla Riforma della Pubblica Amministrazione che consentirà, dunque, l'assunzione di nuovo personale nelle Forze della Polizia di Stato per il programma Expo.

Per quanto riguarda la Polizia di Stato, le assunzioni sono disposte in parte nell'ambito delle 1000 autorizzazioni all'assunzione disposte dalla scorsa legge di stabilità, ed in questo caso decorrono dal 1° settembre 2014; in parte con l'assunzione dei vincitori del concorso per allievo agente indetto nel 2014, utilizzando le quote residue previste dal Dl 1112/2008 ed in questo caso decorrono dal 1° gennaio 2015. Lo scorrimento interessa anche il personale nel Corpo di polizia penitenziaria, le cui assunzioni già previste per l'anno 2015, saranno effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Novità anche per il personale dei vigili del fuoco. La legge prevede l'aumento di 1.030 unità della dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco. Gli oneri di spesa (130.843 euro per il 2014, 24,27 milioni per il 2015 e 42 milioni circa dal 2016) vengono coperti con la riduzione degli stanziamenti per il personale volontario dei vigili del fuoco.

Il provvedimento autorizza inoltre il Ministero della Difesa, nell'anno 2014, ad assumere, anche in presenza di posizioni soprannumerarie, i ventiquattro vincitori del concorso per assistente tecnico del settore motoristico e meccanico (di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 59 del 2007). Tale autorizzazione è espressamente disposta in deroga al divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni di personale, attualmente previsto dalla decreto legge sulla spending review (articolo 2, Dl 95/2012). La deroga è disposta in considerazione dell'assoluta esigenza di assicurare la funzionalità degli arsenali e degli stabilimenti militari dell'area produttiva industriale.

guidariformapa

Zedde

Lavoro

Jobs Act, governo pronto a varare il contratto unico a tutele crescenti

Eleonora Accorsi Domenica, 28 Settembre 2014
L'esecutivo guidato dal Premier Matteo Renzi punta ad approvare in tempi brevi il disegno di legge delega in materia di Lavoro. Entro fine anno saranno adottati i decreti legislativi attuativi.

Kamsin Punta a fare in fretta il Governo sulla delega lavoro. In attesa della Direzione del Pd le fonti più vicine al dossier confermano la volontà che Renzi voglia esercitare le cinque deleghe in contemporanea, non oltre tre mesi dopo il varo del Jobs act, che potrebbe arrivare anche entro fine novembre dopo il passaggio alla Camera.

Resta da risolvere il nodo relativo al superamento dell'articolo 18 sui licenziamenti individuali con la minoranza del Pd pronta a minacciare la scissione in caso di forzatura da parte di Renzi. Sui licenziamenti l'ultima ipotesi di mediazione che, per il momento, resta in campo prevede il possibile mantenimento della reintegra nei casi di motivazione disciplinare insussistente. L'altro nodo resta quello sulle risorse da reperire nella legge di Stabilità per finanziare il riordino della partita sugli ammortizzatori sociali. 

Per finanziare l'intervento sugli ammortizzatori sociali al Dicastero di Via Veneto servono oltre 1,5 miliardi. Tanti sono infatti i denari necessari per un programma che prevede l'estensione dell'Aspi ad almeno un altro milione di lavoratori oggi non coperti e che si completa con il decollo vero dei fondi di solidarietà bilaterali.

In arrivo anche il rafforzamento dei contratti di solidarietà (difensivi ed espansivi), una stretta sulla cassa integrazione, e, soprattutto, l'estensione dell'indennità di maternità anche alle lavoratrici parasubordinate senza contribuzione.  

Piu' agevole invece l'intervento che dovrebbe ridurre le forme contrattuali. Dalle 13-14 forme contrattuali oggi utilizzate la richiesta dell'esecutivo sarà di scendere a 5-6 prevalenti.

Zedde

Altro...

Riforma Pensioni, passerà il progetto Damiano sui pensionamenti flessibili?

Sergey Domenica, 28 Settembre 2014
La proposta di legge a firma Damiano mira a reintrodurre sostanzialmente la pensione di anzianità abolita dalla Riforma Fornero nel 2011. La proposta introduce un sistema di penalità e premialità tra i 62 e i 70 anni di età.

Kamsin Tra le varie novità in materia previdenziale che torneranno in discussione in occasione della prossima legge di stabilità c'è quella legata all'introduzione dei tanto annunciati pensionamenti flessibili. La riforma si basa sulla proposta di legge (pdl 857) presentata il 30 aprile 2013 alla Camera dei Deputati firmata, tra l'altro, dagli onorevoli Damiano, Baretta e Gnecchi e viene rilanciata oggi dall'area di minoranza del Partito Democratico come strumento "strutturale" per garantire maggiore flessibilità in uscita. 

