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Riforma Pa, ecco come cambia il turn-over nelle Pa
Pubblico Impiego

Riforma Pa, ecco come cambia il turn-over nelle Pa

Bernardo Diaz Sabato, 27 Settembre 2014
Con il decreto di Riforma della Pubblica Amministrazione si allentano i vincoli del blocco del turn-over nelle amministrazioni centrali, negli enti di ricerca e nelle amministrazioni territoriali.

Kamsin La riforma della pubblica amministrazione (all'articolo 3 del Dl 90/2014) rivede le norme che disciplinano il turnover confermando il progressivo allentamento del blocco che era stato imposto in questi ultimi anni per far fronte ad esigenze di cassa. In sostanza, la disposizione riunifica il regime del turn over delle amministrazioni pubbliche prevedendo che le amministrazioni statali nel 2014 potranno sostituire il personale cessato l'anno precedente nel limite del 20%, tetto che passa al 40% nel 2015, poi al 60% nel 2016, all'80% nel 2017, per arrivare al turnover completo nel 2018.

La vera novità è però l'eliminazione a decorrere dal 2014, per le amministrazioni centrali, del vincolo relativo alla percentuale delle unità cessate nell’anno precedente (c.d. limite capitario), mantenendo solo quello  legato alla percentuale di risparmi da cessazione. In altri termini cambiano le modalità di calcolo del limite, che dall'entrata in vigore del decreto legge fa riferimento solo alla spesa e non più alle teste  pur con la specificazione (da cui potranno derivare effetti restrittivi, per quanto limitati, sulle possibilità di assunzioni), che la base di calcolo è costituita dal solo personale "di ruolo". Ne rimangono fuori tuttavia  i Corpi di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il comparto della scuola e le università (ha chiarito modificazione approvata dalla Camera dei deputati), cui si applica la normativa di settore.

Per gli enti di ricerca il decreto legge elimina la previsione che impedisce di calcolare, ai fini della determinazione delle risorse finanziarie da destinare a nuove assunzioni, il maturato economico delle retribuzioni del personale cessato. Anche in questo settore percentuali di copertura del turnover immutate (50% nel 2014-2015, 60% nel 2016, 80% nel 2017 e 100% dal 2018), ed una nuova condizione: potranno assumere solo gli enti la cui spesa per il personale di ruolo non supera l'80% delle entrate correnti secondo il bilancio consuntivo dell'anno precedente. Altrimenti scatta il divieto di nuove assunzioni a tempo indeterminato. Inoltre, analogamente a quanto disposto per le amministrazioni dello Stato, le percentuali vengono calcolate in relazione alla spesa del solo personale a tempo indeterminato di ruolo cessato nell’anno precedente.

Modifiche significative riguardano invece, come ambito soggettivo, le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno. La previsione è di semplificazione dell’attuale regime e di graduale aumento delle percentuali di turn-over e quindi di assunzioni a tempo indeterminato.  In loro favore è, infatti, previsto un significativo innalzamento della percentuale di copertura del turnover, che passa dal 40% al 60% già nel 2014 (articolo 3, comma 5 del Dl 90/2014). L'incremento è confermato nel 2015, arriva all'80% nel biennio 2016-2017 e arriva al 100% nel 2018. Non solo.

Per gli enti territoriali 'virtuosi' (cioè gli enti nei quali la spesa di personale sia inferiore al 25 per cento del totale della spesa corrente) le facoltà assunzionali sono ulteriormente ampliate: tali enti quali potranno assumere in misura pari all'80% delle cessazioni dell'anno precedente nel 2014, e nella misura del 100% delle cessazioni dell'anno precedente nel 2015 (a fronte del 60% previsto, per i medesimi anni, quale limite di carattere generale).

Inoltre, viene abrogato il discusso articolo 76, comma 7, del Dl 112/2008, che vietava le assunzioni agli enti con incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente superiore al 50%, consolidando anche le aziende speciali, le istituzioni e le partecipate.

La legge inoltre ha specificato la non applicazione dei limiti di assunzioni suddetti, alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d’obbligo.

Zedde

Lavoro

Pensioni, per gli esodati fino a quattro anni di anticipo sull'età pensionabile

Rossini V Sabato, 27 Settembre 2014
Una norma della legge Fornero del 2012 consente alle imprese private di incentivare l'uscita dei lavoratori a cui mancano 4 anni alla pensione.

Kamsin Oggi per incentivare i lavoratori all’uscita delle aziende private c'è uno strumento normativo in piu'. Si tratta dell’incentivo all’esodo per i dipendenti vicini alla pensione, introdotto dalla legge 92/2012 (articolo 4 commi 1-7), e attuato dal ministero del Lavoro con le circolari 24/2013 e 33/2013 e con la circolare Inps 119/2013.

La misura prevede che i lavoratori possono accedere in anticipo alla pensione con oneri posti interamente a carico del datore di lavoro. Questi, infatti, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e fino alla data di pensionamento - che deve cadere nei quattro anni successivi (48 mesi) - dovrà corrispondere loro la prestazione di esodo, pari all’importo della pensione idealmente maturata alla data dell’esodo, secondo le regole in vigore, e dovrà versare la contribuzione figurativa che consentirà al lavoratore di maturare il diritto a pensione. L'onere del datore deve essere assistito obbligatoriamente da una fideiussione bancaria, così da assicurare il puntuale e totale diritto degli esodandi e da non gravare sulle finanze pubbliche.

La procedura è attivabile dalle imprese che impiegano mediamente più di 15 dipendenti attraverso un'intesa preliminare con le sigle sindacali. Un altro tipo di accordo, che dà luogo ad un esodo obbligatorio, è inserito nella procedura di licenziamento collettivo con le regole della mobilità, in base agli articoli 4 e 24 della legge 223/91. Questa procedura segue il suo iter naturale, con l’unica differenza che il dipendente licenziato – invece di beneficiare del trattamento di mobilità – , si vedrà corrisposti i vantaggi economici previsti dalla legge 92/2012 come incentivo all’esodo.

L'importo della prestazione all’esodo che, come detto, può durare fino a 4 anni, è uguale al trattamento di pensione ipoteticamente maturato dal lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro.  Si tratta di un importo determinato secondo le regole in vigore al momento dell’incasso della rendita previdenziale maturata nella gestione di competenza. Pertanto, qualora il lavoratore acceda alla pensione anticipata senza aver compiuto i 62 anni - e dunque subendo la penalizzazione - l'importo della prestazione all'esodo sarà ridotto nella stessa misura in cui sarà ridotta la prestazione pensionistica.

Se un "esodato", ad esempio, ha 59 anni e mancano tre anni al compimento dei 62, si vedrà accreditare una prestazione ridotta, rispetto a quella teorica, del 4% (1% per il primo anno, 1% per il secondo, e 2% per il terzo). Cio' in quanto del 3% sarebbe ridotta la rendita previdenziale. Se, invece, alla data di decorrenza della prestazione il lavoratore ha compiuto 62 anni, la riduzione non sarà applicata. Il pagamento avviene con la procedura di pagamento delle pensioni per 13 mensilità, in rate mensili anticipate, la cui esigibilità è fissata al primo giorno bancabile di ciascun mese.

La prestazione inoltre, non essendo una pensione, non beneficia della perequazione automatica, né dei trattamenti di famiglia (assegno al nucleo familiare); e non può essere assoggettata a prelievo per pagamento di oneri, come la rata di cessione del quinto o di mutuo.

Zedde

Fisco

Acconto Tasi 2014, nei comuni ritardatari il pagamento slitta a Dicembre

Bernardo Diaz Sabato, 27 Settembre 2014
Dall'adempimento di ottobre restano esclusi i contribuenti dei Comuni che hanno deliberato le aliquote lo scorso maggio e coloro i cui comuni non hanno deliberato ancora le aliquote. Per loro i calcoli si complicano.

Kamsin Salta al 16 Dicembre la tappa per il pagamento della Tasi nei Comuni che non sono riusciti a rispettare la scadenza del 10 settembre per inviare le delibere al dipartimento delle Finanze. In questa condizione si trovano circa 300 Comuni; chi possiede un immobile in questi Municipi dovrà effettuare l'unico versamento entro il 16 dicembre applicando agli immobili adibiti ad abitazione principale la aliquota base dell'1 per mille. Per gli altri fabbricati scatta ugualmente 1 per mille solo se l'aliquota Imu non supera il 9,6 per mille, quindi la Tasi non andrà pagata se la corrispondente aliquota lmu è già al massimo (10,6 per mille).