Va detto che si tratta di una soluzione simile alla vecchia pensione di anzianità (che prevedeva il raggiungimento di un quorum tra anzianità contributiva ed età anagrafica) dalla quale tuttavia si differenzia per la presenza di un meccanismo di penalità e premialità: piu' si anticipa l'uscita maggiore sarà la decurtazione che il lavoratore subisce sulla rendita previdenziale. Il taglio si arresta all'età di 66 anni e al di sopra di questo valore - per chi riesce a rimanere sul posto di lavoro - si matura una pensione piu' succulenta. Vediamo più da vicino di che cosa si tratta.

In pensione a 62 anni e 35 di contributi - La proposta di legge prevede che le lavoratrici e lavoratori (pubblici, privati ed autonomi) che hanno raggiunto i 62 anni di età che abbiano maturato un' anzianità contributiva di almeno 35 anni, possono accedere a forme di pensionamento flessibili sempre che l'importo dell'assegno pensionistico, secondo l'ordinamento previdenziale di appartenenza, sia pari ad almeno 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale. 

Nel documento si specifica anche che per la determinazione dell'importo della pensione si consideri l'importo massimo conseguibile, secondo l'ordinamento previdenziale di appartenenza, e si applichi una riduzione o una maggiorazione sulla quota di trattamento pensionistico calcolata con il sistema retributivo a seconda che l'età del pensionando sia inferiore o superiore ai 66 anni (ed in funzione dei contributi versati). 

Le penalità e la premiazione - In pratica viene previsto un sistema di penalizzazioni e di premialità a seconda se il lavoratore scelga di cessare l'attività lavorativa prima dei 66 anni o dopo 66 anni entro comunque un range che va dai 62 anni ai 70 anni. Il taglio massimo sull'importo pensionistico è pari all'8% per cento per i lavoratori che decidono di uscire con 62 anni e 35 di contributi e man mano si riduce del 2 % l'anno fino ad annullarsi all'età di 66 anni. Analogamente, qualora il lavoratore decidesse di rimanere sul posto di lavoro oltre i 66 anni subirebbe un incremento dell'assegno pensionistico del 2% l'anno sino ai 70 anni. Pertanto il beneficio massimo conseguibile sarà dell' 8% per cento in corrispondenza dei settant'anni. 
Le penalizzazioni e le premialità si applicano sulle anzianità maturate con il sistema retributivo (dunque sulle anzianità maturate sino al 31.12.2011 per chi era nel sistema misto o sino al 31.12.95 per chi ne era rimasto escluso).

Zedde

Riforma Pensioni, così cambia il trattenimento in servizio nella Pa

Bernardo Diaz Domenica, 28 Settembre 2014
Una norma contenuta nel decreto legge di Riforma della Pubblica Amministrazione ha abolito il trattenimento in servizio. Dal prossimo 31 Ottobre i trattenimenti già concessi cesseranno i propri effetti ed il personale dovrà essere collocato in pensione.

Kamsin I trattenimenti in servizio in essere al 25 Giugno 2014 sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 (o fino alla loro scadenza, se anteriore), mentre i trattenimenti in servizio disposti ma non ancora efficaci a tale data sono revocati. E' questo quanto prevede l'articolo 1, comma 2 del Dl 90/2014 dopo il passaggio parlamentare che ha stabilizzato definitivamente la misura.

Con la modifica dunque viene meno quella possibilità che consentiva ai dipendenti pubblici, previo accoglimento della richiesta da parte dell'amministrazione di appartenenza in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di restare in servizio per un biennio oltre il compimento dell'età pensionabile, cioè sino all'età di 68 anni (67 anni se è stato raggiunto un diritto a pensione prima del 2012). I lavoratori che beneficiano della proroga biennale dovranno essere obbligatoriamente collocati in pensione d'ufficio dalla Pa dal prossimo 1° Novembre, prima della scadenza del biennio in oggetto.

Un temperamento è stato confermato solo per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari. In loro favore si è previsto, per garantire la funzionalità degli uffici giudiziari, che i trattenimenti in servizio (anche quelli non ancora disposti) saranno fatti salvi fino al 31 dicembre 2015 (o fino alla loro scadenza, se anteriore). La proroga non è stata invece disposta per gli Avvocati dello Stato:  anche loro dovranno lasciare entro il 31 Ottobre 2014 dopo che la Camera ha cassato la deroga che li allineava ai magistrati. 

E' saltata invece la norma sul personale militare che prevedeva, dal 31 dicembre 2015, l'abrograzione del collocamento in ausiliaria e dei richiami in servizio del personale militare. In base alla soppressione, operata nel corso della conversione in legge del provvedimento, si dovrebbe ritenere che tali istituti siano rimasti intatti.