Sotto tale soglia si dovrà invece effettuare il calcolo del tributo considerando il margine disponibile: ad esempio, se l'aliquota Imu è al 10,4 per mille, si pagherà la Tasi per gli altri fabbricati sul residuo 0,2 per mille. I contribuenti dovranno pertanto fare i dovuti conteggi, che si complicano ulteriormente nel caso di ripartizione della quota tra possessore e occupante, quest'ultima pari al 10% dell'importo complessivo, misura convenzionale applicabile in mancanza della delibera comunale.

Saltano la data del 16 Ottobre anche anche i contribuenti che hanno pagato l'acconto a giugno in quei comuni che avevano deliberato le aliquote entro la fine di Maggio. Per loro l'appuntamento del saldo Tasi sarà da completare entro il 16 dicembre 2014.

Zedde

Pensioni

Esodati, Senato pronto all'ok alla sesta salvaguardia

Eleonora Accorsi Sabato, 27 Settembre 2014
Il disegno di legge sulla sesta salvaguardia sarà approvato dalla Commissione Lavoro del Senato la prossima settimana in sede deliberante.

Kamsin Il ddl 1558 sarà molto probabilmente approvato la settimana prossima dalla Commissione lavoro del Senato in sede deliberante, senza il passaggio in Aula. La data non è stata ancora fissata ma il calendario dei lavori della Commissione riprenderà mercoledì 1° Ottobre e dunque in tale occasione è lecito attendersi il disco verde definitivo. Come già anticipato da PensioniOggi.it il testo non è stato modificato rispetto alla versione uscita a luglio da Montecitorio; il ddl ha infatti messo d'accordo tutte le forze politiche che chiedevano da tempo un nuovo intervento sulla materia e quindi non sono state inserite modifiche per evitare una terza lettura da parte della Camera. 

Il ddl 1558 prevede l'ultrattività delle vecchie regole pensionistiche in favore di ulteriori 32.100 lavoratori appartenenti ai seguenti profili di tutela: 

a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

e) i lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e successive modificazioni;

f) i lavoratori con  contratto di  lavoro a  tempo determinato  cessati  dal   lavoro tra  il  1° gennaio 2007   e  il  31  dicembre 2011,  non rioccupati a  tempo indeterminato;

g) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

h) i lavoratori collocati in  mobilità ordinaria a seguito  di   accordi  governativi o  non  governativi, stipulati  entro  il 31   dicembre 2011,  cessati dal  rapporto di  lavoro entro il  30  settembre 2012 e  che perfezionano, entro il periodo di  fruizione dell’indennità di  mobilità, ovvero, anche  mediante  il  versamento  di contributi  volontari,  entro  dodici  mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previdenziali vigenti al 31.12.2011.

I lavoratori sopra individuati potranno accedere alla pensione in deroga alla disciplina Fornero a condizione che la finestra mobile, secondo la previgente disciplina pensionistica, si apra entro e non oltre il 6 gennaio 2016. Fanno eccezione a questo principio solo i lavoratori del profilo "mobilità" per i quali è richiesto, si ritiene, il perfezionamento di un diritto a pensione entro la fruizione dell'indennità di mobilità o, tramite il versamento della contribuzione volontaria, entro i 12 mesi dalla scadenza della stessa. (Qui lo strumento di Pensioni Oggi per verificare in anteprima la possibilità di accedere al beneficio).

Le prestazioni pensionistiche in oggetto non potranno avere comuque decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del ddl medesimo.

Il testo del progetto di legge è qui disponibileZedde

Pensioni

Esodati, in 200mila ancora fuori dalle salvaguardie

Eleonora Accorsi Sabato, 27 Settembre 2014
Il Comitato degli esodati di Roma denuncia che restano fuori dalle tutele circa 200mila lavoratori nonostante l'approvazione della sesta salvaguardia. "I governi attuali devono porre fine e chiudere con equità" la vicenda.

Kamsin "Dopo la sesta salvaguardia non si intende più salvaguardare nessuno, questo è quanto dice l'odg presentato al senato dal SEN. Ichino e compagnia bella, ebbene in base ai dati inps all'epoca del dramma eravamo 398.000 con tutte e sei le salvaguardie si arriva a poco piu' di 170mila, rimangono fuori dalle salvaguardie la bellezza di 228 mila padri e madri di famiglia, derubati e condannati a morte certa se non si rimedia a questo atroce delitto di stato, a meno che non ci si diventa malavitosi, tanto le persone oneste pagano i delinquenti no!"

E' quanto si legge in una nota diffusa dal Coordinatore del Comitato Esodati di Roma Giuliano Colaci con cui si ribadisce la necessità che il governo tenga in considerazione tutti coloro che sono ancora rimasti fuori dalle tutele.

"Ichino dice che ormai gli esodati rimasti devono essere ricollocati a lavoro, ma quale lavoro? Noi abbiamo i nostri figli a casa disoccupati come pretende Ichino che gli esodati vengano reinseriti? Si è parlato di patto negato dallo stato e si è parlato e promesso di dare una soluzione a tutti gli esodati, allora mi domando dove stà la giustizia in questo paese?

Con la giustizia non si scherza ed è giusto che chi sbaglia paghi, pertanto il governo Monti con la Fornero hanno sbagliato, è chiaro che loro non pagheranno mai, ma i governi attuali devono porre fine e  chiudere con equità e legalità questa sporca pagina della storia della repubblica. La cosa buffa e umiliante per noi, tutte persone sulla soglia dei 60 anni e su di lì, che abbiamo versato tutto ciò che ci stava da versare, e dopo il danno anche la beffa da parte della Fornero dove ha dichiarato e riconosciuto l'errore. Dopo tre anni di lotterie siamo arrivati al traguardo, chiuse le lotterie chi ha avuto ha avuto e chi ha dato ha dato".

Zedde

Altro...

Riforma Pa, eliminati i diritti di rogito dei segretari comunali

Sergey Venerdì, 26 Settembre 2014
I segretari comunali e provinciali perdono i diritti di segreteria e il diritto di rogito. Effetti attenuati tuttavia per i segretari che non hanno la qualifica dirigenziale.

Kamsin Con la conversione del decreto sulla Pubblica Amministrazione, avvenuta con la legge 114/2014, dimagriscono i compensi dei segretari comunali e provinciali. Come si ricorderà, secondo le norme previgenti, gli enti locali erano infatti tenuti ad attribuire una quota dei diritti di segreteria percepiti dai Comuni connessi all’espletamento di servizi istituzionali quali ad esempio l'espletamento di pratiche anagrafiche o di stato civile, il rilascio di carte di identità, l'istruttoria pratiche ufficio tecnico, il rogito di contratti da parte del segretario comunale o provinciale. Si tratta di somme che vengono riscosse dai Comuni, fatta eccezione di una quota ripartita con cadenza trimestrale, che va in parte al fondo per la formazione dei segretari comunali e provinciali (il 10%) e la restante parte al Comune.

Il Comune era inoltre tenuto a versare al segretario comunale e provinciale il 75 per cento della quota sui diritti di rogito spettante al Comune, e comunque entro un massimo di un terzo dello stipendio in godimento.

L'articolo 10 del Dl 90/2014 interviene sulla materia prevedendo l'abolizione dell’attribuzione ai segretari comunali e provinciali delle quote loro spettanti dei diritti di segreteria e del diritto di rogito. Le somme pertanto verranno interamente acquisite dai bilanci degli enti locali. C'è solo un temperamento: per i segretari che non hanno la qualifica dirigenziale e per quelli che prestano la loro opera presso enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, una quota dei diritti di segreteria spettanti ai Comuni è comunque attribuita ai segretari quale diritto di rogito, in misura non superiore ad un quinto dello stipendio. E vengono fatte salve inoltre le quote maturate prima della data di entrata in vigore del decreto-legge.

E' infine previsto che il rogito da parte del segretario avvenga esclusivamente su richiesta dell'ente locale.