Per quanto riguarda il personale scolastico la legge ha previsto che al fine di salvaguardare la continuità didattica e di garantire l’immissione in servizio fin dal 1° settembre i trattenimenti in servizio del personale della scuola sono fatti salvi fino al 31 agosto 2014 o fino alla loro scadenza (se anteriore).

Riforma Pensioni, nella sanità il pensionamento d'ufficio scatta a 65 anni

Riforma Pensioni, ecco le nuove regole nelle PaZedde

Riforma Pa, ecco come cambia il turn-over nelle Pa

Bernardo Diaz Sabato, 27 Settembre 2014
Con il decreto di Riforma della Pubblica Amministrazione si allentano i vincoli del blocco del turn-over nelle amministrazioni centrali, negli enti di ricerca e nelle amministrazioni territoriali.

Kamsin La riforma della pubblica amministrazione (all'articolo 3 del Dl 90/2014) rivede le norme che disciplinano il turnover confermando il progressivo allentamento del blocco che era stato imposto in questi ultimi anni per far fronte ad esigenze di cassa. In sostanza, la disposizione riunifica il regime del turn over delle amministrazioni pubbliche prevedendo che le amministrazioni statali nel 2014 potranno sostituire il personale cessato l'anno precedente nel limite del 20%, tetto che passa al 40% nel 2015, poi al 60% nel 2016, all'80% nel 2017, per arrivare al turnover completo nel 2018.

La vera novità è però l'eliminazione a decorrere dal 2014, per le amministrazioni centrali, del vincolo relativo alla percentuale delle unità cessate nell’anno precedente (c.d. limite capitario), mantenendo solo quello  legato alla percentuale di risparmi da cessazione. In altri termini cambiano le modalità di calcolo del limite, che dall'entrata in vigore del decreto legge fa riferimento solo alla spesa e non più alle teste  pur con la specificazione (da cui potranno derivare effetti restrittivi, per quanto limitati, sulle possibilità di assunzioni), che la base di calcolo è costituita dal solo personale "di ruolo". Ne rimangono fuori tuttavia  i Corpi di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il comparto della scuola e le università (ha chiarito modificazione approvata dalla Camera dei deputati), cui si applica la normativa di settore.

Per gli enti di ricerca il decreto legge elimina la previsione che impedisce di calcolare, ai fini della determinazione delle risorse finanziarie da destinare a nuove assunzioni, il maturato economico delle retribuzioni del personale cessato. Anche in questo settore percentuali di copertura del turnover immutate (50% nel 2014-2015, 60% nel 2016, 80% nel 2017 e 100% dal 2018), ed una nuova condizione: potranno assumere solo gli enti la cui spesa per il personale di ruolo non supera l'80% delle entrate correnti secondo il bilancio consuntivo dell'anno precedente. Altrimenti scatta il divieto di nuove assunzioni a tempo indeterminato. Inoltre, analogamente a quanto disposto per le amministrazioni dello Stato, le percentuali vengono calcolate in relazione alla spesa del solo personale a tempo indeterminato di ruolo cessato nell’anno precedente.

Modifiche significative riguardano invece, come ambito soggettivo, le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno. La previsione è di semplificazione dell’attuale regime e di graduale aumento delle percentuali di turn-over e quindi di assunzioni a tempo indeterminato.  In loro favore è, infatti, previsto un significativo innalzamento della percentuale di copertura del turnover, che passa dal 40% al 60% già nel 2014 (articolo 3, comma 5 del Dl 90/2014). L'incremento è confermato nel 2015, arriva all'80% nel biennio 2016-2017 e arriva al 100% nel 2018. Non solo.

Per gli enti territoriali 'virtuosi' (cioè gli enti nei quali la spesa di personale sia inferiore al 25 per cento del totale della spesa corrente) le facoltà assunzionali sono ulteriormente ampliate: tali enti quali potranno assumere in misura pari all'80% delle cessazioni dell'anno precedente nel 2014, e nella misura del 100% delle cessazioni dell'anno precedente nel 2015 (a fronte del 60% previsto, per i medesimi anni, quale limite di carattere generale).

Inoltre, viene abrogato il discusso articolo 76, comma 7, del Dl 112/2008, che vietava le assunzioni agli enti con incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente superiore al 50%, consolidando anche le aziende speciali, le istituzioni e le partecipate.

La legge inoltre ha specificato la non applicazione dei limiti di assunzioni suddetti, alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d’obbligo.

Zedde

Pensioni, per gli esodati fino a quattro anni di anticipo sull'età pensionabile

Rossini V Sabato, 27 Settembre 2014
Una norma della legge Fornero del 2012 consente alle imprese private di incentivare l'uscita dei lavoratori a cui mancano 4 anni alla pensione.

Kamsin Oggi per incentivare i lavoratori all’uscita delle aziende private c'è uno strumento normativo in piu'. Si tratta dell’incentivo all’esodo per i dipendenti vicini alla pensione, introdotto dalla legge 92/2012 (articolo 4 commi 1-7), e attuato dal ministero del Lavoro con le circolari 24/2013 e 33/2013 e con la circolare Inps 119/2013.