Riforma Pensioni, piu' facile il pensionamento d'ufficio a 65 anni nelle PaZedde

Tasi 2014, per le abitazioni di lusso resta la doppia imposizione

Bernardo Diaz Venerdì, 26 Settembre 2014
Le abitazioni di lusso continuano a pagare l'Imu e la Tasi ma la somma delle due aliquote non può superare le aliquote massime previste per lo scorso anno.

Kamsin Tassazione senza sconti per chi risiede nelle abitazioni di lusso. Sono circa 73mila le unità immobiliari su un totale di oltre trenta milioni di abitazioni censite in catasto che dovranno pagare il binomio Imu-Tasi anche se sono adibite ad abitazione principale da parte dei proprietari.

Si tratta degli immobili a destinazione ordinaria nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9 che comprendono le abitazioni di tipo signorile, le abitazioni in ville e i castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici. Per questi immobili anche se dovessero rappresentare la residenza principale dei loro proprietari non vale l'esenzione dall'imposizione Imu come prevista per l'abitazione principale in generale ai sensi di quanto indicato nella legge 147/2013. E analogamente non valgono le agevolazioni Tasi eventualmente previste dalle amministrazioni comunali per gli immobili definiti come abitazione principale.

La conseguenza è che i proprietari di immobili di lusso saranno tenuti al versamento dell'Imu nelle date di giugno e dicembre secondo quanto fissato dal regolamento comunale. Resta tuttavia fermo il vincolo previsto dall'articolo 1 comma 677 della legge 147 2013 secondo cui la somma delle aliquote Tasi e l'Imu non può superare, per quanto riguarda l'anno 2014, le aliquote massime Imu 2013 per questa tipologia di immobile.  Ciò significa che l'aliquota massima delle due imposte può arrivare a raggiungere il 6 per mille (incrementabile ulteriormente dello 0,8 per mille nell'ipotesi in cui il Comune abbia deliberato l'aumento extra concesso ai Comuni dal legislatore per finanziare interventi di detrazione imposta sulle abitazioni principali).

Per quanto riguarda l'appuntamento con l'Imu tuttavia il proprietario potrà applicare la detrazione che era prevista negli anni scorsi sulla prima casa, pari a 200 euro. Mentre non godrà della maggiorazione della detrazione di 50 euro per ogni figlio convivente di età inferiore a 26 anni.

Zedde

Esodati, stop a nuove tutele. Verifica sugli accordi di incentivazione all'esodo

Eleonora Accorsi Venerdì, 26 Settembre 2014
Un ordine del giorno approvato da Palazzo da Madama chiude a nuove salvaguardie ma apre ad una indagine per verificare i casi residui di persone private del posto di lavoro in forza di accordi di incentivazione all'esodo stipulati prima della riforma pensionistica.

Kamsin Il disegno di legge in materia di sesta salvaguardia si avvia alla sua definitiva approvazione, probabilmente già la prossima settimana. L'accordo tra le forze politiche in Commissione lavoro a Palazzo Madama ha retto ed il testo sarà confermato nella versione uscita a Luglio da Montecitorio.

Nella giornata di Mercoledì è stato anche approvato un emendamento a firma di Pietro Ichino (Sc). L'emendamento dichiara sostanzialmente chiuso il capitolo relativo alle salvaguardie e chiede al governo di impegnarsi per individuare soluzioni alternative, come forme di active ageing e di flessibilizzazione dell'età pensionabile, per la gestione degli ultracinquantenni che abbiano perso il posto di lavoro.

Nell'Odg si sottolinea infatti come il lavoro svolto dal Parlamento in questi due anni abbia sostanzialmente offerto una scialuppa di salvataggio a tutti coloro che, "avendo perso involontariamente l'occupazione nel periodo immediatamente precedente o immediatamente successivo alla riforma stessa, si attendevano il pensionamento entro il quadriennio successivo (2012-2015), nonché tutti i lavoratori in carico da prima della riforma a "fondi di solidarietà" istituiti in funzione della soluzione di crisi occupazionali aziendali o di settore".

"Con gli stessi provvedimenti di salvaguardia - si legge nell'odg - è stata inoltre assicurata l'applicazione della disciplina previgente del pensionamento per coloro che fossero stati autorizzati alla prosecuzione volontaria prima della riforma, in attesa di maturare i requisiti per il pensionamento entro il quadriennio successivo (2012-2015)".

Il documento invita a "voltar pagina rispetto a una prassi che ha visto troppo diffusamente utilizzato il sistema pensionistico come strumento di politica del lavoro, per risolvere problemi di disoccupazione con l'espulsione precoce dei lavoratori interessati dal mercato del lavoro; è necessario, per altro verso, evitare che l'attesa di provvedimenti ulteriori di salvaguardia induca una parte dei potenziali interessati ad astenersi da possibili opportunità di occupazione; è invece tempo di incominciare a operare in modo efficace e incisivo per l'aumento del tasso di occupazione della popolazione italiana in età superiore ai 50 anni".

L'Odg impegna pertanto il Governo "a sviluppare – anche sulla scorta delle migliori esperienze straniere di politiche di active ageing – un insieme organico di interventi volti a incentivare e facilitare la permanenza e/o il reinserimento dei cinquantenni e dei sessantenni nel tessuto produttivo, con forme di flessibilizzazione dell'età del pensionamento, di combinazione del lavoro a tempo parziale con pensionamento parziale, di incentivo economico alle iniziative delle imprese volte a ridisegnare le posizioni di lavoro in funzione della migliore valorizzazione delle doti di esperienza, equilibrio e affidabilità delle persone nell'ultima fase della loro vita attiva, nonché a integrare queste misure con l'attivazione di versamenti volontari per il recupero di periodi non lavorati o di studio, a carico del lavoratore anziano e del suo datore di lavoro; inoltre, laddove nessuna delle anzidette misure di promozione dell'invecchiamento attivo possa essere adottata o risulti sufficiente a risolvere il problema occupazionale, nonchè ad affrontare il problema degli ultrasessantenni che abbiano perduto l'occupazione senza avere ancora i requisiti per il pensionamento e che si trovino in difficoltà nella ricerca di una nuova occupazione, attivando strumenti di sostegno del reddito, di assistenza intensiva nella ricerca e di contributo economico per l'assunzione, mirati a incentivare il loro reinserimento nel tessuto produttivo e non la loro uscita dal mercato del lavoro".

In questo contesto non sarenno presi in considerazione ulteriori provvedimenti di salvaguardia anche se il documento apre ai soli "casi residui di persone private del posto di lavoro in forza di accordi di incentivazione all'esodo stipulati prima della riforma pensionistica, che all'esito di una approfondita indagine della Commissione Lavoro risultino meritevoli di salvaguardia".

Zedde

Riforma Pensioni, per molti pensionati resta la finestra mobile

Sergey Venerdì, 26 Settembre 2014
Con la Riforma Fornero è possibile riscuotere il primo rateo di pensione dopo che il lavoratore ha perfezionato i requisiti previsti dalla normativa attuale. Ma non tutte le prestazioni hanno visto l'abolizione della finestra mobile.

Kamsin Una volta che sono stati perfezionati i requisiti anagrafici e contributivi da cui scaturisce il diritto ad una prestazione previdenziale il lavoratore deve verificare se sussiste un periodo di slittamento prima dell'effettiva percezione della pensione. Si tratta questo di un periodo di vuoto economico durante il quale il lavoratore può anche lasciare il posto di lavoro.

In passato, prima della Riforma Fornero, il periodo era piuttosto lungo, era questo il periodo di attesa dettato dalle cd. finestre mobili che prevedevano un differimento nella data di erogazione della pensione oscillante tra i 12 e 18 mesi a seconda se trattasi di lavoratori dipendenti o autonomi.

Tra i pregi della Riforma del 2011 c'è appunto l'abolizione (o per meglio dire la disapplicazione) di questo escamotage che occultamente innalzava i requisiti per la pensione. Ad oggi quindi tutti i lavoratori, con l'eccezione di alcune specifiche prestazioni previdenziali a carico dell'Inps, conseguono la prestazione pensionistica quasi immediatamente dopo la maturazione dei requisiti per la pensione. Vediamo di fare un pò di ordine dato che ci pervengono molti quesiti da parte dei lettori sulla questione.