La misura prevede che i lavoratori possono accedere in anticipo alla pensione con oneri posti interamente a carico del datore di lavoro. Questi, infatti, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e fino alla data di pensionamento - che deve cadere nei quattro anni successivi (48 mesi) - dovrà corrispondere loro la prestazione di esodo, pari all’importo della pensione idealmente maturata alla data dell’esodo, secondo le regole in vigore, e dovrà versare la contribuzione figurativa che consentirà al lavoratore di maturare il diritto a pensione. L'onere del datore deve essere assistito obbligatoriamente da una fideiussione bancaria, così da assicurare il puntuale e totale diritto degli esodandi e da non gravare sulle finanze pubbliche.

La procedura è attivabile dalle imprese che impiegano mediamente più di 15 dipendenti attraverso un'intesa preliminare con le sigle sindacali. Un altro tipo di accordo, che dà luogo ad un esodo obbligatorio, è inserito nella procedura di licenziamento collettivo con le regole della mobilità, in base agli articoli 4 e 24 della legge 223/91. Questa procedura segue il suo iter naturale, con l’unica differenza che il dipendente licenziato – invece di beneficiare del trattamento di mobilità – , si vedrà corrisposti i vantaggi economici previsti dalla legge 92/2012 come incentivo all’esodo.

L'importo della prestazione all’esodo che, come detto, può durare fino a 4 anni, è uguale al trattamento di pensione ipoteticamente maturato dal lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro.  Si tratta di un importo determinato secondo le regole in vigore al momento dell’incasso della rendita previdenziale maturata nella gestione di competenza. Pertanto, qualora il lavoratore acceda alla pensione anticipata senza aver compiuto i 62 anni - e dunque subendo la penalizzazione - l'importo della prestazione all'esodo sarà ridotto nella stessa misura in cui sarà ridotta la prestazione pensionistica.

Se un "esodato", ad esempio, ha 59 anni e mancano tre anni al compimento dei 62, si vedrà accreditare una prestazione ridotta, rispetto a quella teorica, del 4% (1% per il primo anno, 1% per il secondo, e 2% per il terzo). Cio' in quanto del 3% sarebbe ridotta la rendita previdenziale. Se, invece, alla data di decorrenza della prestazione il lavoratore ha compiuto 62 anni, la riduzione non sarà applicata. Il pagamento avviene con la procedura di pagamento delle pensioni per 13 mensilità, in rate mensili anticipate, la cui esigibilità è fissata al primo giorno bancabile di ciascun mese.

La prestazione inoltre, non essendo una pensione, non beneficia della perequazione automatica, né dei trattamenti di famiglia (assegno al nucleo familiare); e non può essere assoggettata a prelievo per pagamento di oneri, come la rata di cessione del quinto o di mutuo.

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Acconto Tasi 2014, nei comuni ritardatari il pagamento slitta a Dicembre

Bernardo Diaz Sabato, 27 Settembre 2014
Dall'adempimento di ottobre restano esclusi i contribuenti dei Comuni che hanno deliberato le aliquote lo scorso maggio e coloro i cui comuni non hanno deliberato ancora le aliquote. Per loro i calcoli si complicano.

Kamsin Salta al 16 Dicembre la tappa per il pagamento della Tasi nei Comuni che non sono riusciti a rispettare la scadenza del 10 settembre per inviare le delibere al dipartimento delle Finanze. In questa condizione si trovano circa 300 Comuni; chi possiede un immobile in questi Municipi dovrà effettuare l'unico versamento entro il 16 dicembre applicando agli immobili adibiti ad abitazione principale la aliquota base dell'1 per mille. Per gli altri fabbricati scatta ugualmente 1 per mille solo se l'aliquota Imu non supera il 9,6 per mille, quindi la Tasi non andrà pagata se la corrispondente aliquota lmu è già al massimo (10,6 per mille).

Sotto tale soglia si dovrà invece effettuare il calcolo del tributo considerando il margine disponibile: ad esempio, se l'aliquota Imu è al 10,4 per mille, si pagherà la Tasi per gli altri fabbricati sul residuo 0,2 per mille. I contribuenti dovranno pertanto fare i dovuti conteggi, che si complicano ulteriormente nel caso di ripartizione della quota tra possessore e occupante, quest'ultima pari al 10% dell'importo complessivo, misura convenzionale applicabile in mancanza della delibera comunale.

Saltano la data del 16 Ottobre anche anche i contribuenti che hanno pagato l'acconto a giugno in quei comuni che avevano deliberato le aliquote entro la fine di Maggio. Per loro l'appuntamento del saldo Tasi sarà da completare entro il 16 dicembre 2014.

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