Nello specifico dal 2012 nella pensione di vecchiaia la decorrenza è fissata dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell’ età anagrafica (cioè 66 anni) o dal primo giorno del mese successivo a quello in cui vengono raggiunti i requisiti assicurativi e contributivi (cioè 20 anni di contributi). Stessa regola vale per la pensione anticipata la cui decorrenza è fissata il primo giorno del mese successivo a quello del perfezionamento del requisito contributivo (es. 42 anni e 6 mesi).

Una volta soddisfatti i requisiti per il diritto a pensione la prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.

Ma non tutte le prestazioni previdenziali sono state oggetto di questa "armonizzazione". Tutte le prestazioni che non sono state regolate dall'articolo 24 del Dl 201/2011 vedono infatti, ancora oggi, l'applicazione del differimento previsto dall'articolo 12 del Dl 78/2010. Si tratta non solo dei lavoratori interessati in via eccezionale dall'ultrattività della vecchia normativa (come i lavoratori salvaguardati o i lavoratori della pubblica amministrazione oggetto di prepensionamento) ma anche delle lavoratrici che accedono al regime sperimentale, delle prestazioni erogate in regime di totalizzazione nazionale, dei lavori usuranti, del comparto difesa e sicurezza (per il quale non è stato adottato il regolamento di armonizzazione) ed in generale tutte le prestazioni previdenziali che non sono state interessate dalla Riforma Fornero.

In verità ci si aspettava dal legislatore un maggiore coordinamento nella disciplina con l'abolizione della finestra mobile in favore di tutte le prestazione in modo da evitare un regime che per molti risulta ancora troppo complesso.

Zedde

Lavoro, Restano al palo le retribuzioni del mese di agosto

Redazione Giovedì, 25 Settembre 2014

 Le retribuzioni contrattuali restano ferme ad agosto scorso sul mese precedente e segnano un aumento dell'1,1% tendenziale. Complessivamente, nei primi otto mesi dell'anno la retribuzione oraria media e' cresciuta dell'1,3% rispetto al corrispondente periodo 2013. Kamsin  E' quanto certifica l'Istat. Nei principali macrosettori, ad agosto le retribuzioni registrano un incremento tendenziale dell'1,4% per i dipendenti del settore privato e una variazione nulla per quelli della pubblica amministrazione.

I settori che presentano gli incrementi tendenziali maggiori sono: telecomunicazioni (3,1%), estrazione minerali (2,9%), gomma, plastica e lavorazione minerali non metalliferi e legno, carta e stampa (entrambi 2,8%). Si registrano variazioni nulle in tutti i comparti della pubblica amministrazione e una variazione negativa nel settore dei trasporti, servizi postali e attivita' connesse (-0,3%). Tra i contratti monitorati dall'indagine, nel mese di agosto non sono stati recepiti nuovi accordi e nessuno e' scaduto. Alla fine dello scorso mese la quota dei dipendenti in attesa di rinnovo e' del 59,0% nel totale dell'economia e del 47,0% nel settore privato. L'attesa del rinnovo per i lavoratori con il contratto scaduto e' in media di 32,0 mesi per l'insieme dei dipendenti e di 17,1 mesi per quelli del settore privato. Complessivamente i contratti in attesa di rinnovo sono 40 (di cui 15 appartenenti alla pubblica amministrazione) relativi a circa 7,6 milioni di dipendenti (di cui circa 2,9 milioni nel pubblico impiego).

Inoltre, dopo il risultato positivo dei primi tre mesi dell'anno, dovuto agli effetti del nuovo regime fiscale in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale, il mercato immobiliare segna, nel secondo trimestre, un nuovo calo pari al 3,6% rispetto all'analogo periodo del 2013. In controtendenza, risalgono dell'1,8% le compravendite di abitazioni nelle citta' capoluogo e del 10,3% quelle degli immobili industriali. Lo riferisce l'Agenzia delle Entrate, nella nota trimestrale pubblicata dall'Osservatorio del mercato immobiliare. In generale, la flessione e' contenuta nel settore residenziale, che perde solo l'1% rispetto al secondo trimestre dell'anno precedente, mentre si registrano cali superiori al 5% nel settore commerciale (-5,1%), nel terziario (-6,9%) e nelle pertinenze (-5,1%). 

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